comunicazione attivita volontariato
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comunicazione attivita volontariato
Messaggio da andrea1977 »
Buon giorno, volevo gentilmente sapere: sono un App.Sc. dei Carabinieri e sto iniziando attivita' di volontariato presso un Associazione tipo Protezione Civile. Mi hanno riferito che devo comunicarlo gerarchicamente, qualcuno puo' inviarmi un fax simile; e' una comunicazione o bisogna chiedere l autorizzazione? Grazie
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Re: comunicazione attivita volontariato
Messaggio da Sempreme064 »
bravo ottima scelta.. non c'è regione dove sono accadute calamità alluvioni etc etc che non siano stati indagati componenti della Protezione Civile.. vedi di metterne alcuni in Galera.. per il fax invialo a bertoloso.. vero non c'è più lui.. non saprei dirti..
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Re: comunicazione attivita volontariato
Messaggio da Sempreme064 »
vai su Google e digita : indagati protezione civile - non fermarti alle prime 10 pagine vai oltre.. mi raccomando pensaci tu..
Re: comunicazione attivita volontariato
A tal riguardo ti faccio sapere quanto segue una volta facente parte.
pubb. C-14 pag. 37/38
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LICENZA PER SOCCORSO A POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITÀ NATURALI
a. Il beneficio (nota 118) è concesso per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino ad un massimo di 90 giorni nell’arco di un anno, previa domanda dell’interessato, a condizione che:
(1) il militare sia iscritto ad un’organizzazione di volontariato di protezione
civile, inserita nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile;
(2) il Dipartimento della Protezione Civile abbia:
(a) diramato un dispaccio di allertamento sullo stato di calamità naturale;
(b) richiesto ed autorizzato l’intervento in operazioni di soccorso dell’organizzazione di volontariato alla quale è iscritto il militare.
b. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione della citata Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell’anno.
c. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, autorizzate preventivamente dalla richiamata Agenzia, la licenza è concessa per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni continuativi e fino ad un massimo di 30 giorni nell’anno.
d. Il beneficio può essere concesso solo se le eventuali e prioritarie esigenze di servizio, valutabili di volta in volta dal Comandante di Corpo, non siano impeditive al suo rilascio.
e. La richiesta per l’esonero dal servizio, per l’impiego in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova, dall’interessato o dall’organizzazione cui lo stesso aderisce.
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- Nota 118 Articolo 9, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.
pubb. C-14 pag. 37/38
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LICENZA PER SOCCORSO A POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITÀ NATURALI
a. Il beneficio (nota 118) è concesso per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino ad un massimo di 90 giorni nell’arco di un anno, previa domanda dell’interessato, a condizione che:
(1) il militare sia iscritto ad un’organizzazione di volontariato di protezione
civile, inserita nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile;
(2) il Dipartimento della Protezione Civile abbia:
(a) diramato un dispaccio di allertamento sullo stato di calamità naturale;
(b) richiesto ed autorizzato l’intervento in operazioni di soccorso dell’organizzazione di volontariato alla quale è iscritto il militare.
b. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione della citata Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell’anno.
c. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, autorizzate preventivamente dalla richiamata Agenzia, la licenza è concessa per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni continuativi e fino ad un massimo di 30 giorni nell’anno.
d. Il beneficio può essere concesso solo se le eventuali e prioritarie esigenze di servizio, valutabili di volta in volta dal Comandante di Corpo, non siano impeditive al suo rilascio.
e. La richiesta per l’esonero dal servizio, per l’impiego in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova, dall’interessato o dall’organizzazione cui lo stesso aderisce.
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- Nota 118 Articolo 9, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.
Re: comunicazione attivita volontariato
Per far parte di una associazione di volontariato bisogna fare una semplice istanza "PREVENTIVA" dicendo che si intende far parte a far data dal mese di ......... (questo per evitare di essere sanzionato per non aver informato il Comando), al comando di Corpo, specificando la denominazione e la sede e gli scopi.
Null'altro.
N.B.: (mai scrivere di far già parte, ciò per evitare problemi ma scrivere di voler far parte ed attendere la risposta del Comando di Corpo).
Null'altro.
N.B.: (mai scrivere di far già parte, ciò per evitare problemi ma scrivere di voler far parte ed attendere la risposta del Comando di Corpo).
Re: comunicazione attivita volontariato
Per i colleghi CC., questa si trova attualmente nella FAQ del nostro portale
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Domanda
Il Comune in cui risiedo con la mia famiglia, ha deliberato un bando al fine di creare un gruppo Comunale per la Protezione Civile. Essendo interessato a tale attività, chiedo quale sia la normativa inerente gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri.
Risposta
Nell’anno 2000 il Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare – nel disciplinare l’attività privata dei militari ha avuto modo di chiarire che:
- le attività di volontariato riconosciute e tutelate dalla legge n. 266/1991 sono quelle "prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà" (art. 2, 1° comma);
- trattandosi di prestazioni a titolo gratuito o con solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, possono essere svolte senza preventiva autorizzazione ministeriale a condizione che le medesime siano:
• compatibili con la dignità del grado e con i doveri d'ufficio, nel rispetto dei contenuti della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) e del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (Regolamento di disciplina militare);
• svolte al di fuori dell'orario di servizio;
• tali da richiedere un impegno che, pur continuativo e/o assiduo, non sia eccessivo e, comunque, non sia pregiudizievole per le prioritarie esigenze di servizio, nonchè per la capacità lavorativa e per il rendimento del militare;
• svolte all'interno di organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri generali istituiti e tenuti dalle Regioni e Province Autonome ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/91.
La medesima Direzione Generale ha successivamente ridisciplinato la materia (attività privata dei militari) con la circolare n. M-D GMIL_04_0396572 CIRC. /III/9^/5^ del 31 luglio 2008. L’Ufficio Legislazione di questo Comando Generale con lettera n. 65/32-229-2-1966 del 27 novembre successivo ha diramato tali disposizioni evidenziando, tra l’altro, come il documento non riproponga il passaggio della precedente circolare riferito al volontariato che resta, comunque, disciplinato dall’art. 10 del D.P.R. n. 613/94. Il predetto decreto è stato successivamente abrogato dal D.P.R. n. 194/2001 che disciplina ora la medesima materia.
E’ possibile fruire della “licenza per soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali” nei limiti e con le modalità stabilite alle pag. 37 e 38 della Pubblicazione C- 14 “Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi” qualora ricorrano i presupposti ivi descritti.
Le circolari e la Pubblicazione citate ai paragrafi precedenti sono tutte disponibili in area Intranet – Portale Leonardo – agli indirizzi:
Circolare n. 65/32-169-2-1966 datata 08/06/2000 dell'Ufficio Legislazione;
Circolare n. 65/32/229-2-1966 datata 27/11/2008 dell'Ufficio Legislazione;
Pubblicazione C-14.
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Domanda
Il Comune in cui risiedo con la mia famiglia, ha deliberato un bando al fine di creare un gruppo Comunale per la Protezione Civile. Essendo interessato a tale attività, chiedo quale sia la normativa inerente gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri.
Risposta
Nell’anno 2000 il Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare – nel disciplinare l’attività privata dei militari ha avuto modo di chiarire che:
- le attività di volontariato riconosciute e tutelate dalla legge n. 266/1991 sono quelle "prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà" (art. 2, 1° comma);
- trattandosi di prestazioni a titolo gratuito o con solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, possono essere svolte senza preventiva autorizzazione ministeriale a condizione che le medesime siano:
• compatibili con la dignità del grado e con i doveri d'ufficio, nel rispetto dei contenuti della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) e del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (Regolamento di disciplina militare);
• svolte al di fuori dell'orario di servizio;
• tali da richiedere un impegno che, pur continuativo e/o assiduo, non sia eccessivo e, comunque, non sia pregiudizievole per le prioritarie esigenze di servizio, nonchè per la capacità lavorativa e per il rendimento del militare;
• svolte all'interno di organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri generali istituiti e tenuti dalle Regioni e Province Autonome ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/91.
La medesima Direzione Generale ha successivamente ridisciplinato la materia (attività privata dei militari) con la circolare n. M-D GMIL_04_0396572 CIRC. /III/9^/5^ del 31 luglio 2008. L’Ufficio Legislazione di questo Comando Generale con lettera n. 65/32-229-2-1966 del 27 novembre successivo ha diramato tali disposizioni evidenziando, tra l’altro, come il documento non riproponga il passaggio della precedente circolare riferito al volontariato che resta, comunque, disciplinato dall’art. 10 del D.P.R. n. 613/94. Il predetto decreto è stato successivamente abrogato dal D.P.R. n. 194/2001 che disciplina ora la medesima materia.
E’ possibile fruire della “licenza per soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali” nei limiti e con le modalità stabilite alle pag. 37 e 38 della Pubblicazione C- 14 “Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi” qualora ricorrano i presupposti ivi descritti.
Le circolari e la Pubblicazione citate ai paragrafi precedenti sono tutte disponibili in area Intranet – Portale Leonardo – agli indirizzi:
Circolare n. 65/32-169-2-1966 datata 08/06/2000 dell'Ufficio Legislazione;
Circolare n. 65/32/229-2-1966 datata 27/11/2008 dell'Ufficio Legislazione;
Pubblicazione C-14.
Re: comunicazione attivita volontariato
per opportuna conoscenza per coloro che non lo sappiano, colleghi CC.
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attività extraprofessionale, Circ. del CGA 27 novembre 2008
allego solo Circ. Arma ma il tutto lo trovate nel nostro portale Leonardo
vedi/leggi e scarica
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attività extraprofessionale, Circ. del CGA 27 novembre 2008
allego solo Circ. Arma ma il tutto lo trovate nel nostro portale Leonardo
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Re: comunicazione attivita volontariato
Altra circolare del 2014 del M.D. sull'attività extraprofessionale
vedi/leggi e scarica
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