Indennità speciale annua

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avt8
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Re: Indennità speciale annua

Messaggio da avt8 »

panorama ha scritto:Però, il Giudice scrive:
"la giurisprudenza prevalente è nel senso della estensione agli invalidi per servizio dei benefici riconosciuti ai grandi invalidi di guerra", e cita le sentenze sopra riportate.

Panorama questo giudice e UN INCOMPETENTE- la sentenza sarà appellata in quanto l'art.111 di cui ha chiesto la indennità speciale annua, prevede un certo limite di reddito- Perchè se fosse come ha scritto il giudice tale beneficio competerebbe a circa 1.000.000 di pensionati del comparto difesa e sicurezza ecc.ecc.


avt8
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Re: Indennità speciale annua

Messaggio da avt8 »

avt8 ha scritto:
panorama ha scritto:Però, il Giudice scrive:
"la giurisprudenza prevalente è nel senso della estensione agli invalidi per servizio dei benefici riconosciuti ai grandi invalidi di guerra", e cita le sentenze sopra riportate.

Panorama questo giudice e UN INCOMPETENTE- la sentenza sarà appellata in quanto l'art.111 di cui ha chiesto la indennità speciale annua, prevede un certo limite di reddito- Perchè se fosse come ha scritto il giudice tale beneficio competerebbe a circa 1.000.000 di pensionati del comparto difesa e sicurezza ecc.ecc.
i grandi invalidi per sevizio sono quelli di 1^ categoria che sono equiparati agli invalidi di guerra,come il sottoscritto-che percepisce la ISA in base all'art.104 del D.P.R, 1092/1973, Come modificato dall'art.12 della legge 9/1980-
avt8
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Re: Indennità speciale annua

Messaggio da avt8 »

CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai sig.ri Magistrati:

dott. Enzo ROTOLO Presidente

dott.ssa Emma ROSATI Consigliere relatore

dott. Antonio CIARAMELLA Consigliere

dott.ssa Fernanda FRAIOLI Consigliere

dott.ssa Giuseppina MIGNEMI Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d’appello in materia pensionistica iscritto al n. 51935 del ruolo generale, promosso dal sig. Fabiano PETRICONE, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo NOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, alla Via Washington, n. 71

AVVERSO

la sentenza n. 213/2016, depositata il 12 dicembre 2016 della Sezione giurisdizionale per la Regione LOMBARDIA, CONTRO l’INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela CAPANNOLO, Clementina PULLI, Manuela MASSA, Nicola VALENTE e Luigi CALIULO, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via cesare Beccaria, n. 29.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 7 novembre 2017, il relatore Consigliere dott.ssa Emma ROSATI nonché l’avv. Alberto MEZZETTI, per delega orale dell’avv. Carlo NOLA, per l’appellante e l’avv. Sergio PREDEN, per delega orale dell’avv. Manuela MASSA, per l’INPS appellato.

Ritenuto in fatto

Il signor PETRICONE – ex militare, titolare di pensione privilegiata di prima categoria, quale invalido per servizio - ha impugnato la sentenza di prime cure, con cui il GUP LOMBARDIA ha rigettato il suo ricorso, teso al riconoscimento del diritto alla percezione della ‘indennità speciale annua’, nella misura di cui agli artt. 1 e 2, L. n. 13/1987 e all’art. 25, DPR n. 915/1978, come modificato dall’art. 7, DPR n. 834/1981, a decorrere dal 01.12.2010.

In particolare, il primo giudice aveva rigettato il ricorso, ritenendo che la normativa invocata dal ricorrente non comportasse l’estensione in generale agli invalidi per servizio del beneficio della indennità speciale annua (che è invece riconosciuta ai grandi invalidi di guerra) e che, ove dovesse operarsi la pretesa estensione, si verificherebbe una ingiustificata duplicazione della tredicesima mensilità in favore dei grandi invalidi per servizio.

Avverso la citata sentenza ha interposto appello il PETRICONE, deducendo nullità ed illegittimità della stessa, per violazione dell’art. 1, L n. 539/1950 ed ha chiesto che, in accoglimento dell’appello, sia riconosciuta al PETRICONE l’indennità speciale annua (I.S.A.) a far data dal 1° dicembre 2010, oltre accessori.

L’INPS, richiamando giurisprudenza consolidata di questa Corte dei conti – nella Memoria difensiva di costituzione, recepita in data 17.10.2017 - ha affermato la perdurante applicabilità, per i mutilati ed invalidi per servizio, dell’art. 111, DPR n. 1092/1973 e che le indennità indicate dall’art. 7, DPR n. 834/1981 e dall’art. 25, DPR n. 915/1978, pur avendo identica denominazione (‘Indennità Speciale Annua’), tuttavia disciplinano benefici sostanzialmente distinti. Ha quindi concluso per la reiezione dell’appello, per infondatezza della pretesa.

All’odierna pubblica udienza, le parti, come costituite e rappresentate, hanno concluso in linea con i rispettivi atti scritti.

Considerato in diritto

L’appello è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare in numerosi arresti di questa e di altre sezioni d’appello (cfr., ad esempio, ex multis, sez. III^ n. 72/2013; sez. II^ n. 16/2010, n. 1120/2016, n. 597/2016, n. 178/2016; sez. I^ n. 102/2011, n. 1331/2016) non esiste un principio generale di diritto che consenta l’estensione del beneficio della Indennità Speciale Annua (I.S.A.) a tutti gli invalidi, di guerra e per servizio.

Occorre a tal uopo rammentare che l’art. 7, DPR n. 834/1981 si limita a ridisciplinare l’I.S.A., modificando l’art. 25, DPR n. 915/1978, per i soli invalidi di guerra di prima categoria prevedendone la liquidazione d’ufficio e l’erogazione indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa.

Tanto premesso, si deve sottolineare che le indennità previste dall’art. 7, DPR n. 834/1981 e art. 25 DPR n. 915/1978 – pur avendo uguale denominazione (=Indennità Speciale Annua) – disciplinano benefici che sono sostanzialmente differenti e distinti rispetto ai benefici riconosciuti agli invalidi per servizio; in particolare, l’I.S.A. attribuita ai grandi invalidi di guerra costituisce essa stessa la tredicesima mensilità di cui i predetti beneficiano (=”l’indennità speciale, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre[…]”- art. 25, 1° comma, DPR n. 915/1978, come sostituito dall’art. 7, DPR n. 834/1981).

Ora, appare chiaro che estendere a favore dei grandi invalidi per servizio (come l’appellante) la stessa misura dell’indennità prevista per i grandi invalidi di guerra porterebbe ad una ingiustificata duplicazione in favore dei primi della tredicesima mensilità.

L’appello, pertanto, va rigettato siccome giuridicamente infondato.

Al rigetto dell’appello consegue la condanna alle spese di giudizio della parte soccombente, che si liquidano, come da dispositivo, in favore dell’INPS.

Nulla per le spese di giustizia.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

RIGETTA l’appello epìgrafato, e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

LIQUIDA le spese di giudizio, nella somma totale di euro 1.500,00, in favore dell’INPS.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 no
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antoniomlg
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Re: Indennità speciale annua

Messaggio da antoniomlg »

quindi
come dici tu avt8
l'indennità spetta a tutti i percettori di pensione di 1^ categoria in modo indistintamente????

chiarisci per favore
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Re: Indennità speciale annua

Messaggio da avt8 »

antoniomlg ha scritto:quindi
come dici tu avt8
l'indennità spetta a tutti i percettori di pensione di 1^ categoria in modo indistintamente????

chiarisci per favore

La indennità speciale annua compete solo agli invalidi di 1^ categoria purchè siano anche percettori di assegno di incollocabilità altrimenti NULLA DA FARE BASTA LEGGERSI la circolare del'inps ex Inpadp ,oppure l'art.25 del D.P.R. 915/1978

A voi basta fare le ricerche su internet , oppure leggere le numerose sentenze della corte dei conti-
basta inserire nel motore di ricerca "INDENNITA' SPECIALE ANNUA
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Re: Indennità speciale annua

Messaggio da gino59 »

http://forum.grnet.it/l-avvocato-rispon ... 18468.html" onclick="window.open(this.href);return false;
panorama
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Re: Indennità speciale annua

Messaggio da panorama »

Ricorso perso

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panorama
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Re: Indennità speciale annua

Messaggio da panorama »

La CdC Terza Sez. d'Appello accoglie l'appello dell'INPS

1) - la Sezione Puglia ha accolto il ricorso del signor …., Brig. CC in congedo, già titolare di pensione privilegiata tabellare di 1^ categoria con decorrenza dall’1 settembre 1995, volto a vedersi riconosciuta la liquidazione della indennità speciale annua nella misura prevista dalla legge, così come stabilito dagli artt. 1 e 2 della legge n. 13/1987 e dall’art. 25 del d.p.r. n. 915/1978, come modificato dall’art. 7 del d.p.r. n. 834/1981.

2) - chiese con nota del 21.12.2001 la liquidazione dell’i.i.s., notificando solo in data 29.6.2007 il ricorso introduttivo del presente giudizio.

3) - l’INPS chiede la riforma parziale della sentenza impugnata, esponendo una violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 cpc ed omessa pronuncia sulle eccezione di prescrizione ritualmente avanzata in primo grado,

4) - Con comparsa di costituzione depositata il 16.4.2018 l’appellato, ritenuto di dover aderire e fare acquiescenza in ordine ai motivi di appello introdotti dall’istituto previdenziale, chiede che venga conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere.

PQM

5) - La Sezione Terza di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione reiette, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza n. 509/2015 della Sezione Puglia di questa Corte, dichiarando l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dell’appellato, sig. X X, in ordine ai ratei della indennità integrativa speciale annua relativi al quinquennio antecedente al 29 giugno 2007, con conseguente declaratoria del diritto dell’INPS di ripetere quanto eventualmente versato in conseguenza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.

vedi allegato
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panorama
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Re: Indennità speciale annua

Messaggio da panorama »

La CdC Sez. 2^ d'Appello con sentenza n. 161/2019 del 23/05/2019, accoglie l'appello del Ministero e annulla la sentenza della CdC Puglia.
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avt8
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Re: Indennità speciale annua

Messaggio da avt8 »

panorama ha scritto: ven ott 26, 2018 12:01 am La CdC Terza Sez. d'Appello accoglie l'appello dell'INPS

1) - la Sezione Puglia ha accolto il ricorso del signor …., Brig. CC in congedo, già titolare di pensione privilegiata tabellare di 1^ categoria con decorrenza dall’1 settembre 1995, volto a vedersi riconosciuta la liquidazione della indennità speciale annua nella misura prevista dalla legge, così come stabilito dagli artt. 1 e 2 della legge n. 13/1987 e dall’art. 25 del d.p.r. n. 915/1978, come modificato dall’art. 7 del d.p.r. n. 834/1981.

2) - chiese con nota del 21.12.2001 la liquidazione dell’i.i.s., notificando solo in data 29.6.2007 il ricorso introduttivo del presente giudizio.

3) - l’INPS chiede la riforma parziale della sentenza impugnata, esponendo una violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 cpc ed omessa pronuncia sulle eccezione di prescrizione ritualmente avanzata in primo grado,

4) - Con comparsa di costituzione depositata il 16.4.2018 l’appellato, ritenuto di dover aderire e fare acquiescenza in ordine ai motivi di appello introdotti dall’istituto previdenziale, chiede che venga conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere.

PQM

5) - La Sezione Terza di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione reiette, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza n. 509/2015 della Sezione Puglia di questa Corte, dichiarando l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dell’appellato, sig. X X, in ordine ai ratei della indennità integrativa speciale annua relativi al quinquennio antecedente al 29 giugno 2007, con conseguente declaratoria del diritto dell’INPS di ripetere quanto eventualmente versato in conseguenza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.

vedi allegato
IL giudizio della Corte dei Conti di Appello ve l'avevo già indicato io nel 2018, per quanto riguarda la corresponsione della indennità speciale annua- L'avvocato prima di fare ricorso ,se si leggeva la normativa, faceva risparmiare tempo e denaro al collega
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Re: Indennità speciale annua

Messaggio da panorama »

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

ASSEGNI ACCESSORI

Art. 111

(Indennità speciale annua)


Ai mutilati ed invalidi che al 1 dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità; non si considera l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 99.

L'indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava, purché gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.

L'indennità speciale è corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Nella domanda gli interessati debbono, a pena di inammissibiltà, obbligarsi a comunicare tempestivamente alla competente direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni previste. La domanda è utile anche per l'attribuzione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.

Per la definizione dei casi anteriori al 1 gennaio 1974, le condizioni economiche previste dal secondo comma del presente articolo si considerano equivalenti a quelle di chi non era assoggettabile all'imposta complementare.

-----------------------------

Indennità speciale annua (art. 111, DPR 1092/73) – Pensionato

Codice: PR170

Categorie: Gestione Dipendenti Pubblici - Iscritto/Pensionato - Prestazioni pensionistiche;

Data Pubblicazione: 14/03/2025

Allego MODULO INPS
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panorama
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Re: Indennità speciale annua

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L'Indennità speciale annua è un particolare trattamento economico accessorio corrisposto agli invalidi di guerra e del servizio.

Indennità Speciale Annua

L'indennità speciale annua è un assegno accessorio erogato in favore degli invalidi di guerra e dei dipendenti pubblici invalidi per causa di servizio. Regolato dall'articolo 25 del DPR 918/1975 e dall'articolo 111 del DPR 1092/1973 l'indennità compete ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile ed ai titolari di pensione di guerra nella misura pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 1° dicembre di ogni anno a titolo di pensione e di assegni accessori e l’importo della tredicesima mensilità non considerando l’indennità integrativa speciale, qualora la medesima sia corrisposta a parte e non inglobata nella base pensionabile.

L'indennità speciale annua, in sostanza, non è altro che la 13^ mensilità delle pensioni di guerra e dei relativi assegni accessori entrambi, come noto, erogati per 12 mensilità annue; mentre per quanto riguarda i titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile l'indennità costituisce la 13^ mensilità degli assegni accessori riconosciuti all'invalido (es. assegno di superinvalidità, indennità di assistenza e accompagnamento, assegno di incollocabilità, assegno di cumulo). Per le pensioni aventi decorrenza da data successiva al 1° gennaio ovvero cessate nel corso dell’anno, analogamente a quanto previsto per la tredicesima mensilità, l’indennità speciale annua è corrisposta in ragione di 1/12 per ogni mese e frazione di mese superiore a 15 giorni. L'indennita' speciale e' corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno dall'Inps o dalle direzioni territoriali del Tesoro (nel caso delle pensioni di guerra).

Condizioni per il diritto

Per il conseguimento dell'indennità il titolare di pensione privilegiata o assegno rinnovabile di prima categoria non deve svolgere attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di terzi; se titolare di trattamento ascrivibile dalla 2^ alla 8^ categoria tabellare non deve svolgere attività lavorativa in proprio o alle dipendenze e non deve aver conseguito, nell’anno precedente quello considerato, redditi propri assoggettabili all’IRPEF per un ammontare rispettivamente superiore a 17.598,1 € (anno 2022) ai sensi di quanto previsto dall’art. 70 del DPR 915/1978 e dell’adeguamento automatico di cui alla legge n. 342/1989. La concessione è effettuata dalla competente sede provinciale Inpdap previa domanda dell'interessato; opera, ai fini del pagamento, la prescrizione quinquennale. La domanda deve contenere l’obbligo a comunicare tempestivamente alla competente sede INPDAP il venir meno delle condizioni previste.

Per quanto riguarda gli invalidi di guerra l'indennità viene concessa per i titolari di pensione di guerra di prima categoria anche a prescindere dall'eventuale svolgimento di attività lavorativa (circostanza che, invece, preclude al riconoscimento della prestazione agli invalidi del servizio) mentre per i titolari di trattamento pensionistico di guerra ricompreso tra la seconda e l'ottava categoria l'indennità speciale annua è riconosciuta al ricorrere delle medesime condizioni sopra individuate con riferimento agli invalidi per il servizio (assenza di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa in proprio o alle dipendenze e redditi Irpef, nell’anno precedente quello considerato, inferiore a 17.598,1 €).
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