Vittime del dovere

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Antonio_1961

Re: Vittime del dovere

Messaggio da Antonio_1961 »

salvo 63 ha scritto:Condivido in parte , perché se io vado alla C.M.O con l’obbiettivo della speciale elarginazione
Sono consapevole che la presunta percentuale che intendo ottenere può variare al massimo di qualche punto, ovviamente ed in considerazione anche dell’ultima circolare dove per le vittime del dovere viene valutato solo l’invalidità permanente, con un’ottava categoria della tabella A si potrebbe rischiare di non ottenere la vitalizia, come è già accaduto allora penso che la funzione del medico serve.
Salvo 63
Se il medico legale è un parente allora conviene, altrimenti sono soldi buttati. poi è ovvio ognuno si muove come meglio crede...


salvo 63
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Re: Vittime del dovere

Messaggio da salvo 63 »

Cosa c’entra la parentela con il medico legale, forse volevi dire se sei parente di un medico della Commissione?
christian71
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Re: Vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

Sinceramente io non la penserei proprio così....nel senso che sicuramente NON potrà puntare per un 25%, già si fatica ad averlo con una 7^ o 8^, e siamo tutti consapevoli che le famose tabelle di corresponsione allegate alla 181/09 non se le filano....però comunque con una tabella B, in teoria, potrebbe avere dall'11% al 20% e cioè da 22.000€ a 40.000€ che non sono proprio pochissimi, vista la crisi che ci sta soffocando....quindi conoscendo il modo di fare delle CMO sicuramente se ci va da solo gli daranno al massimo il 3% (come è già accaduto) cioè 6.000€ contro i 22.000€ almeno a cui potrebbe sperare se va con un medico competente e magari anche conosciuto nell'ambiente. Inoltre non dimentichiamoci che queste % sono rivalutabili in caso di aggravamento e pertanto più riuscirà ad avere in prima battuta e meglio potrà essere in un futoro......io al suo posto qualche soldino in più lo investirei....certo non deve dare tutto al medico...

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salvo 63
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Re: Vittime del dovere

Messaggio da salvo 63 »

credo che siamo sulla stessa onda.
ciao salvo 63
christian71
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Re: R: Vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

avt8 ha scritto:
christian71 ha scritto:Ciao Pietro, ma secondo te e ovviamente anche secondo chi voglia intervenire, il fatto che l'evento traumatico alla cervicale riportato in O.P. abbia aggravato notevolmente la patologia al punto C. (non ritenuta dipendente da causa di servizio) tanto da rischiare di essere riformato, con apposita e dettagliata relazione medico-legale che lo dimostri, potrebbe avere un suo peso anche nella valutazione della % per le Vittime del Dovere???
...... Se uno ha una 7-0ppure una 8^ a cosa serve il medico legale ?......
Secondo me, praticamente parlando, è quasi un'obblico farsi assistere con una 7^ o 8^ Cat. per il semplice motivo che la possibilità di raggiungere il 25% è concreto e se vai da solo è altrettanto concreto che non te lo danno....gente ha avuto l'8% e dopo il ricorso ha avuto il 40%, ma ha dovuto pagare anche l'avvocato oltre al medico legale....

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salvo 63
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Re: Vittime del dovere

Messaggio da salvo 63 »

certo cristian, comunque sia per raggiungere un'obbiettivo bisogna crederci e/o affidarsi a persone competenti
questo indipendentemente dal portafogli non credi?
salvo 63
christian71
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Re: Vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

Assolutamente si, crederci e affidarsi a persona competente....tanto comunque ci si va guadagnare più di quello che si dovrà spendere per essere assisititi.....basta fare bene i patti prima e chi ti assiste oltre che competente deve anche essere onesto e sincero.....

Saluti
Christian

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Giulio64
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Re: Vittime del dovere

Messaggio da Giulio64 »

Ciao a tutti, sono nuovo nel forum, per un caso simile cerco di rispondere a Ugo66. se dovessi rientrare tra le vittime del dovere per l'evento di OP, per come stanno adesso le cose la CMO ti valuterà ai sensi dell'art. 5 del DPR 243/06 (e non del dpr181/09) che recita:
1. La percentualizzazione della invalidità permanente, viene valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso, approvate con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni.
2. La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni.
Quello che ti volevo segnalare, ed è bene che ne parli con un medico legale, che entrambe le tabelle si riferiscono ai "CRITERI APPLICATIVI" (puntualmente ignorati da chi ci rema contro) sopratutto per quanto riguarda il DM 12 luglio 2000 che trattando in materia di INFORTUNI sul lavoro recita quali sono le condizioni per valutare eventuali preesistenze lavorative ed extra-lavorative. vedi:Circolare INAIL n. 57 del 04 agosto 2000
"Decreto legislativo n. 38 2000. Articolo 13 danno biologico. qui un sunto:3.4.1.- Disciplina dei casi di danni plurimi policroni conseguenti ad eventi lesivi tutti rientranti nel nuovo regime.
E' dettata dal comma 5, il quale stabilisce innanzitutto che "nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi".
Si tratta di una disposizione che, se da un lato conferma la criteriologia già in uso per la valutazione dei danni plurimi policroni (e lo stesso dicasi per i danni plurimi monocroni), dall'altro introduce una importante innovazione, e cioè l'abolizione della distinzione, finora vigente, tra eventi lesivi plurimi afferenti alla stessa gestione ed eventi lesivi plurimi afferenti a gestioni diverse.
Per effetto di questa norma, quindi, si procede a unificazione dei postumi e ad un unico indennizzo. in altre parole: il nuovo infortunio ASSORBE quello vecchio.
Se un giorno invece il Consiglio di Stato dirà (con il parere 3105 che tutti stiamo aspettando postato da Panorama) che le CMO dovranno applicare il DPR 181/09 anche alle vittime del dovere e relativi CRITERI APPLICATIVI ti verrebbe più semplice denunciare l'aggravamento poichè dovranno essere loro a dimostrare - con prova concreta - il contrario. Infatti nella relazione illustrativa del DPR 181/09 il Ministero della Giustizia - Ufficio normativo (cercala su internet) spiega che l'evento e da considerarsi alla stregua del fatto bellico e pertanto- in materia di pensioni di guerra vige il principio della presunzione di dipendenza da causa di guerra o di aggravamento NB ART. 4 DPR 915/78. quindi riassumendo con un buon medico legale in entrambi i criteri previsti dalla Legge dovresti avere qualche speranza di vederti riconosciuto quanto ti spetta. Spero di esserti stato di aiuto e di non aver fatto eccessiva confusione.
salvo 63
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Re: Vittime del dovere

Messaggio da salvo 63 »

Complimenti per la riflessione, tra altro l’ultima circolare che non ricordo ma che ha postato umtabor,il D.P.R 7 Luglio 2006 n° 243 lo da vigente , quindi si potrebbe essere valutati anche con il DM 12 luglio 2000 che trattando in materia di infortuni sul lavoro prevede il danno biologico,certo qualche dubbio mi rimane ma mi piacerebbe sentire altri pareri, è molto interessante.
saluti salvo 63
Giulio64
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Re: Vittime del dovere

Messaggio da Giulio64 »

Buon giorno a tutti.
Intanto ringrazio tutti perchè nel mio caso sono stati gli Utenti di questo forum a spingermi ad aprire un po gli occhi.... e quindi ritengo sia doveroso ricambiare ogni sorta di informazione. E parlando di DOVERE chi è in questa sezione credo che questa parola la conosca molto bene, sulla propria pelle.............. ma non tergiversiamo!
Dalla mia più profonda ignoranza ho fatto un po di copia-incolla per Ugo66 - riallacciando il discorso ai CRITERI APPLICATIVI previsti dal DM 12 luglio 2000 e D.lvo 38/2000 utilizzati dall'INAIL (e non vedo perchè non dovrebbero essere applicati a noi visto che è la Legge a prevederlo) anche per la valutazione di eventuali PREESISTENZE (nel caso di Ugo credo - ripeto da sommessa e profonda ingnoranza- che il collega si è trovato a fronteggiare una situazione X in condizioni fisiche con minore resistenza -in ragione dell'operazione subita al rachide cervicale) vedete come la pensa in merito la Cassazione Civile Sez- Lavoro:

" In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la causa violenta richiesta dall'art. 2 del
DPR n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, è ravvisabile anche in uno sforzo fisico
che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, purché lo sforzo
stesso, ancorché non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza,
ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente, e abbia
determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione. La predisposizione morbosa del lavoratore
non esclude il nesso causale fra lo sforzo fisico (o le situazioni di stress emotivo ed ambientale) e
l'evento infortunistico, anche in relazione al principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 cod.
pen., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro, dovendosi riconoscere un ruolo
di concausa anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia e ben potendo, anzi,
preesistenti fattori patologici rendere più gravose e rischiose per il lavoratore attività in genere non
comportanti conseguenze negative, provocando la brusca rottura del preesistente, precario equilibrio organico, con conseguenze invalidanti. Ai fini del riconoscimento dell'eziologia lavorativa
dell'infortunio, non si richiede uno sforzo fisico particolare, né tanto meno eccezionale o abnorme,
che esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, sempreché esso si riveli
come diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente.
(Cassazione Sezione Lavoro n. 27831 del 30 dicembre 2009)

Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la
regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal
principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza
causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a
produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. (Sulla base
dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che si era limitata ad
escludere l'indennizzabilità dell'infermità invalidante soltanto sulla affermata ricollegabilità della
patologia lamentata a diversi fattori, senza valutarne l'efficienza concausale) (Cass. Civ. Sez.
Lavoro 16-06-2001 n° 8165)


In materia di infortunio sul lavoro, la causa violenta può consistere anche in uno sforzo non
straordinario né eccezionale, purché diretto a vincere dinamicamente una resistenza peculiare della
prestazione di lavoro, e non è esclusa da una preesistente condizione patologica del lavoratore, la
quale può anzi rilevare in senso contrario, in quanto una predisposizione morbosa può far sì che un
concentrato dispendio di energie per un atto di lavoro determini una brusca rottura del sia pur
precario equilibrio organico in atto e dia luogo a conseguenze invalidanti. ( Cass. Civ. Sez. Lavoro
2-04-1990 n° 2639)
In tema di infortunio sul lavoro, uno sforzo fisico compiuto durante il lavoro, può configurare
l'esistenza di una causa violenta prevista dall'art. 2 D.P.R. 1124/65 atta a determinare, con azione
rapida ed intensa, la lesione dell'equilibrio fisico dell'assicurato. In tale contesto, il nesso causale
non è escluso da una predisposizione morbosa, trovando applicazione in tema di infortuni sul lavoro
e di malattie professionali, il principio di equivalenza delle cause stabilito dall'art. 41 c.p., secondo
cui il concorso di altre cause non esclude il rapporto di causalità. (Cassazione civile sez. Lavoro -
Sentenza 30 maggio 2000, n. 7228)
Saluti
avt8
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Re: Vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

Giulio64 ha scritto:Buon giorno a tutti.
Intanto ringrazio tutti perchè nel mio caso sono stati gli Utenti di questo forum a spingermi ad aprire un po gli occhi.... e quindi ritengo sia doveroso ricambiare ogni sorta di informazione. E parlando di DOVERE chi è in questa sezione credo che questa parola la conosca molto bene, sulla propria pelle.............. ma non tergiversiamo!
Dalla mia più profonda ignoranza ho fatto un po di copia-incolla per Ugo66 - riallacciando il discorso ai CRITERI APPLICATIVI previsti dal DM 12 luglio 2000 e D.lvo 38/2000 utilizzati dall'INAIL (e non vedo perchè non dovrebbero essere applicati a noi visto che è la Legge a prevederlo) anche per la valutazione di eventuali PREESISTENZE (nel caso di Ugo credo - ripeto da sommessa e profonda ingnoranza- che il collega si è trovato a fronteggiare una situazione X in condizioni fisiche con minore resistenza -in ragione dell'operazione subita al rachide cervicale) vedete come la pensa in merito la Cassazione Civile Sez- Lavoro:

" In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la causa violenta richiesta dall'art. 2 del
DPR n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, è ravvisabile anche in uno sforzo fisico
che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, purché lo sforzo


Ma cosa c'entrano gli infortuni del lavoro con il riconoscimento per le vittime del dovere-che sono due cose distinte e separate--

stesso, ancorché non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza,
ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente, e abbia
determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione. La predisposizione morbosa del lavoratore
non esclude il nesso causale fra lo sforzo fisico (o le situazioni di stress emotivo ed ambientale) e
l'evento infortunistico, anche in relazione al principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 cod.
pen., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro, dovendosi riconoscere un ruolo
di concausa anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia e ben potendo, anzi,
preesistenti fattori patologici rendere più gravose e rischiose per il lavoratore attività in genere non
comportanti conseguenze negative, provocando la brusca rottura del preesistente, precario equilibrio organico, con conseguenze invalidanti. Ai fini del riconoscimento dell'eziologia lavorativa
dell'infortunio, non si richiede uno sforzo fisico particolare, né tanto meno eccezionale o abnorme,
che esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, sempreché esso si riveli
come diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente.
(Cassazione Sezione Lavoro n. 27831 del 30 dicembre 2009)

Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la
regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal
principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza
causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a
produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. (Sulla base
dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che si era limitata ad
escludere l'indennizzabilità dell'infermità invalidante soltanto sulla affermata ricollegabilità della
patologia lamentata a diversi fattori, senza valutarne l'efficienza concausale) (Cass. Civ. Sez.
Lavoro 16-06-2001 n° 8165)


In materia di infortunio sul lavoro, la causa violenta può consistere anche in uno sforzo non
straordinario né eccezionale, purché diretto a vincere dinamicamente una resistenza peculiare della
prestazione di lavoro, e non è esclusa da una preesistente condizione patologica del lavoratore, la
quale può anzi rilevare in senso contrario, in quanto una predisposizione morbosa può far sì che un
concentrato dispendio di energie per un atto di lavoro determini una brusca rottura del sia pur
precario equilibrio organico in atto e dia luogo a conseguenze invalidanti. ( Cass. Civ. Sez. Lavoro
2-04-1990 n° 2639)
In tema di infortunio sul lavoro, uno sforzo fisico compiuto durante il lavoro, può configurare
l'esistenza di una causa violenta prevista dall'art. 2 D.P.R. 1124/65 atta a determinare, con azione
rapida ed intensa, la lesione dell'equilibrio fisico dell'assicurato. In tale contesto, il nesso causale
non è escluso da una predisposizione morbosa, trovando applicazione in tema di infortuni sul lavoro
e di malattie professionali, il principio di equivalenza delle cause stabilito dall'art. 41 c.p., secondo
cui il concorso di altre cause non esclude il rapporto di causalità. (Cassazione civile sez. Lavoro -
Sentenza 30 maggio 2000, n. 7228)
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Giulio64
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Re: Vittime del dovere

Messaggio da Giulio64 »

Centrano! perchè l'art. 5 comma 2 del DPR 243/06 recita che x il danno biologico vanno applicate le tabelle di cui al DM 12 luglio 2000 e: (importante): "i relativi criteri applicativi" quindi sia per la valutazione del danno, applicando le annesse tabelle al d.lvo 38/2000, che per le modalità applicative in materia di accertamento della lesione che evidentemente il legislatore ha voluto assimilare agli infortuni sul lavoro. mentre all'art. 3 del DPR 181/09 i criteri applicativi e relative tabelle sono, credo volutamente, ancorate all'evento assimilato a tutti gli effetti al fatto bellico. ma questo non lo deduco io, che sono di intelligenza limitata, ma lo afferma l'Ufficio normativo del Ministero della Giustizia nella relazione illustrativa del DPR 181/09 prima di essere presentato al Consiglio dei Ministri per l'approvazione (invito tutti gli interessati a leggersi con particolare attenzione il documento) facilmente accessibili con qualsiasi motore di ricerca con le parole "criteri medico legali per la valutazione dpr 181/09." Se riesco ad allegarlo lo farò al più presto. Fraterni saluti
salvo 63
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Re: Vittime del dovere

Messaggio da salvo 63 »

Buon giorno a tutti, mi riallaccio al discorso di Giulio 64,a parte il fatto che la perenne disinformazione delle nostre amministrazioni dello Stato c’è sempre stata e continuerà ad esserci ( buon per loro) io ho scritto che un dubbio mi rimane perché purtroppo le nostre valutazioni in riferimento all’infortunio sul lavoro sono dettate da normative diverse dall’art 2 D.P.R n° 1124 del 1965 per l’indennizabilità dell’infortunio(le famose tabella A e B) difatti questo D.P.R n° 1124 oltre ad essere “più comodo” a mio avviso sarebbe più giusto,infatti mi trovi d’accordissimo su questo tanto è vero che in” tempi non sospetti” in questo forum ho esposto proprio questo quesito, in cui in buona sostanza mi chiedevo perché un mio amico con gli stessi problemi sanitari in un incidente stradale causato da infortunio sul lavoro è stato risarcito è indennizzato ed io in 130 giorni di convalescenza concessami dalla C.M.O con regolare modello C non ho visto una lira, anzi vi dirò di più ho chiesto il rimborso della spese di cura fisioterapia che mi è stata prescritta da un Ortopedico dell’ Ospedale, e la risposta del DAP è stata che le disposizioni del D.P.C.M. 3/7/1965 PREVEDONO che sono ammesse al rimborso solo le prestazioni e visite specialistiche effettuate presso le A.S.L.o presso Ospedali civili o ambulatori convenzionati,e comunque al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio entro trenta giorni dalla notifica, per cui ho fatto prima ha recuperare quel poco di somme con il mod. 730 indipendentemente dal riconoscimento o meno della causa di servizio, o della risposta del Provveditorato che mi autorizzava a potermi curare, ma proprio da questa mia esternazione un utente di questo forum che ringrazio e nell’occasione saluto che si chiama RAMBO mi ha consigliato di fare richiesta per le vittime del dovere, che ho da poco fatto.
In conclusione ti dico che sono le leggi fatte mali per non parlare delle burocrazie, è impensabile che io per essere risarcito da un danno ingiusto subito in servizio che mi ha dato non pochi problemi debba fare tutta questa trafila rispetto ad un altro lavoratore di un altro settore,poi dicono che siamo privilegiati, di privilegiati è rimasta solo la parola.
Saluti salvo 63
Giulio64
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Re: Vittime del dovere

Messaggio da Giulio64 »

E un pò lunga da leggere ma ne vale la pena!
Ecco dove leggere la relazione illustrativa:

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg ... d=SAN91056" onclick="window.open(this.href);return false;
christian71
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Re: Vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

salvo 63 ha scritto:.............. perché un mio amico con gli stessi problemi sanitari in un incidente stradale causato da infortunio sul lavoro è stato risarcito è indennizzato ed io in 130 giorni di convalescenza concessami dalla C.M.O con regolare modello C non ho visto una lira..........
Scusami Salvo ma se dici così alimenti alcuni dubbi che mi sono sorti nell'altro argomento (prossimi inseriti graduatoria marzo 2014 vittime del dovere) cortesemente dai un'occhiata al mio ultimo post nel predetto argomento e rispondi ai quesiti che ti ho posto???

Ti aspetto di la....
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