Pensione Privilegiata

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gino59
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Re: Pensione Privilegiata

Messaggio da gino59 »

pietro17 ha scritto:Ringrazio tutti per gli auguri.
sono tornato a casa



:arrow: :roll: :wink: Bentornato.-


alfredof58
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Re: Pensione Privilegiata

Messaggio da alfredof58 »

Salve oggi 20.2.2013 mi è arrivata una lettera da parte della direzione di amm.ne del com. gen arma, la quale
mi metteva al corrente, che la mia causa di servizio mi sarà negata, e che il comitato di verifica tra non molto
mi renderà edotto di tale decisione, ora volevo sapere io devo andare a visita per la p.p.o. il 28 cm che correlazione c'è tra la causa di servizio che non mi verrà data e la visita per la p.p.o. dove nel verbale c'è
scritto riformato con cat. 6/a per la p.p.o. 4 anni, c'è una connessione, grazie a tutti gli amici che vorranno
rispondere. A presto
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pietro17
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Re: Pensione Privilegiata

Messaggio da pietro17 »

alfredof58 ha scritto:Salve oggi 20.2.2013 mi è arrivata una lettera da parte della direzione di amm.ne del com. gen arma, la quale
mi metteva al corrente, che la mia causa di servizio mi sarà negata, e che il comitato di verifica tra non molto
mi renderà edotto di tale decisione, ora volevo sapere io devo andare a visita per la p.p.o. il 28 cm che correlazione c'è tra la causa di servizio che non mi verrà data e la visita per la p.p.o. dove nel verbale c'è
scritto riformato con cat. 6/a per la p.p.o. 4 anni, c'è una connessione, grazie a tutti gli amici che vorranno
rispondere. A presto
Innanzitutto buongiorno.

Penso che la pratica relativa alla concessione della ppo di 6^cat segua il suo corso e che, essendoti stata concessa nell'anno 2012 per 4 anni, a seguito di riforma, non penso, ma per questo ti devi informare o presso il tuo ultimo comando di appartenenza o, direttamente alla cmo di competenza, che debba presentarti a fine mese per la visita medica.

anche perchè, essendo stato riconosciuto il diritto a ppo a decorrere dal 2012 per 4 anni, la visita successiva, per la conferma a vita o il diniego, dovresti farla nel 2016.

Saluti
alfredof58
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Re: Pensione Privilegiata

Messaggio da alfredof58 »

Buon giorno Pietro infatti non riesco a capire perchè devo andare a visita, qualora nel verbale di riforma,
ci sia scritto in seconda pagina, ai fini di p.p.o. 6/A cat. per anni 4, ho chiesto al mio comando e dicono di
andare a visita, ho chiesto alla direzione di amm.ne del com gen, arma e mi dicono di andare e in base al risultato della visita, loro manderanno avanti la pratica, quindi non mi resta che andare e sentire un po'
che dicono, magari facendogli subito vedere il verbale di riforma. Grazie Pietro per la risposta.
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pietro17
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Re: Pensione Privilegiata

Messaggio da pietro17 »

Carissimo Alfredo anche a me era successa la stessa cosa in quanto, anche se le amministrazioni cambiano (io ex gdf), le teste d'asino sono presenti in ogni luogo.

Con la riforma del 2009, che mi dava una ppo di 5^ cat, presentai regolare domanda per la concessione della stessa. Nel successivo anno 2010 mi arriva a casa un invito per presentarmi alla cmo. Ho chiamato il mio com regionale e un collega, dopo essersi interessato in diversi uffici, anche del com.gen, mi disse e lo scrisse che non mi dovevo presentare alla cmo in quanto sarei andato per la medesima cosa.

In poche parole, al com gen, chi tratta le riforme è un ufficio diverso da chi si occupa delle ppo. Pertanto il verbale di riforma è andato in un ufficio, la mia domanda in un'altro che ha provveduto a mandarmi a visita.

E' per questo che ti consiglio di chiamare prima la cmo e chiedere per quale motivo devi essere sottoposto a visita.

Quale cmo è?

Saluti.
alfredof58
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Re: Pensione Privilegiata

Messaggio da alfredof58 »

Salve adesso finalmente ci ho capito qualcosa, la 6a cat. era riferita se causa di servizio, siccome la c.d.s.
non mi è stata concessa la 6a non conta più niente e quindi ho fatto leva sulla tab. b presa nel 2008 e ovviamente riconosciuta dal c.d.v. e di li ho ottenuto una 8a a vita, ora chiedevo gentilmente come
funziona l'iter burocratico, visto che non mi hanno dato i verbali, ma solo un foglio dove c'è scritto
seguono verbali, da quanto ho capito saranno spediti al mio comando, da li alla direzione di amm.ne del c.g.a.
visto che io sono un app.to 's' e di li all'inpdap, per l'erogazione. Qualcuno mi corregga se sbaglio grazie.
A presto un saluto a tutti del forum.
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Re: Pensione Privilegiata

Messaggio da alfredof58 »

Ciao Fox62 tanto per rispondere anche a te, come scritto in altro post, sono andato a visita come ti avevo
detto, per la 6a purtroppo non mi è stata riconosciuta dal c.d.v. però per la tabella B come tu mi avevi detto
ho portato un bel certificato di aggravamento, e quindi mi hanno dato una 8a a vita, penso che mi è andata
bene, ora la stessa pratica non dovrà riandare al c.d.v. in quanto già determinata nel 2008, a dire del
presidente della c.m.o. dove ho fatto visita. Ciao e grazie per i consigli a risentirci.
fox62
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Re: Pensione Privilegiata

Messaggio da fox62 »

Ciao alfredof58, auguri per la tua p.p.o., con i tempi che corrono ti è andata molto bene ( il 10% in più sull'intera P.A.L.). Sicuramente il verbale di ascrivibilità non riandrà al comitato di verifica. In bocca al lupo per tutto.
gino59
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Re: Pensione Privilegiata

Messaggio da gino59 »

fox62 ha scritto:Ciao alfredof58, auguri per la tua p.p.o., con i tempi che corrono ti è andata molto bene ( il 10% in più sull'intera P.A.L.). Sicuramente il verbale di ascrivibilità non riandrà al comitato di verifica. In bocca al lupo per tutto.





:arrow: Mi accodo all'Amico Fox62 :arrow: Di questi tempi, puoi gridarlo a squarcia gola.. :P :P :P
:arrow: ti e' andata benissimo :arrow: auguroni
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Re: Pensione Privilegiata

Messaggio da alfredof58 »

Grazie a tutti voi, ogni tanto un po' di fortuna non guasta, ho trovato un presidente di c.m.o. un vero padre di
famiglia, e di questi tempi è raro trovarne. Grazie a risentirci.
faina
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Re: Pensione Privilegiata

Messaggio da faina »

Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum vorrei fare una domanda se qualcuno mi sa rispondere grazie... la domanda è questa sono stato riformato con la 2° cat. il 4 ottobre 2010 posso fare kla domanda di aggravamento di una patologia già riconosciuta dalla cmo e dal comitato di verifica causa di servizio...ed essendo in pensione come faccio ad inviarla alla cmo. Oppure tramite il comando di stazione competente x territorio. grazie amici e colleghi...Ps sono anche vittima del dovere riconosciuto dal Ministero dell'interno. con l'85% di invalidità cosa mi a spetta? grazie
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Re: Pensione Privilegiata

Messaggio da fox62 »

Ciao faina, certamente SI, puoi benissimo presentare la domanda di aggravamento della patologia della quale sei affetto presso il Comando Arma competente per territorio, il quale la invia all'Ufficio personale del Comando Legione che a sua volta istruisce la pratica e la manda alla CMO, che ti chiamerà a visita. Occhio che con l'ascrivibilità della pataologia alla Catg. da tè indicata hai diritto ad altre competenze ivi compreso l'assegno di incollocabilità. Ciao.
panorama
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Re: Pensione Privilegiata

Messaggio da panorama »

Attenzione perché può capitare ciò che è successo.

Cmq. ottima valutazione e giudizio della Corte dei Conti in favore del ricorrente. ACCOLTO.
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conferito al ricorrente ..., già dipendente del Ministero della Giustizia, la pensione ordinaria diretta di inabilità .... a decorrere dal 25 giugno 2008, con contestuale rigetto della domanda di pensione di privilegio presentata dal predetto “in quanto il quadro morboso ‘glaucoma bilaterale’ non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, come da parere del Comitato di Verifica del 06.10.2008. Tale quadro morboso, che ha determinato la risoluzione del rapporto d’impiego, risulta preponderante rispetto alla patologia ‘depressione maggiore persistente…’ riconosciuta dipendente da causa di servizio con sentenza n. 175/10 del Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro”.
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EMILIA ROMAGNA SENTENZA 117 21/09/2015


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA SENTENZA 117 2015 PENSIONI 21/09/2015



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
la
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale
per l'Emilia-Romagna

in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Francesco Maria Pagliara

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio instaurato con il ricorso n. 43965/PC R.G. proposto da V. R. V. , nato il Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Naldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna in via Barberia n. 22-22/2°, contro l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione ex INPDAP (ora Gestione Dipendenti Pubblici) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, avverso la determinazione n. OMISSIS, senza data, della Sede INPS di Omissis;

Uditi nella pubblica udienza del 22 luglio 2015, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Maria Cassadonte, l’avv. Donato Catena, su delega dell’avv. Paolo Naldi, per il ricorrente e l’avv. Riccardo Salvo per l’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici;

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in
FATTO

Con la determinazione n. OMISSIS richiamata in epigrafe, trasmessa all’interessato con nota del 30 gennaio 2013, la Sede INPS – Gestione ex INPDAP (ora Gestione Dipendenti Pubblici) di Omissis ha conferito al ricorrente sig. V. R. V. , già dipendente del Ministero della Giustizia, la pensione ordinaria diretta di inabilità (iscrizione n. OMISSIS) a decorrere dal 25 giugno 2008, con contestuale rigetto della domanda di pensione di privilegio presentata dal predetto “in quanto il quadro morboso ‘glaucoma bilaterale’ non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, come da parere del Comitato di Verifica del 06.10.2008. Tale quadro morboso, che ha determinato la risoluzione del rapporto d’impiego, risulta preponderante rispetto alla patologia ‘depressione maggiore persistente…’ riconosciuta dipendente da causa di servizio con sentenza n. 175/10 del Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro”.

Con la stessa determinazione sono stati, inoltre, confermati gli importi di pensione in godimento già attribuiti con precedente determinazione (n. OMISSIS) del 21 giugno 2011.

Risulta in atti che il 17 ottobre 2007, a seguito di istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “Depressione maggiore” e “Glaucoma bilaterale”, il sig. V. R., all’epoca in servizio presso il Tribunale di Omissis con la qualifica di cancelliere, era sottoposto a visita medico collegiale presso la Commissione Medica di Verifica di Forlì-Cesena, che con verbale n. 162/CS in pari data, formulato il giudizio diagnostico di “A) Depressione maggiore; B) Glaucoma bilaterale chirurgicamente trattato a destra, in compenso farmacologico a sinistra”, esprimeva il seguente giudizio medico-legale: “Il sig. V. R. V. per le infermità di cui al giudizio diagnostico: 1) E’ inidoneo alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, idoneo alle mansioni che non comportino l’applicazione della visione da vicino se non per periodi di assai limitata durata temporale, da escludere l’utilizzo di videoterminale ”. Inoltre, giudicava le infermità in diagnosi rispettivamente ascrivibili, ai fini di equo indennizzo, alla 6^ e alla 7^ categoria di Tab. A, e nel complesso alla 5^ categoria di Tab. A.

La stessa Commissione, con nota n. 151890 del 7 maggio 2008, ad integrazione del suddetto verbale comunicava all’Amministrazione che “l’idoneità…è da intendersi ‘assoluta e permanente’ in relazione alla figura professionale di appartenenza” (v. P.D.G. del 9 luglio 2008).

Il Ministero della Giustizia provvedeva, quindi, a far comunicare al sig. V. R. che “qualora non avesse espresso il proprio consenso all’inquadramento nella figura professionale di area inferiore, ai sensi dell’art. 3 del C.C.N.L., integrativo del C.C.N.L. sottoscritto il 16.2.1999, vincolante dal 17.5.2001, si sarebbe proceduto nei suoi confronti alla dispensa dal servizio ai sensi dell’art. 129 del D.P.R. 3/57, senza ulteriori accertamenti sanitari (così come stabilito dall’art. 7, comma 2, del Decreto del Ministero del Tesoro 8.5.1997 n. 187)”.

Non avendo l’interessato presentato alcuna istanza di inquadramento, con P.D.G. in data 9 luglio 2008 della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia così si disponeva: “Il rapporto di lavoro relativo al sig. V. R. V. …attualmente cancelliere – posizione economica C2, in servizio presso il Tribunale di Omissis, fatto salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che possa spettargli a norma delle vigenti disposizioni, è risolto per accertata permanente ed assoluta inidoneità alla propria figura professionale, ai sensi degli artt. 129 D.P.R. 3/1957 e 15 del D.P.R. 29/10/2001, n. 461 a decorrere dal 25.6.2008, giorno successivo a quello fino al quale il dipendente ha prestato servizio, a seguito del verbale n. 162 in data 17.10.2007 con il quale la Commissione Medica di Verifica di Forlì-Cesena, nell’ambito della procedura per il riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio, ha espresso nei confronti del sig. V. R. il seguente giudizio:

‘E’ non idoneo alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza. Idoneo alle mansioni che non comportino l’applicazione della visione da vicino se non periodi di assai limitata durata temporale. Da escludere l’utilizzo di videoterminale ’”.

In prosieguo, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nell’adunanza n. 571/2008 del 6 ottobre 2008, esprimeva il seguente parere:
1) “l’infermità ‘Depressione maggiore’ non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma di nevrosi, costituita da alterazioni patologiche relativamente stabili del tono dell’umore che, in quanto tali, non sono adeguate alle circostanze e all’ambiente;
l’affezione pertanto non è in alcun modo influenzabile dagli eventi esterni, e quindi neppure dagli invocati fatti di servizio, che non possono aver assunto alcun ruolo causale né concausale efficiente e determinante”;
2) “l’infermità ‘Glaucoma bilaterale chirurgicamente trattato a destra, in compenso farmacologico a sinistra’ non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione oculare caratterizzata da neuropatia ottica che trova come principale fattore di rischio un eccessivo tono intraoculare che a sua volta dipende da fattori anatomici, è da escludere, nel caso, il servizio prestato come possibile causa o concausa efficiente e determinante”.

Da qui il P.D.G. n. 8971 in data 30 marzo 2009, con il quale la già citata Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, in conformità al suindicato parere del C.V.C.S., negava la dipendenza da causa di servizio delle infermità “1) Depressione maggiore; 2) Glaucoma bilaterale chirurgicamente trattato a destra, in compenso farmacologico a sinistra” di cui al verbale n. 162/CS datato 17 ottobre 2007 della C.M.V. di Forlì-Cesena.

Avverso il suindicato provvedimento l’interessato adiva il Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro con ricorso depositato il 19 ottobre 2009, chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in relazione sia alla “depressione maggiore” che al “glaucoma”.

La causa, “istruita con l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con espletamento di CTU medico-legale sulla persona del ricorrente”, era decisa con sentenza n. 175/10 del 18 ottobre - 16 dicembre 2010, con la quale il Giudice del Lavoro, condividendo le conclusioni cui era pervenuto il Consulente Tecnico d’Ufficio dott. Carlo M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. V. R. nei confronti del Ministero della Giustizia, “ogni diversa e contraria istanza disattesa e respinta”, dichiarava “la dipendenza da causa di servizio della malattia depressiva”.

A seguito di tale pronuncia, il sig. V. R. presentava all’allora INPDAP istanza di pensione privilegiata per la patologia depressiva dichiarata dipendente da causa di servizio.

Con nota del 28 marzo 2011 la Sede interprovinciale di Omissis del predetto Istituto chiedeva alla Commissione Medica di Verifica Regionale di Bologna di sottoporre l’interessato a visita medico collegiale, affinché venisse accertato che la patologia che aveva determinato il collocamento a riposo fosse “preponderante ai fini della concessione della pensione di Privilegio”.

Il 30 giugno 2011 il sig. V. R. era dunque sottoposto ad accertamento sanitario da parte della suindicata Commissione Medica, che con verbale n. 1535 in pari data, riepilogate le infermità già giudicate ai fini della dipendenza da causa di servizio – “1) Malattia depressiva; 2) “Glaucoma bilaterale chirurgicamente trattato a destra, in compenso farmacologico a sinistra” -, e formulato il giudizio diagnostico di “1) Depressione maggiore persistente in trattamento farmacologico; 2) Già accertato glaucoma”, si esprimeva nei seguenti termini: “Il V. R. V. cancelliere per le infermità di cui al giudizio diagnostico: 1) E’ non idoneo alla data del collocamento a riposo per l’infermità dipendente da Causa di Servizio di cui al punto 1 del riepilogo”. Inoltre, ai fini di pensione privilegiata, la predetta Commissione giudicava l’infermità dipendente da causa di servizio ascrivibile alla 6^ categoria di Tab. A rinnovabile per anni quattro più assegno di superinvalidità Tabella E lett. N.

Seguiva la determinazione n. OMISSIS della Sede INPS – Gestione ex INPDAP (ora Gestione Dipendenti Pubblici) di Omissis.

Nel proposto ricorso – corredato da varia documentazione e depositato presso la Segreteria della Sezione il 25 giugno 2014 -, riepilogata la vicenda di causa, è stata eccepita l’illegittimità della suddetta determinazione per “violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, per contraddittorietà e nelle altre forme che saranno ritenute”.

Al riguardo, si è rilevato che la motivazione del gravato provvedimento “si riduce al richiamo del parere espresso in data 6.10.2008 dal Comitato di verifica per le cause di servizio in materia di riconoscimento dell’equo indennizzo, parere superato e posto nel nulla dalla successiva sentenza del Tribunale di Forlì che, diversamente da quanto ritenuto nel predetto parere, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia ‘depressione maggiore’ che aveva concorso in modo preponderante nel determinare la risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente”, mentre “nessun riferimento viene invece operato nella determinazione di cui si contesta la legittimità, al giudizio espresso dalla competente Commissione medica di verifica, interpellata dall’INPDAP, con verbale BL/B n. 1535 del 30.6.2011 in base al quale risulta accertato che il ricorrente è da ritenersi non idoneo alla data del collocamento a riposo per l’infermità dipendente da causa di servizio ‘depressione maggiore persistente in trattamento farmacologico’”.

Si è sostenuto che in base al suddetto giudizio è evidente che “la inidoneità che ha causato la risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente trova la sua causa preponderante nella patologia depressiva e quindi nella infermità di cui è stata accertata la dipendenza da causa di servizio”; ciò a conferma del giudizio già espresso dal CTU nominato dal Tribunale di Forlì, per il quale “…la patologia depressiva si è automantenuta aggravandosi nel tempo, diventando cronica ed irreversibile fino alla risoluzione del contratto di lavoro”.

Contestata, sul punto, l’apoditticità dell’affermazione contenuta nella impugnata determinazione, secondo cui sarebbe stato “il quadro morboso glaucoma bilaterale” ad aver determinato la risoluzione del rapporto di impiego e “tale quadro morboso risulta preponderante rispetto alla patologia ‘depressione maggiore persistente…’ riconosciuta dipendente da causa di servizio”, si è poi evidenziato che, come emerso dalla richiamata CTU, la “depressione maggiore” non solo ha costituito la ragione della risoluzione del rapporto di lavoro, ma è stata anche concausa della manifestazione del glaucoma; ciò in quanto, a causa della depressione, il ricorrente è stato costretto a sottoporsi a terapia con triciclici, “farmaci in grado di portare ad evidenza clinica il glaucoma”.

Pertanto – si dedotto -, anche se il Tribunale di Forlì ha ritenuto che l’uso dei farmaci antidepressivi non possa costituire una “concausa efficiente e determinante” per consentire di riconoscere dipendente da causa di servizio anche il glaucoma, è indubbio che “esiste interdipendenza tra le due patologie in quanto la seconda è insorta (con determinati tempi e modalità) a causa della prima”.

Si è ribadita l’assoluta genericità e contraddittorietà della motivazione addotta dall’ex INPDAP al fine di respingere la domanda di pensione privilegiata presentata dal ricorrente, assumendosi, conclusivamente, essere indubbio che “la inidoneità del ricorrente alla data del collocamento a riposo è stata determinata in modo perlomeno preponderante dalla patologia ‘depressione maggiore’ riconosciuta dipendente da causa o concausa di servizio”, con conseguente riconoscimento in favore del ricorrente medesimo, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, di pensione privilegiata a decorrere dalla data di collocamento a riposo, con riferimento alla 6^ categoria di Tab. A o a quella maggiore o a quella maggiore che verrà ritenuta di giustizia e con gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle differenze di pensione maturate e non riscosse, dalla mora al saldo.

Si è chiesto, quindi, che questa Corte, “previo annullamento e/o disapplicazione in parte qua del provvedimento impugnato e previo ogni opportuno accertamento”, voglia: 1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire a decorrere dalla data di collocamento a riposo la pensione privilegiata con riferimento alla VI^ categoria tabella A, o quella maggiore di giustizia, nella misura di legge, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge se dovuta, sulle differenze spettanti e non corrisposte, e con l’assunzione di ogni opportuno provvedimento” 2) Con vittoria di spese e competenze legali.

L’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici si è costituito in giudizio con memoria depositata il 15 aprile 2015 a mezzo dei propri avvocati Mariateresa Nasso e Riccardo Salvo.

In detta memoria si è evidenziato, in punto di fatto, che il trattamento pensionistico di cui è in godimento il ricorrente è stato conferito in applicazione del provvedimento di collocamento a riposo del Ministero della Giustizia datato 30 luglio 2008 (recte: 9 luglio 2008 – n.d.r.) che riconosceva la patologia “glaucoma” quale causa preponderante di cessazione dal servizio, nonché sulla base di quanto statuito dal M.E.F. - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nel verbale del 6 ottobre 2008, ove veniva accertata la non dipendenza da causa di servizio della patologia “glaucoma bilaterale” e della patologia “depressione maggiore”.

Si è sostenuto che, nella specie, nessuna censura può essere mossa all’Ente Previdenziale, ribadendosi, con richiamo all’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che la causa preponderante di cessazione dal servizio del ricorrente è correlata alla patologia “glaucoma bilaterale” riconosciuta non dipendente da causa di servizio, e non già alla “malattia depressiva” riconosciuta dipendente da causa di servizio con la sentenza del Tribunale di Forlì n. 175/2010.

In via subordinata, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso con obbligo di procedere al ricalcolo del trattamento pensionistico con la liquidazione di interessi legali e rivalutazione monetaria, è stata evidenziata l’esistenza, dal 1° gennaio 1992, del divieto di cumulo di detti accessori.

Sempre in via subordinata, è stata eccepita l’intervenuta prescrizione delle somme che dovessero essere riconosciute dovute anteriormente al quinquennio decorrente dalla data della domanda.

In via istruttoria, qualora fosse disposta consulenza tecnica d’ufficio, è stato nominato quale CTP il dott. Giuseppe F. dell’ufficio medico legale dell’INPS o altro medico dell’Istituto all’uopo delegato, richiamandosi, altresì, quanto previsto dall’art. 10, comma 6-bis, del d.l. n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005: “Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione.

L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile…(omissis)”.

Conclusivamente, si è chiesto di volere: 1) in via principale dichiarare il ricorso infondato e come tale respingerlo integralmente; in via subordinata, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione delle somme che dovessero essere riconosciute dovute al ricorrente anteriormente al quinquennio decorrente dalla data di notifica del ricorso giudiziario. Con vittoria di spese e compensi.

A seguito dell’ordinanza a verbale emessa nella pubblica udienza del 17 giugno 2015, in data 25 giugno 2015 l’avv. Paolo Naldi, difensore del ricorrente, ha depositato la domanda di pensione privilegiata (datata 21 dicembre 2010) del sig. V. R. presentata il 13 gennaio 2011 – tramite Patronato - alla Sede di Omissis dell’allora INPDAP.

All’odierna udienza pubblica l’avv. Donato Catena, per il ricorrente su delega dell’avv. Paolo Naldi, ribadita la dipendenza da causa di servizio dell’infermità depressiva e richiamato, inoltre, il giudizio di inidoneità espresso nel verbale giugno 2011 della Commissione Medica di Verifica di Bologna, ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto, insistendo per l’accoglimento del ricorso. L’avv. Riccardo Salvo, per l’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, esclusa la possibilità di conciliazione della lite ex art. 420 c.p.c., ha confermato le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione.

La causa è quindi passata in decisione, con conseguente lettura del dispositivo e fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza ai sensi dell’ultima parte dell’art. 429, comma 1, secondo capoverso, c.p.c., come sostituito dall’art. 53 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Considerato in
DIRITTO

La controversia dedotta nel presente giudizio concerne la richiesta del ricorrente, ex dipendente del Ministero della Giustizia, volta ad ottenere il riconoscimento della pensione di privilegio per la forma depressiva da cui lo stesso è affetto, diagnosticata dalla Commissione Medica di Verifica di Bologna come “Depressione maggiore persistente in trattamento farmacologico”.

Al riguardo, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973 il dipendente statale ha diritto alla pensione privilegiata qualora per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.

Venendo al caso che occupa, va anzitutto rilevato che, ai sensi della determinazione n. OMISSIS della Sede INPS – Gestione ex INPDAP (ora Gestione Dipendenti Pubblici) di Omissis, il diniego del richiesto trattamento privilegiato risulta motivato dalla considerazione che il quadro morboso “Glaucoma bilaterale chirurgicamente trattato a destra, in compenso farmacologico a sinistra” - non riconoscibile come dipendente da fatti di servizio giusta il parere del Comitato di Verifica del 6 ottobre 2008 - “ha determinato la risoluzione del rapporto di impiego” e “risulta preponderante rispetto alla patologia ‘depressione maggiore persistente…’ riconosciuta dipendente da causa di servizio con sentenza n. 175/10 del Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro”.

Della suddetta infermità depressiva non è, dunque, in contestazione la dipendenza da causa di servizio, ma solo il grado di incidenza sulla inabilità del ricorrente al servizio stesso.

E invero, a seguito della domanda di pensione privilegiata presentata dal sig. V. R. per la “malattia depressiva”, l’allora INPDAP, ritenendo necessario sottoporre il sunnominato a visita medico collegiale presso la Commissione Medica di Verifica di Bologna affinché venisse accertato che la patologia che aveva determinato il collocamento a riposo fosse “preponderante ai fini della concessione della pensione di privilegio”, con nota del 28 marzo 2011 interpellava a tal fine la predetta Commissione.

Ebbene, la Commissione medesima, con il verbale n. 1535 del 30 giugno 2011 richiamato in narrativa, formulato il giudizio diagnostico di “1) Depressione maggiore persistente in trattamento farmacologico; 2) Già accertato glaucoma”, giudicava il sig. V. R. “non idoneo” alla data del collocamento a riposo per l’infermità dipendente da causa di servizio di cui al punto 1 del “Riepilogo delle infermità/lesioni già giudicate ai fini della dipendenza da causa di servizio”, ossia per la “Malattia depressiva” [v. Riepilogo: 1) “Malattia depressiva; 2) “Glaucoma bilaterale chirurgicamente trattato a destra, in compenso farmacologico a sinistra”].

Alla stregua di tale giudizio dell’organo tecnico – reso nell’ambito del procedimento attivato dall’Istituto previdenziale a seguito della domanda di pensione privilegiata presentata dal ricorrente nel gennaio 2011, e necessariamente formulato a posteriori rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro del 25 giugno 2008 – l’infermità depressiva, per la sua natura ed entità, deve, quindi, ritenersi atta a determinare di per sé l’inidoneità al servizio a detta data (25 giugno 2008), a prescindere dall’infermità oculare, restando così superato e assorbito il precedente giudizio di inidoneità di cui al verbale n. 162/CS in data 17 ottobre 2007 della C.M.V. di Forlì-Cesena richiamato nel provvedimento di dispensa (P.D.G. del 9 luglio 2008).

Ne discende che, secondo quanto accertato nella competente sede medica (v.m.c. del 30 giugno 2011 presso la C.M.V. di Bologna), l’infermità “depressione maggiore” va considerata non solo dipendente da causa di servizio, ma anche tale da rendere il ricorrente inidoneo al servizio stesso alla data della sua cessazione, con conseguente realizzarsi, nella fattispecie, dell’ulteriore presupposto dell’inabilità di cui all’art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973; detta infermità, inoltre, diagnosticata nella visita collegiale di riferimento del 30 giugno 2011 quale “Depressione maggiore persistente in trattamento farmacologico”, risulta ascrivibile alla 6^ categoria di tabella A, come indicato dalla Commissione Medica di Verifica di Bologna.

Dal che deriva il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la pensione diretta di privilegio, nella misura che sarà liquidata nella competente sede amministrativa in conformità a quanto stabilito dall’art. 65 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092. Ciò con una duplice precisazione: a) che la decorrenza economica della suddetta pensione va individuata, ai sensi dell’art. 191, comma 3, dello stesso d.P.R. n. 1092/1973, nel primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda alla Sede INPDAP di Omissis, in quanto prodotta il 13 gennaio 2011, ossia oltre due anni dopo la cessazione dal servizio; b) nel caso di specie - tenuto conto della riconosciuta decorrenza economica, nonché delle date di trasmissione al sig. V. R. del provvedimento impugnato (nota in data 30 gennaio 2013 della Sede INPS – Gestione ex INPDAP di Omissis) e di notifica del ricorso all’INPS (17 giugno 2014) - non è maturata alcuna prescrizione, sicché la relativa eccezione formulata dalla difesa dell’Istituto previdenziale va disattesa siccome infondata.

Inoltre, in conformità all’ormai definito indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (v. Sezioni Riunite, sentenza n. 10/2002/QM), sulle somme dovute in forza della presente sentenza va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo.

Nei sensi e nei limiti delle considerazioni che precedono il ricorso de quo deve giudicarsi fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

La natura e i descritti profili della vicenda controversa legittimano l’integrale compensazione tra le parti delle spese legali. Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto
- riconosce e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere, con decorrenza economica dal 1° febbraio 2011, pensione privilegiata ordinaria a vita, da calcolarsi in conformità a quanto stabilito dall’art. 65 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, per l’infermità “depressione maggiore” dichiarata dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla 6^ (sesta) categoria di Tabella A;

- riconosce inoltre, sulle somme accordate in forza della odierna pronuncia, il diritto agli accessori da calcolarsi nei modi indicati in motivazione.

Spese legali compensate. Nulla per le spese di giustizia.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna il 22 luglio 2015.
Il giudice
(Francesco Maria Pagliara)
f.to Francesco Maria Pagliara

Depositata in Segreteria il 21/09/2015

Il Direttore di Segreteria
f.to dott.ssa Nicoletta Natalucci
panorama
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Re: Pensione Privilegiata

Messaggio da panorama »

La CdC Puglia con la sentenza n. 29/2023 si pronuncia sul ricorso attivato dal collega dell'E.I. in quanto l'INPS aveva errato i calcoli nel definire la P.P.O..
Giustamente il collega come si legge nella sentenza si è avvalso di una perizia contabile per evidenziare gli errori. Infatti leggiamo: "ciò confortato da consulenza contabile di parte".
Inoltre, al collega oltre alle spese legali si sono stati rimborsati li costi della perizia, che leggiamo "nonché al rimborso delle spese per CTP liquidate nell'importo di €. € 280,60 (duecentottanta/60)".
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