===========================================================cesluig ha scritto:Ciao,gino59 ha scritto:======================================================================cesluig ha scritto:salve, scusate ma aspettando una vostra gentile risposta mi è venuto il dubbio delle maggiorazion.
devono essere calcolate al 31/12/95 o al 31/12/97?
Grazie
Per i cosi detti "MISTI" per la misura della pensione,le maggiorazioni sono sino al 31.12.1995.-
scusa gino ma mi avevi detto che il calcolodelle maggiorazioni era al 31/12/95.
io ho trovato, sul sito dell'Inps, che:
"Maggiorazioni di servizio
Le maggiorazioni sono aumenti di servizio che la legge riconosce in relazione ad un particolare status dell’iscritto o in base alla natura del servizio svolto e che concorrono alla definizione dell’anzianità contributiva. Nel caso di sovrapposizione di maggiorazioni viene valutata quella più favorevole per l’iscritto. Dal gennaio 1998 le maggiorazioni non possono complessivamente eccedere i 5 anni. Gli aumenti di servizi a seguito di maggiorazioni maturate al 31/12/1997 sono riconosciuti utili ai fini pensionistici anche se eccedenti i 5 anni, ma non possono essere riconosciute ulteriori maggiorazioni."
Mi sbaglio io?
il link è questo:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10926" onclick="window.open(this.href);return false;
INPDAP
Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I Normativo
Circolare 18/9/2009 n. 19
3.4 Maggiorazione dei servizi
L’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:
• articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
• articolo 17 legge n. 187/76 per servizio di impiego operativo (maggiorazione di 1/5: fino al 10/5/76 per il servizio presso enti addestrativi la maggiorazione è ridotta a 1/10);
• articolo 23 del Testo unico come recepito dall’articolo 8 della legge n. 838/73: servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.