riforma parziale
Inviato: lun mag 17, 2010 10:05 pm
Tempistica e modalità sulle cause di servizio (Art. 10 legge 241/90). Posiziono qui' questa sentenza del TAR Piemonte nel caso possa servire a qualche collega in quanto accolto.
N. 02374/2010 REG.SEN.
N. 01175/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2008, proposto da:
S.. C.., rappresentato e difeso dagli avv. ….., con domicilio eletto presso il T.A.R. Piemonte, Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva, 1° Reparto 2° Divisione, Trattamento Pensionistico Ufficiali - n. 53/N Pos. 18/9575/E del 7.5.2008 (comunicato con lettera raccomandata del 28.5.2008 n. 114355 ricevuta il 4.6.2008), con il quale sono state respinte, per intempestività, le domande del ricorrente in data 13.4.2006 volte rispettivamente ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità "anacusia destra" e il relativo equo indennizzo;
b) di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi tra i quali, segnatamente, il verbale n. ….. del 29.6.2006 della Commissione Medica NR1 del Centro Militare di Medicina Legale di Torino nella parte in cui ha determinato l'8.10.1998 quale dies a quo di conoscibilità della patologia.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 25 marzo 2010 il Referendario Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Ten. Es., prestava servizio di leva obbligatorio e, come attesta il provvedimento impugnato, veniva congedato l’8.1.1988 e richiamato dal 27.7.1993 al 26.8.1993.
In data 13.4.2006 presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione dell’equo indennizzo (doc. 5 ricorrente) e per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, per “grave ipoacusia post- traumatica dx (anacusia) per anomalie periferiche della via acustica a destra”.
Il 29.6.2006 la CMML di Torino accertava che dai referti prodotti dall’istante, relativi ad esami eseguiti in strutture esterne, il medesimo risultava essere stato sottoposto ad esame audiometrico in data 6.2.2006 attestante “Anacusia destra”, nonché a precedente esame audiometrico in data 8.10.1998 attestante “Ipoacusia neurosensoriale pantonale a destra.
Al che la predetta Commissione riconduceva a quest’ultimo accertamento la patologia contestualmente definita a pag. 2 del relativo verbale del 29.6.2006 (doc. 9 ricorrente) in termini di “grave ipoacusia post-traumatica dx (Anacusia)” come patologia denunciata.
Sulla base della delineata riconduzione il Ministero, ritenendo la patologia denunciata e fatta oggetto delle istanze suindicate conoscibile dall’istante già a far data dal primo referto, ossia dal 8.10.1998, respingeva le domande per intempestività perché presentate sia oltre i sei mesi dalla data di conoscenza dell’infermità lamentata, che decorsi i cinque anni dalla data di cessazione del servizio.
1.2. Il ricorrente contesta la descritta assimilazione e riconduzione della patologia resa oggetto delle sue istanze e, in particolare, di quella presupposta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, alla patologia accertata con il referto audiometrico del 1998 e insorge contro il provvedimento ministeriale di diniego delle provvidenze e contro il verbale del 29.6.2006 della Commissione medica militare.
Deduce tre motivi di ricorso, censurando con il primo la delineata assimilazione, in sintesi sostenendo che il termine di sei mesi, di cui all’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 461/2001, entro il quale l’interessato deve presentare l’istanza, debba decorrere non dall’insorgere di lievi disturbi, solo anticipatori, ma dalla conoscenza dell’effettiva gravità della malattia, che egli fa risalire solo al referto audiometrico del 6.2.2006, conseguendone la tempestività della sua istanza del 13.4.2006.
Con il secondo lamenta che il termine massimo di cinque anni dalla cessazione del servizio, che a parere dell’Amministrazione astringe anche l’istanza concernente la patologia denunciata dal ricorrente, non viga, invece, per quelle elencate alla Tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 461/2001, tra le quali è annoverata la malattia di cui egli è afflitto, ricondotta alla Tab. A dallo stesso impugnato verbale della Commissione (Sezione 1, doc. 9 ricorrente).
Con il terzo motivo di gravame lamenta invece la violazione dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990 per non essere stato il provvedimento negativo conclusivo preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto.
2. Il ricorrente depositava memorie il 29.6.2009 e il 13.2.2010. L’Amministrazione si costituiva a mezzo dell’Avvocatura di Stato con comparsa depositata il 28.9.2009 con allegato un solo documento.
La Sezione disponeva, con Ordinanza collegiale n. 80 del 4.9.20090, istruttoria intesa ad acquisire dettagliata relazione “con la quale si chiarisca al Collegio se nella patologia accertata con l’esame audiometrico del 8.10.1998 di cui al referto riportato nel Verbale Modello BL/B …… del 29.6.2006 (doc. 9 produz. ricorr.) e definita come “ipoacusia neurosensoriale pantonale a destra” possa tecnicamente farsi rientrare ogni riduzione dell’udito fino a inglobare anche l’assenza radicale di udito (anacusia) e inoltre se l’ipoacusia è soggetta ad aggravamento, potendo evolvere dopo otto anni in anacusia, o se detta anacusia era già percepibile e conoscibile e come tale dall’interessato, e non come semplice ipoacusia, già al momento dell’effettuato esame audiometrico del 8.10.1998”.
L’Amministrazione non ottemperava e alla successiva Udienza pubblica del 3.1.2009 la Sezione, con Ordinanza n. 5/2010 reiterava l’istruttoria avvertendo che ove fosse perdurata l’inerzia il Collegio avrebbe dato per provate le circostanze indicate nel primo provvedimento istruttorio come oggetto del richiesto approfondimento tecnico.
Alla Pubblica Udienza del 25.3.2010 sulle conclusioni delle parti a la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano la causa è stata ritenuta in decisione.
3.1.1. Deve preliminarmente il Collegio disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale sull’assunto che, essendo stato impugnato un provvedimento di diniego di pensione privilegiata ordinaria, la cognizione apparterrebbe alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ex artt. 62 R.D. n. 1214/1934 e 72, R.D. n. 1038/1933.
L’assunto non persuade la Sezione. Invero, malgrado il provvedimento principale impugnato, ossia il Decreto del Ministero della Difesa impugnato del 7.5.2008 deneghi anche la domanda di conseguimento della pensione privilegiata ordinaria, da un lato quest’ultima è solo uno dei tre oggetti, significativamente anche individuati nel provvedimento con tre distinti articoli, che contemplano anche la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (art. 1) e quella per il conseguimento dell’equo indennizzo (art. 3).
Dall’altro va posto in luce che la domanda definita all’art. 1 dell’impugnato Decreto assume portata assorbente in quanto concernente l’istanza, negativamente esitata, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Quest’ultima si atteggia con chiare note di presupposizione – pregiudizialità rispetto alle altre due, connotando, quindi, anche il relativo provvedimento in termini di atto presupposto rispetto a quello, contestuale, che ha definito la conseguenziale istanza di attribuzione della pensione privilegiata. La quale, oltretutto, è solo una delle tre domande, le altre due attenendo una alla presupposta domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’altra al conseguimento dell’equo indennizzo.
3.1.2. Ritiene, pertanto, la Sezione che appartenga al Giudice Amministrativo la cognizione relativa alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata patologia, accompagnata dalla contestuale istanza di conseguimento dell’equo indennizzo, ancorché a queste acceda anche l’istanza di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, stante la portata assorbente e presupposta della pregiudiziale domanda e relativa decisione concernente il riconoscimento della causa di servizio, la cognizione della quale costituisce la questione principale e condizionante sia la determinazione sulla concessione o meno dell’equo indennizzo – pacificamente devoluta al Giudice Amministrativo – che la decisione circa l’attribuzione della pensione privilegiata ordinaria.
3.1.3. Rimarca inoltre al riguardo il Collegio come, del resto, lo stesso ricorrente abbia puntualizzato e focalizzato l’oggetto della sua impugnativa nella domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del relativo equo indennizzo, emergendo dall’epigrafe del ricorso che lo stesso ha ad oggetto l’annullamento del decreto del Ministero della Difesa n. ……. del 7.5.2008 “con il quale sono state respinte, per intempestività, le domande del ricorrente in data 13.4.2006 volte rispettivamente ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità "anacusia destra" e il relativo equo indennizzo”.
4.1. Venendo al merito del gravame, premesso che l’art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 461/2001 recita che “la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego”, la soluzione della questione di diritto se il termine massimo, entro il quale presentare l’istanza per cui è causa, di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego si applichi solo a patologie diverse da quelle di cui alle Tabelle A e B, non è risolvibile nei termini semplicistici prospettati dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso, posto che non si legge chiaramente nella riportata disposizione che il predetto termine dalla cessazione del rapporto di impiego si applichi solo a patologie diverse da quelle di cui alle Tabelle A e B.
Il riportato comma, infatti, si limita a prescrivere i ai fini dell’indennizzabilità di una menomazione, l’equivalenza a una di quelle infermità o lesioni contemplate nelle tabelle A e B anche quando la menomazione si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.
E’anche da osservare, peraltro, che, come precisato, la norma in analisi non reca un termine dalla cessazione del rapporto, entro il quale debba essere presentata la domanda – sia relativamente alle patologie afferenti alle infermità o lesioni contemplate nelle predette tabelle, sia relativamente ad altre - ma impone solo la delineata equivalenza anche quando la menomazione si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del servizio.
4.2. Tutto ciò debitamente premesso, ritiene la Sezione di non poter trarre dall’inottemperanza dell’Amministrazione medica militare all’Ordinanza istruttoria n. 80/2009 le conseguenze preannunciate nella successiva Ordinanza n. 5/2010, ossia dare per provate le circostanze oggetto del richiesto approfondimento tecnico, ciò stante la delicatezza della quaestio in iudicium deducta, che involge profili di discrezionalità tecnico - clinica sottesi all’acclaramento della eziopatogenesi condizionante l’opzione decisionale che non appare, dunque, prudente dare per accertati in via presuntiva o implicita.
D’altro canto il ricorrente col suo contegno processuale ha mostrato di conferire grande interesse e peso alla censura dedotta al terzo motivo, incentrata sulla violazione dell’obbligo di partecipazione del preavviso di diniego, depositando in allegato alla memoria per il merito in data 13.3.2010 una Sentenza in forma semplificata del T.A.R. Liguria (22.10.2009, n. 2952) che ha statuito sull’applicazione dell’istituto de quo alla materia che occupa, successivamente producendo nella chiamata preliminare all’Udienza odierna un ulteriore precedente in termini di analoga natura dello stesso T.A.R (Sent. 18.3.2010 n. 1195).
Ritiene conseguentemente il Collegio di dover annettere carattere assorbente al terzo motivo, che denuncia l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, preavviso di diniego imposto dall’art. 10-bis della L. n. 241/1990 introdotto dalla L. 11.2.2005, n. 15.
La censura si presta a positiva valutazione e va, conseguentemente, accolta.
5.1. Com’è noto, la norma de qua pone a carico dell’autorità procedente un obbligo di comunicazione all’interessato che abbia presentato domanda per ottenere un provvedimento ampliativo, dei motivi che eventualmente si frappongano al suo accoglimento, stabilendo che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda”.
5.2. La disposizione ha la finalità di consentire lo sfogo del contraddittorio tra il destinatario di un provvedimento negativo e l’autorità emanante, già in sede di procedimento, allo scopo, da un lato, di anticipare il momento della disputa alla naturale sede di formazione della decisione amministrativa, ovverosia al procedimento, onde apprestare un filtro alle possibili iniziative contenziose processuali. Dall’altro, sottende la finalità di stimolare e agevolare l’apporto collaborativo del privato, con il duplice consueto risultato di permettere al medesimo rappresentare le sue ragioni in un’ottica di democratizzazione e dialettica procedimentale dell’agire amministrativo per provvedimenti e, al contempo, di illuminare l’amministrazione affinché pervenga alla decisione più giusta grazie anche all’esposizione che l’interessato abbia svolto di tutte le circostanze di fatto e di diritto che ruotano intorno alla vicenda afferente alla sua istanza.
5.3. Le delineate finalità garantistiche e deflattive impongono, correlativamente, che le eccezioni all’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi, pure individuate dalla norma, siano interpretate con canoni di rigida tassatività. Al riguardo, l’art. 10-bis precisa che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”.
5.4.1. Ne consegue che, oltre alle procedure concorsuali, debbono essere escluse dal raggio di applicazione della norma in analisi solo i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza sorti a seguito di istanza di parte – precisazione questa per il vero superflua, atteso che tutta la norma si applica solo ai procedimenti ad istanza di parte – ma che siano gestiti dagli enti previdenziali (INPS, INPDAP, INAIL, eccetera) e non anche a quei procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale gestiti da enti diversi ovvero a procedimenti che esulino dalla materia strettamente previdenziale ed assistenziale
5.4.2. Tale è il caso del procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio e al conseguimento del relativo equo indennizzo, che non ha natura previdenziale (Cassazione civile , sez. lav., 20 agosto 2004 , n. 16392; Cassazione civile , sez. lav., 17 dicembre 2001 , n. 15955) e verosimilmente non ha neppure natura assistenziale, posto che si conclude, in caso di accoglimento dell’istanza, con l’erogazione di una provvidenza che la legge espressamente qualifica come indennizzo, e che quindi ha natura indennitaria e non assistenziale.
5.5. Evidenzia, inoltre, il Collegio che quand’anche dovesse riconoscersi natura assistenziale al beneficio e al presupposto procedimento di riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio, lo stesso non sarebbe in ogni caso compreso nell’eccezione alla regola dell’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/1990, trattandosi, comunque, di procedimento non rientrante tra quelli “gestiti dagli enti previdenziali” come precisa la norma, bensì dal Comitato di Verifica delle dipendenze da causa di servizio, che è organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
5.6. Ritiene pertanto conclusivamente il Tribunale che al procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio e al conseguimento del relativo equo indennizzo si applica l’obbligo di comunicazione all’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza, obbligo la cui violazione vizia il provvedimento finale di diniego, essendo stata infranta la disposizione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 e vulnerata la correlativa sua funzione di ricondurre alla naturale sede procedimentale, prima ancora che alla presente sede processuale, la valutazione degli elementi difensivi eventualmente portati dall’interessato.
Considerato, dunque, che nella fattispecie all’esame ha fatto difetto la previa comunicazione al ricorrente dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza, la censura deve essere accolta e il provvedimento finale annullato.
Stante, inoltre, la delineata funzione di alimentazione del contraddittorio procedimentale che ava annessa alla norma in questione, ritiene il Collegio che il motivo in scrutinio abbia carattere e portata assorbenti poiché dà la stura ad una integrale rivalutazione dell’istanza del deducente alla luce degli elementi ed argomenti difensivi che egli eventualmente rappresenterà all’autorità procedente in seno al procedimento, che in ottemperanza alla presente Sentenza deve essere rinnovato.
Eque ragioni militano peraltro a suffragio della decisione di compensare le spese di lite tra le costituite parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il Decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva, 1° Reparto 2° Divisione, Trattamento Pensionistico Ufficiali - n. ……… del 7.5.2008.
Compensa le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF
Richard Goso, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2010
N. 02374/2010 REG.SEN.
N. 01175/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2008, proposto da:
S.. C.., rappresentato e difeso dagli avv. ….., con domicilio eletto presso il T.A.R. Piemonte, Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva, 1° Reparto 2° Divisione, Trattamento Pensionistico Ufficiali - n. 53/N Pos. 18/9575/E del 7.5.2008 (comunicato con lettera raccomandata del 28.5.2008 n. 114355 ricevuta il 4.6.2008), con il quale sono state respinte, per intempestività, le domande del ricorrente in data 13.4.2006 volte rispettivamente ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità "anacusia destra" e il relativo equo indennizzo;
b) di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi tra i quali, segnatamente, il verbale n. ….. del 29.6.2006 della Commissione Medica NR1 del Centro Militare di Medicina Legale di Torino nella parte in cui ha determinato l'8.10.1998 quale dies a quo di conoscibilità della patologia.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 25 marzo 2010 il Referendario Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Ten. Es., prestava servizio di leva obbligatorio e, come attesta il provvedimento impugnato, veniva congedato l’8.1.1988 e richiamato dal 27.7.1993 al 26.8.1993.
In data 13.4.2006 presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione dell’equo indennizzo (doc. 5 ricorrente) e per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, per “grave ipoacusia post- traumatica dx (anacusia) per anomalie periferiche della via acustica a destra”.
Il 29.6.2006 la CMML di Torino accertava che dai referti prodotti dall’istante, relativi ad esami eseguiti in strutture esterne, il medesimo risultava essere stato sottoposto ad esame audiometrico in data 6.2.2006 attestante “Anacusia destra”, nonché a precedente esame audiometrico in data 8.10.1998 attestante “Ipoacusia neurosensoriale pantonale a destra.
Al che la predetta Commissione riconduceva a quest’ultimo accertamento la patologia contestualmente definita a pag. 2 del relativo verbale del 29.6.2006 (doc. 9 ricorrente) in termini di “grave ipoacusia post-traumatica dx (Anacusia)” come patologia denunciata.
Sulla base della delineata riconduzione il Ministero, ritenendo la patologia denunciata e fatta oggetto delle istanze suindicate conoscibile dall’istante già a far data dal primo referto, ossia dal 8.10.1998, respingeva le domande per intempestività perché presentate sia oltre i sei mesi dalla data di conoscenza dell’infermità lamentata, che decorsi i cinque anni dalla data di cessazione del servizio.
1.2. Il ricorrente contesta la descritta assimilazione e riconduzione della patologia resa oggetto delle sue istanze e, in particolare, di quella presupposta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, alla patologia accertata con il referto audiometrico del 1998 e insorge contro il provvedimento ministeriale di diniego delle provvidenze e contro il verbale del 29.6.2006 della Commissione medica militare.
Deduce tre motivi di ricorso, censurando con il primo la delineata assimilazione, in sintesi sostenendo che il termine di sei mesi, di cui all’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 461/2001, entro il quale l’interessato deve presentare l’istanza, debba decorrere non dall’insorgere di lievi disturbi, solo anticipatori, ma dalla conoscenza dell’effettiva gravità della malattia, che egli fa risalire solo al referto audiometrico del 6.2.2006, conseguendone la tempestività della sua istanza del 13.4.2006.
Con il secondo lamenta che il termine massimo di cinque anni dalla cessazione del servizio, che a parere dell’Amministrazione astringe anche l’istanza concernente la patologia denunciata dal ricorrente, non viga, invece, per quelle elencate alla Tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 461/2001, tra le quali è annoverata la malattia di cui egli è afflitto, ricondotta alla Tab. A dallo stesso impugnato verbale della Commissione (Sezione 1, doc. 9 ricorrente).
Con il terzo motivo di gravame lamenta invece la violazione dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990 per non essere stato il provvedimento negativo conclusivo preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto.
2. Il ricorrente depositava memorie il 29.6.2009 e il 13.2.2010. L’Amministrazione si costituiva a mezzo dell’Avvocatura di Stato con comparsa depositata il 28.9.2009 con allegato un solo documento.
La Sezione disponeva, con Ordinanza collegiale n. 80 del 4.9.20090, istruttoria intesa ad acquisire dettagliata relazione “con la quale si chiarisca al Collegio se nella patologia accertata con l’esame audiometrico del 8.10.1998 di cui al referto riportato nel Verbale Modello BL/B …… del 29.6.2006 (doc. 9 produz. ricorr.) e definita come “ipoacusia neurosensoriale pantonale a destra” possa tecnicamente farsi rientrare ogni riduzione dell’udito fino a inglobare anche l’assenza radicale di udito (anacusia) e inoltre se l’ipoacusia è soggetta ad aggravamento, potendo evolvere dopo otto anni in anacusia, o se detta anacusia era già percepibile e conoscibile e come tale dall’interessato, e non come semplice ipoacusia, già al momento dell’effettuato esame audiometrico del 8.10.1998”.
L’Amministrazione non ottemperava e alla successiva Udienza pubblica del 3.1.2009 la Sezione, con Ordinanza n. 5/2010 reiterava l’istruttoria avvertendo che ove fosse perdurata l’inerzia il Collegio avrebbe dato per provate le circostanze indicate nel primo provvedimento istruttorio come oggetto del richiesto approfondimento tecnico.
Alla Pubblica Udienza del 25.3.2010 sulle conclusioni delle parti a la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano la causa è stata ritenuta in decisione.
3.1.1. Deve preliminarmente il Collegio disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale sull’assunto che, essendo stato impugnato un provvedimento di diniego di pensione privilegiata ordinaria, la cognizione apparterrebbe alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ex artt. 62 R.D. n. 1214/1934 e 72, R.D. n. 1038/1933.
L’assunto non persuade la Sezione. Invero, malgrado il provvedimento principale impugnato, ossia il Decreto del Ministero della Difesa impugnato del 7.5.2008 deneghi anche la domanda di conseguimento della pensione privilegiata ordinaria, da un lato quest’ultima è solo uno dei tre oggetti, significativamente anche individuati nel provvedimento con tre distinti articoli, che contemplano anche la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (art. 1) e quella per il conseguimento dell’equo indennizzo (art. 3).
Dall’altro va posto in luce che la domanda definita all’art. 1 dell’impugnato Decreto assume portata assorbente in quanto concernente l’istanza, negativamente esitata, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Quest’ultima si atteggia con chiare note di presupposizione – pregiudizialità rispetto alle altre due, connotando, quindi, anche il relativo provvedimento in termini di atto presupposto rispetto a quello, contestuale, che ha definito la conseguenziale istanza di attribuzione della pensione privilegiata. La quale, oltretutto, è solo una delle tre domande, le altre due attenendo una alla presupposta domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’altra al conseguimento dell’equo indennizzo.
3.1.2. Ritiene, pertanto, la Sezione che appartenga al Giudice Amministrativo la cognizione relativa alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata patologia, accompagnata dalla contestuale istanza di conseguimento dell’equo indennizzo, ancorché a queste acceda anche l’istanza di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, stante la portata assorbente e presupposta della pregiudiziale domanda e relativa decisione concernente il riconoscimento della causa di servizio, la cognizione della quale costituisce la questione principale e condizionante sia la determinazione sulla concessione o meno dell’equo indennizzo – pacificamente devoluta al Giudice Amministrativo – che la decisione circa l’attribuzione della pensione privilegiata ordinaria.
3.1.3. Rimarca inoltre al riguardo il Collegio come, del resto, lo stesso ricorrente abbia puntualizzato e focalizzato l’oggetto della sua impugnativa nella domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del relativo equo indennizzo, emergendo dall’epigrafe del ricorso che lo stesso ha ad oggetto l’annullamento del decreto del Ministero della Difesa n. ……. del 7.5.2008 “con il quale sono state respinte, per intempestività, le domande del ricorrente in data 13.4.2006 volte rispettivamente ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità "anacusia destra" e il relativo equo indennizzo”.
4.1. Venendo al merito del gravame, premesso che l’art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 461/2001 recita che “la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego”, la soluzione della questione di diritto se il termine massimo, entro il quale presentare l’istanza per cui è causa, di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego si applichi solo a patologie diverse da quelle di cui alle Tabelle A e B, non è risolvibile nei termini semplicistici prospettati dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso, posto che non si legge chiaramente nella riportata disposizione che il predetto termine dalla cessazione del rapporto di impiego si applichi solo a patologie diverse da quelle di cui alle Tabelle A e B.
Il riportato comma, infatti, si limita a prescrivere i ai fini dell’indennizzabilità di una menomazione, l’equivalenza a una di quelle infermità o lesioni contemplate nelle tabelle A e B anche quando la menomazione si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.
E’anche da osservare, peraltro, che, come precisato, la norma in analisi non reca un termine dalla cessazione del rapporto, entro il quale debba essere presentata la domanda – sia relativamente alle patologie afferenti alle infermità o lesioni contemplate nelle predette tabelle, sia relativamente ad altre - ma impone solo la delineata equivalenza anche quando la menomazione si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del servizio.
4.2. Tutto ciò debitamente premesso, ritiene la Sezione di non poter trarre dall’inottemperanza dell’Amministrazione medica militare all’Ordinanza istruttoria n. 80/2009 le conseguenze preannunciate nella successiva Ordinanza n. 5/2010, ossia dare per provate le circostanze oggetto del richiesto approfondimento tecnico, ciò stante la delicatezza della quaestio in iudicium deducta, che involge profili di discrezionalità tecnico - clinica sottesi all’acclaramento della eziopatogenesi condizionante l’opzione decisionale che non appare, dunque, prudente dare per accertati in via presuntiva o implicita.
D’altro canto il ricorrente col suo contegno processuale ha mostrato di conferire grande interesse e peso alla censura dedotta al terzo motivo, incentrata sulla violazione dell’obbligo di partecipazione del preavviso di diniego, depositando in allegato alla memoria per il merito in data 13.3.2010 una Sentenza in forma semplificata del T.A.R. Liguria (22.10.2009, n. 2952) che ha statuito sull’applicazione dell’istituto de quo alla materia che occupa, successivamente producendo nella chiamata preliminare all’Udienza odierna un ulteriore precedente in termini di analoga natura dello stesso T.A.R (Sent. 18.3.2010 n. 1195).
Ritiene conseguentemente il Collegio di dover annettere carattere assorbente al terzo motivo, che denuncia l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, preavviso di diniego imposto dall’art. 10-bis della L. n. 241/1990 introdotto dalla L. 11.2.2005, n. 15.
La censura si presta a positiva valutazione e va, conseguentemente, accolta.
5.1. Com’è noto, la norma de qua pone a carico dell’autorità procedente un obbligo di comunicazione all’interessato che abbia presentato domanda per ottenere un provvedimento ampliativo, dei motivi che eventualmente si frappongano al suo accoglimento, stabilendo che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda”.
5.2. La disposizione ha la finalità di consentire lo sfogo del contraddittorio tra il destinatario di un provvedimento negativo e l’autorità emanante, già in sede di procedimento, allo scopo, da un lato, di anticipare il momento della disputa alla naturale sede di formazione della decisione amministrativa, ovverosia al procedimento, onde apprestare un filtro alle possibili iniziative contenziose processuali. Dall’altro, sottende la finalità di stimolare e agevolare l’apporto collaborativo del privato, con il duplice consueto risultato di permettere al medesimo rappresentare le sue ragioni in un’ottica di democratizzazione e dialettica procedimentale dell’agire amministrativo per provvedimenti e, al contempo, di illuminare l’amministrazione affinché pervenga alla decisione più giusta grazie anche all’esposizione che l’interessato abbia svolto di tutte le circostanze di fatto e di diritto che ruotano intorno alla vicenda afferente alla sua istanza.
5.3. Le delineate finalità garantistiche e deflattive impongono, correlativamente, che le eccezioni all’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi, pure individuate dalla norma, siano interpretate con canoni di rigida tassatività. Al riguardo, l’art. 10-bis precisa che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”.
5.4.1. Ne consegue che, oltre alle procedure concorsuali, debbono essere escluse dal raggio di applicazione della norma in analisi solo i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza sorti a seguito di istanza di parte – precisazione questa per il vero superflua, atteso che tutta la norma si applica solo ai procedimenti ad istanza di parte – ma che siano gestiti dagli enti previdenziali (INPS, INPDAP, INAIL, eccetera) e non anche a quei procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale gestiti da enti diversi ovvero a procedimenti che esulino dalla materia strettamente previdenziale ed assistenziale
5.4.2. Tale è il caso del procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio e al conseguimento del relativo equo indennizzo, che non ha natura previdenziale (Cassazione civile , sez. lav., 20 agosto 2004 , n. 16392; Cassazione civile , sez. lav., 17 dicembre 2001 , n. 15955) e verosimilmente non ha neppure natura assistenziale, posto che si conclude, in caso di accoglimento dell’istanza, con l’erogazione di una provvidenza che la legge espressamente qualifica come indennizzo, e che quindi ha natura indennitaria e non assistenziale.
5.5. Evidenzia, inoltre, il Collegio che quand’anche dovesse riconoscersi natura assistenziale al beneficio e al presupposto procedimento di riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio, lo stesso non sarebbe in ogni caso compreso nell’eccezione alla regola dell’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/1990, trattandosi, comunque, di procedimento non rientrante tra quelli “gestiti dagli enti previdenziali” come precisa la norma, bensì dal Comitato di Verifica delle dipendenze da causa di servizio, che è organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
5.6. Ritiene pertanto conclusivamente il Tribunale che al procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio e al conseguimento del relativo equo indennizzo si applica l’obbligo di comunicazione all’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza, obbligo la cui violazione vizia il provvedimento finale di diniego, essendo stata infranta la disposizione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 e vulnerata la correlativa sua funzione di ricondurre alla naturale sede procedimentale, prima ancora che alla presente sede processuale, la valutazione degli elementi difensivi eventualmente portati dall’interessato.
Considerato, dunque, che nella fattispecie all’esame ha fatto difetto la previa comunicazione al ricorrente dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza, la censura deve essere accolta e il provvedimento finale annullato.
Stante, inoltre, la delineata funzione di alimentazione del contraddittorio procedimentale che ava annessa alla norma in questione, ritiene il Collegio che il motivo in scrutinio abbia carattere e portata assorbenti poiché dà la stura ad una integrale rivalutazione dell’istanza del deducente alla luce degli elementi ed argomenti difensivi che egli eventualmente rappresenterà all’autorità procedente in seno al procedimento, che in ottemperanza alla presente Sentenza deve essere rinnovato.
Eque ragioni militano peraltro a suffragio della decisione di compensare le spese di lite tra le costituite parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il Decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva, 1° Reparto 2° Divisione, Trattamento Pensionistico Ufficiali - n. ……… del 7.5.2008.
Compensa le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF
Richard Goso, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2010