Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamoci.

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domenico69
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Re: Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamo

Messaggio da domenico69 »

naturopata ha scritto: Ma quando mai. Prego rileggere la sentenza del TAR Torino che ho riportato sopra, è il TAR che riconosce il Moltiplicatore dopo la sentenza della corte dei conti che aveva declinato al giudice amm.vo la ricostruzione della carriera del ricorrente, quindi anche il moltiplicatore.

A tutti i colleghi, premesso che a mio avviso si può scegliere dove far ricorso, quindi sia TAR che CDC, anche se secondo me e non solo la competenza è del giudice amm.vo, vi sono diverse sentenze in materia, chi dipende da Corti che si sono già espresse negativamente in cui vi è almeno un giudice che ha dato parere negativo e per cui non vi è certezza di non averlo come giudicante, andate al TAR.
A quanto pare, da quanto dici, ci si può rivolgere al TAR.
Quindi te, a seguito del rigetto, hai intrapreso quella strada o sei rimasto sulla linea della CDC?
Se si può sapere!


naturopata
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Re: Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamo

Messaggio da naturopata »

A quanto pare, da quanto dici, ci si può rivolgere al TAR.
Quindi te, a seguito del rigetto, hai intrapreso quella strada o sei rimasto sulla linea della CDC?
Se si può sapere![/quote]

La Corte dei Conti ha competenza sull'an e sul quantum pensionistico, i diritto attengono tutti all'attività di servizio. Faccio un esempio l'art. 54 è per forza di competenza della CdC perché agisce sul quantum. Il moltiplicatore, come i benefici ex art. 1801 COM o la promozione alla vigilia attengono a diritti maturati in attività di servizio, quindi di chiara competenza del TAR. Poi uno va alla Corte dei Conti e li richiede ai fini pensionistici, perché influiscono ai fini di pensione sul quantum, ma il diritto non si matura in pensione.

Credo sia chiaro. Detto ciò anche il TAR Torino non ha elevato alcun difetto di giurisdizione e nemmeno le amministrazioni, anzi è la stessa corte dei conti con sentenza ante le valanghe di adesso sul moltiplicatore a declinare (giustamente) al TAR.

Detto ciò, chi si trova in sedi negative sul moltiplicatore o dove vi sia almeno un giudice negativo, io andrei al tar, farei istanza all'amm.me di omessa indicazione negli atti dispositivi/pA04 del beneficio del moltiplicatore, in caso di diniego o silenzio, s'impugna al TAR essendo un atto amm.vo.

Per il "mio" bisogna rimanere nell'ambito della CDC, perché la sentenza non può passare in giudicato, ma ci sono tanti aspetti interessati che sono in esame.
panorama
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Re: Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamo

Messaggio da panorama »

SENTENZA ,sede di TORINO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800814, - Public 2018-07-04 -
Pubblicato il 04/07/2018


N. 00814/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00580/2017 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA


in FATTO si legge:

1) - in servizio dal’1.10.1979 fino al 26.4.2004, quando veniva collocato in congedo assoluto, (quindi anni 24 e mesi quasi 7)

in DIRITTTO si legge:


Ecco alcuni brani interessanti.

2) - Il ricorrente chiede il beneficio di cui all’art 3 comma 7 d. lgs. n. 165/97, consistente nell’aumento del contributo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione (c.d. moltiplicatore del montante contributivo).

3) - Tale diritto è stato esteso al personale -OMISSIS- in congedo che ha avuto il riconoscimento in servizio di un’infermità da esso dipendente.

4) - La disposizione richiamata prevede che “per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale -OMISSIS- che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione”.

5) - Il Legislatore ha quindi riconosciuto la spettanza dell’incremento del montante contributivo al personale escluso dall’ausiliaria e “al personale -OMISSIS- che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”, categoria quest’ultima alla quale è riconducibile il ricorrente dichiarato permanentemente non idoneo ai servizi d’istituto e dunque impossibilitato all’esercizio dell’opzione al collocamento in ausiliaria.

6) - Ricorrendone quindi i presupposti, la domanda deve essere accolta.

7) - Va altresì accolta la domanda di riconoscimento dell’80% della base imponibile:
- ) - al momento del collocamento in congedo assoluto, cioè in data 26.4.2004, il ricorrente possedeva il grado di -OMISSIS- -OMISSIS- ed aveva maturato un’anzianità di servizio -OMISSIS- effettivo di 25 anni,
- ) - per cui avrebbe avuto titolo alla pensione, ai sensi dell’art. 28, lett. a, della L. 599/1954.

8) - La pensione di riposo è stata calcolata in €. 24.794,07 annui, pari al 68,47% della base pensionabile, mentre
- ) - la pensione privilegiata è stata calcolata in €. 27.275,68, aumentando cioè di 1/10 la pensione ordinaria, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973.

9) - Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità che ha determinato il congedo assoluto del ricorrente avrebbe dovuto comportare l’applicazione del requisito contributivo massimo e pertanto il riconoscimento dell’80% della base pensionabile.

10) - Ugualmente meritevole di accoglimento la domanda di attribuzione della qualifica di -OMISSIS-, in quanto ai sensi dell’art 4 comma 9 D.L. n. 45 del 31.1.2008 convertito in L. 13.3.2008 n.8,
- ) - il congedo doveva essere disposto con il grado superiore di -OMISSIS- (anziché di -OMISSIS- -OMISSIS-).

11) - Nel decreto di liquidazione viene indicata solo nominalmente la qualifica di -OMISSIS-,
mentre
- ) - nel decreto di collocamento in congedo assoluto viene ancora riportato il grado di -OMISSIS- -OMISSIS-. Ne consegue che va riconosciuta la qualifica superiore, con ogni conseguenza sul piano economico e giuridico.

12) - Viene altresì chiesto il risarcimento dei danni da ritardo e/o l’indennizzo ex art 2 bis L. 241/90, per il ritardo con cui l’Amministrazione ha provveduto a riscontrare la domanda del ricorrente, perseverando nell’inadempimento rispetto alla richiesta di ricostruzione giuridico-economica.

13) - A titolo di risarcimento il ricorrente chiede gli interessi legali calcolati sul trattamento economico previdenziale spettante in ragione della ricostruzione giuridico-economico-previdenziale dal collocamento in congedo assoluto fino al momento del pagamento, oltre alla rivalutazione monetaria.

14) - La domanda è fondata.

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N.B.: Questa sentenza è l'unica in cui viene riconosciuto il (c.d. moltiplicatore del montante contributivo).
panorama
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Re: Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamo

Messaggio da panorama »

La sentenza completa, l'ha già pubblicata sopra il collega "naturopata".
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