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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE
Inviato: mer dic 20, 2017 12:01 pm
da edoardo21
Io non sono un grande esperto però Avvocato secondo me l'importo del moltiplicatore viene concesso esente il doppio calcolo cioè viene messo in pagamento l'importo meno vantaggioso ma comprensivo in entrambi i casi di moltiplicatore, così sembrerebbe dello stesso avviso la direzione generale previdenza militare.distinti saluti
Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE
Inviato: mer dic 20, 2017 2:41 pm
da Massimo Vitelli
edoardo21 ha scritto:Io non sono un grande esperto però Avvocato secondo me l'importo del moltiplicatore viene concesso esente il doppio calcolo cioè viene messo in pagamento l'importo meno vantaggioso ma comprensivo in entrambi i casi di moltiplicatore, così sembrerebbe dello stesso avviso la direzione generale previdenza militare.distinti saluti
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Questo potrebbe essere vero, nel senso che PREVIMIL ha fornito una sua autonoma ed interessante interpretazione, secondo la quale, atteso che il "moltiplicatore " SOSTITUISCE L'INDENNITÀ DI AUSILIARIA, deve assumerne la stessa natura giuridica e quindi RESTARE FUORI DAL CONTEGGIO DEL DOPPIO CALCOLO.
Ora, a parte che tale tesi mi sembra alquanto fragile giuridicamente (ma è solo una mia opinione), BISOGNA VEDERE SE AVRÀ LA RATIFICA E L'ASSENSO DELL'INPS, unico ente titolare dell'effettiva gestione delle pensioni, senza considerare l'opinione che verrà assunta dagli altri Comandi militari (il CIAN della GDF ad esempio).
Peraltro, laddove in futuro L'INPS mostrasse di aderire senza riserve all'interpretazione di cui sopra, lasciando quindi integralmente fuori dal doppio calcolo il moltiplicatore, da considerare alla stessa stregua dell'indennitá di ausiliaria, il problema sarebbe senza dubbio risolto favorevolmente anche per chi è cessato dopo il 2011.
Ergo, occorre "tener d'occhio" l'operato dell'INPS nel tempo per avere conferme in tal senso.
Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE
Inviato: mer dic 20, 2017 10:55 pm
da antoniope
Allora, un Lgt andato in pensione a 60 anni con il retributivo gli hanno applicato il moltiplicatore prendendo circa 200 euro in più sulla pensione. A febbraio 2018 va in pensione un B.C. (60 anni) rientrante nel sistema retributivo. Vediamo anche a lui se gli applicano il moltiplicatore.
Una cosa è certa: PER NOI CC. IL MOLTIPLICATORE VIENE APPLICATO ANCHE AL SISTEMA RETRIBUTIVO ABBINATO CON I LIMITI DI ETA'.
Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE
Inviato: gio dic 21, 2017 8:43 am
da edoardo21
Intanto Avv. la ringrazio per la sua risposta e per le attenzioni che ha nell' attività di informazione e sostegno a chi bisogna di sapere. Sa cosa penso io di questo moltiplicatore?: se viene concesso ad un retributivo puro come me ( guardi personalmente io credo che al 31.12.1995 è stata marcata una linea di ingiustizia tra me ed il collega che per un giorno, un mese, un anno ha subito una ingiustizia non risolta con una pensione integrativa e quindi è meritevole del moltiplicatore per compensare una disparità) l'importo dell'eventuale moltiplicatore per il retributivo non penso sia elevato in quanto il conteggio dovrebbe partire dal pro-rata 2012 (credo è una mia interpretazione) all'atto di congedo per 40 anni di servizio effettivo o per i 60 anni di età. cmq stiamo a vedere. per rispondere ad Anotiope volevo dirti che qua da me un collega arruolato 1978 è andato via con 60 anni ha fatto domanda anche per il moltiplicatore ma ad oggi niente, ad altri ma solo per informazioni non verificate è stato concesso, siamo in un momento di transizione, tempo fa il n.verde di chieti riferiva che il moltiplicatore spetta solo ai misti e contributivi dal 1996 in poi, ieri altro operatore riferiva che spetta anche al retributivo. stiamo in attesa, purtroppo non c'è un collega che dica toh' me lo hanno messo in pagamento. saluti a tutti e Auguri
Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE
Inviato: gio dic 21, 2017 11:59 am
da naturopata
Anche la Corte dei conti Calabria accoglie, ma non ho ben compreso cosa centri il 18% indicato dal GUP in sentenza (avrà sbarellato):
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. Quirino Lorelli
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.350/2017
sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n.21434 del registro di segreteria, proposto da F. V., nato a omissis, il Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. M.F. Magnelli
C O N T R O
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica e rappresentante legale p.t., costituito con memoria depositata il 30/11/2017
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, giusta memoria depositata il 24/11/2017;
uditi all’udienza del 18 dicembre 2017, l’avv.to M.F. Magnelli per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS, nessuno comparso per l’Amministrazione, esperito il tentativo di conciliazione come da verbale di udienza
F A T T O
Con atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 6/10/2017, il sig. F. V., chiede che sia accertato e dichiarato il proprio diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, previa applicazione del beneficio di cui all'art. 3, co. 7, d.lgs n. 165/97, con decorrenza dal 19/06/2014, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo. Chiede altresì che venga annullata la nota - provvedimento prot. n. INPS.2500.21/07/2017.0238077, e la nota - provvedimento prot. n. INPS.2500.28/07/2017.0245067 e condannata l'Amministrazione resistente alla corresponsione della pensione adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge; nonché la maggior somma tra quanto dovuto per rivalutazione monetaria - ex art. 150 disp. att. c.p.c. - e per interessi legali, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Precisa il ricorrente di essere Luogotenente dei Carabinieri in congedo assoluto (per infermità) dal 18 giugno 2014, beneficiario di pensione ordinaria di inabilità INPS n. 17745223 e di avere presentato in data 17/07/2017 istanza di liquidazione dell'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, D. Lgs n. 165/1997; tuttavia sia l’Amministrazione di appartenenza che l’INPS, con distinte note del luglio 2017, avrebbe respinto detta istanza, onde i relativi provvedimenti vengono impugnati per il riconoscimento del beneficio. Precisa anche in punto di diritto che il beneficio di cui all'art. 3, comma 7, d. lgs. n. 165/1997 spetta al personale militare (Forze Armate, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) cessato dal servizio per riforma, senza aver raggiunto i limiti di età ai fini pensionistici. Secondo il ricorrente allorquando si afferma: "per il personale militare che non - sia in possesso dei requisiti psicofisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria", il riferimento sarebbe al personale militare riformato che, per motivi indipendenti dalla propria volontà (infermità), al momento della cessazione dal servizio, non è in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria.
Con memoria depositata il 24/11/2017 si è costituito in giudizio l’INPS, eccependo l'inammissibilità della pretesa rideterminazione del trattamento pensionistico previa applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n° 165, posto che il F. V., sarebbe cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto, con un'età anagrafica di 51 anni 7 mesi e 14 giorni ed un servizio utile a pensione di 37 anni 9 mesi ed 1 giorno, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, onde nessuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n° 165 potrebbe trovare applicazione nel caso di specie.
Inoltre l’INPS rappresenta come all'atto della cessazione dal servizio, il personale rientrante nell'ausiliaria viene iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito, mentre il ricorrente non risulta iscritto nei ruoli dell'ausiliaria.
Con memoria depositata il 30/11/2017 si è costituito in giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto l’applicabilità dell’istituto invocato al personale dell’Arma sarebbe stato espressamente escluso con separate note dell’INPS e del Ministero della Difesa, Direzione generale della leva, onde, nel caso di specie, si sarebbe solo data applicazione a tali indirizzi nel negare il beneficio al ricorrente.
All’udienza di discussione del 18/12/2017 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
D I R I T T O
Nel merito la pretesa è fondata.
L’art.3, comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, stabilisce che:
“7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.”
Nel caso di specie il ricorrente alla data di collocamento in quiescenza non risultava in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria in quanto gli è stata attribuita la pensione ordinaria di inabilità, giusta provvedimento di conferimento dell’INPS e considerato che egli era cessato dal servizio, per come si evince dal tenore del provvedimento di concessione anzidetto, per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.
Quanto ai militari inquadrati nei ruoli in ausiliaria, la categoria comprende, ai sensi dell'art. 886 c.o.m., "il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione".
Il personale collocato in ausiliaria ex art. 992 c.o.m., è soggetto a possibili richiami in servizio ex art. 993 c.o.m. ed è soggetto agli obblighi di cui all'art. 994 c.o.m. L'esame della suddetta disciplina, evidenzia dunque come il militare collocato in congedo assoluto per infermità non possa esser collocato in ausiliaria, considerata la sua assoluta inidoneità al servizio e dunque l'impossibilità di assolvere agli obblighi di servizio cui sono soggetti i militari in ausiliaria.
Questa Corte dei conti, in una recente decisione, ha ricordato come il legislatore abbia riconosciuto l'incremento del montante contributivo sia al "personale di cui all'art. 1 escluso dall'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età", che "al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria", categoria quest'ultima nella quale evidentemente rientra l'ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d'Istituto ex art. 929 del d. lgs. n. 66/2010, e dunque impossibilitato a prestare i conseguenti (pur delimitati ed eventuali) servizi d'Istituto e dunque ad accedere all'istituto dell'ausiliaria. Ovviamente, considerate le ragioni dell'impossibilità normativo/oggettiva di collocamento del Carabiniere in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l'esercizio di un'opzione da parte dell'interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio (cfr. Corte dei conti, Sez. giurisd. Molise, n.53/2017).
In questo senso l’I.N.P.S. nel proprio messaggio del 10 dicembre 2013 n. 20238, recante “Articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 - Precisazioni in merito alle modalità applicative.”, non esclude, per come invece si pretenderebbe, una interpretazione letterale della norma, limitandosi a prevedere che “Al fine di superare ogni eventuale dubbio interpretativo in merito alle voci ricomprese nella base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di cui alla disposizione in esame si rappresenta che la stessa corrisponde alla retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata, comprensiva della 13° mensilità, delle competenze accessorie per la parte eccedente il 18% e, qualora spettanti, degli scatti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165/1997.
Si precisa inoltre che, qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18%.”
Il ricorso risulta dunque meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell'Amministrazione al ricalcolo del trattamento pensionistico facendo applicazione del beneficio in questione, nonché alla corresponsione degli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti.
Sulle somme arretrate dovute spettano, in adesione ai criteri posti dalle Sezioni Riunite con la sentenza n.10/2002/QM, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso però di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (c.d. principio del cumulo parziale).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità delle questioni dedotte e della assenza di un unitario orientamento di questa Corte dei conti.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando
1) accoglie la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 66/2010, calcolato per come indicato in parte motiva ed a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;
2) Condanna altresì le parti convenute, ciascuno secondo le proprie competenze, alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi. Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro alla pubblica udienza del 18 dicembre 2017.
Il giudice unico
f.to Quirino Lorelli
Depositata in segreteria il 19/12/2017
Il segretario d’udienza
f.to Salvatore Coschina
Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE
Inviato: gio dic 21, 2017 12:11 pm
da naturopata
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.162/2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
pronuncia la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24056 del registro di Segreteria, proposto da
F. C., nato il Omissis a Omissis
R. C., nato il Omissis a Omissis
G. M., nato il Omissis a Omissis
A. D. M., nato il Omissis a Omissis
Gi. A., nato il Omissis a Omissis
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea PETTINAU e Elena PETTINAU, presso lo studio dei quali in Cagliari, piazza Gramsci 18 sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Gestione Dipendenti Pubblici, sede di Cagliari, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS, elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale dell’Ente in Cagliari, via P. Delitala 2
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
RESISTENTI
Udite, nell’udienza pubblica del 5 dicembre 2017, l’avvocato Elena PETTINAU per i ricorrenti e l’avvocato Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che hanno integralmente confermato le rispettive conclusioni. Non comparso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Come esposto nell’atto introduttivo del giudizio, tutti i ricorrenti hanno prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri con il grado di luogotenente e sono cessati per riforma prima del compimento del 60° anno di età.
In dettaglio: F. C. cessato dal servizio per riforma in data 17/9/2014; R. C. cessato dal servizio per riforma in data 17/09/2013; G. M. cessato dal servizio per riforma in data 3/9/2013; A. D. M. cessato dal servizio per riforma in data 09/09/2014; A. G. cessato dal servizio per riforma in data 28/8/2015.
Nel corso del 2017, tutti costoro hanno inoltrato all’INPS, gestione dipendenti pubblici, istanza al fine del riconoscimento del diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3 comma 7 D.lgv. n. 165/1997 sulla pensione di inabilità già in godimento, richiamando, tra l’altro, due precedenti favorevoli della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Abruzzo n. 28/2012 e n. 27/2017, ai quali i difensori fanno integrale riferimento anche ai fini del ricorso.
L’Istituto di previdenza, con nota del 22/8/2017, ha dato riscontro, sino alla proposizione del ricorso, esclusivamente alle istanze dei Luogotenenti F. C., R. C. e A. con identica motivazione, asserendo che l’Ufficio “non può ottemperare a quanto richiesto, poiché ai propri atti non risulta ancora pervenuto il modello PA/04 di competenza dell’Amministrazione di appartenenza”.
Anche il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – CNA, con nota del 22/9/2017, ha riscontrato le istanze di F. C. e R. C. con la medesima motivazione di rigetto “la SV non è destinataria della facoltà di opzione per l’incremento del montante, in alternativa al collocamento in ausiliaria, dal momento che è escluso dal collocamento in tale posizione giuridica essendo cessato per infermità”.
La difesa sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dall’INPS, i ricorrenti, i quali, all’atto del collocamento in quiescenza per inidoneità al servizio, non avevano maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, per mancato raggiungimento dei limiti di età, avrebbero tutti diritto al riconoscimento dell’incremento figurativo previsto dalla norma invocata, la cui ratio è di evitare che il militare, che per motivi indipendenti dalla sua volontà perda il beneficio del periodo di ausiliaria, si trovi in una posizione deteriore rispetto agli altri che, al contrario, hanno potuto conseguire il predetto limite di età, id est il compimento del 60° anno.
Sono state pertanto formulate le seguenti conclusioni:
“Voglia l’Ecc.mo Giudice Unico presso la sezione della Corte dei Conti per la Regione Sardegna previa fissazione dell’udienza di discussione, contrariis rejectis, accogliere il presente ricorso e per l’effetto DICHIARARE il diritto dei ricorrenti all’incremento figurativo di cui all’art. 3 comma 7 del d.lgv. n. 165/1997 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata tramite PEC in data 9 novembre 2017, a firma del Ten. Col. Amm. Giuseppe DAVINO, capo del Servizio Trattamento Economico, Ufficio Contenzioso.
L’Amministrazione ha concluso per il rigetto del ricorso in conformità a due note (del Ministero della difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del 15/09/2017 e dell’INPS, Direzione Centrale Pensioni del 3 agosto 2017, allegate alla memoria), le quali hanno concordemente escluso l’applicazione del beneficio in questione a tutti coloro che siano cessati dal servizio, come i ricorrenti, per dispensa dovuta ad inidoneità assoluta e permanente al servizio militare incondizionato.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata via PEC in data 24 novembre 2017, a firma degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS.
Si evidenzia come gli incrementi pensionistici figurativi necessitino di previa certificazione dell’Amministrazione-datore di lavoro, certificazione che nel caso di specie difetta, avendo il Comando dei Carabinieri chiarito che i ricorrenti non risultano tra i destinatari del beneficio essendo stati tutti collocati a riposo per infermità senza transitare per la c.d. ausiliaria.
L’Istituto, si afferma, non può quindi che prendere atto dell’assenza della certificazione, presupposto necessario alla delibazione della domanda e declina ogni legittimazione in ordine alla assente e/o errata valorizzazione/certificazione da eseguirsi a carico dell’Arma.
Pertanto, la difesa conclude “affinché la Corte adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia così giudicare:
1. Rigettare il ricorso e, comunque, dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta all’Istituto previdenziale convenuto;
2. con vittoria di spese e competenze come per legge”.
Con note d’udienza depositate in limine, l’avvocato Elena PETTINAU ha insistito per l’accoglimento del ricorso, richiamando a supporto la sentenza della Sezione giurisdizionale Molise n. 53 del 2017.
La causa è stata decisa con dispositivo letto in udienza per i motivi di seguito esposti in
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Sulla questione di diritto da cui dipende la decisione della causa, la Sezione condivide la giurisprudenza, scarna ma di orientamento univoco, di questa Corte (v. le sentenze citate dal ricorrente).
Va premesso che tutti gli interessati sono cessati dal servizio senza transitare nella posizione di ausiliaria, essendo stati posti in congedo assoluto per inabilità.
Essi si trovano pertanto nella condizione di legge per usufruire del beneficio accordato dalla norma invocata, la quale prevedeva (all’epoca del loro collocamento a riposo) quanto segue: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”.
Come affermato da Sezione Molise n. 53/2017, “occorre innanzitutto rilevare l’attuale vigenza della disposizione normativa, pur successivamente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, considerato che detto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997.
Venendo dunque all’ambito applicativo della disposizione, si osserva che il legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al “personale di cui all’art. 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età”, che “al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”, categoria quest’ultima nella quale evidentemente rientra l’ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto ex art. 929 del d. lgs. n. 66/2010, e dunque impossibilitato a prestare i conseguenti (pur delimitati ed eventuali) servizi d’Istituto e dunque ad accedere all’istituto dell’ausiliaria (cfr: C. conti, sez. giur. Abruzzo, sent. n. 28/2012).
Ovviamente, considerate le ragioni dell’impossibilità normativo/oggettiva di collocamento dell’ufficiale in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio”.
Il ricorso va pertanto accolto nei confronti dell’INPS, mentre, nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, va affermato il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione convenuta, considerato che la competenza alla liquidazione delle pensioni dei ricorrenti è attribuita all’INPS.
Va solo soggiunto, in relazione a quanto rappresentato nella memoria di costituzione dell’INPS, che non vi sono ragioni che ostino alla immediata riliquidazione delle pensioni.
Premesso che, giusta quanto appena detto, il ruolo dell’INPS non è affatto marginale, va affermato che, allo scopo che interessa, esso disponeva di tutti gli elementi necessari, ben sapendo che tutti i ricorrenti erano cessati dal servizio per inabilità senza transitare nell’ausiliaria ed essendo in possesso, dal prospetto dei dati trasmesso dall’amministrazione di provenienza, la quale non aveva al riguardo l’obbligo di “certificare” alcunché, dell’ammontare della base di calcolo su cui applicare l’incremento stabilito dalla legge.
Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono ai ricorrenti gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.
La condanna alle spese segue la soccombenza e va pronunciata in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari. La liquidazione è operata sulla base della tabella 11 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e del valore indeterminabile della causa, con applicazione di una riduzione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del suddetto decreto, tenuto conto della non particolare complessità dell’affare, anche in relazione all’esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Non è invece luogo a pronuncia sulle spese nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, poiché l’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria a firma di un proprio dirigente. In casi siffatti ad essa spetta unicamente il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (in senso conforme, ex multis, v. Corte di cassazione, n. 2872 del 09/02/2007) che, nel caso di specie, non è stata prodotta.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto contro l’INPS da F. C., R. C., G. M., A. D. M. e G. A. e, per l’effetto, dichiara il diritto dei medesimi alla riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Sugli arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento.
Condanna l’INPS al pagamento, in favore degli avvocati Andrea PETTINAU ed Elena PETTINAU, dichiaratisi antistatari, delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro duemila, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Respinge il ricorso nei confronti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per difetto di legittimazione passiva.
Nulla per le spese nei confronti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di quaranta giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 5 dicembre 2017.
Il Giudice unico
f.to Antonio Marco CANU
Depositata in Segreteria il 19 dicembre 2017.
Il Dirigente
f.to Giuseppe Mullano
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196,
dispone
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi dei ricorrenti. Il Giudice unico
f.to Antonio Marco CANU
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti.
Il Direttore della Segreteria
f.to Giuseppe Mullano
Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE
Inviato: mer gen 24, 2018 10:29 pm
da antoniope
Art. 2268 c.1 n.930 del C.O.M., ha abrogato i commi da 1,2,3,4 e 5 dell’art.3 del D.Lgs 165/97
Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE
Inviato: gio gen 25, 2018 3:58 pm
da naturopata
antoniope ha scritto:Art. 2268 c.1 n.930 del C.O.M., ha abrogato i commi da 1,2,3,4 e 5 dell’art.3 del D.Lgs 165/97
Ma non il comma 7, quello del moltiplicatore.
Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE
Inviato: gio gen 25, 2018 4:05 pm
da antoniope
naturopata ha scritto:antoniope ha scritto:Art. 2268 c.1 n.930 del C.O.M., ha abrogato i commi da 1,2,3,4 e 5 dell’art.3 del D.Lgs 165/97
Ma non il comma 7, quello del moltiplicatore.
Si, quello è rimasto
Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE
Inviato: ven gen 26, 2018 3:41 pm
da naturopata
SENT. N. 3/18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale
per la regione Piemonte
in composizione monocratica nella persona del Cons. Walter BERRUTI, quale Giudice unico ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20169 del registro di Segreteria, proposto da PAONE Pietro, nato a Scandale (CZ) il 4 ottobre 1964, residente in Leinì (TO), c.f. PNAPTR64R04I494E, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Vitelli del Foro di Teramo come da procura speciale in calce al ricorso;
contro
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti pubblici, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giorgio RUTA (RTU GRG 55C09 H501X) e Patrizia SANGUINETI (SNG PRZ 69A66 D969D) dell’Ufficio legale dell’Istituto, come da procura generale ad lites conferita con atto del notaio Paolo Castellini rep. 80974/21569 del 21 luglio 2015, con loro elettivamente domiciliato in Torino, Via dell’Arcivescovado n. 9;
avverso
la determinazione INPS n. TO012015826268 di conferimento al ricorrente della pensione ordinaria di inabilità n. 17592700 nella parte in cui non attribuisce l’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997 e non riconosce l’aliquota di rendimento del 44% in ordine alla quota fino alla data del 31 dicembre 1995, regolata dal sistema retributivo;
e per l’accertamento
del diritto al beneficio di cui all’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997, nonché all’attribuzione del coefficiente complessivo di rendimento del 44% ex art. 56 D.P.R. n. 1092/1973, con ripartizione nella misura del 34,75% per la quota A) e del 9,25 per la quota B);
e la conseguente condanna
dell’Amministrazione a rideterminare il trattamento pensionistico e a corrispondere le somme spettanti e gli arretrati oltre rivalutazione, interessi legali e interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ. dalla domanda giudiziale.
Visto il decreto con il quale è stata fissata l’odierna udienza di discussione.
Udito, alla pubblica udienza del 19 dicembre 2017, l’avv. Giorgio Ruta per l’INPS, nessun difensore comparendo per parte ricorrente.
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente, già appuntato scelto della Guardia di finanza, espone di essere stato collocato in congedo assoluto dal 18 giugno 2015 per infermità e di godere da tale data di pensione ordinaria di inabilità calcolata con il c.d. sistema misto retributivo-contributivo.
Egli con almeno tre richieste-diffide inviate all’INPS tra il 2015 e il 2016 ha lamentato la mancata concessione dell’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997, nonché il fatto che l’aliquota di rendimento relativa alla quota retributiva della pensione (sino al 31 dicembre 1995) era stata applicata nella misura del 40,10 % e non del 44%, come stabilito dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 per chi, come il ricorrente, possieda almeno 15 anni di servizio.
In mancanza di risposta da parte dell’INPS ha depositato il ricorso in esame in data 29 marzo 2017 con le conclusioni in epigrafe.
L’INPS si è costituito in data 9 giugno 2017 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato fuori udienza, senza chiedere, né ottenere l’autorizzazione della Corte, né comunicare a controparte, alcune memorie con allegati (in data 12 giugno, 29 settembre, 11 dicembre 2017), al fine di illustrare ulteriormente le proprie tesi.
Con ordinanza pronunciata all’esito dell’udienza del 20 giugno 2017 questo Giudice ha chiesto chiarimenti alla Guardia di finanza, che venivano resi con nota depositata il 6 settembre 2017.
Con successiva ordinanza pronunciata all’esito dell’udienza del 17 ottobre 2017 sono stati chiesti ulteriori chiarimenti all’INPS, che quest’ultimo tuttavia non è stato in grado di fornire.
All’udienza del 19 dicembre 2017 il difensore del ricorrente non è comparso senza addure alcun impedimento; è comparso invece il ricorrente personalmente e ha chiesto di poter produrre un precedente giurisprudenziale che, in quanto tale, è stato acquisito. Il legale dell’INPS ha richiamato le conclusioni in atti e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
Preliminarmente va precisato che nel presente giudizio non potranno essere prese in considerazione le produzioni di parte ricorrente effettuate irritualmente fuori udienza.
1. Il ricorso invoca innanzitutto l’applicazione dell’art. 3, comma 7 del D.lgs. 30 aprile 1997 n. 165 (recante “Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”), che dispone: “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare e per il personale delle Forze armate che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.”
Tale beneficio non risulta in effetti riconosciuto nel provvedimento di liquidazione, che infatti menziona a tal fine solo l’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997.
Nella specie l’interessato è cessato dal servizio senza poter transitare nella posizione di ausiliaria essendo stato posto in congedo assoluto per infermità e pertanto si trova nella condizione di usufruire del beneficio accordato dalla norma citata. Tale assunto, che trova supporto anche nei precedenti della Corte richiamati dal ricorrente (cfr. per tutti Sez. Sardegna n. 156/2017) non è contestato dall’INPS, il quale obietta invece che il ricorrente, in quanto appuntato scelto avrebbe qualifica di “graduato” cui sarebbe inibito dall’ordinamento l’accesso all’ausiliaria, riservato invece agli ufficiali e ai sottoufficiali.
Tali obiezioni sono prive di fondamento.
La L. 1 febbraio 1989 n. 53 (recante” Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”) all’art. 2 (abrogato dal D.lgs. n. 95/2017 solo a decorrere dal 1° gennaio 2017), comma 1 dispone che: “I graduati e i finanzieri si distinguono in: a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente; b) appuntati e finanzieri in ferma volontaria; c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto”. E il successivo art. 10, comma 1: “I militari indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge cessano dal servizio permanente al compimento del cinquantaseiesimo anno di età e, purché in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica”.
Alla luce del sopra richiamato quadro normativo, vigente all’epoca dei fatti di causa, e dei puntuali chiarimenti forniti dalla Guardia di finanza con la nota versata in giudizio il 6 settembre 2017, non appare invero dubbio che il ricorrente, quale appuntato scelto della Guardia di finanza, avesse la giuridica possibilità, alla cessazione del servizio permanente e purché in possesso della relativa idoneità fisica, di essere collocato nella categoria dell’ausiliaria.
La domanda di applicazione del beneficio di cui al citato art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997, concernente appunto il personale militare e delle ff.aa. che, pur avendone la giuridica possibilità, non è in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, risulta dunque fondata e va accolta.
2. Il ricorso invoca poi l’applicazione, in ordine alla quota di pensione al 31 dicembre 1995 da determinarsi con il sistema retributivo, dell’art. 54, comma primo del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (recante “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”), rubricato “Misura del trattamento normale”, che dispone: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo”. Il ricorrente ritiene di aver diritto all’applicazione di tale disposizione avendo maturato al 31 dicembre 1995 (data alla quale cessa la liquidazione della pensione con il sistema retributivo) anni 17 e mesi 10 di servizio utile, ma che nel calcolo della propria pensione sarebbe stato applicato un coefficiente inferiore, pari al 40,10 per cento. Egli sostiene che l’Ente di previdenza, invece di utilizzare il coefficiente previsto dall’art. 54 cit., avrebbe utilizzato quello previsto dall’art. 40 dello stesso D.P.R. n. 1092 per i dipendenti statali civili nella misura del 35 per cento della base pensionabile. A suo dire non rileverebbe in contrario il fatto che ai fini del calcolo della pensione il servizio svolto sino al 31 dicembre 1995 debba essere suddiviso, ai sensi del sopravvenuto D.lgs. n. 503/1992 (art. 13), in due periodi rispetto all’entrata in vigore di tale novella, fissata al 1° gennaio 1993. Tale suddivisione avrebbe effetto solo sulla determinazione delle basi pensionabili (cioè ultima retribuzione per il primo periodo e media retributiva per il secondo), ma non sul coefficiente di calcolo applicabile, che resterebbe quello previsto per i militari con anzianità di almeno quindici anni di servizio dal ridetto art. 54, la cui perdurante vigenza sarebbe dimostrata anche dall’espresso richiamo contenuto nel nuovo Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, art. 1867).
L’INPS respinge tali conclusioni, affermando che il ricorrente non possedeva l’anzianità prevista per l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento, ne ’possedeva, alla data del 31 dicembre 1995, 18 anni di servizio utile e che ai graduati della Guardia di finanza non si applicherebbe integralmente il comma 1 dell’art. 54 D.P.R. n. 1092 cit. operando la deroga di cui al penultimo comma della stessa norma, che dispone che “Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell’annessa tabella n. 2”.
Va innanzitutto precisato che secondo le regole dell’onere probatorio del processo civile spetta a parte attrice dimostrare quale sia stato il procedimento di calcolo della pensione seguito dall’INPS e dove questo presenti l’errore denunciato deviando dal modello normativo di riferimento.
Questo Giudice, peraltro, considerate natura e finalità del processo pensionistico avanti la giurisdizione contabile, ha ritenuto di interpellare comunque l’Ente previdenziale, ad integrazione delle scarse e non sempre chiare indicazioni riportate nel provvedimento di liquidazione agli atti, sui coefficienti applicati per il calcolo della misura della pensione de qua e sui connessi riferimenti normativi.
L’INPS, tuttavia, ancorché rappresentato in giudizio da un avvocato proprio dipendente, non ha saputo fornire alcuna risposta nel merito, né il difensore del ricorrente ha chiesto di insistere nell’approfondimento o di disporne altri, nemmeno presenziando all’udienza successiva all’ordinanza.
Ciò posto, sull’ambito di applicazione dell’art. 54 primo comma del D.P.R. si fronteggiano due tesi. La prima, più restrittiva, e aderente al testo letterale, limita l’applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione la sua ratio in quelle situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un’anzianità superiore. L’altra, più estensiva e sostenuta con il ricorso, ritiene la suddetta regola di calcolo di portata generale per i militari che abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano tale beneficio con gli ulteriori aumenti annuali previsti dai commi seguenti (dell’1,80 o dell’3,60 per cento per cento, a seconda della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo).
Questo Giudice ritiene di prestare adesione al primo orientamento interpretativo (seguito da Sez. Sardegna n. 87/2017), maggiormente aderente al dato letterale e, in quanto più restrittivo, consono alla natura speciale della norma de qua.
Nella specie il ricorrente, come si legge nel provvedimento di pensione, è stato collocato in congedo con una anzianità complessiva maturata al congedo superiore a 20 anni.
Pertanto, la sua situazione non rientra nella fattispecie normativa contemplata dal ridetto primo comma dell’art. 54 cit., il cui ambito di applicazione riguarda i militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio.
Le domande contenute sul punto nel ricorso, laddove basate su diversa interpretazione della norma sopra richiamata, non possono quindi essere accolte.
3. L’accoglimento della prima domanda comporta il diritto del ricorrente alla rideterminazione con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7 del D. lgs. n. 165/1997.
4. Consegue il diritto ai conseguenti arretrati.
5. Su tali arretrati vanno applicati gli interessi corrispettivi al saggio legale, calcolati dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo.
6. Vanno altresì applicati, sempre al saggio legale, dalla domanda giudiziale, gli interessi anatocistici ai sensi dell’art. 1283 cod. civ. (cfr. Sez. II Appello, n. 888/2017).
7. Compete infine la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3 c.g.c., da calcolarsi, secondo quanto specificato dalle SS.RR. (n. 10/2002/QM), quale parziale possibile integrazione degli interessi al saggio legale, ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.
8. Ogni altra domanda va respinta.
9. Le spese possono essere compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7 del D. lgs. n. 165/1997;
dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dei conseguenti arretrati oltre interessi e rivalutazione e, dalla domanda giudiziale, interessi anatocistici secondo quanto precisato in motivazione;
respinge ogni altra domanda;
compensa le spese.
Così deciso in Torino, il 19 dicembre 2017.
IL GIUDICE
(F.to Dott. Walter BERRUTI)
Depositata in Segreteria il 17 Gennaio 2018
Il Direttore della Segreteria
(F.to Antonio CINQUE)
Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE
Inviato: mar gen 30, 2018 11:54 am
da naturopata
Primo ricorso respinto:
R E P U BB L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE DELLE PENSIONI
CONS. DOMENICO GUZZI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 12/2018
Sul il ricorso in materia di pensioni civili n. 21458 del registro di Segreteria, proposto da
- G. P., nato a omissis l’Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino, presso il cui studio in Villa San Giovanni, via Zanotti Bianco n. 33, ha eletto domicilio,
contro
- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede dell’Avvocatura INPS territoriale.
Uditi all’udienza del 26 gennaio 2018 l’avv. Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS.
FATTO
Con l’interposto gravame, il sig. G. P. agisce avverso la determinazione atto n. RC012017875805 del 28.07.2017 con la quale l'INPS sede di Reggio Calabria - gestione ex lnpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza iscrizione n. 17492103.
A tal fine rappresenta di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 01.10.1986 e, dopo circa 31 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto in data 04.05.2017 a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.
In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché, come fatto dall’amministrazione previdenziale, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico.
Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli arretrati maturati per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per riforma, è stato escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010.
Con memoria depositata il 15 dicembre 2017, l’INPS si è ritualmente costituito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per chiedere che la stessa sia integralmente respinta.
In udienza, le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.
Considerato
D I R I T T O
Come evidenziato in narrativa, il ricorso comprende due capi di domanda.
Con il primo, il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico ordinario gli venga liquidato secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973.
Il secondo capo di domanda fa, invece, riferimento all’asserito diritto di conseguire i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997.
Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto parzialmente e solo con riguardo al primo capo di domanda per le ragioni di seguito esposte.
I. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, com’è noto prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. G. avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.
Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”.
Dal suo punto di vista, in pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccanismo delle aliquote percentuali. Fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1,8% sino al conseguimento dell'80% al 40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni)”.
In concreto, dunque, il “comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio. Bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 fino a 20. Per cui, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8%, e così via”.
In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.
Questo giudice è di contrario avviso.
Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.
L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio.
Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.
In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.
Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.
Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".
Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante al G. in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.
La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.
II. In merito alla richiesta di applicazione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n° 165/1997, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, il ricorse deve essere invece respinto.
Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.
L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha infatti introdotto rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario e a tale personale compete, e stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio.
Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto.
Il ricorrente, come detto, è stato dispensato dal servizio attivo per inidoneità, sicché lo stesso non vantava il requisito soggettivo per il collocamento in ausiliaria e, dunque, per il conseguimento degli effetti economici per come preteso in domanda.
Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, mentre per ciò che concerne le spese, la complessità delle questioni trattate induce a
disporne la compensazione integrale tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria,
ACCOGLIE
Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.
Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.
RESPINGE
Il ricorso per i restanti capi di domanda.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro il 26 gennaio 2018
IL GIUDICE
f.to Domenico Guzzi
Depositata in Segreteria il 26/01/2018
Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE
Inviato: mar gen 30, 2018 3:43 pm
da lando63
naturopata ha scritto:Primo ricorso respinto:
R E P U BB L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE DELLE PENSIONI
CONS. DOMENICO GUZZI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 12/2018
Sul il ricorso in materia di pensioni civili n. 21458 del registro di Segreteria, proposto da
- G. P., nato a omissis l’Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino, presso il cui studio in Villa San Giovanni, via Zanotti Bianco n. 33, ha eletto domicilio,
contro
- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede dell’Avvocatura INPS territoriale.
Uditi all’udienza del 26 gennaio 2018 l’avv. Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS.
FATTO
Con l’interposto gravame, il sig. G. P. agisce avverso la determinazione atto n. RC012017875805 del 28.07.2017 con la quale l'INPS sede di Reggio Calabria - gestione ex lnpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza iscrizione n. 17492103.
A tal fine rappresenta di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 01.10.1986 e, dopo circa 31 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto in data 04.05.2017 a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.
In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché, come fatto dall’amministrazione previdenziale, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico.
Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli arretrati maturati per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per riforma, è stato escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010.
Con memoria depositata il 15 dicembre 2017, l’INPS si è ritualmente costituito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per chiedere che la stessa sia integralmente respinta.
In udienza, le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.
Considerato
D I R I T T O
Come evidenziato in narrativa, il ricorso comprende due capi di domanda.
Con il primo, il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico ordinario gli venga liquidato secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973.
Il secondo capo di domanda fa, invece, riferimento all’asserito diritto di conseguire i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997.
Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto parzialmente e solo con riguardo al primo capo di domanda per le ragioni di seguito esposte.
I. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, com’è noto prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. G. avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.
Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”.
Dal suo punto di vista, in pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccanismo delle aliquote percentuali. Fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1,8% sino al conseguimento dell'80% al 40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni)”.
In concreto, dunque, il “comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio. Bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 fino a 20. Per cui, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8%, e così via”.
In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.
Questo giudice è di contrario avviso.
Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.
L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio.
Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.
In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.
Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.
Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".
Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante al G. in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.
La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.
II. In merito alla richiesta di applicazione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n° 165/1997, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, il ricorse deve essere invece respinto.
Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.
L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha infatti introdotto rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario e a tale personale compete, e stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio.
Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto.
Il ricorrente, come detto, è stato dispensato dal servizio attivo per inidoneità, sicché lo stesso non vantava il requisito soggettivo per il collocamento in ausiliaria e, dunque, per il conseguimento degli effetti economici per come preteso in domanda.
Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, mentre per ciò che concerne le spese, la complessità delle questioni trattate induce a
disporne la compensazione integrale tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria,
ACCOGLIE
Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.
Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.
RESPINGE
Il ricorso per i restanti capi di domanda.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro il 26 gennaio 2018
IL GIUDICE
f.to Domenico Guzzi
Depositata in Segreteria il 26/01/2018
Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
Scusa Naturopata, ho visto che tu oltre a pubblicare le sentenze sei un attento osservatore di quanto viene deciso dai Giudici in questione. Sulla scorta di ciò volevo porti un quesito:
Non ritieni che il Giudice in questione sia ricorso in un abbaglio laddove nella sentenza, nel negare il diritto di cui all'. art. 3 comma 7 del D.L. 165/1997, tiene conto dell'art. 3 comma 1 della stessa Legge, abrogato dall'art. 2268 comma 1 n. 930 c.d. codice ordinamento militare?
Ti riporto virgolettato il brano della sentenza: ""Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto"".
Grazie per la tua attenzione e di quanti vorranno intervenire dando il loro contributo
Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE
Inviato: mar gen 30, 2018 5:54 pm
da naturopata
Scusa Naturopata, ho visto che tu oltre a pubblicare le sentenze sei un attento osservatore di quanto viene deciso dai Giudici in questione. Sulla scorta di ciò volevo porti un quesito:
Non ritieni che il Giudice in questione sia ricorso in un abbaglio laddove nella sentenza, nel negare il diritto di cui all'. art. 3 comma 7 del D.L. 165/1997, tiene conto dell'art. 3 comma 1 della stessa Legge, abrogato dall'art. 2268 comma 1 n. 930 c.d. codice ordinamento militare?
Ti riporto virgolettato il brano della sentenza: ""Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto"".
Grazie per la tua attenzione e di quanti vorranno intervenire dando il loro contributo[/quote]
Quello che dici è incontrovertibile, grossolana svista del GUP e forse anche del legale. Tuttavia è una sentenza negativa e più che sul comma 1 io mi soffermerei su questo:
Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.
Questa è un'interpretazione di diritto che invece in tutte le sentenze accolte manca del tutto, ovvero il giudice non ravvede alcuna causa di esclusione (che quindi garantirebbe i benefici ex art 3, comma 7) ed io, come già detto in altri post condivido la tesi negativa e le uniche cause di esclusioni che permettono la concessione del beneficio in parola, oltre al limite d'età sono che il congedo per infermità sia dipesa da patologia dipendente da causa di servizio o per causa di forza maggiore, quest'ultima da dimostrare da parte del militare. Comunque oramai è maturo il tempo per cui, probabilmente la fattispecie arrivi all'appello. Inoltre dovrebbe arrivare altra sentenza negativa e vedremo nel merito come è stata motivata.
Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE
Inviato: mar gen 30, 2018 8:15 pm
da lando63
Il tuo ragionamento Naturopata non fa una piega, poichè dal punto di vista giurisprudenziale è un precedente di cui altri giudici potranno tenere conto nelle loro future decisioni. Nel merito però ritengo che la sentenza trae fondamento da qualcosa che non esiste più. La parte di sentenza che hai enucleato dal contesto globale e su cui si fonda il convincimento del Giuidice nel negare il beneficio richiesto, non è altro che la spiegazione della comma 1 dell’articolo di legge (che ti riporto sotto) di cui abbiamo detto, il quale ha abolito il requisito dell’età per averne diritto.
[Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224
Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE
Inviato: mer gen 31, 2018 2:54 pm
da naturopata
lando63 ha scritto:Il tuo ragionamento Naturopata non fa una piega, poichè dal punto di vista giurisprudenziale è un precedente di cui altri giudici potranno tenere conto nelle loro future decisioni. Nel merito però ritengo che la sentenza trae fondamento da qualcosa che non esiste più. La parte di sentenza che hai enucleato dal contesto globale e su cui si fonda il convincimento del Giuidice nel negare il beneficio richiesto, non è altro che la spiegazione della comma 1 dell’articolo di legge (che ti riporto sotto) di cui abbiamo detto, il quale ha abolito il requisito dell’età per averne diritto.
[Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224
Ok, ma parlando di "diritto vivente", quando si accede in ausiliaria (limite di età comma 7)? E' a discrezione di chi?
il comma 1 non serve più perché è tutto ben chiaro nel comma 7, citare il comma 1 è solo un errore formale, ma il comma 7, esplicitamente lo richiama:
Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria
che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.