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Re: Licenza ordinaria non fruita per malattia - Dubbi
Inviato: mar dic 16, 2014 11:35 pm
da Redecent
panorama ha scritto:Per i colleghi CC., questo è ciò che riporta la pubblicazione in merito alla licenza speciale.
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pubb. C-14 attualmente pag. 13 - 14
4. - GIORNATE DI RIPOSO PER RECUPERO FESTIVITÀ SOPPRESSE
lett.:
a. Ai periodi di licenza ordinaria vanno aggiunte 4 giornate di riposo (nota 28):
(1) omissis;
(2) omissis
(3) assimilabili alla licenza ordinaria e come tali:
- (a) assoggettate alla medesima disciplina procedurale;
- (b) concesse, previa presentazione di apposita richiesta, dalla medesima Autorità competente a concedere la licenza ordinaria.
c. Il diniego dell’attribuzione del beneficio costituisce ipotesi del tutto eccezionale, giustificabile solo in presenza di oggettive e indilazionabili esigenze di impiego, quando l’assenza del militare comprometterebbe gravemente la continuità del servizio.
d. Il compenso non spetta per le assenze dal servizio derivanti da motivi personali.
f. La mancata presentazione della domanda da parte degli interessati comporta la perdita del diritto a fruire delle 4 giornate di riposo o del compenso forfetario sostitutivo.
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(Nota 28): - Articolo 1, comma 1, lettera b), legge 23 dicembre 1977, n. 937 e articolo 47, comma 4, D.P.R.
31 luglio 1995, n. 395.
E' opportuno evidenziare come la normativa in parola, trascritta nella sua integrità, non entri nel merito di situazioni analoghe alla mia.
E' purtroppo risaputo che si soggiace ad una legislazione apparentemente specifica, ma mai chiara ed esaustiva che integri situazioni analoghe alla mia.
E' un dato di fatto che spesso, le lacune lasciate in queste normative vengono colmate solo nelle opportune sedi giuridiche.
Re: Licenza ordinaria non fruita per malattia - Dubbi
Inviato: mar dic 16, 2014 11:39 pm
da Redecent
Redecent ha scritto:panorama ha scritto:Per i colleghi CC., questo è ciò che riporta la pubblicazione in merito alla licenza speciale.
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pubb. C-14 attualmente pag. 13 - 14
4. - GIORNATE DI RIPOSO PER RECUPERO FESTIVITÀ SOPPRESSE
lett.:
a. Ai periodi di licenza ordinaria vanno aggiunte 4 giornate di riposo (nota 28):
(1) omissis;
(2) omissis
(3) assimilabili alla licenza ordinaria e come tali:
- (a) assoggettate alla medesima disciplina procedurale;
- (b) concesse, previa presentazione di apposita richiesta, dalla medesima Autorità competente a concedere la licenza ordinaria.
c. Il diniego dell’attribuzione del beneficio costituisce ipotesi del tutto eccezionale, giustificabile solo in presenza di oggettive e indilazionabili esigenze di impiego, quando l’assenza del militare comprometterebbe gravemente la continuità del servizio.
d. Il compenso non spetta per le assenze dal servizio derivanti da motivi personali.
f. La mancata presentazione della domanda da parte degli interessati comporta la perdita del diritto a fruire delle 4 giornate di riposo o del compenso forfetario sostitutivo.
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(Nota 28): - Articolo 1, comma 1, lettera b), legge 23 dicembre 1977, n. 937 e articolo 47, comma 4, D.P.R.
31 luglio 1995, n. 395.
E' opportuno evidenziare come la normativa in parola, trascritta nella sua integrità, non entri nel merito di situazioni analoghe alla mia.
E' purtroppo risaputo che si soggiace ad una legislazione apparentemente specifica, ma mai chiara ed esaustiva che integri situazioni analoghe alla mia.
E' un dato di fatto che spesso, le lacune lasciate in queste normative vengono colmate solo nelle opportune sedi giuridiche.
P.S. perdonate la ridondanza dei periodi che non ho potuto correggere a postumi.
Re: Licenza ordinaria non fruita per malattia - Dubbi
Inviato: gio dic 18, 2014 10:51 pm
da panorama
N.B.: quanto sotto, la sentenza si trova integralmente pubblica di oggi 18/12/2014 nel post che riguarda il superamento dei 730 giorni nel quinquennio, in quanto riguarda tale problematica ma che cita anche le festività soppresse.
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La SENTENZA, sede di CATANZARO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 200801338 – Pubblicata 30/09/ 2008
N.1338 REG.DEC.
N.206/07 REG.RIC
ANN0 2008
in ordine alle 4 giornate di riposo puntualizza quanto segue:
L’art. 14, comma 4, del DPR 31/07/1995 n. 395 recita: “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937”: trattasi, in questo caso, della cosiddetta “ licenza speciale” che segue, sostanzialmente, un regime analogo a quello della cosiddetta “licenza ordinaria”, in assenza di alcuna specificazione ad hoc da parte del legislatore.
Re: Licenza ordinaria non fruita per malattia - Dubbi
Inviato: gio dic 18, 2014 11:41 pm
da Redecent
panorama ha scritto:N.B.: quanto sotto, la sentenza si trova integralmente pubblica di oggi 18/12/2014 nel post che riguarda il superamento dei 730 giorni nel quinquennio, in quanto riguarda tale problematica ma che cita anche le festività soppresse.
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La SENTENZA, sede di CATANZARO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 200801338 – Pubblicata 30/09/ 2008
N.1338 REG.DEC.
N.206/07 REG.RIC
ANN0 2008
in ordine alle 4 giornate di riposo puntualizza quanto segue:
L’art. 14, comma 4, del DPR 31/07/1995 n. 395 recita: “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937”: trattasi, in questo caso, della cosiddetta “ licenza speciale” che segue, sostanzialmente, un regime analogo a quello della cosiddetta “licenza ordinaria”, in assenza di alcuna specificazione ad hoc da parte del legislatore.
Grazie ancora per l'utilissima nota.
Re: Licenza ordinaria non fruita per malattia - Dubbi
Inviato: ven dic 19, 2014 1:04 pm
da panorama
Domanda:
Gradirei sapere se, un militare nell'ipotesi che si dovesse trovare in convalescenza/aspettativa per motivi di salute concessa dalla C.M.O. da maggio a gennaio dell'anno successivo e quindi rientra in servizio, non avendo fruito della Licenza Speciale per Festività soppresse, le 4 giornate non potute fruire non per volontà propria ma per esigenze dovute all'infermità, si possono differire come da esempio, ad avvenuta idoneità al s.m.i. con l'entrata dell'anno nuovo o vanno persi?
Visto che non sono state fruite entro il mese di dicembre chi deve concederle eventualmente in differita, il Comando Compagnia o il Comando Legione?
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Risposta:
la disciplina relativa alle 4 giornate di riposo per recupero festività soppresse (cd licenza speciale), previste dalla legge n. 937/1977, è contenuta nella Pubblicazione C-14 “Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi”.
Al riguardo, evidenziamo che la citata licenza va fruita entro l’anno solare. Se - per fatti derivanti da motivate esigenze di servizio – la stessa non può essere fruita è compensata forfettariamente con provvedimento motivato entro il 31 gennaio dell’anno successivo (la legge n. 937/1977 stabilisce testualmente: le quattro giornate (…) non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde).
Pertanto, sulla base della citata normativa, il militare ha facoltà di presentare – tramite gerarchico - istanza al suo Comando di Corpo che valuterà in concreto la possibilità di compensare forfettariamente la licenza speciale non fruita.
Re: Licenza ordinaria non fruita per malattia - Dubbi
Inviato: sab dic 20, 2014 6:58 pm
da Redecent
panorama ha scritto:Domanda:
Gradirei sapere se, un militare nell'ipotesi che si dovesse trovare in convalescenza/aspettativa per motivi di salute concessa dalla C.M.O. da maggio a gennaio dell'anno successivo e quindi rientra in servizio, non avendo fruito della Licenza Speciale per Festività soppresse, le 4 giornate non potute fruire non per volontà propria ma per esigenze dovute all'infermità, si possono differire come da esempio, ad avvenuta idoneità al s.m.i. con l'entrata dell'anno nuovo o vanno persi?
Visto che non sono state fruite entro il mese di dicembre chi deve concederle eventualmente in differita, il Comando Compagnia o il Comando Legione?
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Risposta:
la disciplina relativa alle 4 giornate di riposo per recupero festività soppresse (cd licenza speciale), previste dalla legge n. 937/1977, è contenuta nella Pubblicazione C-14 “Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi”.
Al riguardo, evidenziamo che la citata licenza va fruita entro l’anno solare. Se - per fatti derivanti da motivate esigenze di servizio – la stessa non può essere fruita è compensata forfettariamente con provvedimento motivato entro il 31 gennaio dell’anno successivo (la legge n. 937/1977 stabilisce testualmente: le quattro giornate (…) non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde).
Pertanto, sulla base della citata normativa, il militare ha facoltà di presentare – tramite gerarchico - istanza al suo Comando di Corpo che valuterà in concreto la possibilità di compensare forfettariamente la licenza speciale non fruita.
Anche questo passaggio, riportato sopra, non chiarisce come comportarsi se il militare resta escluso dal servizio per malattia anche oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.
Re: Licenza ordinaria non fruita per malattia - Dubbi
Inviato: lun dic 22, 2014 11:58 am
da panorama
SENTENZA ,sede di MILANO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201400516 - Public 2014-02-24 - in merito ad un ricorso di un PolStato per la monetizzazione riporta:
"per le festività soppresse (cfr. art. 1 della l. 23.12.1977 n. 937), per le quali l’indennità sostitutiva è pure prevista soltanto quando l’impedimento sia riconducibile a esigenze inerenti all’organizzazione dei servizi".
Re: Licenza ordinaria non fruita per malattia - Dubbi
Inviato: lun dic 22, 2014 12:07 pm
da panorama
SENTENZA ,sede di BARI ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201200802 - Public 2012-05-14 - in merito al un ricorso di un ingegnere, dipendente del Corpo forestale dello Stato, riporta:
quella della liquidazione dei riposi per festività soppresse.
Stando alle disposizioni dell’art.1 della legge n.937/1977, ai dipendenti civili e militari delle pubbliche Amministrazioni, spettano –in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti- sei giornate complessive di riposo “da fruire nel corso dell’anno solare”, di cui due in aggiunta al congedo ordinario e quattro a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze di servizio; soltanto queste ultime, secondo l’ultimo comma dello stesso art.1 in esame, sono autonomamente suscettibili di essere forfettariamente compensate “in ragione di L.8.500 giornaliere lorde”. Gli altri due giorni seguono la disciplina del congedo ordinario.
A riprova di ciò, per espressa previsione del comma 3 del già esaminato art.14 del D.P.R. n.395/1995, i periodi di durata del congedo ordinario (come definiti dal precedente comma 2) sono –testualmente- “comprensivi delle due giornate previste dall’art.1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n.937”; sicchè questi ulteriori due giorni vanno certamente ricompresi nel periodo di congedo ordinario non fruito rispetto al quale –si ribadisce- non è possibile riconoscere l’indennità sostitutiva in assenza di prova relativa alle esigenze di servizio impeditive.