mauri64 ha scritto: ↑mar lug 12, 2022 10:37 pm
Ciao
si ha diritto alla pensione di vecchiaia quando si cessa dal servizio per raggiunti limiti di età.
Essendo andato in congedo per riforma, la tua è pensione di inabilità e tale rimarrà.
Ciao intervengo ponendo un quesito : Se la pensione per riforma e' pensione di inabilita' allora perche' non spetta il bonus pensione ?
oppure e' soltanto applicabile ai civili l' art l’art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995 ?
Perche' con DM. 8 maggio 1997 n. 187, il cui art. 9, comma 3°, si dispone che
“per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’ anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando l’applicazione dell’art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, l’anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell’interessato e computata ai sensi dell’art. 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995 n. 335. In ogni caso l’anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni”
e, l’art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995, prevede, fra l’altro, che
“per il calcolo delle pensioni di inabilità… le maggiorazioni di cui all’ art. 2,comma 3, della legge 12 giugno 1984 n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni a
ggiungendo al montante individuale, posseduto all’ atto dell’ ammissione al trattamento, un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell’interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell’ art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503”.