Finalmente una importante sentenza del Tar Puglia sez. di Lecce che ha accolto il ricorso di un collega della PS per assistere il proprio coniuge. Oggi ne da notizia un quotidiano online.
N. 01990/2010 REG.SEN.
N. 01113/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2006, proposto da:
(omissis), rappresentato e difeso dagli avv. (omissis), con domicilio eletto presso (omissis) in Lecce, piazza Mazzini ……;
contro
Ministero dell'Interno - Roma, Questore di Brindisi, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento notificato il 14.4.2006 di rigetto dell’istanza di trasferimento, prot. 333- C/I sezione 3 - 17700/2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Roma e di Questore di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2010 il dott. (omissis) e uditi per le parti l’Avv. ……., in sostituzione degli avv.ti R…. e S….., e l’Avv. P….;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. (omissis), Ispettore Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Brindisi ha inoltrato in data 26.1.2006 istanza di trasferimento agli uffici di Lecce della Polizia di Stato ai sensi dell’art. 55, comma 4 DPR 335/1982, allegando le ……………...
In data 14.4.2006 il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha notificato provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento, considerando che il personale in servizio negli uffici della Polizia di Stato della Provincia di Lecce risulta già essere superiore all’organico previsto.
Con l’odierno ricorso il sig. (omissis) impugna il diniego deducendo i seguenti motivi: 1. Eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà e irragionevolezza, violazione di legge; 2. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Si è costituita l’Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza 820/2006 questo Tribunale ha accolto la domanda di tutela cautelare.
All’udienza del 17 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
L’art. 55, comma 4, DPR 335/1982, prevede che “il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto .. per gravissime ed eccezionali situazioni personali”.
Nella istanza di trasferimento il ricorrente ha indicato i …… motivi familiari che giustificherebbero il trasferimento; alla …… del ricorrente …………….. che richiede cure e assistenza continue; il dipendente deve quindi sostenere e assistere la propria consorte e, al contempo, provvedere alle necessità dei due figli minorenni ( 15 e 9 anni).
Fermo quindi il carattere di gravità della situazione personale del ricorrente, che l’Amministrazione stessa peraltro ritiene degna di rilievo, il diniego di trasferimento viene motivato con la considerazione che l’organico effettivo è già ampiamente completo e non consente l’ulteriore assegnazione di personale.
Alla luce del dato normativo, il diniego è illegittimo atteso che, espressamente, la disposizione di legge richiamata consente il trasferimento del dipendente, in presenza di gravissime situazioni personali, “anche in soprannumero”, senza imporre alcuna espressa considerazione comparativa sulle esigenze organizzative degli uffici e impedendo all’Amministrazione, nel motivare il rigetto dell’istanza, di arrestarsi alla mera constatazione della mancanza di vacanze in organico.
Pertanto, in base a quanto considerato, il Collegio accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Terza Sezione di Lecce accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:
A. C., Presidente
G. C., Referendario
L. D. G., Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2010
Trasferimento. L'esigenza del dip prevale su azienda
Re: Trasferimento. L'esigenza del dip prevale su azienda
Un'altra sentenza a favore del personale della Polizia di Stato, come quella di sopra.
10/12/2010 201007493 Sentenza Breve 3
N. 07493/2010 REG.SEN.
N. 00304/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Palieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Adavastro in Milano, Via Cerva n. 20;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
Capo della Polizia di Stato;
per l'annullamento
del provvedimento di cui al telegramma del 10 novembre 2009 del Capo della Polizia di Stato, recante diniego del trasferimento ex art. 55 del d.P.R. n. 335/82 e degli atti connessi con particolare riferimento al parere negativo di cui alla nota 7 ottobre 2009 del Direttore del Servizio Affari Generali di Sanità del Ministero dell’Interno;
del provvedimento di cui al telegramma del 21 giugno 2010 con cui il Capo della Polizia di Stato, respingendo l'istanza di proroga dell'assegnazione temporanea presso la Questura di ……….. avanzata dalla ricorrente, ha disposto il rientro -con effetto immediato- all'Ufficio di appartenenza in …….. (impugnato con atto di motivi aggiunti depositato il 29 giugno 2010).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
la ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, con il ricorso introduttivo, ha impugnato, presso il Tribunale Amministrativo per la Puglia – Sezione di Lecce - il provvedimento datato 10 novembre 2009, con il quale il Capo della Polizia ha respinto la sua istanza di trasferimento ex art. 55, comma 4, del d.P.R. n. 335/82;
si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per opporsi all’accoglimento del gravame, eccependo l’incompetenza territoriale del TAR adito e indicando, come Giudice competente il TAR per la Lombardia sede di Milano;
il TAR Lecce, con ordinanza n. 72 del 29 gennaio 2010, preso atto dell’adesione all’eccezione di incompetenza manifestata dalla ricorrente ha trasmesso gli atti a questo Tribunale accogliendo, nelle more della pronuncia di quest’ultimo, l’istanza cautelare;
la Sezione, con ordinanze n. 64 del 6 aprile 2010 e n. 265 del 22 marzo 2010, ha disposto l’espletamento di incombenti istruttori, accogliendo, nelle more, l’istanza cautelare;
la ricorrente, con motivi aggiunti, ha impugnato il provvedimento del 21 giugno 2010, con il quale il Capo della Polizia di Stato ha respinto la proroga dell’assegnazione temporanea della ricorrente presso la questura di ……. nel frattempo disposta;
la Sezione con ordinanza n. 814 del 28 luglio 2010, ha respinto l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, sul rilievo del sopravvenuto annullamento in autotutela del provvedimento con essi impugnato;
in prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso;
tenutasi la Camera di Consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare in data 4 novembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
la ricorrente ha addotto a sostegno della propria domanda di trasferimento presso la Questura di ………. la circostanza di essere allergica al polline di ambrosia, sostanza molto diffusa nell’area dove è ubicato l’aeroporto di ………. ove ella presta servizio; e che tale allergia le provocherebbe gravi problemi di salute, talvolta risolvibili sono con l’urgente ricovero presso strutture ospedaliere;
la ricorrente riferisce altresì che analoga allergia ed analoghi problemi di salute affliggono il proprio figlio minore;
l’amministrazione intimata ha respinto la suindicata istanza sulla base di un parere espresso in data 7 ottobre 2009 dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, laddove si afferma che “…gli interessati sono soggetti poliallergenici, risultando positivi ai test cutanei specifici per numerosi allergeni inalatori tra cui i pollini di numerose piante erbacee ed arboree, acari della polvere domestica e derivati epidemici di diversi animali domestici” e si conclude pertanto affermando che “gli allergeni sopra riportati risultano esser ubiquitari (…) con una distribuzione scarsamente influenzata dall’area geografica di residenza;
l’amministrazione ha quindi ritenuto che il polline di ambrosia non avesse un’efficienza causale particolare nei processi patologici afferenti ai problemi di salute che colpiscono gli interessati, e che dunque tale fattore allergenico dovesse essere considerato alla stregua di altri fattori aventi tutti la stessa incidenza;
queste conclusioni tuttavia, con specifico riferimento alla situazione della ricorrente, sono smentite dalle risultanze della verificazione disposta dal Collegio ed effettuata dall’Unità di Allergologia e Immunologia Clinica presso l’Università degli Studi di Bari;
nella relazione conclusiva si legge infatti che “…la causa delle affezioni di tipo allergenico patite dalla sig.ra OMISSIS (…) è da ricercarsi in una severa allergia al polline di ambrosia che, solo in parte, può essere stata aggravata dalla coesistente allergia a polline di graminacee”;
come detto tali conclusioni smentiscono l’assunto posto a base del diniego opposto all’interessata, giacché esse attribuiscono al polline di ambrosia un’efficienza causale più spiccata rispetto a quella svolta da altri fattori allergenici.
Ritenuto che:
per le ragioni illustrate, il provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento avanzata dalla ricorrente sia inficiato da eccesso di potere per travisamento dei fatti;
pertanto, in accoglimento delle doglianze sollevate dalla ricorrente, il suindicato provvedimento debba essere annullato con conseguente riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione la quale, tenendo conto delle risultanze emerse nel presente giudizio, dovrà ad adottare una soluzione consona ai problemi di salute evidenziati dall’interessata (soluzione che peraltro non necessariamente comporta il trasferimento della medesima proprio presso la Questura di ………..);
con riferimento al provvedimento di cui al telegramma del 21 giugno 2010 (impugnato con motivi aggiunti) debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere giacché tale provvedimento è stato annullato dalla stessa Amministrazione con successivo atto del 13 luglio 2010;
possa essere disposta la compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento di cui al telegramma del 10 novembre 2009;
dichiara cessata la materia del contendere sui motivi aggiunti.
Spese compensate, fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore
Dario Simeoli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2010
10/12/2010 201007493 Sentenza Breve 3
N. 07493/2010 REG.SEN.
N. 00304/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Palieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Adavastro in Milano, Via Cerva n. 20;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
Capo della Polizia di Stato;
per l'annullamento
del provvedimento di cui al telegramma del 10 novembre 2009 del Capo della Polizia di Stato, recante diniego del trasferimento ex art. 55 del d.P.R. n. 335/82 e degli atti connessi con particolare riferimento al parere negativo di cui alla nota 7 ottobre 2009 del Direttore del Servizio Affari Generali di Sanità del Ministero dell’Interno;
del provvedimento di cui al telegramma del 21 giugno 2010 con cui il Capo della Polizia di Stato, respingendo l'istanza di proroga dell'assegnazione temporanea presso la Questura di ……….. avanzata dalla ricorrente, ha disposto il rientro -con effetto immediato- all'Ufficio di appartenenza in …….. (impugnato con atto di motivi aggiunti depositato il 29 giugno 2010).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
la ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, con il ricorso introduttivo, ha impugnato, presso il Tribunale Amministrativo per la Puglia – Sezione di Lecce - il provvedimento datato 10 novembre 2009, con il quale il Capo della Polizia ha respinto la sua istanza di trasferimento ex art. 55, comma 4, del d.P.R. n. 335/82;
si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per opporsi all’accoglimento del gravame, eccependo l’incompetenza territoriale del TAR adito e indicando, come Giudice competente il TAR per la Lombardia sede di Milano;
il TAR Lecce, con ordinanza n. 72 del 29 gennaio 2010, preso atto dell’adesione all’eccezione di incompetenza manifestata dalla ricorrente ha trasmesso gli atti a questo Tribunale accogliendo, nelle more della pronuncia di quest’ultimo, l’istanza cautelare;
la Sezione, con ordinanze n. 64 del 6 aprile 2010 e n. 265 del 22 marzo 2010, ha disposto l’espletamento di incombenti istruttori, accogliendo, nelle more, l’istanza cautelare;
la ricorrente, con motivi aggiunti, ha impugnato il provvedimento del 21 giugno 2010, con il quale il Capo della Polizia di Stato ha respinto la proroga dell’assegnazione temporanea della ricorrente presso la questura di ……. nel frattempo disposta;
la Sezione con ordinanza n. 814 del 28 luglio 2010, ha respinto l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, sul rilievo del sopravvenuto annullamento in autotutela del provvedimento con essi impugnato;
in prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso;
tenutasi la Camera di Consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare in data 4 novembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
la ricorrente ha addotto a sostegno della propria domanda di trasferimento presso la Questura di ………. la circostanza di essere allergica al polline di ambrosia, sostanza molto diffusa nell’area dove è ubicato l’aeroporto di ………. ove ella presta servizio; e che tale allergia le provocherebbe gravi problemi di salute, talvolta risolvibili sono con l’urgente ricovero presso strutture ospedaliere;
la ricorrente riferisce altresì che analoga allergia ed analoghi problemi di salute affliggono il proprio figlio minore;
l’amministrazione intimata ha respinto la suindicata istanza sulla base di un parere espresso in data 7 ottobre 2009 dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, laddove si afferma che “…gli interessati sono soggetti poliallergenici, risultando positivi ai test cutanei specifici per numerosi allergeni inalatori tra cui i pollini di numerose piante erbacee ed arboree, acari della polvere domestica e derivati epidemici di diversi animali domestici” e si conclude pertanto affermando che “gli allergeni sopra riportati risultano esser ubiquitari (…) con una distribuzione scarsamente influenzata dall’area geografica di residenza;
l’amministrazione ha quindi ritenuto che il polline di ambrosia non avesse un’efficienza causale particolare nei processi patologici afferenti ai problemi di salute che colpiscono gli interessati, e che dunque tale fattore allergenico dovesse essere considerato alla stregua di altri fattori aventi tutti la stessa incidenza;
queste conclusioni tuttavia, con specifico riferimento alla situazione della ricorrente, sono smentite dalle risultanze della verificazione disposta dal Collegio ed effettuata dall’Unità di Allergologia e Immunologia Clinica presso l’Università degli Studi di Bari;
nella relazione conclusiva si legge infatti che “…la causa delle affezioni di tipo allergenico patite dalla sig.ra OMISSIS (…) è da ricercarsi in una severa allergia al polline di ambrosia che, solo in parte, può essere stata aggravata dalla coesistente allergia a polline di graminacee”;
come detto tali conclusioni smentiscono l’assunto posto a base del diniego opposto all’interessata, giacché esse attribuiscono al polline di ambrosia un’efficienza causale più spiccata rispetto a quella svolta da altri fattori allergenici.
Ritenuto che:
per le ragioni illustrate, il provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento avanzata dalla ricorrente sia inficiato da eccesso di potere per travisamento dei fatti;
pertanto, in accoglimento delle doglianze sollevate dalla ricorrente, il suindicato provvedimento debba essere annullato con conseguente riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione la quale, tenendo conto delle risultanze emerse nel presente giudizio, dovrà ad adottare una soluzione consona ai problemi di salute evidenziati dall’interessata (soluzione che peraltro non necessariamente comporta il trasferimento della medesima proprio presso la Questura di ………..);
con riferimento al provvedimento di cui al telegramma del 21 giugno 2010 (impugnato con motivi aggiunti) debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere giacché tale provvedimento è stato annullato dalla stessa Amministrazione con successivo atto del 13 luglio 2010;
possa essere disposta la compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento di cui al telegramma del 10 novembre 2009;
dichiara cessata la materia del contendere sui motivi aggiunti.
Spese compensate, fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore
Dario Simeoli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2010
Re: Trasferimento. L'esigenza del dip prevale su azienda
Il Ministero dell'Interno ha perso l'appello presso il Consiglio di Stato in quanto aveva negato il trasferimento ad un Agente di Polizia di cui all'art. 55, 4° comma, d.p.r. n. 335/1982. L'Agente aveva fatto istanza di trasferimento in quanto presentava una allergia al POLLINE di AMBROSIA, sostanza molto diffusa nell’area dell’aereoporto della Malpensa.
Qui sotto la sentenza.
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N. 05009/2011REG.PROV.COLL.
N. 01677/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2011, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, via Cosseria n. 2;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 07493/2010, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI TRASFERIMENTO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lombardia la sig.a OMISSIS, agente scelto della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento in data 10.11.2009 con il quale il Capo della Polizia ha respinto la sua istanza di trasferimento ex art. 55, 4° comma, d.p.r. n. 335/1982.
Con motivi aggiunti ha poi impugnato il provvedimento in data 21.6.2010 con il quale il Capo della Polizia ha respinto la proroga della assegnazione temporanea della ricorrente presso la Questura di B…. (disposta nel frattempo).
La ricorrente adduceva a sostegno della propria domanda di trasferimento presso la Questura di B…. la circostanza di una allergia al polline di ambrosia, sostanza molto diffusa nell’area dell’aereoporto della Malpensa ove prestava servizio.
L’Amministrazione ha respinto la domanda sulla base del parere espresso dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza secondo cui l’allergia al polline di ambrosia non avrebbe un particolare rilievo rispetto ad altre allergie, e non avrebbe quindi una efficienza causale particolare nella eziologia delle malattie patite dalla ricorrente.
Richiamandosi all’esito della consulenza tecnica eseguita dalla Unità di Allergologia e Immunologia Clinica presso l’Università degli Studi di Bari (secondo cui “…la causa delle affezioni di tipo allergico patite dalla sig.a OMISSIS è da ricercarsi in una severa allergia al polline di ambrosia che, solo in parte, può essere aggravata dalla consistente allergia a polline di graminacee”), il TAR ha annullato il diniego di trasferimento disponendo il riesame dell’istanza; ha pronunciato altresì la cessazione della materia del contendere in ordine al diniego di proroga della assegnazione temporanea presso B….., essendo intervenuto nelle more un provvedimento di autotutela.
Avverso l’anzidetta sentenza il Ministero dell’Interno ha interposto appello adducendo:
- che le conclusioni cui è pervenuta la consulenza tecnica non sono coerenti con le risultanze degli esami allergologici dalle quali emergono allergie ben più gravi di quelle delle graminacee;
- che pertanto l’allergia alla ambrosia è una delle tante di cui soffre la sig.a OMISSIS;
- che la documentazione medica da questa prodotta non comprova che la causa primaria della malattia sia il polline dell’ambrosia e dell’artemisia;
- che l’allergia lamentata costituisce solo un pretesto per ottenere il trasferimento nella sede di B….., sua città natale.
La sig.a OMISSIS, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dei motivi dedotti nell’atto di appello, di cui ha chiesto la reiezione.
Alla pubblica udienza del 17 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Le censure mosse dalla Amministrazione appellante vertono sul peso da attribuire al polline di ambrosia nella eziologia delle gravi malattie patite dalla sig.a OMISSIS. In particolare si contestano i risultati della consulenza tecnica disposta nel giudizio di primo grado, adducendo che la relazione finale sarebbe contraddittoria avendo dato maggiore considerazione alle graminacee rispetto agli altri pollini, che pure presentavano una positività maggiore.
Ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta la consulenza, e che il primo giudice ha ritenuto decisive nell’accogliere il ricorso presentato dalla sig.a OMISSIS avverso il diniego di trasferimento in altra sede di servizio, siano da ritenere valide e che i rilievi formulati dall’appellante non ne inficino la loro attendibilità.
Se è vero, infatti, che nel giudizio conclusivo espresso dal consulente non è stato dato risalto a tutti i diversi pollini allergenici dei quali era stata riscontrata la presenza, nondimeno essa risulta del tutto coerente con i risultati dei tests effettuati laddove evidenzia “una severa allergia al polline di ambrosia”. E poiché alla base della domanda di trasferimento avanzata dalla sig.a OMISSIS era la denuncia di una allergia causata soprattutto dal polline di ambrosia, che risulta presente nella zona dell’aeroporto di Malpensa, sua sede di servizio, (come ampiamente documentato dalle ordinanze emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco di Milano: vedi doc.i nn. 13 e 14 allegati all’atto di costituzione dell’appellata), i motivi di doglianza prospettati dalla Amministrazione appellante sono privi di pregio.
Va pertanto confermata la illegittimità del diniego di trasferimento oggetto di impugnativa, in quanto incentrato sulla erronea considerazione che il polline di ambrosia non avesse un’efficacia particolare nella patologia accusata dalla odierna appellata.
E’ appena il caso di aggiungere che la riscontrata illegittimità del diniego di trasferimento, per le considerazioni che precedono, non fa venir meno il potere della Amministrazione di scegliere una diversa sede di servizio compatibile, da un lato, con la patologia da cui è affetta l’appellata, dall’altro, con le esigenze organizzative della stessa Amministrazione.
Per quanto suesposto l’appello del Ministero deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del presente grado di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Luigi Lodi, Presidente
Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore
Marco Lipari, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2011
Qui sotto la sentenza.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 05009/2011REG.PROV.COLL.
N. 01677/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2011, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, via Cosseria n. 2;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 07493/2010, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI TRASFERIMENTO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lombardia la sig.a OMISSIS, agente scelto della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento in data 10.11.2009 con il quale il Capo della Polizia ha respinto la sua istanza di trasferimento ex art. 55, 4° comma, d.p.r. n. 335/1982.
Con motivi aggiunti ha poi impugnato il provvedimento in data 21.6.2010 con il quale il Capo della Polizia ha respinto la proroga della assegnazione temporanea della ricorrente presso la Questura di B…. (disposta nel frattempo).
La ricorrente adduceva a sostegno della propria domanda di trasferimento presso la Questura di B…. la circostanza di una allergia al polline di ambrosia, sostanza molto diffusa nell’area dell’aereoporto della Malpensa ove prestava servizio.
L’Amministrazione ha respinto la domanda sulla base del parere espresso dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza secondo cui l’allergia al polline di ambrosia non avrebbe un particolare rilievo rispetto ad altre allergie, e non avrebbe quindi una efficienza causale particolare nella eziologia delle malattie patite dalla ricorrente.
Richiamandosi all’esito della consulenza tecnica eseguita dalla Unità di Allergologia e Immunologia Clinica presso l’Università degli Studi di Bari (secondo cui “…la causa delle affezioni di tipo allergico patite dalla sig.a OMISSIS è da ricercarsi in una severa allergia al polline di ambrosia che, solo in parte, può essere aggravata dalla consistente allergia a polline di graminacee”), il TAR ha annullato il diniego di trasferimento disponendo il riesame dell’istanza; ha pronunciato altresì la cessazione della materia del contendere in ordine al diniego di proroga della assegnazione temporanea presso B….., essendo intervenuto nelle more un provvedimento di autotutela.
Avverso l’anzidetta sentenza il Ministero dell’Interno ha interposto appello adducendo:
- che le conclusioni cui è pervenuta la consulenza tecnica non sono coerenti con le risultanze degli esami allergologici dalle quali emergono allergie ben più gravi di quelle delle graminacee;
- che pertanto l’allergia alla ambrosia è una delle tante di cui soffre la sig.a OMISSIS;
- che la documentazione medica da questa prodotta non comprova che la causa primaria della malattia sia il polline dell’ambrosia e dell’artemisia;
- che l’allergia lamentata costituisce solo un pretesto per ottenere il trasferimento nella sede di B….., sua città natale.
La sig.a OMISSIS, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dei motivi dedotti nell’atto di appello, di cui ha chiesto la reiezione.
Alla pubblica udienza del 17 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Le censure mosse dalla Amministrazione appellante vertono sul peso da attribuire al polline di ambrosia nella eziologia delle gravi malattie patite dalla sig.a OMISSIS. In particolare si contestano i risultati della consulenza tecnica disposta nel giudizio di primo grado, adducendo che la relazione finale sarebbe contraddittoria avendo dato maggiore considerazione alle graminacee rispetto agli altri pollini, che pure presentavano una positività maggiore.
Ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta la consulenza, e che il primo giudice ha ritenuto decisive nell’accogliere il ricorso presentato dalla sig.a OMISSIS avverso il diniego di trasferimento in altra sede di servizio, siano da ritenere valide e che i rilievi formulati dall’appellante non ne inficino la loro attendibilità.
Se è vero, infatti, che nel giudizio conclusivo espresso dal consulente non è stato dato risalto a tutti i diversi pollini allergenici dei quali era stata riscontrata la presenza, nondimeno essa risulta del tutto coerente con i risultati dei tests effettuati laddove evidenzia “una severa allergia al polline di ambrosia”. E poiché alla base della domanda di trasferimento avanzata dalla sig.a OMISSIS era la denuncia di una allergia causata soprattutto dal polline di ambrosia, che risulta presente nella zona dell’aeroporto di Malpensa, sua sede di servizio, (come ampiamente documentato dalle ordinanze emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco di Milano: vedi doc.i nn. 13 e 14 allegati all’atto di costituzione dell’appellata), i motivi di doglianza prospettati dalla Amministrazione appellante sono privi di pregio.
Va pertanto confermata la illegittimità del diniego di trasferimento oggetto di impugnativa, in quanto incentrato sulla erronea considerazione che il polline di ambrosia non avesse un’efficacia particolare nella patologia accusata dalla odierna appellata.
E’ appena il caso di aggiungere che la riscontrata illegittimità del diniego di trasferimento, per le considerazioni che precedono, non fa venir meno il potere della Amministrazione di scegliere una diversa sede di servizio compatibile, da un lato, con la patologia da cui è affetta l’appellata, dall’altro, con le esigenze organizzative della stessa Amministrazione.
Per quanto suesposto l’appello del Ministero deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del presente grado di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Luigi Lodi, Presidente
Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore
Marco Lipari, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2011
Re: Trasferimento. L'esigenza del dip prevale su azienda
Messaggio da Antonio81cc »
Queste sentenze sono ottime. Grazie mille a Panorama che ci tiene sempre aggiornati.
Re: Trasferimento. L'esigenza del dip prevale su azienda
Lo faccio "gratuitamente", pubblicando le sentenze complete di estremi.
Ci sono alcuni siti in cui si fanno pagare per avere una copia di sentenza, quindi fatevi due conti. Inoltre questi siti mettono a disposizione solo il testo del ricorso con un minimo di commento, pertanto le persone interessate ha sapere di più devono versare una somma richiesta da costoro.
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