per i colleghi interessati faccio un copia-incolla della circolare della PS
OGGETTO: D.P.R. 348 del 19.11.2003 - art. 2. Assegno di funzione.
Come noto l’art. 2 del D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha introdotto innovative
disposizioni in tema di assegno di funzione, ampliando la sfera dei destinatari e
rivalutando i relativi importi.
La materia è stata dettagliatamente illustrata, per la parte economica, con la
circolare telegrafica n. 333-G/C.D.I/n.22/04 datata 20 gennaio 2004.
Per quanto riguarda gli aspetti meramente ordinamentali, al fine di fornire un
univoco orientamento nella trattazione delle pratiche, si precisa che ai fini della
corresponsione dell’assegno di funzione dovrà essere considerato, per il compimento
della prescritta anzianità, il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di
Polizia di cui all’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e nelle Forze Armate.
I periodi di servizio prestati nelle Forze Armate, utili ai fini in questione,
dovranno essere considerati secondo un’accezione ampia del termine, comprendendo
ogni tipologia di rapporto d’impiego previsto dall’ordinamento militare, ivi compreso
quello di “ufficiale di complemento”, di leva e di volontario in ferma breve.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che, ai fini della valutazione del
servizio prestato “senza demerito”, occorrerà verificare se il personale interessato, nel
biennio precedente sia stato destinatario di provvedimenti amministrativi che, ai sensi
della vigente normativa, abbiano inciso sull’anzianità di servizio, interrompendola,
nonché verificare i giudizi complessivi e le eventuali sanzioni disciplinari.
Al riguardo si sottolinea che l’attribuzione di un giudizio complessivo inferiore a
“buono” nonché la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, determinano
l’esclusione di detto periodo dal computo dell’anzianità necessaria per l’erogazione
dell’emolumento.
Alla luce dei nuovi criteri dovrà anche essere riconsiderata la posizione di tutti
coloro che alla data del 1.1.2003 avevano maturato 17 o 29 anni di servizio.
Nel primo caso andrà valutato il servizio prestato nel biennio precedente il 1°
gennaio 2003, procedendo, ove sussistano i presupposti, all’attribuzione dell’assegno
funzionale con decorrenza comunque non antecedente alla predetta data, a prescindere
da quella di effettiva maturazione dell’anzianità.
Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito
http://www.poliziadistato.it" onclick="window.open(this.href);return false;, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.