Salvo965 ha scritto:Marco0064 ha scritto:mi riferisco sempre agli appuntati.. qualcosa non quadra signori
Potresti aver ragione, Marco. Credo che per il sistema contributivo tutto, anche se in piccolissima parte, faccia brodo (presenze esterne, ore notturne, straordinari, etc).
Se un collega riesce mensilmente tra straordinari ed ore notturne a racimolare 200 euro mensili (che corrispondono ad 10% dello stipendio) e tali emolumenti sono sottoposti a contributi, in teoria ha versato il 10% di contributi in più rispetto al collega che sta in ufficio e non fa straordinari, o sbaglio?
Nel proprio CUD, a fine anno, non si trova ad aver versato il 10% di contributi in più rispetto al collega che ha guadagnato qualche migliaio di euro in meno?
E a fine carriera non si troverà ad avere una pensione maggiore?
Cosa ne pensate?
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N.B. Caro Lgt. per i comuni mortali non è cosi tu ne sei una prova, quindi non credere ai falsi profeti..!!!
Sistema pensionistico misto
o interamente contributivo
Diversa è la situazione per il personale destinatario del sistema pensionistico misto (con anzianità inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995) o interamente contributivo (assunto in servizio in data successiva al 31 dicembre 1995). Il trattamento pensionistico per questi lavoratori si ottiene, infatti, moltiplicando il montante individuale complessivo dei contributi per il coefficiente di trasformazione. Il montante contributivo, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato dal versamento di un’aliquota complessiva pari al 33% (24,20% a carico del datore di lavoro e 8,80% a carico del lavoratore) computata sulla retribuzione imponibile annua. Per gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa la quota del contributo posta a carico del lavoratore è incrementata del 15% sia sullo stipendio tabellare che sulla retribuzione individuale di anzianità (8,80% più 1,32%), in riferimento al beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 4 del d.lgs. 165/97. Lo stesso montante, poi, viene rivalutato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione. Il tasso di capitalizzazione è dato dalla variazione media nel quinquennio del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall’Istat con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
Per quanto riguarda i coefficienti di trasformazione, l’art. 1 -comma 11- della legge 335/95 aveva stabilito che, sulla base delle rilevazioni demografiche e dell’andamento effettivo del Pil, il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, sentito il ministero del Tesoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con proprio decreto e con cadenza decennale, provvedeva alla rideterminazione degli stessi coefficienti.
Il primo adeguamento dei coefficienti di trasformazione è stato previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dalla legge 247/2007. La stessa norma, oltre a ridurre le percentuali degli stessi coefficienti, ha stabilito che le successive revisioni dovranno avvenire con cadenza triennale e non più decennale. Infatti, con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 maggio 2012 (G.U. n. 120/2012) sono stati previsti, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, nuovi coefficienti di trasformazione, riducendo ulteriormente i valori percentuali e prevedendo, inoltre, il prolungamento degli stessi coefficienti fino al 70° anno di età.
Il tasso di capitalizzazione decresce progressivamente ed in futuro, considerato il periodo di recessione economica che attraversa il nostro Paese, dobbiamo prevedere che lo stesso tasso sarà pari a zero o quasi; lo stesso discorso vale per i coefficienti di trasformazione, specie se si tiene conto degli adeguamenti alla speranza di vita previsti dall’art. 12 della legge 122/2010. Per queste ragioni dobbiamo prevedere che le future pensioni saranno molto meno consistenti al punto che difficilmente potranno assicurare una dignitosa e serena vecchiaia, specie nei casi di pensionamento anticipato e con il calcolo della pensione con il sistema interamente contributivo.
Anche per i pensionamenti di vecchiaia il personale non contrattualizzato del Comparto Sicurezza e Difesa risulterà penalizzato nei confronti degli altri lavoratori del pubblico impiego. Ad esempio, un poliziotto assunto in servizio all’età di 25 anni non potrà mai raggiungere 40 anni di anzianità contributiva, considerato, tra l’altro, che l’aumento figurativo di cui all’art. 5 del d.lgs. 165/97, nel limite massimo di 5 anni complessivi, come precisato al comma 2 dello stesso art. 5, sono validi ai fini della maturazione anticipata dell’anzianità contributiva necessaria per l’accesso alla pensione e quindi non sono utili ai fini del calcolo del montante contributivo. Inoltre, a questo lavoratore, verrà applicato il coefficiente di trasformazione previsto per l’età di cessazione dal servizio (62 anni con la riforma a regime), notevolmente inferiore a quello del pubblico dipendente per il quale la pensione di vecchiaia, a regime, è fissata a 67 – 70 anni.
Modifiche al sistema
di accesso alla pensione
di vecchiaia e di anzianità
Il comma 18 del citato articolo 24 della legge 214/2012 ha previsto, poi, l’emanazione di un Regolamento allo scopo di assicurare un processo di armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Infatti, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26 ottobre 2012 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri uno schema di regolamento di armonizzazione dei trattamenti pensionistici del personale del Comparto Sicurezza e Difesa e Corpo dei Vigili del Fuoco, che prevede, a regime, l’innalzamento dei requisiti per l’accesso ed è stato inviato alle competenti Commissioni di Camera e Senato per il previsto parere.
Poiché fino ad oggi tale decreto non è stato ancora pubblicato, per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa, Vigili del Fuoco e Soccorso pubblico, rimangono in vigore le vecchie disposizioni per quanto riguarda il diritto di accesso al pensionamento, sia di vecchiaia che di anzianità. Invece l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 della legge 122/2010, si applica, per lo stesso personale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con le modalità previste dal Messaggio Ips n. 545 del 10 gennaio 2013 e relativa circolare del ministero degli Interno n. 333/11/G49 del 10 gennaio 2013.