Forse volevi dire SENZA soluzione di continuità!airone7388 ha scritto: per quanto riguarda l' assegno di funzione, caro collega antonio sei sicuro che ci deve essere soluzione di continuità tra la vecchia e la nuova amministrazione? una circolare della P.S. parla anche di militari di leva, volontari di ferma ed ufficiali di complemento.
saluti a tutti.
Assegno di funzione - dubbio!
Re: Assegno di funzione - dubbio!
- antoniomlg
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Re: Assegno di funzione - dubbio!
Messaggio da antoniomlg »
se il passaggio è avvenuto senza soluzione di continuità i periodi di servizio
effettuati presso altra le forze armate e/o Forze di polizia si sommano.
----------
poi scusami per quanto riguarda la tua amministrazione che "ignoro" avevo dato per
scontato che avendo posto il quesito tu fossi direttamente interessato.
per completezza di informazioni
quale amministrazione non ha l'assegno di funzione?
e nel caso viene compensato e da cosa viene compensato?
grazie ciao io ho scritto senza soluzione di continuità
che dovrebbe stare a significare senza interruzioni.
se ci sono stati dei precedenti che anche l'eventuale servizio presso altre FFAA FFPP FFOO
non continuati ma frazionato abbia contribuito al calcolo per l'indennità di funzione
non saprei.
+
ciao
effettuati presso altra le forze armate e/o Forze di polizia si sommano.
----------
poi scusami per quanto riguarda la tua amministrazione che "ignoro" avevo dato per
scontato che avendo posto il quesito tu fossi direttamente interessato.
per completezza di informazioni
quale amministrazione non ha l'assegno di funzione?
e nel caso viene compensato e da cosa viene compensato?
grazie ciao io ho scritto senza soluzione di continuità
che dovrebbe stare a significare senza interruzioni.
se ci sono stati dei precedenti che anche l'eventuale servizio presso altre FFAA FFPP FFOO
non continuati ma frazionato abbia contribuito al calcolo per l'indennità di funzione
non saprei.
+
ciao
- airone7388
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Re: Assegno di funzione - dubbio!
Messaggio da airone7388 »
per i colleghi interessati faccio un copia-incolla della circolare della PS
OGGETTO: D.P.R. 348 del 19.11.2003 - art. 2. Assegno di funzione.
Come noto l’art. 2 del D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha introdotto innovative
disposizioni in tema di assegno di funzione, ampliando la sfera dei destinatari e
rivalutando i relativi importi.
La materia è stata dettagliatamente illustrata, per la parte economica, con la
circolare telegrafica n. 333-G/C.D.I/n.22/04 datata 20 gennaio 2004.
Per quanto riguarda gli aspetti meramente ordinamentali, al fine di fornire un
univoco orientamento nella trattazione delle pratiche, si precisa che ai fini della
corresponsione dell’assegno di funzione dovrà essere considerato, per il compimento
della prescritta anzianità, il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di
Polizia di cui all’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e nelle Forze Armate.
I periodi di servizio prestati nelle Forze Armate, utili ai fini in questione,
dovranno essere considerati secondo un’accezione ampia del termine, comprendendo
ogni tipologia di rapporto d’impiego previsto dall’ordinamento militare, ivi compreso
quello di “ufficiale di complemento”, di leva e di volontario in ferma breve.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che, ai fini della valutazione del
servizio prestato “senza demerito”, occorrerà verificare se il personale interessato, nel
biennio precedente sia stato destinatario di provvedimenti amministrativi che, ai sensi
della vigente normativa, abbiano inciso sull’anzianità di servizio, interrompendola,
nonché verificare i giudizi complessivi e le eventuali sanzioni disciplinari.
Al riguardo si sottolinea che l’attribuzione di un giudizio complessivo inferiore a
“buono” nonché la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, determinano
l’esclusione di detto periodo dal computo dell’anzianità necessaria per l’erogazione
dell’emolumento.
Alla luce dei nuovi criteri dovrà anche essere riconsiderata la posizione di tutti
coloro che alla data del 1.1.2003 avevano maturato 17 o 29 anni di servizio.
Nel primo caso andrà valutato il servizio prestato nel biennio precedente il 1°
gennaio 2003, procedendo, ove sussistano i presupposti, all’attribuzione dell’assegno
funzionale con decorrenza comunque non antecedente alla predetta data, a prescindere
da quella di effettiva maturazione dell’anzianità.
Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito
http://www.poliziadistato.it" onclick="window.open(this.href);return false;, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.
OGGETTO: D.P.R. 348 del 19.11.2003 - art. 2. Assegno di funzione.
Come noto l’art. 2 del D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha introdotto innovative
disposizioni in tema di assegno di funzione, ampliando la sfera dei destinatari e
rivalutando i relativi importi.
La materia è stata dettagliatamente illustrata, per la parte economica, con la
circolare telegrafica n. 333-G/C.D.I/n.22/04 datata 20 gennaio 2004.
Per quanto riguarda gli aspetti meramente ordinamentali, al fine di fornire un
univoco orientamento nella trattazione delle pratiche, si precisa che ai fini della
corresponsione dell’assegno di funzione dovrà essere considerato, per il compimento
della prescritta anzianità, il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di
Polizia di cui all’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e nelle Forze Armate.
I periodi di servizio prestati nelle Forze Armate, utili ai fini in questione,
dovranno essere considerati secondo un’accezione ampia del termine, comprendendo
ogni tipologia di rapporto d’impiego previsto dall’ordinamento militare, ivi compreso
quello di “ufficiale di complemento”, di leva e di volontario in ferma breve.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che, ai fini della valutazione del
servizio prestato “senza demerito”, occorrerà verificare se il personale interessato, nel
biennio precedente sia stato destinatario di provvedimenti amministrativi che, ai sensi
della vigente normativa, abbiano inciso sull’anzianità di servizio, interrompendola,
nonché verificare i giudizi complessivi e le eventuali sanzioni disciplinari.
Al riguardo si sottolinea che l’attribuzione di un giudizio complessivo inferiore a
“buono” nonché la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, determinano
l’esclusione di detto periodo dal computo dell’anzianità necessaria per l’erogazione
dell’emolumento.
Alla luce dei nuovi criteri dovrà anche essere riconsiderata la posizione di tutti
coloro che alla data del 1.1.2003 avevano maturato 17 o 29 anni di servizio.
Nel primo caso andrà valutato il servizio prestato nel biennio precedente il 1°
gennaio 2003, procedendo, ove sussistano i presupposti, all’attribuzione dell’assegno
funzionale con decorrenza comunque non antecedente alla predetta data, a prescindere
da quella di effettiva maturazione dell’anzianità.
Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito
http://www.poliziadistato.it" onclick="window.open(this.href);return false;, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.
Re: Assegno di funzione - dubbio!
firefox ha scritto:Quindi Lino, gli "incidenti di percorso" NON influiscono sulla maturazione dell'assegno di funzione?lino ha scritto:
In passato conobbi CC. Con 20 anni di servizio che avevano ancora qualifica da Car. Scelto.....diciamo per "incidenti di percorso".
Cmq si, in effetti siccome sindacalmente (anche se mai ho mescolato il sindacato nelle mie discussioni) sono da anni propenso ad entrare nel Comparto Sicurezza a pieno titolo (oggi più che mai utopia) cerco di conoscere quanto posso questo "mondo".
Ma fondamentalmente perchè sono curioso di natura e quindi mi appassiona la cosa come il discorso pensioni.
P.S. Parrebbe con tutti i se ed i ma del caso che in questa Legge di stabilità analogamente allo stanziamento extracontrattuale dato a voi vi siano 50 ml di euro (oltretutto soldi già nostri) per istituire un "assegno di specificità" sulla falsa riga del vostro assegno di funzione....staremo a vedere
Parlo di casi risalenti molti anni addietro.
Il CC. Non era idoneo al grado di app. , ma maturo' e percepi' assegno di funzione.
La storia dell' app.upg che rifiutò i gradi da brig.
Mi pare ebbe anche ripercussioni disciplinari,
è solo una mera curiosità.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: Assegno di funzione - dubbio!
Anche no...ovviamente stiamo parlando dell'una tantum con percentuali stabilite e diversificate da anno ad anno che, se NON ricordo male, iniziava dal 100% per il primo anno sino ad arrivare all'11% dell'ultimo.angri62 ha scritto:===è una bufala?
E per chi, per vari motivi NON l'aveva avuta.
Re: Assegno di funzione - dubbio!
Andare via 5 anni prima per te magari non valgono molto ma per me e molti del comparto valgono ORO---firefox ha scritto:Sono un Vigile del Fuoco...NON ho assegno di funzione, NON ho 6 scatti sulla pensione, NON ho anni di abbuono (per quello che valgono oggi) NON ho e ancora NON ho.antoniomlg ha scritto: se il passaggio è avvenuto senza soluzione di continuità i periodi di servizio
effettuati presso altra le forze armate e/o Forze di polizia si sommano.
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poi scusami per quanto riguarda la tua amministrazione che "ignoro" avevo dato per
scontato che avendo posto il quesito tu fossi direttamente interessato.
per completezza di informazioni
quale amministrazione non ha l'assegno di funzione?
e nel caso viene compensato e da cosa viene compensato?
grazie
NON viene compensato da nulla!
Saluti firefox
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