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Pensione di inabilità
Data: 16/12/2015
LA PENSIONE DI INABILITA’
ISCRITTI ALLE CASSE CPDEL, CPS, CPI E CPUG
Questi dipendenti possono essere collocati a riposo a seguito di accertamento dello stato di salute disposto su richiesta del dipendente o del datore di lavoro se viene riscontrata una delle seguenti condizioni:
inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica ospedaliera istituita presso l’Asl;
inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte, comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica ospedaliera istituita presso l’Asl.
L’iscritto che cessa dal servizio per inabilità al lavoro non dipendente da causa di servizio, consegue, indipendentemente dall’età anagrafica, il diritto al trattamento di pensione se ha maturato almeno:
15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile, in presenza di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile, in presenza di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
ISCRITTI ALLA CASSA STATO
Gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio hanno diritto a pensione di inabilità se hanno almeno 15 anni di servizio effettivo (14 anni, 11 mesi e 16 giorni). Il trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla cessazione.
LA PENSIONE DI INABILITA’ AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 335/1995
La pensione diretta di inabilità ai sensi dell’art. 2 comma 12 della legge 335/95, introdotta per i dipendenti pubblici a partire dal primo gennaio 1996, è un trattamento erogato a
favore dei cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
REQUISITI DI ACCESSO
La concessione della pensione d’inabilità (art. 2 comma 12 L. 335/1995) è subordinata al riconoscimento dello status di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa non derivante da causa di servizio ; questo tipo di pensione è infatti incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all’estero ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione.
...quindi si parla di INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA
anche se si congede ad altri dipendenti inabili ad altre forme della stessa
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l’art. 2 comma 12 della legge 335/95, a cui si fa riferimento, cita:
Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici (legge 335/95, articolo 2, comma 12)
Qualora un dipendente pubblico non sia in grado di proseguire l'attività lavorativa per l'aggravamento del proprio stato di salute, può chiedere al proprio ente datore di lavoro di essere sottoposto alla visita medico-collegiale per il riconoscimento dell'inabilità.
REQUISITI
Il diritto alla pensione di inabilità così come disciplinata dall'art. 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 spetta alle seguenti condizioni:
possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi riscattati o ricongiunti presso questo Istituto;
risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
riconoscimento dello
stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.
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riepilogando chi è stato dichiarato inabile al servizio e alle mansioni a cui è stata data la possibilità di lavorare nell amministrazioni civili dello stato, può cumulare la pensione con altri redditi di qualsiasi natura