riforma parziale
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Messaggio da Roberto Mandarino »
il Comitato di Verifica nel corso degli anni si è fatto sempre più esigente (vedi link)...
http://forum.grnet.it/l-avvocato-rispon ... lit=fatemi" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuttavia, ti trovi in una sistuazione ottimale, in quanto continuerai a maturare anzianità di servizio fino alla notifica di dipendenza o meno da causa di servizio.
Avrai inoltre la possibilità di transitare nei ruoli civili qualora non ti fosse riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.
Rientreresti in servizio nell'Arma come "idoneo parziale" soltanto in caso di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia che ti ha reso parzialmente idoneo, cosa che vedo comunque difficile.
Se cerchi nel forum troverai altre situazioni simili alla tua....
Saluti e in bocca al lupo Roberto
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Messaggio da paolo65 »
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Messaggio da Roberto Mandarino »
usando delle parole chiave come "riforma parziale" ecc. con il motore di ricerca fornito dall'amministatore del forum potrai trovare molte situazioni e risposte a situazioni simili.
La sua situazione è ottimale, in quanto l'aspettativa malattia si conteggia interamente ai fini pensionistici (come disposto dall' art. 905 comma 8 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Nuovo Codice dell' Ordinamento Militare).
La "speciale aspettativa malattia" relativa al personale giudicato parzialmente idoneo per una patologia per la quale è in attesa di conoscere il giudizio sul riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di Verifica (che spesso dura degli anni, a volte anche quattro o cinque), viene considerata servizio effettivo nel corpo di appartenenza fino al giorno in cui l'amministrazione non notificherà all'interessato il verdetto del Comitato di Verifica.
Successivamente l'interessato ha la facoltà di accettare il transito ai ruoli civili oppure di optare per la pensione di inabilità alle mansioni. Tutto ciò in base alla circolare del Ministero della Difesa M_D GMIL II 6 1 0343393 datata 29 luglio 2009, che ho allegato più volte ad altre domande analoghe.
Come ripeto a tutti coloro che si trovano in tale "speciale aspettativa malattia" è consigliabile non forzare i tempi in quanto questa è considerata servizio effettivo a tutti gli effetti nel corpo di appartenenza.
Inoltre qualora il "decreto di non dipendenza" venisse emesso dal Comitato una volta superato il 24° mese a decorrere dal giorno di stesura del verbale di parziale idoneità, non si devono restituire le somme stipendiali del 50% e del 100% dello stipendio percepito rispettivamente dopo il 12° ed il 18° mese di tale speciale aspettativa malattia (come disposto dall'art.16 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51).
Saluti e in bocca al lupo Roberto
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Messaggio da Roberto Mandarino »
ti ringrazio per la notizia.
Saluti Roberto
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Messaggio da paolo65 »
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Messaggio da Roberto Mandarino »
Come ti ripeto, tali documentazioni si fermano solitamente al Ministero Difesa, come quella del Brig. che ti ho sopra menzionato, e che attende da oltre quattro anni che tale Ministero la inviii al Comitato.
Il Comitato si esprime entro otto mesi dal giorno in cui gli perviene la pratica sanitaria dell'interessato.
Saluti Roberto
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Messaggio da paolo65 »
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Messaggio da Roberto Mandarino »
la tua documentazione stranamente è stata lavorata celermente rispetto alla grande maggioranza che procede a rilento.
Essendo trascorso più di anno da quando il Comitato di Verifica ha ricevuto la tua documentazione, tale alto consesso probabilmente si è già espresso, oppure sta per esprimersi.
Comunque per avere conferma puoi chiamare l'Ufficio Relazioni con il pubblico del Comitato di Verifica 06/47618931 oppure 41 finale, se ti riferiranno che il Comitato si è già espresso e hanno restituito tutta la documentazione al Ministero Difesa, puoi chiamare il Ministero Difesa a questo numero 06/517051008, dove visualizzeranno al pc gli spostamenti dei tuoi documenti, e se chiedi, al MINISTERO (NON AL COMITATO), probabilmente saranno anche in grado di riferirti il giudizio del Comitato di Verifica sulla dipendenza da causa di servizio della patologia (favorevole o contrario).
Saluti Roberto
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Messaggio da Roberto Mandarino »
GIUSTO oltre il 16.10.2010, altro che procedura d'urgenza..
Durante tutta l'aspettativa per il transito che dura solitamente un periodo variabile tra 12 e 16 mesi, si percepisce l'ultimo stipendio percepito in aspettativa malattia, come dispone il decreto ministeriale del 2002.
Per l'eventuale restituzione delle somme verrano applicate per legge delle rate che non superano la quinta parte dello stipendio.
Saluti e in bocca al lupo Roberto
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La nuova giurisdizione della Corte dei Conti sulle domande di accertamento della dipendenza causa di servizio per le infermità contratte dai pubblici dipendenti e dai militari.
La Corte Suprema di Cassazione, sezioni unite civili, con la recentissima sentenza 6 marzo 2009, n. 5467, ha riempito un vuoto interpretativo difficile da carpire nella sua esatta portata. La materia è quella relativa alla giurisdizione sulla cd. causa di servizio: a chi appartiene?
Com'è ben noto, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dai pubblici dipendenti e dai militari costituisce un procedimento amministrativo il cui avvio è preordinato a incamerare i benefici dell'equo indennizzo e, soprattutto, della pensione privilegiata (ordinaria per i pubblici dipendenti e tabellare per i militari di leva). L'equo indennizzo spetta come conseguenza dell'invalidità causata dalla patologia accusata, a prescindere dalle residue capacità di lavoro, avendo natura ristoratoria. La pensione privilegiata, invece, spetta in dipendenza dell'intervenuta compromissione permanente delle residue capacità lavorative, essendo, in sostanza, l'equivalente delle pensioni di inabilità e di invalidità, tipiche della previdenza privata.
Il procedimento si articola diversamente, a seconda del soggetto infermo, della P.a. da cui questi dipenda e dell'emolumento richiesto. Generalmente, tutto parte con una domanda amministrativa, diretta all'ente di competenza (il datore di lavoro), nella quale si chiede che la malattia insorta, per la quale vi sia già certificazione medica, venga riconosciuta dipendente da causa di servizio. Alla domanda è bene allegare la documentazione clinica in possesso del dipendente o del militare e, se possibile, una relazione tecnica di parte, contenente la disamina del nesso di causalità tra infermità contratta e servizio svolto.
Quindi, l'istante, su richiesta avanzata dalla P.a. all'organo medico, viene visitato dalla C.M.O. (commissione medico-ospedaliera), se militare, altrimenti dalla commissione periferica dell'Asl (cfr. d.p.r. n. 461/2001 che ne ha stabilito la competenza in sostituzione dell'ospedale militare, unificando le molteplici procedure prima di allora vigenti). Per la pensione privilegiata, continua a valere il d.p.r. n. 1092/1973, recante norme in materia di trattamento di quiescenza e privilegiato dei pubblici dipendenti. L'organo medico convoca l'interessato dinanzi a sé ed effettua la visita. Il richiedente è avvertito della possibilità di essere assistito da un proprio medico di fiducia durante la seduta. Successivamente alla visita della C.M.O. o della commissione medico-provinciale dell'Asl, il collegio medico valuta la documentazione clinica, ascolta l'infermo, predispone la diagnosi e ascrive l'infermità alle tabelle A o B (la A vale per la pensione, la B per l'equo indennizzo e per l' una tantum ), provvedendo, altresì, per i militari, a categorializzarla (dalla prima all'ottava categoria). Tabelle e categorie, previste in ordine ascensionale (nel senso che la tabella A è migliore della tabella B e la prima categoria è migliore della seconda, la quale ultima è migliore della terza, e così a scendere, fino all'ottava), hanno la funzione di determinare gli importi dovuti al richiedente nel caso in cui l'infermità venga riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Esauritosi il procedimento dinanzi alla C.M.O. o alla commissione medica di verifica, gli atti tornano alla P.a. competente (per i militari, il Ministero della Difesa, per gli altri il Ministero di appartenenza) e, dalla stessa, vengono trasmessi al Comitato di verifica per le cause di servizio, con sede in Roma, organo che ha preso il posto dell' ex CPPO (Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) e che la il potere esso soltanto di stabilire se l'infermità dipenda o meno da causa di servizio. Il Comitato si riunisce periodicamente ed esamina le pratiche pervenute, stilando conforme parere, positivo o negativo. Dopo l'emissione del parere (obbligatorio e parzialmente vincolante, nel senso che l'organo chiamato a emettere il provvedimento finale in relazione alla domanda amministrativa inoltrata, se intenda mettere in discussione il giudizio espresso dal Comitato, dovrà ritrasmettergli la documentazione, chiedendo un supplemento di parere e, se il responso rimanga immutato all'esito del disposto supplemento, la P.a. sarà obbligata a rispettarlo), le carte rientrano in possesso dell'amministrazione di provenienza, chiamata, senza indugio, a emettere l'atto finale del procedimento.
Se il parere del Comitato è positivo, con l'atto emanato dovrà provvedersi alla liquidazione delle somme spettanti in base alla tabellarizzazione e alla categorializzazione dell'infermità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo. Al pagamento dell'equo indennizzo provvederà la P.a. di appartenenza del dipendente, mentre al pagamento della pensione privilegiata provvederà l'INPDAP; è frequente che i calcoli materiali dello spettante, soprattutto in ipotesi di contenzioso, vengano effettuati dalla Direzione provinciale del tesoro (DPT), oggi Dipartimento provinciale del tesoro - Direzione provinciale dei servizi vari, organo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come il Comitato di verifica. Se, invece, il parere è negativo, la P.a. emetterà il diniego e, avverso il rigetto, l'interessato potrà proporre ricorso al Tar o al giudice del lavoro per l'equo indennizzo e alla Corte dei Conti per la pensione privilegiata, ordinaria e tabellare.
L'infermo può presentare, anche prima della definizione della domanda di causa di servizio e senza limiti di tempo, richiesta di aggravamento; se venga decretato il non constatato aggravamento, l'istante potrà chiedere l'aggravamento per altre tre volte, mentre il quinto aggravamento, se relativo alla stessa patologia, potrà essere richiesto non prima che siano decorsi 10 anni dalla presentazione dell'ultima istanza. L'aggravamento tende a ottenere una migliore ascrizione tabellare ovvero una migliore percentualizzazione dell'invalidità, onde percepire maggiori somme.
Fino a pochi anni fa, era d'uso presentare domanda di riconoscimento della causa di servizio, attendere l'esito e, se positivo, presentare domanda di pensione privilegiata, magari mediandola con la domanda di aggravamento.
L'equo indennizzo, è bene notarlo, può essere chiesto, per giurisprudenza pacifica, entro e non oltre il termine di 6 mesi dal momento in cui gli effetti invalidanti dell'infermità si siano stabilizzati, mentre la pensione privilegiata può essere chiesta nel termine di prescrizione di 5 anni dalla cessazione dal servizio, a meno che la patologia insorta non sia, per sua natura, destinata ad aggravarsi e a essere constatata dall'infermo, nella propria effettiva lesività, soltanto ex post , nel qual caso la prescrizione decorrerà dall'istante in cui quanto detto si sia verificato o avrebbe dovuto verificarsi utilizzando l'ordinaria diligenza (cfr. Corte Cost., sent. n. 323/2008). Il diritto a pensione privilegiata è imprescrittibile, ma si prescrivono, nel termine di 10 anni, i ratei arretrati di pensione. Secondo alcuni, anche il diritto a ottenere la declaratoria di dipendenza da causa di servizio dell'infermità sarebbe imprescrittibile, mentre, secondo altri, troverebbe applicazione la prescrizione decennale. Tuttavia, in senso contrario basti evidenziare che l'art. 36 d.p.r. n. 686/1957 dispone che l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità deve essere presentata nel termine di decadenza di sei mesi dal momento in cui la patologia si è manifestata ovvero se ne sono stabilizzati gli effetti. I gravami avverso i provvedimenti di diniego possono essere accompagnati da c.t.p. e da richieste di ammissione di c.t.u.
Non si è mai compreso fino in fondo, però, se, una volta proposta domanda di causa di servizio secca, si potesse o meno gravare l'atto di diniego presso l'autorità giudiziaria e non si è mai capito quale fosse, eventualmente, il giudice giurisdicente. La problematica ha riguardato pure le ipotesi di domanda di causa di servizio completa, ossia accompagnata da richiesta di concessione dell'equo indennizzo e/o della pensione privilegiata. Molti hanno ritenuto, nel corso del tempo, che l'impugnazione andasse proposta presso il giudice giurisdicente sul rapporto di lavoro (Tar o giudice del lavoro) e i migliori manuali di diritto processuale contabile si sono sempre espressi nel senso che difettasse la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine all'accertamento della dipendenza da causa di servizio, poiché sganciata - si è spesso rilevato - dal contenzioso pensionistico stricto sensu .
Tanto tuonò che piovve. I predetti manuali andranno di sicuro aggiornati dopo la sent. n. 5467/09, resa dalle sezioni unite della Suprema Corte in ambito di risoluzione di conflitto negativo di giurisdizione. I giudici della legittimità, nella statuizione in discorso, hanno ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda, proposta dalla coniuge di un ex vigile del fuoco campano (a servizio discontinuo) deceduto, che aveva impugnato, innanzi al giudice contabile, il provvedimento con cui era stata negata al marito la dipendenza da causa di servizio dell'infermità, nonché il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio indiretto. Sia la Corte dei Conti che il giudice del lavoro, successivamente adito (peraltro, ci pare che la causa ordinaria avrebbe dovuto essere proposta innanzi al Tar, stante la non avvenuta contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei vigili del fuoco), si sono dichiarati non giurisdicenti e, per tale motivo, la Cassazione è stata chiamata (art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c.) a risolvere il conflitto negativo di giurisdizione venutosi a determinare.
I giudici di Piazza Cavour hanno decretato la sussistenza della giurisdizione contabile, venendo in essere un petitum pensionistico, cioè finalizzato all'erogazione del trattamento privilegiato di quiescenza, per il quale la giurisdizione della Corte dei Conti non sarebbe revocabile in dubbio. In sostanza, seguendo il ragionamento fatto proprio dalla Suprema Cattedra dell'ermeneutica giurisdizionale ordinaria, se l'accertamento della dipendenza da causa di servizio è finalizzato alla corresponsione della pensione privilegiata e se per la pensione privilegiata sussiste la giurisdizione contabile, quest'ultima è predicabile anche per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, posto che il trattamento di privilegio, diretto o indiretto che sia, è subordinato al positivo accertamento della dipendenza da causa di servizio. Se, però, la Corte dei Conti può e deve accertare la dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta, eguale potere deve riconoscersi al Tar e al giudice del lavoro per l'equo indennizzo, con possibilità di giudicati contrastanti, uno positivo e l'altro negativo (es., un giudice riconosce la dipendenza da causa di servizio e concede l'equo indennizzo, l'altro giudice non riconosce la dipendenza da causa di servizio e non concede la pensione privilegiata o viceversa). Perciò, l'Alta Corte si è spinta oltre e ha sottolineato che entrambi gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio devono procedere autonomamente, in quanto finalizzati a erogare trattamenti diversi.
Rimane un ultimo interrogativo. Sussiste o non la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda di riconoscimento della sola dipendenza da causa di servizio, non contenente la richiesta di liquidazione della pensione privilegiata? La Cassazione non si è soffermata sul caso ipotizzato (perché questo non è stato oggetto di controversia, in quanto ivi era stata chiesta la pensione privilegiata). Riteniamo, sul punto, che, siccome l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità costituisce il presupposto logico-ontologico, ancor prima che tecnico-giuridico, per l'ottenimento della pensione privilegiata (e dell'equo indennizzo), non avrebbe granché senso precludere, al giudice contabile, la possibilità di effettuare illico et statim siffatto accertamento (da ritenersi cosa giudicata in relazione al susseguente sviluppo procedimentale), in specie tenuto conto dell'assorbente rilievo che la giurisdizione deve rappresentare la piena sintesi delle aspettative giustizialiste proposte dai cittadini, tanto più ove essi siano stati vittime di patologie preoccupanti, disagevoli e, talvolta, addirittura mortali. Queste persone hanno bisogno di tutela assoluta e di risposte celeri, serie e adeguate e, per ciò solo, occorre plaudire alla pronuncia adottata dai giudici del Palazzaccio, che gioverà a molti e a breve.
Urgeva un autorevole chiarimento in subiecta materia , sia per la lentezza cronica dei giudizi contabili che per i discutibili pareri resi dal Comitato di verifica, per il quale sembrano non esservi mai i presupposti per l'individuazione del legame causale o concausale, apprezzabile in termini di concreta probabilità e di congrua verosimiglianza, tra malattia insorta e attività lavorativa espletata.
Sotto l'aspetto pratico, è consigliabile che le domande di dipendenza da causa di servizio contengano - specificamente e da subito - la richiesta di corresponsione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, onde scongiurare formalistiche rivisitazioni in peius del pronunciato cassatorio. Proprio per la profilata ragione, gli enti specialistici delle controversie pensionistico-contabili (fra i quali vale la pena menzionare l'U.N.M.S. - Unione Nazionale Mutilati per Servizio, in specie la sezione provinciale di Massa - Carrara, estremamente attiva sul territorio, che, specialmente per merito del suo Presidente, tante importanti vittorie ha conseguito, negli ultimi anni, a beneficio dei propri tesserati) è da tempo che evitano accuratamente di proporre domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio svincolate da domande di corresponsione degli emolumenti spettanti a titolo di equo indennizzo e di pensione privilegiata. Come suol dirsi, la velocità, coordinata con la precisione, costituisce, senza fallo, la migliore e più proficua ricetta per risolvere i problemi della bisognosa gente comune.
Un saluto a tutti.
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Messaggio da Roberto Mandarino »
hai fatto un ottimo lavoro, questo documento riepiloga le più importanti risposte alle più consuete domande che formulano i colleghi che hanno patologie in corso di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Saluti Roberto
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Messaggio da cosimo »
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Messaggio da Roberto Mandarino »
hai fatto un gran minestrone, la tua ricostruzione dei fatti è di difficile interpretazione.
Ti ho già risposto nel forum dell'Avvocato Carta, chiedendoti se ti trovavi nella situazione che ho citato??
Se ti trovavi già nella posizione di parzialmente idoneo per una patologia riconosciuta dipendente dal servizio dal Comitato di Verifica (NON DALLA CMO), questa non tornerà più al Comitato (perchè già c'è stata) quindi ti verrà automaticamente concessa la categoria assegnata dalla cmo in sede di aggravamento.
Se hai chiesto l'indennità una tantum relativa ai parzialmente idonei, questa doveva già esserti stata concessa.Quindi ti ho già invitato a chiamare l'Ufficio Equo Indennizzo del Comando Generale per sollecitarlo al pagamento.
Riguardo all'Equo Indennizzo non puoi più chiederlo se per la stessa malattia percepirai l'indennità una tantum (se no che una tantum è..sarebbe unasempreum..).
Saluti Roberto
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Messaggio da cosimo »
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Messaggio da cosimo »
e stato riformato il 30 aprile 2010 dall'ospedale militare di milano gli e stata data una 4° cat per la riforma e una 5° per la ppo, vorrebbe sapere quale allegati deve compilare lui per la domanda di pensione grazie a tutti quelli che mi rispondono grazie mille e grazie ancora a roberto
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