Benefici combattentistici - Compendio

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franruggi
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Re: Benefici combattentistici - Compendio

Messaggio da franruggi »

Sicuramente si!
Chiaramente troveremo degli ostacoli (me compreso) perché il CNA insiste che spetta solo ai caschi blu..ONU.
Sto aspettando risposte ufficiali che posterò! Comunque la legge citata dal collega e' esatta. Ho chiesto l aggiornamento del figlio matricolare citando appunto la direttiva ministero difesa e all in foglio dove attesta la
Missione e data! Attendiamo altrimenti il TAR li aspetta.



Saluti
Francesco


franruggi
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Re: Benefici combattentistici - Compendio

Messaggio da franruggi »

X collega intendi max 77


Saluti
Francesco
max77
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Re: Benefici combattentistici - Compendio

Messaggio da max77 »

Carissimi tutti,
avete un fac-simile di richiesta di aggiornamento del foglio matricolare per inserire la dicitura sui benefici combattentistici? Basta fare riferimento alla missione svolta o devo allegare qualche documento?
Grazie!
franruggi
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Re: Benefici combattentistici - Compendio

Messaggio da franruggi »

Carta semplice


Saluti
Francesco
max77
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Re: Benefici combattentistici - Compendio

Messaggio da max77 »

Gentilissimo! Qualcuno sarebbe così gentile da allegare un fac simile di richiesta aggiornamento o postarne il testo?
Grazie mille!
franruggi
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Re: Benefici combattentistici - Compendio

Messaggio da franruggi »

Al comando regione cc....
Il sottoscritto..........CIP.....in servizio.....
Chiede
La trascrizione sul foglio matricolare la missione all estero ......dal ...al per la quale spettano i benefici combatt di cui all elenco b del ministero difesa del ( non ricordo la data) aprile 2009


Saluti
Francesco
max77
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Re: Benefici combattentistici - Compendio

Messaggio da max77 »

In previsione della 'battaglia' legale che dovremo intraprendere, come in tutte le occasioni in cui abbimo provato a far valere diritti sanciti da una legge (vedasi 'Indennità di Comando, 'Fondi Pensione'...) o diritti garantiti dalla Costituzione (Blocco dei salari), ci sarebbe qualcuno in grado di fare un riepilogo (o un allegato) delle sentenze favorevoli della Corte dei conti/TAR/Consiglio di Stato sull'argomento benefici combattentistici?
Dalla ricerca che ho eseguito su questo Forum, ho acquisito due sentenze della Corte dei Conti ed una del TAR. Credo, però, che ve ne siano altre...
Se qualcuno fosse così gentile da elencarle (o allegarle) gliene sarei davvero grato.
Un'ultima osservazione. Tra le sentenze gentilemente postate dall'utente Panorama, c'è n'è una del TAR di Lecce molto interessante, soprattutto nel punto nr. 5:
http://forum.grnet.it/guardia-di-finanz ... t6113.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lo stesso Panorama scrisse che dovevavmo restare in attesa della sentenza in appello al Consiglio di Stato.
Sapete se ci sono novità in merito?
Grazie a tutti!
franruggi
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Re: Benefici combattentistici - Compendio

Messaggio da franruggi »

Ma dove
L
Hai scaricata?


Saluti
Francesco
max77
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Re: Benefici combattentistici - Compendio

Messaggio da max77 »

franruggi ha scritto:Ma dove
L
Hai scaricata?


Saluti
Francesco
ciao Francesco,
se scorri l'articolo del link che ho postato, in fondo, vedrai evidenziato in blu il link alla sentenza!
ciao
Farmi731
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Re: Benefici combattentistici - Compendio

Messaggio da Farmi731 »

Carminiello ha scritto:
franruggi ha scritto:

Leggendo la circolare parla anche di missioni incluse nell allegato b di e sono compresi anche i militari inquadrati in una forza multinazionale...quindi a mio avviso non solo ONU ma anche msu etc
Ciao, certo, prendi ISAF in Afghanistan ad esempio; è NATO, mica ONU. Se vai come MSU in "ambito multinazionale" ( ad esempio operi nell'aeroporto di Kaia a Kabul ed operi insieme alla MP polacca o rumena, allora ti spettano i benefici. Ma se ad esempio ( vale più per l'esercito) un reggimento di alpini si muove in blocco a Herat, allora non ti spetta nulla.
la circolare è di facilissima interpretazione, basta vedere il paese, il nome della missione, e se ci hai operato in qualità "multinazionale", allora ti spetta.

Il mio post voleva invece parlare dei benefici, a quanto ammontano, a chi spettano ecc.


Scusa ma sei sicuro di quello che dici, II reggimenti non si alzano al mattino ed in blocco decidono di andare al Kaia di Kabul da soli, in missione i reparti dell' Esercito, Marina , Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, insomma di tutti i corpi armati dello stato ci vanno perché il paese fa parte della NATO, ed il Governo decide se partecipare o meno in funzione anche di un accordo per i paesi membri della NATO, nonché funziona più o meno così per le missioni dell' UE. Le missioni di entrambe esistono sempre perché c' è una risoluzione ONU dietro.....
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Re: Benefici combattentistici - Compendio

Messaggio da Farmi731 »

In ogni caso rimane da scoprire, anzi neanche da scoprire pene anche di questo c' è sentenza è più precisamente del TAR del Friuli, dicevo non da scoprire ma da accertarsi che sia successivamente stata eseguita tale sentenza che accoglieva il ricorso di unan40 ina di militari e per i quali riconosceva il riscatto temporale di tutte le operazioni senza il limite di 5 anni, nonché quello economico non a titolo oneroso, ovvero gratuito......

Potrebbe sembrare strano, a me in particolare lo sembra, in quanto io ho 12 missioni alle spalle, di cui 8 fatte in anni diversi e per ogni una di queste, la durata è superiore ai 90 gg, tenuto conto anche che alcune di queste sono a cavallo di 2anni, ma con un periodo comunque superiore ai 90 gg allora che faccio dovrei andare in pensione 8 anni prima???

L' idea mi alletta tanto più se sono economicamente riconosciuti, se fosse così non fare neanche più la richiesta della classica operativa 1/5..... Tanto qui c'è ne sarebbe già abbasatanza......

Però vi dico che secondo me è prprio così in quanto una volta queste cose, tolto il dopoguerra,Merano veramente per pochi e ci andavano per di più ufficiali come osservatori....poi con la professionalizzazione, e l' impiego all' estero probabilmente non si sono resi conto che prima o poi i benefici sarebbero saltati fuori.... E servono parecchi soldi i per ottemperare alle richieste di tutti, soldi che non sono mai stati oggetto di alcuna previsione in nessun bilancio ne ministeriale ne statale......

Per rendervi conto vi dico che in Afghanistan prima della progressiva chiusura, ovvero quando era al massimo de R egime erano impiegati oltre 3000 militari l' anno, gli è andata bene che hanno alzato il periodo di permanenza nel teatro perché se continuavano a farlo di 4 mesi le richieste di attestazione dei benefici , ammesso che tutti sappiano di cosa si sta parlando e soprattutto che esistano, sarebbero molte di più'....
panorama
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Re: Benefici combattentistici - Compendio

Messaggio da panorama »

Il CdS Accoglie l'appello del Ministero della Difesa rigettando la sentenza del Tar di Milano.
Quindi non spetta nulla.
Sentenza del CdS n. 5172 del 21/10/2014, Sentenza Breve sez. 4
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Re: Benefici combattentistici - Compendio

Messaggio da spartacuss »

In conclusione, in riferimento alla sentenza del consiglio di stato per chi è in servizio, al momento la strada percorribile è il ricorso davanti alla Corte dei Conti, che tende a far accertare il diritto alla maggiorazione del servizio utile ai fini della maturazione del diritto alla pensione.


N.B. Per chi non è in servizio, vale sempre la possibilità di ricorso alla Corte dei Conti.
panorama
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Re: Benefici combattentistici - Compendio

Messaggio da panorama »

Ricorso perso.
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1° Reggimento di Manovra in Rivoli

Il Tar Piemonte richiama la sentenza Cons. St. sez. IV, n. 5172/2014.
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21/11/2014 201401890 Sentenza Breve 1


N. 01890/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01103/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2014, proposto da:
(OMISSIS per questione di spazio - congruo nr. di ricorrenti -), rappresentati e difesi dagli avv. Katia Giardini, Stefania Lucco, con domicilio eletto presso l’avv.to Katia Giardini in Torino, corso San Martino, 4;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; 1° Reggimento di Manovra in Rivoli;

per l'annullamento
- (OMISSIS per questione di spazio - congruo nr. di nominativi con relativi riferimenti dei provvedimenti del comando d’appartenenza) a firma del capo servizio amministrativo del 1° Reggimento di manovra, ufficio amministrazione;

nonchè per l'accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti, sottoufficiali e graduati dell’esercito italiano, all'estensione dei benefici combattentistici per i servizi resi in zone di intervento per conto ONU, sia sotto il profilo anzianità di servizio sia sotto il profilo trattamento economico a fini pensionistici per i periodi non ancora oggetto di prescrizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti, i quali tutti hanno svolto svariati periodi di servizio per conto O.N.U. in diverse zone di intervento e sono ufficiali, sottoufficiali e graduati dell’esercito, lamentano che, per siffatti periodi di servizio, non siano stati loro riconosciuti i benefici combattentistici previsti dal combinato disposto delle l. n. 1746 del 1962, l. n. 390 del 1950, d.p.r. n. 1092 e n. 1032 del 1973.

Deducono la sussistenza sul punto di una violazione di legge e lamentano altresì che le loro istanze sarebbero state rigettate senza alcuna comunicazione di preavviso di rigetto.

Si è costituita l’amministrazione resistente preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione di questo TAR, trattandosi di domanda di natura pensionistica, devoluta alla cognizione della Corte dei Conti; in subordine ha contestato la prescrizione e il merito della pretesa. Quanto alla mancata comunicazione di preavviso di rigetto ha rilevato che, trattandosi di procedimento vincolato, troverebbe applicazione l’articolo 21 octies della l. n. 241/1990.

In punto giurisdizione si ritiene di condividere l’impostazione dei ricorrenti (tutti ancora attualmente in servizio), conforme per altro alla giurisprudenza dei giudici superiori.

Ed invero, ai fini del riparto di giurisdizione “.. occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto di lavoro e diretta all’accertamento della computabilità dell’emolumento nella base contributiva e domanda proposta dal dipendente in quiescenza; la giurisdizione della Corte dei Conti si estende alle controversie riguardanti l’an e il quantum della pensione ma resta esclusa da ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi da versare (cfr. Cass. civ., sez. un., 20 maggio 2010, nr. 12337; in termini, Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2007, nr. 2562; id., 26 maggio 2006, nr. 3171; Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2006, nr. 3066; id., 20 aprile 2006, nr. 2194; id., 29 luglio 2004, nr. 5354).”

Il principio è stato applicato a fattispecie identica alla presente nella sentenza Cons. St. sez. IV, n. 5172/2014.

Quanto al primo motivo di censura, inerente la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, si condivide l’eccezione mossa dall’amministrazione: trattasi di procedimenti vincolati, essendo il computo della base pensionabile interamente disciplinato per legge e scevro di qualunque profilo di discrezionalità.

Trova dunque applicazione, come eccepito da parte resistente, l’art. 21 octies della l. n. 241/90.

Nel merito si ritiene di poter prescindere dal vaglio dell’eccezione di prescrizione, stante l’infondatezza della pretesa, così come recentemente acclarato dalla già citata pronuncia del giudice d’appello (Cons. St., sez. IV, n. 5172/2014), pronuncia che il collegio ritiene di condividere.

Preliminarmente è pacifico che nessuno dei ricorrenti sia inquadrato in una qualifica dirigenziale.

Come condivisibilmente enunciato dal giudice d’appello l’invocato beneficio economico “veniva originariamente inteso come riferito agli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 9 e 7 del r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 (in tal senso, la risalente giurisprudenza della Corte dei Conti). Tuttavia, questi ultimi benefici economici potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, e pertanto non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478. Pertanto, come già altrove ritenuto dalla Sezione, i benefici di cui al citato r.d. nr. 1427 del 1922 non possono più trovare applicazione al personale non dirigenziale, proprio perché basati su una normativa che presuppone ancora una carriera incentrata sugli scatti biennali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2013, nr. 2480; id., 25 maggio 2012, nr. 3084; id., 19 ottobre 2007, nr. 5475). Ne discende la sopravvenuta inapplicabilità anche dell’articolo unico della legge nr. 1746 del 1962, a cagione dell’inapplicabilità della disciplina cui esso faceva rinvio” (Cons. St. sez. IV. n. 5172/2014).

La strutturale difformità tra l’attuale modello retributivo di cui godono i ricorrenti e il sistema di operatività del beneficio invocato comportano l’incompatibilità tra le complessive discipline.

Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la natura interpretativa della vertenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;

compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
panorama
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Re: Benefici combattentistici - Compendio

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anche questa è negativa


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21/11/2014 201401889 Sentenza Breve 1
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