art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

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naturopata
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da naturopata »

mbetto ha scritto:Per Antoniope: ma un'altra sentenza quella che dici? Potresti postarne i riferimenti?
Non c'è nessuna sentenza Veneto. E' sempre quella del Molise, dove il Giudice, oltre a sbagliare la normativa magari ha redatto la Sentenza mentre passava per Venezia e ha creduto di stare alla Corte Veneta, o magari prima faceva servizio lì e il copia e incolla l'ha fregato.

Invece mi soffermerei su quanto indicato dal GUP Sardegna, ovvero:

Sulla questione di diritto da cui dipende la decisione della causa, la Sezione condivide la giurisprudenza, scarna ma di orientamento univoco, di questa Corte (oltre alle sentenze citate dal ricorrente, v. Sezione giurisdizionale Molise, n. 53 del 06/10/2017).

Sembra come se noti qualcosa che non lo convinca e non si capisce perché non approfondisca lui questa scarna giurisprudenza, ma è più comodo seguire l'univocità.


JESSICA1995
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da JESSICA1995 »

È un mistero. Il cna non riconosce il moltiplicatore per delle sue interpretazioni che a quello che vedo già diversi Magistrati contabili in varie zone d'Italia hanno demolito. E allora perché non si adeguano ?
Bisogna ricorrere su tutto in Italia, su questo punto mi sembra che abbiano torto.
KURO OBI
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da KURO OBI »

xPanorama, perchè non la posti anche sulla pagina dell'Avvocato Vitelli, sentiamo anche un suo parere. Mi sembra che questa sentenza dica "qualcosina in più". CiaOss
panorama
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da panorama »

L'Avvocato Vitelli l'avrà sicuramente già letta.
moni19
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da moni19 »

Potete postare le sentenze??
naturopata
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da naturopata »

Come promesso pubblico la sentenza ordinanza di un ricorso alla Corte dei Conti che sto curando io, da solo. Come si può vedere, non è una sentenza definitiva, stante la sua complessità. Il nodo del moltiplicatore verrà sciolto all'ulteriore udienza del marzo 2018. Faccio presente che verterà su una causa di servizio riconosciuta ed ascritta a IV CTG. e quindi qui il Giudice dovrebbe entrare nel merito fra dipendenza da causa di servizio e non dipendenza.

Buona lettura.

SENT./ORD. N. 173/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Primo referendario dott.ssa Giuseppina Veccia,

all'udienza pubblica del 15 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE - ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 28469 del registro di segreteria della Sezione, proposto da C. G. (C.F.Omissis), nata a Omissis (BA) il Omissis e residente in Lodi (MI) alla Omissis

CONTRO

- MINISTERO DELLA DIFESA – DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI MILANO – in persona del Direttore pro tempore;

- ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – sede territoriale di Lodi, in persona del Dirigente pro tempore;

per

- l’accertamento del diritto alla concessione della pensione privilegiata da durare a vita dalla data di congedo ai sensi e per gli effetti dell'art 67, D.P.R. n. 1092/1973;

VISTI i documenti e gli atti di causa,

PREMESSO IN FATTO

Con il ricorso in esame la sig.ra C. G., già dipendente della Guardia di Finanza, posta in congedo assoluto dalla C.M.O. 1^ di Milano con verbale Mod. BL/B_N n.523 del 31 marzo 2014 per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio con parere del Ministero Economia e Finanze/DCST- Prot. n. 0124824/2014 del 07/08/2014, ha rinunciato alla facoltà di transitare agli impieghi civili ex art. 923, comma 1, lettera m-bis, D. Lgs. n.66/2010 e optato per la concessione della pensione privilegiata ordinaria che le è stata concessa sotto forma di assegno rinnovabile per quattro annualità, di 5^ categoria Tab. “A” dalla C.M.O. 1^ di Milano, con verbale Mod. BL/B_N n.2129 del 18 dicembre 2014 che confermava quanto già riportato nel verbale di riforma del 31 marzo 2014.

Riferisce la sig.ra C. G. nel suo ricorso introduttivo che, a fronte di apposita istanza di concessione di assegno rinnovabile privilegiato, presentata alla sede territoriale dell'INPS di Lodi, le veniva liquidato, per contro, una pensione di inabilità assoluta, ex art. 2, comma 12, Legge n.335/1995.

Previo esperimento di ricorso al Comitato di Vigilanza della Gestione INPS in data 7 ottobre 2015, rimasto senza riscontro, l'interessata ha, dunque, adìto questa Corte per ottenere il riconoscimento di una pensione privilegiata ordinaria vitalizia, con migliore classifica tabellare in luogo della assegnata 5^ categoria Tab. “A” annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.384, nonché un diverso ammontare del trattamento pensionistico rispetto a quanto liquidatole dall'Ufficio INPS di Lodi in applicazione dell'art. 2, comma 12, legge 335/1995 che - si evidenzia nel ricorso - oltre ad applicare una disciplina del tutto inconferente alla propria fattispecie - l'avrebbe privata dei benefici di cui agli art. 117 e 120, R.D. n. 3458/1928 e dell'aumento di cui all'art 3, comma 7, D. Lgs., n. 165/1997, dei quali chiede, invece, il riconoscimento.

Con successiva memoria del 3 maggio 2016, la ricorrente, richiamate le argomentazioni già espresse nell'atto introduttivo, ha concluso per la richiesta di una corretta quantificazione della pensione privilegiata ordinaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 53, 67, 94 e 99 del D.P.R. n.1092/73 comprensiva di tutte le voci pensionabili, con corresponsione dei relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti e della tredicesima mensilità), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all’effettivo soddisfo.

Con memoria depositata all'udienza del 3 maggio 2016, si è costituito l'INPS rappresentando che con atto n. LO012015826525 del 06/08/2015, notificato all’interessata in data 6/10/2015, l’Istituto ha conferito a parte ricorrente, per l’infermità “Reazione ansioso depressiva” ascritta alla Tab. A – 5^ cgt- suscettibile di miglioramento – la pensione diretta di privilegio di 5^ cgt., calcolata in un sistema contributivo con le modalità di calcolo di cui all’art.9 del D.M. n. 187/1997, sotto forma di assegno di quattro anni rinnovabile.

L'istituto ha, in breve, ribadito la correttezza del proprio operare, vincolato al parere espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera n. 523 del 31/03/2014.

Circa le modalità di calcolo, l'INPS ha rilevato che i benefici invocati da parte ricorrente, alla luce dell'art. 67 del d.P.R. 1092 del 1973, non troverebbero applicazione, in via generale, a tutto il personale militare che cessa dal servizio ma solo al personale al quale potrebbe astrattamente applicarsi l’ausiliaria ma che in concreto ne sia escluso o per raggiunti limiti di età o per difetto dei requisiti, fattispecie nella quale non rientrerebbe la sig.ra C. G..

Con ordinanza n. 44/2016, questa Sezione conferiva incarico all’Ufficio Medico Legale del Ministero della salute – Dir. Gen. Prestazioni sanitarie e medico-legali, perché quest’ultimo si pronunciasse, previo esame della documentazione agli atti e visita diretta dell’interessata, sulla patologia sofferta dalla ricorrente e sulla corretta ascrizione di detta patologia alle categorie di cui alla tab. "A” annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.384.

In data 21 settembre 2016 perveniva a questa Sezione nota-segnalazione, della ricorrente indirizzata altresì al Ministero della salute - Ufficio Medico Legale e, per conoscenza, al Ministro del predetto Dicastero, al Ministro della Difesa ed all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con la quale la ricorrente lamentava il non corretto svolgimento delle operazioni peritali e la mancata condizione di terzietà con riguardo ad uno dei componenti il Collegio medico -legale all'uopo costituitosi presso l'UML del Ministero della salute.

Con ordinanza n.137/2016, questo Giudice delle pensioni disponeva il rinnovo dell'accertamento istruttorio di cui alla citata ordinanza n.44/2016 incaricandone la “Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico”.

La struttura incaricata comunicava, con nota a mezzo PEC del 22 dicembre 2016, la composizione del Collegio medico-legale all'uopo predisposto, nelle persone del dott. Gianluigi Maria Tacchini - Vice Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e salute mentale della Fondazione stessa e della dott.ssa Ombretta Campari, iscritta all'albo dei consulenti medici legali del Tribunale di Milano ed in rapporto di convenzione con la Fondazione.

All'udienza del 7 febbraio 2017 i componenti il Collegio medico-legale accettavano l'incarico, prestavano giuramento nelle formule dell'art. 193 c.p.c rilasciando dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed indicando l'inizio delle operazioni peritali alla data del 22 febbraio 2017.

L'Organo tecnico incaricato depositava in data 18 ottobre 2017 la richiesta relazione dalla quale risulta che la sig.ra C. G. è affetta da "Disturbo dell'Adattamento Cronico con Ansia e Umore depresso Misti (codice F43.22 secondo ICD9, codice 309.28 secondo DSM-IV-TR)", patologia ritenuta, per natura ed entità, ascrivibile alla Categoria IV della Tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 384.

Unitamente al parere i Componenti del Collegio medico-legale incaricato - dott. Tacchini e dott.ssa Campari - depositavano altresì istanza di liquidazione del proprio compenso.



Con memoria depositata in data 19 ottobre 2017, la ricorrente ha aderito, con riguardo alla accertamento dell'infermità sofferta ed alla relativa classificazione, alle conclusioni rassegnate nella citata relazione tecnica prodotta dalla Fondazione ICCRS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Con riguardo, invece, all'invocata riliquidazione del trattamento pensionistico, nella richiamata memoria conclusiva la sig.ra C. G., visti gli esiti dell'accertamento medico-legale sopraddetto, vista la propria promozione al grado di Appuntato "a tutti gli effetti" con decorrenza dal giorno antecedente al congedo, ovvero 30 marzo 2014, ha chiesto che le vengano riconosciuti:

- la P.P.O. da durare a vita di IV" CTG. Tab. “A” giuridicamente dalla data del congedo del 31 marzo 2014 per “Disturbo dell’Adattamento Cronico con Ansia e Umore depresso Misti” (codice ICD9 F43.22, codice DSM-IV-TR 309.28), calcolata sul parametro previsto per il grado di Appuntato, a mente dell’art. 67, commi 1" e 2" e dell’art. 53 su base percentualistica con regime retributivo, con decorrenza economica 29 marzo 2015;

- il diritto a che i benefici stipendiali ai sensi degli articoli 17 e 120 del Regio Decreto n.3458/1928 siano inseriti anche nel calcolo dei sei scatti paga per l’incremento del 15% ai fini della liquidazione del trattamento complessivo di

pensione;

- il diritto al riconoscimento del beneficio, di cui all'art. 3, comma 7, D. Lgs. n.165/1997;

-. il diritto di cui all’art.21 della Legge 3 agosto 1961, n. 833, ovvero una indennità speciale annua lorda non riversibile di lire cinquantamila (€ 25,82);

- il diritto alla corresponsione a far data dal 29 marzo 2015, degli arretrati e della maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;

- la refusione delle spese documentate pari a 2.500,00 € e delle competenze di lite, da determinare in modo forfettario, tenendo conto del complessivo comportamento delle controparti;

All'odierna udienza, presenti la ricorrente, l'avv. Peco per l'INPS, nessuno presente per il Ministero della Difesa, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Alla luce delle risultanze istruttorie di cui al parere depositato in data 18 ottobre 2017 della Fondazione ICCRS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, può essere resa pronuncia definitiva circa l'accertamento del diritto a pensione privilegiata ordinaria vitalizia in favore della ricorrente C. G..

Il parere appare congruamente motivato e condivisibile ed ha valutato, a seguito di esame della documentazione, visita diretta ed effettuazione di accertamenti diagnostici testali, che la medesima è affetta da quadro clinico ascrivibile ad un "Disturbo dell'Adattamento Cronico con Ansia e Umore depressa Misti (codice ICD9 F43.22, codice DSM-IV-TR 309.28)".

Circa la suddetta patologia, l'Organo medico-legale ha argomentato detta infermità essere "per esperienza clinica consolidata, poco responsiva alle terapie sia farmacologiche sia psicologiche, poiché fondata su elementi oggettivi esterni al soggetto stesso: coerentemente a quanto noto, i trattamenti intrapresi sin dal 2012 dalla perizianda con qualificati specialisti non hanno modificato significativamente i sintomi ottenendo, in via esclusiva, un controllo parziale dell'insonnia iniziale. Da ultimo, si precisa che la malattia in discussione è destinata in via di probabilità alla cronicizzazione."

Con riguardo, poi, all'ascrizione a corretta categoria della tabella "A" annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 384, riferisce l'Organo tecnico quanto segue: "Sul piano teorico, la diagnosi di Disturbo dell'Adattamento Cronico con Ansia e Umore depresso Misti (codice ICD9 F43.22, codice DSM-IV-TR 309.28) appartiene ad un livello gerarchico superiore rispetto alle "Fobie persistenti" e, per quanto detto, può legittimamente ricomprenderle in se stessa.

Sul piano clinico, la perizianda presenta sintomi di tipo fobico quali la citata rupofobia, confermati anche dallo M.M.P.I. 2, e questi si sono dimostrati persistenti nel tempo tanto che, se la paziente non avesse anche altri sintomi, soddisfarebbe comunque i criteri per la diagnosi di disturbo da "Fobia persistente", come richiesto dal criterio della citata Categoria IV.

Ancora sul piano clinico, sono presenti anche altri sintomi di tipo ripetitivo dello stesso ambito …..(omissis)…..; nel caso in cui la locuzione tra parentesi di "Fobie persistenti" si potesse intendere non come esclusiva, ma come meramente esemplificativa proprio perché tra parentesi, i sintomi ora descritti, persistenti ed ormai stabili da anni, possono senz'altro definirsi come "Psiconevrosi grave", soddisfacendo anche in tal caso il criterio della Categoria IV di tale Tabella."

Non avendo motivo per discostarsi da siffatte conclusioni, che appaiono coerenti e ben supportate sotto un profilo logico-scientifico, risulta, dunque, accertato che

in favore della ricorrente sussistono le condizioni, con esclusivo riferimento a quanto dedotto nel presente giudizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria di cat. IV della tabella "A" annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 384.

Nei sensi e nei termini delle considerazioni che precedono, il ricorso de quo deve

giudicarsi fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

Non appare, invece, matura per la decisione nel merito la pretesa dedotta in giudizio, relativa alla corretta determinazione del quantum del trattamento pensionistico spettante alla ricorrente.

Su tale secondo motivo di ricorso incidono l'avvenuto riconoscimento - per quanto appena esposto - del diritto della sig.ra C. G. al trattamento pensionistico privilegiato a vita, di IV cat. tab. "A", nonché l'ulteriore istanza formulata dalla medesima attrice, nella propria memoria del 19 ottobre 2017, relativa agli aggiornamenti pensionistici conseguenti alla promozione del grado di Appuntato - sulla quale l'Amministrazione resistente non ha avuto modo di pronunciarsi e che questo Giudice ritiene di dover esaminare (anche al mero fine di scrutinarne la rilevanza) in ragione della piena cognizione di ogni questione utile nell'an e nel quantum ad accertare il diritto a pensione nella sua esatta misura.

Ciò premesso, allo stato degli atti, non è possibile individuare con certezza se gli importi globalmente indicati nel prospetto allegato da parte ricorrente al ricorso ed alle successive memorie (in specie del 29 giugno 2016 e 19 ottobre 2017) corrispondano effettivamente a quanto alla stessa dovuto, anche alla luce delle sopravvenienze sopra evidenziate.

Pertanto, si rende necessaria, ai fini di una informata decisione, l’acquisizione, a cura della difesa INPS, eventualmente interessando l'Ufficio amministrativo competente, di un prospetto di calcolo del trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di IV cat. tab."A", da corrispondere alla ricorrente a seguito del riconoscimento di cui al presente provvedimento, del relativo diritto a trattamento pensionistico privilegiato a vita di IV cat. tab. "A", accompagnato da relazione esplicativa diretta a specificare, in particolare, il sistema di calcolo e le disposizioni normative ritenute applicabili in via diretta e non analogica a questa come ad eventuali analoghe fattispecie già verificatesi, relative a trattamenti pensionistici privilegiati liquidati a personale militare successivamente all'entrata in vigore della L. n.335/95.

La predetta relazione dovrà altresì esporre la motivata e dettagliata posizione dell'Istituto in ordine a ciascuno dei benefici richiesti dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, come integrati, per ultimo, nella memoria depositata in data 19 ottobre 2017.

Con apposito decreto si provvede alla liquidazione del compenso spettante ai consulenti d'ufficio, dott. Tacchini e dott.ssa Campari, compenso che, alla luce dell'esito delle operazioni peritali, è posto provvisoriamente a carico del Ministero della Difesa, rimettendone la regolazione definitiva all'esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice Unico presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia, non definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 28469 del Registro di Segreteria, proposto

ACCOGLIE

la domanda di riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato a vita di IV cat. tab. "A" in favore della ricorrente C. G.;

interlocutoriamente
pronunziando, ex art. 165 del Codice di Giustizia Contabile,
ORDINA

che l'INPS provveda a depositare entro il 15 febbraio 2018 prospetto di calcolo e relazione esplicativa del trattamento pensionistico privilegiato spettante alla ricorrente, secondo i contenuti specificamente indicati in motivazione, con precisazione delle conclusioni.

Assegna termine alla parte ricorrente fino al 10 marzo 2018 per il deposito di una memoria integrativa di replica, con la quale vengano indicate in dettaglio le somme che si sostengono dovute ed eventualmente non previste nel prospetto elaborato dall'Istituto previdenziale, con specifico riferimento alla normativa ritenuta applicabile e con precisazione delle conclusioni.

FISSA

la trattazione della causa all’udienza del 20 marzo 2018, ore 12,00.

Spese al definitivo.

Così disposto in Milano, in data 15 novembre 2017.

IL GIUDICE

Deposito in Segreteria

12/12/2017 Giuseppina Veccia

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. l.vo 30.6.2003 n. 196, DISPONE che, a cura della Segreteria, in esecuzione del provvedimento di cui sopra, ai sensi dell'art. 52 cit. D.l.vo n. 196/2003, in caso di diffusione, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE

Giuseppina Veccia





Deposito in Segreteria il 12/12/2017
il gladiatore

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da il gladiatore »

Buonasera a tutti, anch'io sarei interessato al ricalcolo in quanto riformato con il sistema misto.
Cortesemente qualcuno potrebbe postare il modulo da inviare all'inps, come primo passo?
Ringrazio anticipatamente e colgo l'occasione di porgere gli Auguri di Buone Feste a tutti i partecipanti del Forum
Massimo Vitelli

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da Massimo Vitelli »

Messaggio per NATUROPATA.

Caro Naturopata, circa la sentenza n.173/2017, Sez. Lombardia, da Te allegata, notavo:
1) non conosco gli estremi della P.A.L. della ricorrente, ma se il conteggio scaturente per la IV categoria, pari al 70% dell'intera Base Pensionabile, ex art.67, C.2, DPR 1092/1973, quindi con il sistema RETRIBUTIVO, risultasse, come presumibile, più favorevole di quello previsto dal successivo comma 4, con l'aumento soltanto del decimo della PAL attuale, sia pur con l'integrazione del "moltiplicatore", non ci sarebbe proprio alcuno spazio per il moltiplicatore stesso, in quanto la norma istitutrice, art.3, comma 7, impone specificamente il sistema MISTO/CONTRIBUTIVO per la sua applicazione;
2) poi, sia pur con molto affetto e molta partecipazione, non capisco davvero perché si debba a tutti i costi proporre al Giudice di ponderare se il ripetuto moltiplicatore vada accordato solo in caso di patologie dipendenti da causa di servizio, quando le sentenze favorevoli ad oggi pubblicate non si sono mai poste il problema!
Giustamente, aggiungo io, atteso che la norma non lo individua tra i suoi prerequisiti, così come non specifica come presupposto necessario la sussistenza del limite di età!
Non solo, ma la tua scelta in parola mi sembra anche un po' eccessiva, se si considera che le infermitá dipendenti da causa di servizio vengono appositamente indennizzate, per l'appunto (tra l'altro), da equo indennizzo e pensione privilegiata, mentre quelle NON dipendenti avrebbero come compenso, semmai, solo il moltiplicatore, anzi, secondo la tua teoria, nemmeno quello.
Sinceramente, io eviterei di spingere in tale direzione, almeno fino a quando non ci fossero un Giudice o una sentenza a sostenerlo con precisione.
Ma ovviamente è solo una mia umile opinione.
Cordialitá e grazie per il contributo ad una migliore e più attenta disamina della fattispecie.
naturopata
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da naturopata »

avv. Massimo Vitelli ha scritto:Messaggio per NATUROPATA.

Caro Naturopata, circa la sentenza n.173/2017, Sez. Lombardia, da Te allegata, notavo:
1) non conosco gli estremi della P.A.L. della ricorrente, ma se il conteggio scaturente per la IV categoria, pari al 70% dell'intera Base Pensionabile, ex art.67, C.2, DPR 1092/1973, quindi con il sistema RETRIBUTIVO, risultasse, come presumibile, più favorevole di quello previsto dal successivo comma 4, con l'aumento soltanto del decimo della PAL attuale, sia pur con l'integrazione del "moltiplicatore", non ci sarebbe proprio alcuno spazio per il moltiplicatore stesso, in quanto la norma istitutrice, art.3, comma 7, impone specificamente il sistema MISTO/CONTRIBUTIVO per la sua applicazione;
2) poi, sia pur con molto affetto e molta partecipazione, non capisco davvero perché si debba a tutti i costi proporre al Giudice di ponderare se il ripetuto moltiplicatore vada accordato solo in caso di patologie dipendenti da causa di servizio, quando le sentenze favorevoli ad oggi pubblicate non si sono mai poste il problema!
Giustamente, aggiungo io, atteso che la norma non lo individua tra i suoi prerequisiti, così come non specifica come presupposto necessario la sussistenza del limite di età!
Non solo, ma la tua scelta in parola mi sembra anche un po' eccessiva, se si considera che le infermitá dipendenti da causa di servizio vengono appositamente indennizzate, per l'appunto (tra l'altro), da equo indennizzo e pensione privilegiata, mentre quelle NON dipendenti avrebbero come compenso, semmai, solo il moltiplicatore, anzi, secondo la tua teoria, nemmeno quello.
Sinceramente, io eviterei di spingere in tale direzione, almeno fino a quando non ci fossero un Giudice o una sentenza a sostenerlo con precisione.
Ma ovviamente è solo una mia umile opinione.
Cordialitá e grazie per il contributo ad una migliore e più attenta disamina della fattispecie.
Premesso che io devo fare i miei interessi e l'ex militare in questione non ha raggiunto i 15 anni utili, quindi rientra nella percentualistica. In base a quello che Lei dice se allora un militare venisse congedato in modo assoluto con una 8^ CTG. (cosa che accade e con un misero equo indennizzo ridotto anche del 50%) e non ha raggiunto il limite minimo dei 16 anni utili avrebbe la P.P.O. su base percentualista pari al 30% dell'intera base pensionabile + 0,80% per ogni anno di servizio e quindi essendo comunque interamente retributivo, non avrebbe diritto al moltiplicatore, mentre chi è nel misto o contributivo puro senza causa di servizio, ne avrebbe diritto, raggiungendo percentuali pensionistiche ben maggiori del 30%. A questo aggiunga pure chi rientra nel 67 comma 4 con trattamento misto o contributivo, anche quella è pensione privilegiata e perché a questo soggetto sarebbe dovuta e non a quello percentualista, raggiungendo percentuali pensionistiche anche superiori all'80%.

Anche questa è una ma opinione e ci sarà un Giudice che deciderà.
Massimo Vitelli

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da Massimo Vitelli »

naturopata ha scritto:
avv. Massimo Vitelli ha scritto:Messaggio per NATUROPATA.

Caro Naturopata, circa la sentenza n.173/2017, Sez. Lombardia, da Te allegata, notavo:
1) non conosco gli estremi della P.A.L. della ricorrente, ma se il conteggio scaturente per la IV categoria, pari al 70% dell'intera Base Pensionabile, ex art.67, C.2, DPR 1092/1973, quindi con il sistema RETRIBUTIVO, risultasse, come presumibile, più favorevole di quello previsto dal successivo comma 4, con l'aumento soltanto del decimo della PAL attuale, sia pur con l'integrazione del "moltiplicatore", non ci sarebbe proprio alcuno spazio per il moltiplicatore stesso, in quanto la norma istitutrice, art.3, comma 7, impone specificamente il sistema MISTO/CONTRIBUTIVO per la sua applicazione;
2) poi, sia pur con molto affetto e molta partecipazione, non capisco davvero perché si debba a tutti i costi proporre al Giudice di ponderare se il ripetuto moltiplicatore vada accordato solo in caso di patologie dipendenti da causa di servizio, quando le sentenze favorevoli ad oggi pubblicate non si sono mai poste il problema!
Giustamente, aggiungo io, atteso che la norma non lo individua tra i suoi prerequisiti, così come non specifica come presupposto necessario la sussistenza del limite di età!
Non solo, ma la tua scelta in parola mi sembra anche un po' eccessiva, se si considera che le infermitá dipendenti da causa di servizio vengono appositamente indennizzate, per l'appunto (tra l'altro), da equo indennizzo e pensione privilegiata, mentre quelle NON dipendenti avrebbero come compenso, semmai, solo il moltiplicatore, anzi, secondo la tua teoria, nemmeno quello.
Sinceramente, io eviterei di spingere in tale direzione, almeno fino a quando non ci fossero un Giudice o una sentenza a sostenerlo con precisione.
Ma ovviamente è solo una mia umile opinione.
Cordialitá e grazie per il contributo ad una migliore e più attenta disamina della fattispecie.
Premesso che io devo fare i miei interessi e l'ex militare in questione non ha raggiunto i 15 anni utili, quindi rientra nella percentualistica. In base a quello che Lei dice se allora un militare venisse congedato in modo assoluto con una 8^ CTG. (cosa che accade e con un misero equo indennizzo ridotto anche del 50%) e non ha raggiunto il limite minimo dei 16 anni utili avrebbe la P.P.O. su base percentualista pari al 30% dell'intera base pensionabile + 0,80% per ogni anno di servizio e quindi essendo comunque interamente retributivo, non avrebbe diritto al moltiplicatore, mentre chi è nel misto o contributivo puro senza causa di servizio, ne avrebbe diritto, raggiungendo percentuali pensionistiche ben maggiori del 30%. A questo aggiunga pure chi rientra nel 67 comma 4 con trattamento misto o contributivo, anche quella è pensione privilegiata e perché a questo soggetto sarebbe dovuta e non a quello percentualista, raggiungendo percentuali pensionistiche anche superiori all'80%.

Anche questa è una ma opinione e ci sarà un Giudice che deciderà.
=======
Perdonami Naturopata, se ho ben compreso (ma non ne sono sicuro), la ricorrente di cui sopra, non potendo vantare 15 anni di servizio utile e, quindi, il diritto a pensione ordinaria, dovrà necessariamente ottenere una pensione PRIVILEGIATA pari al 70% della base pensionabile, cioè con il sistema RETRIBUTIVO:
Bene, in questo caso non si tratta di una mia opinione, ma delle chiara lettera dell'art.3, comma 7, che Ti prego di ricontrollare insieme a me, in quanto tale norma pretende espressamente per il riconoscimento del "moltiplicatore" solo il sistema MISTO/CONTRIBUTIVO.
La ratio era ovviamente quella di mitigare il gap economico che si è formato dopo il 1995 tra i trattamenti MISTI e quelli RETRIBUTIVI, questi ultimi ben più favorevoli anche senza il "moltiplicatore", figuriamoci in aggiunta!.
Di conseguenza, tranne un'amnesia del Giudice (a volte possibile, te lo auguro) o una sua mancata "lettura" della norma in oggetto, nella tua fattispecie la ricorrente non potrà ipso jure conseguire il reclamato beneficio.
Sinceramente, poi, non vedo come potevano essere in ogni caso pregiudicati gli interessi della ricorrente se si prescindeva dalla distinzione, DI SUA INIZIATIVA, tra patologie dipendenti o NON dipendenti da causa di servizio, che è poi la vera "anomalia" (in senso figurativo) della tua posizione.
Quale era ed è ancora, almeno fino ad oggi, la reale necessità di tale scelta, non riesco sinceramente a comprenderlo ???
Infine, un militare , ad esempio, con soli 13 anni di servizio utile, con una 8a ctg. tab.A, avrebbe diritto ad una PPO RETRIBUTIVA pari al 39,10% dell'intera base pensionabile, CERTAMENTE PIU' ELEVATA, IN VIA TEORICA ED IN ASTRATTO, DELLA PENSIONE ORDINARIA CALCOLATA CON IL CONTRIBUTIVO ED AUMENTATA SIA DEL MOLTIPLICATORE E SIA DEL SUO 10%.
13 anni di CONTRIBUTIVO, comunque si vogliano fare i conti, corrispondono a cifre decisamente miserrime e perfino una 8a ctg. (integrata) si rivela o si può rivelare più favorevole!
Possiamo provare insieme a fare un po di conteggi e di comparazioni!
Ancora grazie per il contributo!
naturopata
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da naturopata »

Perdonami Naturopata, se ho ben compreso (ma non ne sono sicuro), la ricorrente di cui sopra, non potendo vantare 15 anni di servizio utile e, quindi, il diritto a pensione ordinaria, dovrà necessariamente ottenere una pensione PRIVILEGIATA pari al 70% della base pensionabile, cioè con il sistema RETRIBUTIVO:
Bene, in questo caso non si tratta di una mia opinione, ma delle chiara lettera dell'art.3, comma 7, che Ti prego di ricontrollare insieme a me, in quanto tale norma pretende espressamente per il riconoscimento del "moltiplicatore" solo il sistema MISTO/CONTRIBUTIVO.
La ratio era ovviamente quella di mitigare il gap economico che si è formato dopo il 1995 tra i trattamenti MISTI e quelli RETRIBUTIVI, questi ultimi ben più favorevoli anche senza il "moltiplicatore", figuriamoci in aggiunta!.
Di conseguenza, tranne un'amnesia del Giudice (a volte possibile, te lo auguro) o una sua mancata "lettura" della norma in oggetto, nella tua fattispecie la ricorrente non potrà ipso jure conseguire il reclamato beneficio.

Le posso garantire che il Giudice non avrà alcuna amnesia. In particolare, molti dimenticano che la P.P.O. è lex specialis, quindi il retributivo che Lei intende è quello dei 18 anni al 31.12.1995, invece la ricorrente è in contributivo puro e ottiene un P.P.O. da calcolarsi con il sistema retributivo che è cosa ben diversa. A questo aggiungasi che non raggiunge neanche l'80% del retributivo puro. In ultimo la legge Fornero ha dato la possibilità anche ai retributivi puri si sommare i periodi post 2012 e quindi rientrare nel misto con possibilità di doppio calcolo e non vedo perché fra questi non ci debbano essere i P.P.O.



Sinceramente, poi, non vedo come potevano essere in ogni caso pregiudicati gli interessi della ricorrente se si prescindeva dalla distinzione, DI SUA INIZIATIVA, tra patologie dipendenti o NON dipendenti da causa di servizio, che è poi la vera "anomalia" (in senso figurativo) della tua posizione.

Avvocato, come ben sa, dalla sentenza non si evince tutto quello che c'è dietro, il Giudice mette quello che vuole e omette anche cose che preferisce non citare e quelle si vedono solo dagli atti interni.

Quale era ed è ancora, almeno fino ad oggi, la reale necessità di tale scelta, non riesco sinceramente a comprenderlo ???

La scelta è ovvia, ottenere il moltiplicatore, sono 150/200 netti in più al mese piuttosto che il misero equo indennizzo che poi percepiscono anche gli art.67, comma 4 per altre patologie diverse da quella che ha portato a congedo.

Infine, un militare , ad esempio, con soli 13 anni di servizio utile, con una 8a ctg. tab.A, avrebbe diritto ad una PPO RETRIBUTIVA pari al 39,10% dell'intera base pensionabile, CERTAMENTE PIU' ELEVATA, IN VIA TEORICA ED IN ASTRATTO, DELLA PENSIONE ORDINARIA CALCOLATA CON IL CONTRIBUTIVO ED AUMENTATA SIA DEL MOLTIPLICATORE E SIA DEL SUO 10%.
13 anni di CONTRIBUTIVO, comunque si vogliano fare i conti, corrispondono a cifre decisamente miserrime e perfino una 8a ctg. (integrata) si rivela o si può rivelare più favorevole!
Possiamo provare insieme a fare un po di conteggi e di comparazioni!
Ancora grazie per il contributo![/quote]

Il contributivo transita agli impieghi civili, anziché essere buttato fuori e mantiene il suo stipendio. Se poi decidesse di congedarsi, di regola anziché liquidare l'inabilità alla mansione, l'INPS liquida l'inabilità assoluta. Ma questo è un altro discorso. Colui invece che è stato congedato per causa di servizio è certamente rientrante nella fattispecie di chi contro la propria volontà, sia impossibilitato a raggiungere l'ausiliaria (e quanto dice il GUP Abruzzo nella sentenza 2012), per colpa della sua amministrazione, cosa cui non può addivenirsi nel caso di non dipendenza, almeno certamente, salvo non venga dimostrato (io dico solo casi di forza maggiore).

Questo è il mio iter logico giuridico e credo che non abbia falle ed atteso che l'INPS ha già elevato proprio quello che Lei dice (PPO retributiva), per scardinarlo ho dovuto dare la mia interpretazione giuridica sulla fattispecie (ma questa è già richiesta nel ricorso e poi integrata nelle numerose ulteriori memorie, adatto la mia difesa, in base alle controdeduzioni di parte).

Questo è quanto, ma con ciò non vuol dire che la spunterò, ma io vendo cara la pelle e questo lo si vede già dalla sentenza parziale, con cui ho ottenuto tutto quello richiesto per quella parte.

Ci aggiorneremo all'anno nuovo.
Massimo Vitelli

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da Massimo Vitelli »

naturopata ha scritto:Perdonami Naturopata, se ho ben compreso (ma non ne sono sicuro), la ricorrente di cui sopra, non potendo vantare 15 anni di servizio utile e, quindi, il diritto a pensione ordinaria, dovrà necessariamente ottenere una pensione PRIVILEGIATA pari al 70% della base pensionabile, cioè con il sistema RETRIBUTIVO:
Bene, in questo caso non si tratta di una mia opinione, ma delle chiara lettera dell'art.3, comma 7, che Ti prego di ricontrollare insieme a me, in quanto tale norma pretende espressamente per il riconoscimento del "moltiplicatore" solo il sistema MISTO/CONTRIBUTIVO.
La ratio era ovviamente quella di mitigare il gap economico che si è formato dopo il 1995 tra i trattamenti MISTI e quelli RETRIBUTIVI, questi ultimi ben più favorevoli anche senza il "moltiplicatore", figuriamoci in aggiunta!.
Di conseguenza, tranne un'amnesia del Giudice (a volte possibile, te lo auguro) o una sua mancata "lettura" della norma in oggetto, nella tua fattispecie la ricorrente non potrà ipso jure conseguire il reclamato beneficio.

Le posso garantire che il Giudice non avrà alcuna amnesia. In particolare, molti dimenticano che la P.P.O. è lex specialis, quindi il retributivo che Lei intende è quello dei 18 anni al 31.12.1995, invece la ricorrente è in contributivo puro e ottiene un P.P.O. da calcolarsi con il sistema retributivo che è cosa ben diversa. A questo aggiungasi che non raggiunge neanche l'80% del retributivo puro. In ultimo la legge Fornero ha dato la possibilità anche ai retributivi puri si sommare i periodi post 2012 e quindi rientrare nel misto con possibilità di doppio calcolo e non vedo perché fra questi non ci debbano essere i P.P.O.



Sinceramente, poi, non vedo come potevano essere in ogni caso pregiudicati gli interessi della ricorrente se si prescindeva dalla distinzione, DI SUA INIZIATIVA, tra patologie dipendenti o NON dipendenti da causa di servizio, che è poi la vera "anomalia" (in senso figurativo) della tua posizione.

Avvocato, come ben sa, dalla sentenza non si evince tutto quello che c'è dietro, il Giudice mette quello che vuole e omette anche cose che preferisce non citare e quelle si vedono solo dagli atti interni.

Quale era ed è ancora, almeno fino ad oggi, la reale necessità di tale scelta, non riesco sinceramente a comprenderlo ???

La scelta è ovvia, ottenere il moltiplicatore, sono 150/200 netti in più al mese piuttosto che il misero equo indennizzo che poi percepiscono anche gli art.67, comma 4 per altre patologie diverse da quella che ha portato a congedo.

Infine, un militare , ad esempio, con soli 13 anni di servizio utile, con una 8a ctg. tab.A, avrebbe diritto ad una PPO RETRIBUTIVA pari al 39,10% dell'intera base pensionabile, CERTAMENTE PIU' ELEVATA, IN VIA TEORICA ED IN ASTRATTO, DELLA PENSIONE ORDINARIA CALCOLATA CON IL CONTRIBUTIVO ED AUMENTATA SIA DEL MOLTIPLICATORE E SIA DEL SUO 10%.
13 anni di CONTRIBUTIVO, comunque si vogliano fare i conti, corrispondono a cifre decisamente miserrime e perfino una 8a ctg. (integrata) si rivela o si può rivelare più favorevole!
Possiamo provare insieme a fare un po di conteggi e di comparazioni!
Ancora grazie per il contributo!
Il contributivo transita agli impieghi civili, anziché essere buttato fuori e mantiene il suo stipendio. Se poi decidesse di congedarsi, di regola anziché liquidare l'inabilità alla mansione, l'INPS liquida l'inabilità assoluta. Ma questo è un altro discorso. Colui invece che è stato congedato per causa di servizio è certamente rientrante nella fattispecie di chi contro la propria volontà, sia impossibilitato a raggiungere l'ausiliaria (e quanto dice il GUP Abruzzo nella sentenza 2012), per colpa della sua amministrazione, cosa cui non può addivenirsi nel caso di non dipendenza, almeno certamente, salvo non venga dimostrato (io dico solo casi di forza maggiore).

Questo è il mio iter logico giuridico e credo che non abbia falle ed atteso che l'INPS ha già elevato proprio quello che Lei dice (PPO retributiva), per scardinarlo ho dovuto dare la mia interpretazione giuridica sulla fattispecie (ma questa è già richiesta nel ricorso e poi integrata nelle numerose ulteriori memorie, adatto la mia difesa, in base alle controdeduzioni di parte).

Questo è quanto, ma con ciò non vuol dire che la spunterò, ma io vendo cara la pelle e questo lo si vede già dalla sentenza parziale, con cui ho ottenuto tutto quello richiesto per quella parte.

Ci aggiorneremo all'anno nuovo.[/quote]

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Ok, sembrerebbe che non riusciamo a sintonizzarci ed a comprenderci, anche se non è così.
Allora, concludo definitivamente con un invito alla riflessione, ribadendo che la distinzione tra riforma per patologie DIPENDENTI e/o NON DIPENDENTI da causa di servizio -che evidentemente deriva da una tua personale interpretazione e non aliunde-, si rivela una FORZATURA ASSOLUTAMENTE INUTILE per ottenere il "moltiplicatore" (che allo stato della giurisprudenza attuale spetterebbe in entrambi i casi) e molto PERICOLOSA per tutti in tal senso.
E' proprio con tali scelte che rischia di saltare improvvisamente il banco, senza esclusione alcuna!
Con stima
antoniope
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Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da antoniope »

L’Avv. Vitelli scrive in risposta a naturopata del 19/12/2017:
……………………….Bene, in questo caso non si tratta di una mia opinione, ma delle chiara lettera dell'art.3, comma 7, che Ti prego di ricontrollare insieme a me, in quanto tale norma pretende espressamente per il riconoscimento del "moltiplicatore" solo il sistema MISTO/CONTRIBUTIVO.

Il CNA applica (vi è certezza) il moltiplicatore anche a chi è andato in pensione nel sistema RETRIBUTIVO, in quanto dal 2012 sono tutti CONTRIBUTIVI.
Lo conferma anche la circolare del Min. Interno allegata (leggere la pag.14 dove cita l’art.3 c.7)

La questione sta diventando ingarbugliata.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Massimo Vitelli

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da Massimo Vitelli »

antoniope ha scritto:L’Avv. Vitelli scrive in risposta a naturopata del 19/12/2017:
……………………….Bene, in questo caso non si tratta di una mia opinione, ma delle chiara lettera dell'art.3, comma 7, che Ti prego di ricontrollare insieme a me, in quanto tale norma pretende espressamente per il riconoscimento del "moltiplicatore" solo il sistema MISTO/CONTRIBUTIVO.

Il CNA applica (vi è certezza) il moltiplicatore anche a chi è andato in pensione nel sistema RETRIBUTIVO, in quanto dal 2012 sono tutti CONTRIBUTIVI.
Lo conferma anche la circolare del Min. Interno allegata (leggere la pag.14 dove cita l’art.3 c.7)

La questione sta diventando ingarbugliata.
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Nulla di ingarbugliato!
Dal 2012 sono tutti ipso jure MISTI o CONTRIBUTIVI e non più solo RETRIBUTIVI! Chiaro!
Allora, se sono MISTI è evidente che si può in teoria riconoscere il "moktiplicatore", salvo poi verificare i reali effetti economici dopo il doppio calcolo di cui alla L.190/2014.
Diverso è il caso di cui sopra, in cui sussiste una PPO di 4a categoria, da calcolare SOLO CON IL SISTEMA INTEGRALMENTE RETRIBUTIVO (e non MISTO).
In conclusione, non si deve fare confusione terminologica continuando a definire RETRIBUTIVI coloro che cessano dal servizio dopo il 2011 e vantano almeno di 18 anni di servizio utile al 1995, perché costoro risultano a tutti gli effetti dei MISTI.
Massimo Vitelli

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da Massimo Vitelli »

......vantano almeno 18 anni di servizio utile al 1995....
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