riformato in modo assoluto
riformato in modo assoluto
Messaggio da ferdinando1967 »
Egr. Avv., sono un ispettore di polizia penitenziaria, sono stato riformato in modo assoluto e non essere collocato in alcun posto sia della mia amm.na, ne in altre amministrazioni per motivi di salute psichica. Quest'anno avevo rinnovato sia la cessione del V° dello stipendio nonchè richiesto ed ottenuto una cessione con delega sottoscrivendo in entrambi polizze assicurative per rischio vita e rischio impiego. A seguito di quanto le ho menzionato, Le chiedo, se le polizze assicurative per rischio impiego che ho stipulato possano estinguere i prestiti contratti in busta paga. ringrazio anticipatamente.
Re: riformato in modo assoluto
non è la sezione dell'avvocato.ferdinando1967 ha scritto:Egr. Avv., sono un ispettore di polizia penitenziaria, sono stato riformato in modo assoluto e non essere collocato in alcun posto sia della mia amm.na, ne in altre amministrazioni per motivi di salute psichica. Quest'anno avevo rinnovato sia la cessione del V° dello stipendio trichiesto ed ottenuto una cessione con delega sottoscrivendo in entrambi polizze assicurative per rischio vita e rischio impiego. A seguito di quanto le ho menzionato, Le chiedo, se le polizze assicurative per rischio impiego che ho stipulato possano estinguere i prestiti contratti in busta paga. ringrazio anticipatamente.
cmq le assicurazioni estinguono il debito per avvenuta mancanza di reddito, in questo caso passi solo da un sistema stipendiale ad un sistema pensionistico, mantenento pressapoco lo stesso reddito.
saluti
Re: riformato in modo assoluto
Messaggio da ferdinando1967 »
grazie angri62 per avermi risposto. Quindi in ogni caso poichè sulla busta paga mi venivano trattenute entrambi le cessioni anche in pensione verranno effettuate le stesse trattenute? E poi come si spiega che la finanziaria mi riferiva che poichè avevo stipulato una polizza rischio impiego in caso di riforma assoluto per infermità, a saldare le cessioni provvedeva l'assicurazione? qual'è la verità?
Re: riformato in modo assoluto
Messaggio da ferdinando1967 »
A chiunque del forum ne sappia, poichè sono stato riformato in modo assoluto è quindi non idoneo nè nell'ambito dell'amm.ne penit. nè in altre amm.ni, per infermità psichica, mi spetterebbe l'assegno di incollocabilità? è quele sarebbe la procedura da seguire? grazie
Re: riformato in modo assoluto
Ti confermò quanto già ti ha detto angri.
Ti consiglio, però, per essere più tranquillo di contattare chi ti ha detto che l assicurazione avrebbe chiuso il tuo debito. Magari, in base al contratto da te stipulato, e' proprio così.
Saluti.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Ti consiglio, però, per essere più tranquillo di contattare chi ti ha detto che l assicurazione avrebbe chiuso il tuo debito. Magari, in base al contratto da te stipulato, e' proprio così.
Saluti.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Re: riformato in modo assoluto
prendi quello che ti scrivo a titolo sommario.ferdinando1967 ha scritto:A chiunque del forum ne sappia, poichè sono stato riformato in modo assoluto è quindi non idoneo nè nell'ambito dell'amm.ne penit. nè in altre amm.ni, per infermità psichica, mi spetterebbe l'assegno di incollocabilità? è quele sarebbe la procedura da seguire? grazie
x accedere all'assegno di incollocabilità deve esserti riconosciuto lo statuto delle "vittime del dovere"
o "danno biologico"
Danno biologico
Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2000
Art. 13.
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrita' psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacita' di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita' lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilita' dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalita' e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidita' permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilita' in capitale o per l'indennizzabilita' in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilita' in capitale o in rendita, l'assicurato stesso puo' chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, puo' avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, puo' essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, gia' colpito da uno o piu' eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrita' psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrita' psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrita' psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrita' psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuera' a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
7. La misura della rendita puo' essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrita' psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.
8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore puo' liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non puo' essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, e' dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.
10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3.
.................spero di esserti stato utile.
ciao
Re: riformato in modo assoluto
Messaggio da ferdinando1967 »
Ringrazio pietro17 è sopratutto angri62 per essere stati molto esaudienti alle mie domande, grazie di tutto.
Re: riformato in modo assoluto
Messaggio da ferdinando1967 »
ciao torino1, sei stato molto chiaro, ma ho alcuni dubbi se la liquidazione se mi verrà data integralmente oppure potrebbe essere trattenuta dalle finanziarie? stando in pensione quante trattenute possono essere inserite? ancora non mi è stata notificata l'esito completo del verbale della c.m.o. che mi ha riformato se dipendente da causa di servizio e quale tabella mi sia stata riconosciuta. In ogni caso sempre preventivamente, ti chiedo qual'è la procedura per ottenere l'assegno di incollocabilità? Grazie
Re: riformato in modo assoluto
Messaggio da ferdinando1967 »
Salve a tutti, ho necessità di chiarimenti, non ci capisco più nulla. Sono stato riformato il 21.10.2013 dalla c.m.o. con testuale dicitura: non idoneo permanentemente al servizio d'istituto nella pol. penit. in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto. egli è altresì non idoneo al transito nei ruoli civili dell'amm.ne penitenz. e in altre amm.ni civili dello stato., (art. 75 L. n. 443/1992) per motivi di infermità psichica. Ho fatto domanda di pensione di inabilità, ma attualmente non mi è stata ancora riconosciuta in quanto l'inps ha riferito al mio legale che allo stato non essendo inabile a qualsiasi attività lavorativa, potrei svolgere attività lavorative autonome e quindi produrre reddito. E' stato richiesto dall'inps alla c.m.o. di essere sottoposto nuovamente a visita in quanto avevo presentato la domanda di pensione di inabilità ai sensi della legge 335/92 art. 2 comma 12. Vorrei capire è tutto lecito? o qualcosa non quadra? vi prego rispondetemi. Grazie
Re: riformato in modo assoluto
ferdinando1967 ha scritto:Salve a tutti, ho necessità di chiarimenti, non ci capisco più nulla. Sono stato riformato il 21.10.2013 dalla c.m.o. con testuale dicitura: non idoneo permanentemente al servizio d'istituto nella pol. penit. in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto. egli è altresì non idoneo al transito nei ruoli civili dell'amm.ne penitenz. e in altre amm.ni civili dello stato., (art. 75 L. n. 443/1992) per motivi di infermità psichica. Ho fatto domanda di pensione di inabilità, ma attualmente non mi è stata ancora riconosciuta in quanto l'inps ha riferito al mio legale che allo stato non essendo inabile a qualsiasi attività lavorativa, potrei svolgere attività lavorative autonome e quindi produrre reddito. E' stato richiesto dall'inps alla c.m.o. di essere sottoposto nuovamente a visita in quanto avevo presentato la domanda di pensione di inabilità ai sensi della legge 335/92 art. 2 comma 12. Vorrei capire è tutto lecito? o qualcosa non quadra? vi prego rispondetemi. Grazie
===ma quando ti sei arruolato?
poi da 2013 ti accorgi adesso?
Re: riformato in modo assoluto
Messaggio da ferdinando1967 »
Ciao Angri62, sono stato arruolato nel 94, appena fui congedato, ho fatto domanda di pensione di inabilità tramite il patronato, dopo qualche mese ho sollecitato l'inps il quale in izialmente riferiva che la doc. in suo possesso era carente e per tale motivo richiedeva nuovamente alla c.m.o. di rivisitarmi. Aggiungo che ho potuto verificare che altri colleghi sono stati riconosciuti la pensione di inabilità con la stessa dicitura che mi hanno riformato.
Re: riformato in modo assoluto
===credo che ci sia stato un errore di interpretazione.ferdinando1967 ha scritto:Ciao Angri62, sono stato arruolato nel 94, appena fui congedato, ho fatto domanda di pensione di inabilità tramite il patronato, dopo qualche mese ho sollecitato l'inps il quale in izialmente riferiva che la doc. in suo possesso era carente e per tale motivo richiedeva nuovamente alla c.m.o. di rivisitarmi. Aggiungo che ho potuto verificare che altri colleghi sono stati riconosciuti la pensione di inabilità con la stessa dicitura che mi hanno riformato.
tu il verbale di dispensa dal servizio l'hai presentato?
secondo me cè qualcosa che non hai detto.
Re: riformato in modo assoluto
Messaggio da ferdinando1967 »
Tutta la documentazione è stata presentata all'inps di bari da parte del dap e dalla mia direzione, il quale mi ha liquidato la pensione in base agli di contributi versati, comunicandomi che per competenza territoriale la pratica era stata trasferita a Taranto per la rivalutazione della pensione. Nel frattempo gli uffici dell'inpdap si erano trasferiti all'inps cambiando così i responsabili di chi doveva gestire la mia pratica. Dopo qualche mese su mio invito, l'avv. si è recato all'inps il quale gli avevano riferito che la pratica era priva di doc.e che pertanto in riferimento alle copie prodotte dal legale mi hanno richiesto nuova visita x il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi della legge 335 art.2 comma 12. Questo è tutto.
Re: riformato in modo assoluto
===quindi la pensione la prendi?ferdinando1967 ha scritto:Tutta la documentazione è stata presentata all'inps di bari da parte del dap e dalla mia direzione, il quale mi ha liquidato la pensione in base agli di contributi versati, comunicandomi che per competenza territoriale la pratica era stata trasferita a Taranto per la rivalutazione della pensione. Nel frattempo gli uffici dell'inpdap si erano trasferiti all'inps cambiando così i responsabili di chi doveva gestire la mia pratica. Dopo qualche mese su mio invito, l'avv. si è recato all'inps il quale gli avevano riferito che la pratica era priva di doc.e che pertanto in riferimento alle copie prodotte dal legale mi hanno richiesto nuova visita x il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi della legge 335 art.2 comma 12. Questo è tutto.
la tabellare e una questione di cds. se ti è stata riconosciuta
devi apettare di essere chiamato dalla cmo per le annualità.
Torna a “POLIZIA PENITENZIARIA”
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE