antoniomlg ha scritto:antoniomlg ha scritto:la indennità di comando è da considerare nella PAL?
grazie
La mia domanda rimane sempre quella ,
la indennità di Comando fà parte della P.A.L?
io credo di nò in quanto non assegno fisso.
ma vorrei la conferma grazie.
vedi se ti è utile con un po di pazienza;
Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi
La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all'ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS).
Concorre alla formazione della base pensionabile relativa alla quota A di pensione la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge.
In particolare:
- Stipendio basato sul sistema dei parametri. In questa voce confluiscono, dal 10 gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti di qualifica ed aggiuntivi, nonché altri emolumenti già valutati nella quota A di pensione.
Questo sistema non si applica al personale dirigente e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale; infatti, il personale appartenente a tali qualifiche continua ad essere disciplinato dal DPR 30 giugno 1972, n. 748 e la progressione economica stipendiale si sviluppa in classi biennali e successivi aumenti periodici determinati sull'ultima classe.
- Quote mensili di cui all'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n.312, spettanti al solo personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale;
- eventuale assegno personale riassorbibile, previsto dall'art.3, comma 6 del Dlgs n.193/2003 (compete in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro);
- retribuzione individuale di anzianità;
- eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 539/1950;
- assegno funzionale;
- indennità pensionabile mensile;
- indennità di imbarco;
- assegno di valorizzazione, viene corrisposto per tredici mensilità a decorrere dal 1 gennaio 2003 ai tenenti colonnelli e maggiori delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Tale emolumento, introdotto con decreto 23 dicembre 2003 della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è volto a realizzare una valorizzazione graduale dei trattamenti economici di tale personale della Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in attesa di una completa armonizzazione con i trattamenti economici della dirigenza pubblica.
Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed integrazioni ( maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sullo stipendio, sulle quote mensili, sull'assegno personale (art.3, comma 6 del Dlgs 193/03), sulla RIA, e sugli eventuali scatti di cui alla legge n. 539/1950, con esclusione, pertanto, dell'assegno funzionale, dell'indennità pensionabile mensile:, dell'indennità di imbarco e dell'assegno di valorizzazione.
Si ritiene opportuno segnalare che, in applicazione dell’art. 18-bis del D.L. 21/9/87, n. 387 convertito nella legge 20/11/87, n. 472, l’indennità di imbarco di cui dall’articolo 4 della legge n, legge 23 marzo 1983, n. 78 spetta al personale della Guardia di finanza nella misura del 55 per cento degli importi indicati nella tabella A allegata al DPR 11 ottobre 1988 e s.m.i. ed è cumulabile con l’indennità mensile pensionabile nella misura massima del 50 per cento. Fino al 31 dicembre 1995, l’indennità di imbarco non era valutata in sede di pensione; per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2001 entra a far parte della base contributiva e concorre alla determinazione dell’importo della pensione, come emolumento accessorio, in virtù dell’articolo 2, comma 9, della legge n. 335/1995, e pertanto concorre alla determinazione della quota B di pensione.
Da gennaio 2002, l’indennità di imbarco, è divenuta pensionabile secondo le misure e le modalità stabilite dalla legge 78/83 a seguito della espressa previsione contenuta nell'articolo 52, comma 5, del DPR 18 giugno 2002, n. 164 di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze dì polizia relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico 2002/2003; con le medesime modalità è stata estesa al personale dirigente dal 1° gennaio 2004, in applicazione dell’articolo 2, comma 5 della legge 5 novembre 2004, n. 263.
L’articolo 18 della citata legge 78/1983, disciplinante gli effetti pensionistici delle diverse indennità operative, stabilisce che per i periodi di imbarco venga valorizzato in pensione un importo calcolato prendendo a riferimento l’indennità di impiego operativo di base (spettante al personale dell’Esercito, Marina militare e Aeronautica militare) maggiorata, per ogni anno di servizio effettivo di imbarco prestato con percezione della relativa indennità e per un periodo massimo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI allegata alla medesima legge.
Per il personale della Guardia di Finanza a decorrere dal 2002 l’indennità di imbarco, quale emolumento fisso e continuativo non soggetto alla maggiorazione del 18%, è valutato in pensione secondo le seguenti modalità:
- Quota A nella misura del 55% dell’indennità mensile di impiego operativo di base alla cessazione, nel rispetto del limite di cumulabiltà del 50% con l’indennità mensile pensionabile, maggiorata della percentuale prevista dalla tabella VI allegata alla legge n. 78/83 per ogni anno di servizio prestato nelle condizioni di imbarco;
- Quota B in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento.
Si rappresenta, inoltre, che il personale beneficiario dell’indennità di imbarco che viene restituito al servizio ordinario e che non ha più titolo al godimento di detta indennità, percepisce l’indennità di “trascinamento” che, quale retribuzione fissa e continuativa, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento.
Si fa presente, infine, che il conglobamento nello stipendio dell'indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (art. 3, comma 2, del Dlgs n.193/2003), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge n.335/1995.
Conseguentemente, nella base pensionabile, a decorrere dall’ 1° gennaio 2005, non si applica la maggiorazione del 18% di cui al già citato articolo 15 della legge n. 177/1976, relativamente alla indennità integrativa speciale conglobata nell'importo dello stipendio, considerando il valore relativo alla qualifica rivestita.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 è stata attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un'Indennità perequativa ai colonnelli e ai Generale di brigata delle Forze Armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.
Tale indennità compete per tredici mensilità ed è valutabile, in virtù di quanto disposto dal citato decreto, nella quota A di pensione. Ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, è attribuita l'indennità di posizione di cui all'articolo 1 della legge n. 334/1997; ai suddetti dirigenti generali compete, altresì, un ulteriore emolumento denominato maggiorazione dell'indennità di posizione.
Tali elementi rientrano nella quota A di pensione.
Occorre tenere presente che, in virtù dell'articolo 43, commi 22 e 23, e 43ter della legge n. 121/1981 e successive modificazioni, agli Ufficiali del Corpo, qualora abbiano prestato servizio senza demerito, è attribuito:
- dopo 13 anni lo stipendio iniziale ( con esclusione dell’indennità pensionabile) spettante al primo dirigente ( colonnello);
- dopo 15 anni l'intero trattamento economico spettante al primo dirigente;
Ai medesimi che abbiano prestato servizio senza demerito, è attribuito:
- dopo 23 anni lo stipendio iniziale ( con esclusione dell’indennità pensionabile) del dirigente superiore ( Generale di Brigata);
- dopo 25 anni l'intero trattamento economico spettante al dirigente superiore.
5. Maggiorazione base pensionabile
In virtù dell’articolo 4 del Dlgs n.165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n.503/1992, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.
Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato.
5.1. Liquidazione con le regole del sistema retributivo
A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. “parametrato”, sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.
Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/80.
Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti “in aggiunta alla base pensionabile”, l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n.177/1976.
Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in “quote” introdotto dal decreto legislativo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell’80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.
Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente è stata incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la tabella A) di cui al Dlgs n.165/1997.
Nei confronti di coloro che cessano a domanda, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un’ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.
Pertanto, a detto personale competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra; per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l’importo della relativa contribuzione, ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs. n.165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l’ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.
5.2. Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.
L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.
Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 5.1
Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.
6. Indennità di aeronavigazione e di volo
Le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione o di volo, di cui agli articoli 5 e 6 della legge n.78/1983, sono cumulabili con l’indennità pensionabile mensile nella misura prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge n.505/1978, vale a dire che viene attribuita per intero l’indennità risultante più favorevole, mentre l’altra è conferita nell’importo corrispondente al 50 per cento.
Occorre precisare che all’atto della cessazione dal servizio l’ indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall’articolo 59 del Testo unico, ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità , calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.
Per ogni anno successivo ai venti, l’importo dell’indennità, nella misura percepita in servizio, è aumentata del 1,30% fino ad un massimo dell’80% dell’indennità stessa.
L’importo dell’indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico.
Il personale beneficiario delle suddette indennità che viene restituito al servizio ordinario (ad esclusione di quello che mantiene l’obbligo del volo) e che non ha più titolo al godimento delle suddette indennità percepisce l’indennità di “trascinamento” che incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in applicazione dell’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/95.