) PENSIONE DI ANZIANITA'
CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
I dipendenti della Polizia di Stato che intendano cessare dal servizio eche abbiano i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica o di sola anzianità contributiva, sotto indicati:
Tabella 1
57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva(articolo6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165)
40 anni di anzianità contributiva utile (articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165
53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (articolo 6, comma 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e successive modificazioni)
Dall'1/1/2013, in applicazione dell'articolo 18 comma 4 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2011, n.111, anche per il personale della Polizia di Stato i requisiti anagrafici previsti per il pensionamento di anzianità sono incrementati di tre mesi
DECORRENZA: In applicazione dell'articolo 12, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge 122/2010, si acquisisce il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza trascorsi 12 mesi dalla di maturazione dei suddetti requisiti. Tale differimento non opera qualora i requisiti in questione siano stati maturati entro il 31.12.2010.
Dall'1/1/2012, In applicazione dell'articolo 18 comma 22 ter del D-L. 98/2011, convertito con la legge 111/2011, per coloro che maturano il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva nell'anno 2012, la decorrenza del trattamento di pensione, ovvero il diritto a riscuotere l'assegno, viene posticipato rispetto al differimento di 12 mesi sopra illustrato di: un mese; nel 2012, due mesi nel 2013, tre mesi nel 2014.
COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda dell'interessato,disponibile sul sito internet http://www.inpdap.gov.it,nella" onclick="window.open(this.href);return false; parte relativa alla modulistica, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria all'emissione del relativo provvedimento, da presentare sia alla sede INPDAP territorialmente competente, in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio dell'interessato, sia alla Prefettura-U.T.G. competente.
La domanda deve essere presentata almeno cinque mesi prima della data di cessazione dal servizio.
In ogni caso la domanda di pensione non può essere presentata prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento di anzianità.
COMPETENZA e PAGAMENTO:Dal 1° ottobre 2005 l'INPDAP è subentrata all'Amministrazione Centrale ed agli Uffici periferici nella liquidazione dei trattamenti pensionistici (L.n. 335/95, art.2, comma 1; Circolari INPDAP n. 67 del 16 dicembre 2004 e n. 6 del 23 marzo 2005).
Per le novità introdotte dal Decreto Legge 98/2011 convertito con la legge 111/2011, in tema di interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici vedesi circolare 333/H/G49 del 26/07/2011.
Questo e quello che dice il ministero dell'interno dipendenti della Polizia di Stato che poi è uguale a tutte le altre armi, se te lo vuoi leggere tutto ti metto anche il link.
Saluti
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/23739/" onclick="window.open(this.href);return false;