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Re: Sanzione disciplinare

Inviato: dom mag 28, 2023 7:36 pm
da panorama
sanzione disciplinare della destituzione

Il CdS rigetta l'Appello del Ministero dell'Interno confermando la tesi del Tar Calabria

1) - Il TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, aveva accolto il ricorso proposto - avverso il decreto datato 30 luglio 2019, con il quale il Capo della Polizia ha disposto l’estinzione del rapporto di impiego del ricorrente a decorrere dal 22 maggio 2013, ai sensi dell'art. 7, comma 2, nn. 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 737 del 1981.

2) - Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso dell’interessato poiché il provvedimento era stato adottato oltre il termine perentorio di 180 giorni, previsto dall’art. 5, comma 4, l. 27 marzo 2001 n. 97 e decorrente dalla data di avvio del procedimento disciplinare. Ad avviso del TAR, infatti, tra il 24 gennaio 2019, data di inizio del procedimento disciplinare coincidente con la contestazione degli addebiti, e il 30 luglio 2019, data in cui è stato adottato il decreto del Capo della Polizia di destituzione dell’incolpato, intercorrono più dei centottanta giorni previsti dalla citata norma per la definizione del procedimento disciplinare.

Il CdS precisa che:

3) - L’art. 5, comma 4, l. 27 marzo 2001 n. 97 sancisce che, nel caso in cui sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti pubblici di cui all’art. 3 comma 1 (tra cui sono compresi gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia di Stato), il procedimento disciplinare finalizzato all’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego deve avere inizio entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione e deve concludersi entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio.

4) - La disposizione contempla due distinti termini di fase del procedimento, ancorandoli a due differenti dies a quo di decorrenza:
a) un termine per l’avvio del procedimento disciplinare, che è pari a novanta giorni decorrenti dalla comunicazione all’amministrazione della sentenza irrevocabile di condanna;
b) un termine per la conclusione del procedimento che è pari a centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio.

5) - Una volta che il termine di cui alla lettera a) è stato rispettato con la tempestiva adozione dell’atto di contestazione degli addebiti, si apre la seconda fase procedimentale che deve chiudersi nel termine di centottanta giorni di cui alla lettera b), termine che, di conseguenza, inizia a decorre solo nel momento in cui si è chiusa la prima fase con l’atto di contestazione degli addebiti.

N.B.: Consiglio di leggere meglio il tutto direttamente dall'allegato per ulteriori chiarimenti.