LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Messaggio da arsenico60 »
Un salutone Caro Arsenico non ti demoralizzare male che vada ci rifacciamo richiamare in C.O. ,comunque non sei il solo, al 31.12.2011 avevo éta 50 con una percentuale dell' 89% , al 30/5/2013 servizio 35+5 in pensione al 25/08/2014 con eta 52 e 8 mesi alla data odierna devo compiere ancora 53anni... ??????????????????????[/quote]
Ciao Dengi ah no è, mejo 100 euri in meno che ritornare indietro. Ciao
Ciao Dengi ah no è, mejo 100 euri in meno che ritornare indietro. Ciao
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Messaggio da dengi » dom dic 07, 2014 7:19 pm
Un salutone Caro Arsenico non ti demoralizzare male che vada ci rifacciamo richiamare in C.O. ,comunque non sei il solo, al 31.12.2011 avevo éta 50 con una percentuale dell' 89% , al 30/5/2013 servizio 35+5 in pensione al 25/08/2014 con eta 52 e 8 mesi alla data odierna devo compiere ancora 53anni... ??????????????????????
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Scusa "dengi" ma la tua 3^ quota di pensione a quanto ammonda...??? Notte
Un salutone Caro Arsenico non ti demoralizzare male che vada ci rifacciamo richiamare in C.O. ,comunque non sei il solo, al 31.12.2011 avevo éta 50 con una percentuale dell' 89% , al 30/5/2013 servizio 35+5 in pensione al 25/08/2014 con eta 52 e 8 mesi alla data odierna devo compiere ancora 53anni... ??????????????????????
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Scusa "dengi" ma la tua 3^ quota di pensione a quanto ammonda...??? Notte
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Ciao Gino59 mi dispiace ma non ho la documentazione mai ricevuta dall'Inps per poterti dire ha quanto ammonta la 3^ quota. Qui l'Inps non sanno neanche dove stanno di casa. Se ti serve qualche altro dato non esitare.gino59 ha scritto:Messaggio da dengi » dom dic 07, 2014 7:19 pm
Un salutone Caro Arsenico non ti demoralizzare male che vada ci rifacciamo richiamare in C.O. ,comunque non sei il solo, al 31.12.2011 avevo éta 50 con una percentuale dell' 89% , al 30/5/2013 servizio 35+5 in pensione al 25/08/2014 con eta 52 e 8 mesi alla data odierna devo compiere ancora 53anni... ??????????????????????
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Scusa "dengi" ma la tua 3^ quota di pensione a quanto ammonda...??? Notte
Saluti e una buona notte.
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
==============================dengi ha scritto:Ciao Gino59 mi dispiace ma non ho la documentazione mai ricevuta dall'Inps per poterti dire ha quanto ammonta la 3^ quota. Qui l'Inps non sanno neanche dove stanno di casa. Se ti serve qualche altro dato non esitare.gino59 ha scritto:Messaggio da dengi » dom dic 07, 2014 7:19 pm
Un salutone Caro Arsenico non ti demoralizzare male che vada ci rifacciamo richiamare in C.O. ,comunque non sei il solo, al 31.12.2011 avevo éta 50 con una percentuale dell' 89% , al 30/5/2013 servizio 35+5 in pensione al 25/08/2014 con eta 52 e 8 mesi alla data odierna devo compiere ancora 53anni... ??????????????????????
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Scusa "dengi" ma la tua 3^ quota di pensione a quanto ammonda...??? Notte
Saluti e una buona notte.
OK va bene cosi, ti ringrazio.-Passo e chiudo
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Ciao angri, se hai letto la mia risposta ho scritto che secondo me non non c'è da restituire niente , però se dovessero passare gli emendamenti in questione dal prossimo 1 gennaio si perderà solo la parte del pro rata, tu dici che non sarebbe giusto, perchè ti sembra giusto che coloro che sono andati in pensione prima della legge Fornero avendo maturato un'aliquota superiore all'80 % della base pensionabile alcuni anche oltre i 90% abbiano avuto calcolata la loro pensione solo all'80 %, la cosa mi meraviglia anche perchè che io sappia nessuno ha fatto un ricorso in merito , comunque io proporrei per evitare dei discorsi che lasciano il tempo che trovano e come si suol dire "di fasciarsi la testa prima di romperla" aspettiamo l'esito della legge di stabilità e poi ne riparliamo.
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Quindi, correggetemi se sbaglio, qualora approvato l'emendamento mi sembra di capire che:
se al 31.12.2011 si è raggiunti una percentuale di rendimento del 76%, la quota "pro-rata" maturata negli anni successivi di permanenza in servizio potrà essere aggiunta al predetto 76% , fino al limite massimo consentito dell'80% (?)
Se così fosse.....................
saluti e buone cose a tutti
se al 31.12.2011 si è raggiunti una percentuale di rendimento del 76%, la quota "pro-rata" maturata negli anni successivi di permanenza in servizio potrà essere aggiunta al predetto 76% , fino al limite massimo consentito dell'80% (?)
Se così fosse.....................
saluti e buone cose a tutti
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
===salvo un particolare che l'80% era legato ai 53 anni di età.leo62 ha scritto:Ciao angri, se hai letto la mia risposta ho scritto che secondo me non non c'è da restituire niente , però se dovessero passare gli emendamenti in questione dal prossimo 1 gennaio si perderà solo la parte del pro rata, tu dici che non sarebbe giusto, perchè ti sembra giusto che coloro che sono andati in pensione prima della legge Fornero avendo maturato un'aliquota superiore all'80 % della base pensionabile alcuni anche oltre i 90% abbiano avuto calcolata la loro pensione solo all'80 %, la cosa mi meraviglia anche perchè che io sappia nessuno ha fatto un ricorso in merito , comunque io proporrei per evitare dei discorsi che lasciano il tempo che trovano e come si suol dire "di fasciarsi la testa prima di romperla" aspettiamo l'esito della legge di stabilità e poi ne riparliamo.
quindi al raggiungimento dell'età anagrafica si prendeva in considerazione solo l'80% della base pensionabile maturata e non quella raggiunta al 2011 che è stata istituita dopo con la fornero. annullando la riforma fornero si ritorna al vecchio sistema.
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
===CAMERA DEI DEPUTATI Mercoledì 26 novembre 2014 344. XVII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Bilancio, tesoro e programmazione (V) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo. PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE All'emendamento 44.019 del Governo , al comma 2, premettere le seguenti parole: Il limite di cui al comma 1 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. 0. 44. 019. 1. Il Relatore. Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente: Art. 44-bis. (Misure in materia di trattamenti pensionistici). 1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.» 2. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni ,dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento ad età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del predetto articolo 3. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in favore delle predette categorie di soggetti. 44. 019. Il Governo.
Antonio Petruzzelli del SAP scrive : Dalla lettura dell’emendamento emergono le seguenti considerazioni L’emendamento riguarda sia le cessazione dal 2015 sia i trattamenti già in vigore ( colleghi in quiescenza dal 01.01.2012 in poi) ma con effetto dalla stessa data (2015), i destinatari dell’emendamento sono solo coloro che hanno già maturato i 18 anni al 31/12/1995 e pertanto destinatari del sistema retributivo. Gli effetti dell'’emendamento prevede che si effettui la comparazione dei due trattamenti pensionistici: il trattamento in vigore con il pro-rata il trattamento che si sarebbe determinato ( ante Fornero) con il sistema prima in vigore (retributivo). Per i colleghi già in quiescenza dal 2012 per effetto della comparazione dei due trattamenti pensionistici , le loro pensioni potrebbero essere rideterminate.
Mentre per i colleghi con meno di 18 anni al 31/12/1995 , già destinatari del sistema MISTO o CONTRIBUTIVO nulla cambia , questo vale anche per lo stesso Personale in quiescenza dal 01.01.2012 in poi (esempio dispensa per fisica inabilità ecc. ecc.) In Sostanza , la commissione Bilancio, esaminando la legge di stabilità 2015, ha approvato l'emendamento del governo che rivede la legge Fornero sulle “pensioni d'oro” ( a dire del Governo) , stabilendo che gli assegni non possono essere di importo superiore rispetto a quello calcolato con il sistema interamente retributivo e comunque di importo non superiore all'80% dell’ultimo stipendio.
La norma si applicherà a tutti i trattamenti pensionistici, anche a quelli già liquidati, a decorrere dal 2015. Inoltre per i lavoratori che accedono al pensionamento a un’età inferiore ai limiti previsti, stabilisce il termine di due anni per la liquidazione del TFS. Le risorse risparmiate – si legge nella relazione tecnica – “affluiscono nel Fondo, istituito a presso l’Inps, finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie da individuare con un decreto del presidente del Consiglio”.
Antonio Petruzzelli del SAP scrive : Dalla lettura dell’emendamento emergono le seguenti considerazioni L’emendamento riguarda sia le cessazione dal 2015 sia i trattamenti già in vigore ( colleghi in quiescenza dal 01.01.2012 in poi) ma con effetto dalla stessa data (2015), i destinatari dell’emendamento sono solo coloro che hanno già maturato i 18 anni al 31/12/1995 e pertanto destinatari del sistema retributivo. Gli effetti dell'’emendamento prevede che si effettui la comparazione dei due trattamenti pensionistici: il trattamento in vigore con il pro-rata il trattamento che si sarebbe determinato ( ante Fornero) con il sistema prima in vigore (retributivo). Per i colleghi già in quiescenza dal 2012 per effetto della comparazione dei due trattamenti pensionistici , le loro pensioni potrebbero essere rideterminate.
Mentre per i colleghi con meno di 18 anni al 31/12/1995 , già destinatari del sistema MISTO o CONTRIBUTIVO nulla cambia , questo vale anche per lo stesso Personale in quiescenza dal 01.01.2012 in poi (esempio dispensa per fisica inabilità ecc. ecc.) In Sostanza , la commissione Bilancio, esaminando la legge di stabilità 2015, ha approvato l'emendamento del governo che rivede la legge Fornero sulle “pensioni d'oro” ( a dire del Governo) , stabilendo che gli assegni non possono essere di importo superiore rispetto a quello calcolato con il sistema interamente retributivo e comunque di importo non superiore all'80% dell’ultimo stipendio.
La norma si applicherà a tutti i trattamenti pensionistici, anche a quelli già liquidati, a decorrere dal 2015. Inoltre per i lavoratori che accedono al pensionamento a un’età inferiore ai limiti previsti, stabilisce il termine di due anni per la liquidazione del TFS. Le risorse risparmiate – si legge nella relazione tecnica – “affluiscono nel Fondo, istituito a presso l’Inps, finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie da individuare con un decreto del presidente del Consiglio”.
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Messaggio da Antonio_1961 »
Angri quale sarebbe la novità ?
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Messaggio da arsenico60 »
....raga scusate, io, non ho ancora capito se vengo trombato pure nella dazione del tsf. Insomma se lo percepisco tra 9 mesi come da circolare inps, oppure, tra 2 anni come si legge nell'emendamento, o è valido solo a chi va in pensione nel 2005. Angri Gino che ne pensate.
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Messaggio da Antonio_1961 »
Lo percepisci entro il 12° e 15° mese dopo la pensione. La circolare dell Inps non si tocca..arsenico60 ha scritto:....raga scusate, io, non ho ancora capito se vengo trombato pure nella dazione del tsf. Insomma se lo percepisco tra 9 mesi come da circolare inps, oppure, tra 2 anni come si legge nell'emendamento, o è valido solo a chi va in pensione nel 2005. Angri Gino che ne pensate.
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
===credo che c'è da avere più che dare.Antonio_1961 ha scritto:Angri quale sarebbe la novità ?
visto i post precedenti che si fanno i conti nel dare.
questo soprattutto per i riformati con retributivo che si sono visti attribuire un contributivo non chiesto ma subito. se dovessero rideterminare le pensioni al retributivo sicuramente qualcosa dovranno sborsare.
saluti
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Messaggio da Antonio_1961 »
troppa confusione ragazzi...angri62 ha scritto:===credo che c'è da avere più che dare.Antonio_1961 ha scritto:Angri quale sarebbe la novità ?
visto i post precedenti che si fanno i conti nel dare.
questo soprattutto per i riformati con retributivo che si sono visti attribuire un contributivo non chiesto ma subito. se dovessero rideterminare le pensioni al retributivo sicuramente qualcosa dovranno sborsare.
saluti
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Messaggio da arsenico60 »
Antonio_1961 ha scritto:Lo percepisci entro il 12° e 15° mese dopo la pensione. La circolare dell Inps non si tocca..arsenico60 ha scritto:....raga scusate, io, non ho ancora capito se vengo trombato pure nella dazione del tsf. Insomma se lo percepisco tra 9 mesi come da circolare inps, oppure, tra 2 anni come si legge nell'emendamento, o è valido solo a chi va in pensione nel 2005. Angri Gino che ne pensate.
.......negativo Antonio io rientravo tra i 6/9 mesi, quindi o lo percepisco fra tre mesi o in base all'emendamento che non è chiaro, tra 2 anni.
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