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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Inviato: ven ago 09, 2013 12:51 pm
da gino59
Pino68 ha scritto:Gentili amici, scusate se ritorno in argomento, ma fondamentalmente mi chiedo nel caso mi dovessero riformare per inabilità a svolgere qulsiasi attività lavorativa, l importo della pensione secondo i parametri sopraddetti a qunto a m monterebbe ? Par. 111,50. Vi ringrazio, e scusate i ma anche se mi immagino le risposte mi trovo in uno stato che ho bisogno di conferme.
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Messaggioda Pino68 » gio ago 08, 2013 5:49 pm
Inabilita assoluta per qualsiasi attività lavorativa
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......Devi ancora essere riformato.......????......non ci capisco più niente.....!!!!!!
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Inviato: ven ago 09, 2013 2:21 pm
da Pino68
Gentile amico, come dicevo sopra, mi. Trovo a disposizione della CMO , e mi chiedevo nel caso mi dovessero riformare per la 335/95art.2, ovvero se mi dovessero giudicare no idoneo permanentemente al SMI in modo assoluto quale sarebbe indicativamente l'importanza della pensione? Ti ringrazio e se hai bisogno di altri dati oltre a quelli che ho fornito sopra sono a tu disposizione.
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Inviato: ven ago 09, 2013 2:25 pm
da lino
Caro Gino secondo me ogni domanda deve essere prima vagliata onde evitare situazioni come questa.....
per quello ho chiesto quale ufficio gli aveva dato tale risposta!!!!
poiche' di solito ne sanno e poco e non si esprimono mai al riguardo.
sarebbe interessante dopo tutto quello che si e scritto cosa rispondera' pino68 che aveva detto se non erro di avere una riforma alla 335....
vedremo, ciao.
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Inviato: ven ago 09, 2013 3:09 pm
da Pino68
Scusatemi, probabilmente mi sono espresso male. Quello che io chiedevo, era solo di conoscere a grandi linee quale poteva essere l'importo pensionistico nel caso che ho prima citato. Personalmente mi sono fatto un' idea, ma non so se è quella giusta. Grazie a tutti.
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Inviato: ven ago 09, 2013 5:12 pm
da gino59
Pino68 ha scritto:Scusatemi, probabilmente mi sono espresso male. Quello che io chiedevo, era solo di conoscere a grandi linee quale poteva essere l'importo pensionistico nel caso che ho prima citato. Personalmente mi sono fatto un' idea, ma non so se è quella giusta. Grazie a tutti.
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......Ho ripreso il tuo 1° post di questo argomento che ho letto adesso:-
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Messaggioda Pino68 » gio ago 08, 2013 12:32 pm
Saluti e salute a tutti . Chiedo scusa ma avrei un piccolo quesito da porre in relazione alla citata legge 335/95. Orbene mi trovo nella seguente situazione : aps arr 1987 26 anni di servizio effettivo, più i 5 = 32. Ho 52 anni e nn ho altri contributi esterni da riscattare. Attualmente mi trovo a disposizione della CMO per ansia ipertensione etc. Ho una 6 cat riconosciuta per diverse patologie, mi chiedevo quindi nel caso mi dovessero riformare posto che la pensione dovrebbe essere calcolata sui 40 anni di contributi o sui 60 di età a quanto ammonterebbe grosso modo l' importo della pensione? Inoltre presentando altre domande per c.d.s credo che potrei anche arrivare ad ottenere una 4 cat a. Come mi dovrei comportare ? In anticipo invio i ll mio ringraziamento al sempre presente e professionale Gino ed a tt gli amici del forum.
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.....Gia' e' difficile dare dei nr....... per le semplice riforme, pensa come sara' difficile fare dei conteggi
attendibili sui tuoi dati, qualora andrai con l'art.2, comma 12, l.335/95....!!!!
..Cmq sia, non ti cullare troppo....!!! io penso che e' più probabile che andrai con 26 anni + il 10%
della p.p. .- Cmq, ti auguro il meglio, in bocca a lupo
....
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Inviato: ven ago 09, 2013 5:35 pm
da Pino68
Caro Gino ti ringrazio della risposta che è stata molto sintetica ed esaustiva. In ogni caso mi conferma quello che pensavo al riguardo, ovvero che il calcolo in questo caso viene fatto o calcolando 40 anni di contributi o ai sessanta anni di età. Dico bene? Un saluto a tutti gli amici del forum.
Mando un saluto a tutti gli amici del forum.
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Inviato: sab ago 10, 2013 12:02 am
da gino59
Pino68 ha scritto:Caro Gino ti ringrazio della risposta che è stata molto sintetica ed esaustiva. In ogni caso mi conferma quello che pensavo al riguardo, ovvero che il calcolo in questo caso viene fatto o calcolando 40 anni di contributi o ai sessanta anni di età. Dico bene? Un saluto a tutti gli amici del forum.
Mando un saluto a tutti gli amici del forum.
.....Ti allego uno stralcio della Circ. inpdap nr.22.-
3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale dell'Arma dei Carabinieri dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico).
Si rende opportuno precisare che in base all'articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l'aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti, dal C.N.A. di Chieti, al personale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per il personale Ispettori e Sovrintendenti; art. 20 legge 1168/1961, modificata dall'articolo 20 della legge 53 del 1989 per gli Appuntati e Carabinieri). Conseguentemente, la pensione, pur avendo decorrenza giuridica dalla data di cessazione, avrà decorrenza economica a partire dal IV mese successivo la cessazione stessa.
Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 36 della legge 113/54 e dall'articolo 29 della legge n. 599/54 e dall'articolo 13 della legge 1168 del 1961, l'ufficiale o il sottufficiale o gli appuntati e carabinieri che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l'inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.
Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nella ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per le quale gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l'interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d'inabilità.
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Inviato: sab ago 10, 2013 9:52 am
da lino
Simo65 ha scritto:Sono un appuntato scelto con 30 anni di servizio. Il 13/05/2013 sono stato giudicato dall'Osp.militare di Chieti come inabile al lavoro. Di conseguenza mi hanno riconosciuto l'inabilità al lavoro (l.335/95). Quando ho riconsegnato l'arma, le manette ecc..., ho effettuato domanda di pensione, TFR, cassa sottoufficiali. Mi è stato detto peró che non mi conveniva fare domanda per la pensione privilegiata, pur avendone diritto in quanto in possesso di causa di servizio di 8ª categoria. Volevo chiedervi se questo consiglio è esatto oppure se mi conveniva fare domanda per la privilegiata.
Mi scuso con pino68, era simo65 già riformato e non lui...........
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Inviato: sab ago 10, 2013 3:25 pm
da angri62
gino59 ha scritto:Pino68 ha scritto:Caro Gino ti ringrazio della risposta che è stata molto sintetica ed esaustiva. In ogni caso mi conferma quello che pensavo al riguardo, ovvero che il calcolo in questo caso viene fatto o calcolando 40 anni di contributi o ai sessanta anni di età. Dico bene? Un saluto a tutti gli amici del forum.
Mando un saluto a tutti gli amici del forum.
.....Ti allego uno stralcio della Circ. inpdap nr.22.-
3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale dell'Arma dei Carabinieri dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico).
Si rende opportuno precisare che in base all'articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l'aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti, dal C.N.A. di Chieti, al personale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per il personale Ispettori e Sovrintendenti; art. 20 legge 1168/1961, modificata dall'articolo 20 della legge 53 del 1989 per gli Appuntati e Carabinieri). Conseguentemente, la pensione, pur avendo decorrenza giuridica dalla data di cessazione, avrà decorrenza economica a partire dal IV mese successivo la cessazione stessa.
Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 36 della legge 113/54 e dall'articolo 29 della legge n. 599/54 e dall'articolo 13 della legge 1168 del 1961, l'ufficiale o il sottufficiale o gli appuntati e carabinieri che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l'inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.
Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nella ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per le quale gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l'interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d'inabilità.
x Gino, l'amico pino68, con l'ansia e l'ipertensione come faceva ha prendere la 335. tu fai il possibile ma ti devi attrezzare x l'impossibile. io studio mi applico poi mi perdo. ecco xkè ti chiedevo in che posizione mi trovavo, mi son detto vuoi vedere che di nuovo non ho capito niente. se all'amico gli danno la 335 x l'ipertensione, chissà a me.
......naturalmente in vena scherzosa.
...con stima.
saluti
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Inviato: sab ago 10, 2013 4:18 pm
da Pino68
Ciao angri62, è chiaro che la situazione che ho prosperato era solo ipotetica, infatti nel post ho detto : nel caso in cui mi dovessero riformare per.... Inoltre non mi sono dilungato troppo nel descrivere in modo particolare tutte le patologie purtroppo possedute . Comunque credo vi siano alcune tipologie di malattie psichiatriche che non consentono, di svolgere alcuna attività lavorativa. Ma anche qui, sottolineo .... credo. Ciao. Un abbraccio a tutti gli amici del forum.
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Inviato: sab ago 10, 2013 5:08 pm
da gino59
angri62 ha scritto:gino59 ha scritto:Pino68 ha scritto:Caro Gino ti ringrazio della risposta che è stata molto sintetica ed esaustiva. In ogni caso mi conferma quello che pensavo al riguardo, ovvero che il calcolo in questo caso viene fatto o calcolando 40 anni di contributi o ai sessanta anni di età. Dico bene? Un saluto a tutti gli amici del forum.
Mando un saluto a tutti gli amici del forum.
.....Ti allego uno stralcio della Circ. inpdap nr.22.-
3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale dell'Arma dei Carabinieri dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico).
Si rende opportuno precisare che in base all'articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l'aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti, dal C.N.A. di Chieti, al personale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per il personale Ispettori e Sovrintendenti; art. 20 legge 1168/1961, modificata dall'articolo 20 della legge 53 del 1989 per gli Appuntati e Carabinieri). Conseguentemente, la pensione, pur avendo decorrenza giuridica dalla data di cessazione, avrà decorrenza economica a partire dal IV mese successivo la cessazione stessa.
Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 36 della legge 113/54 e dall'articolo 29 della legge n. 599/54 e dall'articolo 13 della legge 1168 del 1961, l'ufficiale o il sottufficiale o gli appuntati e carabinieri che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l'inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.
Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nella ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per le quale gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l'interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d'inabilità.
x Gino, l'amico pino68, con l'ansia e l'ipertensione come faceva ha prendere la 335. tu fai il possibile ma ti devi attrezzare x l'impossibile. io studio mi applico poi mi perdo. ecco xkè ti chiedevo in che posizione mi trovavo, mi son detto vuoi vedere che di nuovo non ho capito niente. se all'amico gli danno la 335 x l'ipertensione, chissà a me.
......naturalmente in vena scherzosa.
...con stima.
saluti
.......Sto' lavorando sodo per attrezzarmi x l'impossibile......ah ah ah ah ah ah ah ah Ciaoooooooooo
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Inviato: sab ago 10, 2013 5:44 pm
da Pino68
Ragazzi vedo che voi scherzate, ma le mie informazioni confidenziali provengono da una fonte attendibilissima : Mia SUOCERA!!!!!!
:-) ciao.
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Inviato: sab ago 10, 2013 9:14 pm
da angri62
Pino68 ha scritto:Ragazzi vedo che voi scherzate, ma le mie informazioni confidenziali provengono da una fonte attendibilissima : Mia SUOCERA!!!!!!
:-) ciao.
con questa hai dissipato tutti i dubbi.
buona serata