Quale coefficiente x montante contributivo applicato?

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gino59
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Re: Quale coefficiente x montante contributivo applicato?

Messaggio da gino59 »

gino59 ha scritto:08 Luglio 2015

Pensioni, fino a 30 euro in meno con i nuovi coefficienti


La revisione dei coefficienti che trasformano il montante contributivo in quota di pensione ridurrà l’importo dell’assegno anche se in molti casi per un valore limitato. Tuttavia è importante sapere che i nuovi valori, che saranno applicati per il triennio 2016/2018, opereranno già dal prossimo 1° gennaio 2016 anche per quei lavoratori che hanno perfezionato (o che perfezioneranno) un diritto a pensione entro il 2015. Quindi coloro che al 31 dicembre di quest’anno saranno ancora al lavoro, si vedranno applicare i coefficienti rivisti al ribasso a causa dell’aumento legato alla speranza di vita. Invece coloro che, avendo perfezionato un diritto a pensione, lasceranno il mondo del lavoro entro novembre (per il settore privato) o il 30 dicembre (per il pubblico) si vedranno applicare i vecchi coefficienti.

L’introduzione dei nuovi coefficienti per il calcolo della pensione sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2016. Si stima che i nuovi metodi di calcolo per la quota contributiva possano portare a riduzioni degli assegni pensionistici tra i 22 e i 29 euro al mese.-
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Normativa sulle pensioni

Assegni previdenziali più bassi dal 1° gennaio 2016 per effetto della revisione dei coefficienti per il calcolo delle pensioni con quote contributive. È questo l'effetto del decreto del ministero del Lavoro del 22 giugno e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.


La riforma Dini (legge 335/1995) ha modificato in parte il sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici prevedendo la quota contributiva, cioè quella parte di pensione legata ai contributi versati da parte del datore di lavoro e del lavoratore. Questi contributi, rivalutati annualmente per l'indice Pil, diventano quota di pensione tramite l'applicazione di coefficienti di trasformazione legati all'età posseduta dal lavoratore al momento del pensionamento. Maggiore è l'età e più alta sarà la quota di pensione. Per coloro che avevano almeno 18 anni di contributi entro il 1995, la quota contributiva decorre dal 2012 per effetto della riforma Monti-Fornero mentre per gli altri la quota contributiva decorre dal 1996 in poi.


graficiCoefficienti a confronto


Con la riforma Damiano (legge 247/2007) i coefficienti, già previsti dalla riforma del 1995, hanno subito una diminuzione a causa dell'aumento legato alla speranza di vita. Successivamente, con il decreto legge 78/2010, è stato previsto che a ogni aumento della speranza di vita corrisponda una revisione dei coefficienti di trasformazione, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema, poiché un pensionato medio, vivendo di più rispetto al passato, non può “costare” di più rispetto a quello che ha versato e quindi la rata di pensione diminuisce in proporzione.


Quello di ieri rappresenta l'ultimo aggiornamento triennale poiché dalla prossima revisione (2019) gli adeguamenti saranno biennali, secondo quanto ha previsto il decreto Salva Italia (Dl 201/2011). E così un lavoratore medio, con meno di 18 anni di contributi al 1995, che accede quest'anno alla pensione di vecchiaia a 66 anni 3 mesi, a fronte di un montante contributivo di 200mila euro, avrà una rendita maggiore di 18 euro lordi mensili rispetto a chi andrà in pensione con gli stessi requisiti il prossimo anno.

Tuttavia, dal 2016, la pensione di vecchiaia si conseguirà con 66 anni 7 mesi e pertanto, fermo restando l'importo del montante contributivo, la pensione scenderà soltanto di 8 euro al mese.

I lavoratori che hanno già maturato un diritto a pensione (o che lo matureranno entro l'anno), e che quindi possono scegliere quando uscire dal mondo del lavoro, hanno tutta la convenienza a farlo entro il prossimo mese di novembre (o entro il 30 dicembre per il settore pubblico) affinché possano beneficiare di coefficienti più generosi e dal prossimo 1° gennaio possano altresì vedersi applicare la perequazione in funzione della fascia di importo del trattamento pensionistico. A parità di condizioni, per i lavoratori ex retributivi l'impatto è notevolmente inferiore, considerato il poco lasso di tempo che intercorre dal 2012.


firefox
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Re: Quale coefficiente x montante contributivo applicato?

Messaggio da firefox »

firefox ha scritto:
roby2201 ha scritto:ciao,
specifica "noi non abbiamo " .
Roberto Venezia.
Pensavo te l'avessi detto e scritto che sono un VF!

A parte questo mi dici cortesemente all'incirca quanto incide tale cifra sull'aumento del M.C? Circa il 15%?
Dovrei essermi chiarito il dubbio:

Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione del 33 per cento, di cui l’8,80 per cento a carico del dipendente. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.
L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.


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roby2201
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Re: Quale coefficiente x montante contributivo applicato?

Messaggio da roby2201 »

Ciao a tutti,
confermo quanto segnalato da firefox.
I sei scatti aggiuntivi previsti dall'art. 4 comma 3 legge 165/97 equivalgono al 2,5 % per ogni scatto, quindi per un totale del 15 % di maggiorazione sul totale imponibile.
Per coloro i quali, comparto sicurezza, percepiscono il beneficio anzidetto avranno potuto notare che negli ultimi due anni ( riferiti al CUD ) il totale imponibile pensionistico ( sezione 3 rigo 23 ) è differente rispetto al semplice calcolo della maggiorazione prevista dai sei scatti aggiuntivi, così come avveniva negli anni precedenti, perchè subito dopo l'approvazione della legge Fornero vi è stata una diversa interpretazione della norma.
In pratica il beneficio anzidetto resta vigente ma integrato con soldini del lavoratore tanto che si paga in aggiunta sulle ritenute previdenziali e anzi si è pagato anche 18 mesi di arretrato.
Questo ha determinato una diversa quantificazione del totale imponibile su cui applicare il previsto 33 % di contributi per ogni singolo lavoratore.
A titolo di cronaca ritengo che nonostante si stia pagando qualcosa in più il sistema comunque resta più favorevole al lavoratore.
Si aggiunge che detto beneficio, rilevabile da qualsiasi modello pa04 calcolo 9-10-11, si ferma al 95 proporzionalmente per ogni singolo dipendente, mentre dal 96 viene aggiunto anno per anno e anche rivalutato.

Ciao
Roberto Venezia.
firefox
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Re: Quale coefficiente x montante contributivo applicato?

Messaggio da firefox »

roby2201 ha scritto:Ciao a tutti,
confermo quanto segnalato da firefox.
I sei scatti aggiuntivi previsti dall'art. 4 comma 3 legge 165/97 equivalgono al 2,5 % per ogni scatto, quindi per un totale del 15 % di maggiorazione sul totale imponibile.
Per coloro i quali, comparto sicurezza, percepiscono il beneficio anzidetto avranno potuto notare che negli ultimi due anni ( riferiti al CUD ) il totale imponibile pensionistico ( sezione 3 rigo 23 ) è differente rispetto al semplice calcolo della maggiorazione prevista dai sei scatti aggiuntivi, così come avveniva negli anni precedenti, perchè subito dopo l'approvazione della legge Fornero vi è stata una diversa interpretazione della norma.
In pratica il beneficio anzidetto resta vigente ma integrato con soldini del lavoratore tanto che si paga in aggiunta sulle ritenute previdenziali e anzi si è pagato anche 18 mesi di arretrato.
Questo ha determinato una diversa quantificazione del totale imponibile su cui applicare il previsto 33 % di contributi per ogni singolo lavoratore.
A titolo di cronaca ritengo che nonostante si stia pagando qualcosa in più il sistema comunque resta più favorevole al lavoratore.
Si aggiunge che detto beneficio, rilevabile da qualsiasi modello pa04 calcolo 9-10-11, si ferma al 95 proporzionalmente per ogni singolo dipendente, mentre dal 96 viene aggiunto anno per anno e anche rivalutato.

Ciao
Roberto Venezia.
Ovviamente concordo sulla tua analisi.
Peccato che i VVF NON abbiano tale possibilità.
Un saluto
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