avt8 ha scritto: ↑dom nov 18, 2018 12:00 pm
sierramike738 ha scritto: ↑dom nov 18, 2018 10:58 am
rospier64 ha scritto: ↑dom nov 18, 2018 9:36 am
Ok grazie già sapevo della nn quantificazione del DM, sempre peggio x noi... tu cn quale % l'hai spuntata il 30%?? , grazie e in xxxxxxx alla balena in risposta al tuo in bocca al lupo.... buona domenica ciao.
L unica cosa che sono riuscito a sapere e' che rispetto alla perizia che quantificava il mio danno biologico al 18% in cmo me lo hanno alzato al 20. E quando ho chiesto del dm spiegando quanto previsto dal dpr 181/09 ossia una quantificazione fino a 2/3 del DB mi hanno confermato che non hanno competenza sul dm. Adesso sono 2 mesi che aspetto comunicazione dal ministero e francamente nn so cosa aspettarmi
La C.M.O, di Padova, non dice che loro non sono competente all'applicazione del D.P.R.181- ma si riportano al parere negativo dell'adunanza del Consiglio di stato che ha detto alle VD non compete sia il DB che il DM-- A me l'ha specificato nel verbale la C.M.O di padova
Buongiorno dunque:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
Art. 1082
Criteri per la determinazione dell'invalidita' permanente
1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidita' si procede secondo i seguenti criteri e modalita':
a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le seguenti corrispondenze:
1 tabella A prima categoria 100% - 91%;
2 tabella A seconda categoria 90% - 81%;
3 tabella A terza categoria 80% - 71%;
4 tabella A quarta categoria 70% - 61%;
5 tabella A quinta categoria 60% - 51%;
6 tabella A sesta categoria 50% - 41%;
7 tabella A settima categoria 40% - 31%;
8 tabella A ottava categoria 30% - 21%;
9 tabella B 20% - 11%.
Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della Tabella A che risultino contemplate anche nella Tabella E, corrisponde un'invalidita' permanente non inferiore al cento per cento;
b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della
lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale di invalidita' complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e'
determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro della salute 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari.
Pero' come dice avt8 il dpr 181/09 le cmo non lo vogliono applicare e credo si riferisca al Consiglio di Stato - parere 02881 - 23.10.2015, ma dovrebbe essere relativo alla mancanze del danno morale e sucessivi aggravamenti, mentre dovrebbe essere valutato il danno biologico.
Quindi sinceramente non ho capito quale difatto formula viene applicata per le VdD.