Autorizzazione a fregiarsi di una onorificenza estera.
Onorificenza di commendatore dell’ordine della stella di Moheli (Moheli è una delle isole che compongono l’Unione delle Comore).
1)- Maresciallo Aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
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Numero 00441/2012 e data 30/01/2012 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 11 gennaio 2012
NUMERO AFFARE 01150/2011
OGGETTO:
Ministero degli affari esteri.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, per l’annullamento del provvedimento di diniego dell’autorizzazione a fregiarsi di una onorificenza estera;
LA SEZIONE
Vista la relazione …/53253 del 22 febbraio 2011 con la quale il Ministero degli affari esteri Cerimoniale diplomatico della Repubblica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Rocco Antonio Cangelosi;
Premesso e considerato:
Il maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza OMISSIS ha proposto in data 7 gennaio 2011 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro il diniego di fregiarsi della onorificenza di commendatore dell’ordine della stella di Moheli” (Moheli è una delle isole che compongono l’Unione delle Comore), concessagli dalle autorità comoriensi in relazione a rapporti di collaborazione nei settori pertinenti il diritto umanitario e quello culturale con l’amministrazione dell’isola autonoma di Moheli, sostenendo l’illegittimità dell’atto impugnato per sviamento, travisamento dei fatti , ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria.
L’Amministrazione eccepisce che il provvedimento di diniego è stato adottato sulla base della legge 178/85, che parla di “onorificenze o distinzioni cavallereschi di Stati esteri” seguendo il principio generale di circoscrivere il rilascio delle autorizzazioni che promanino dai Governi centrali dei Paesi conferenti, e che riflettano, quindi , nel relativo segno onorifico assegnato, l’espressione unitaria della nazione.
La Sezione ritiene che il ricorso debba essere accolto per carenza di istruttoria e di motivazione in relazione alla comunicazione del console onorario d’Italia territorialmente competente trasmessa in data 28 settembre 2010, secondo la quale l’ordine della stella di Moheli è riconosciuta dalle autorità centrali quale onorificenza comoriana, e quindi apparentemente riconducibile al Governo centrale di cui al disposto della legge 178/85 sopra citata.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto e, per l’effetto il provvedimento impugnato annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Antonio Cangelosi Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Licia Grassucci
Fregiarsi di una Onorificenza
Re: Fregiarsi di una Onorificenza
Sezione terza del Consiglio di Stato n. 294/08 del 10 giugno 2008.
denegata autorizzazione a fregiarsi della “Croce al merito della Croce Rossa Sammarinese”
Ricorso straordinario a suo tempo Accolto.
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CONSIGLIO DI STATO
Adunanza della Sezione Terza del 10 giugno 2008
N. Sezione 294/08
OGGETTO: Ministero della Difesa. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Appuntato Scelto CC N. F. avverso la denegata autorizzazione a fregiarsi della “Croce al merito della Croce Rossa Sammarinese”.
La Sezione
VISTA la relazione in data 8 gennaio 2008 - trasmessa con nota prot. M D GMIL_04 0039024 10^/C/Str., in data 3 gennaio 2008, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, III Reparto, 10^ Divisione, Onorificenze e Ricompense - con cui é stato chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso in oggetto;
VISTA la pronuncia interlocutoria della Sezione in data 11 marzo 2008 e la relativa nota di risposta, in data 2 maggio 2008, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, III Reparto, 10^ Divisione, Onorificenze e Ricompense;
ESAMINATI gli atti ed udito il relatore-estensore Consigliere Amedeo de FRANCHIS;
RITENUTO in fatto quanto esposto dall’Amministrazione riferente;
PREMESSO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 2007, il nominato in oggetto ha impugnato la determinazione prot. M D GMIL_040052847 del 10 luglio 2007, notificatagli il 3 agosto successivo, con cui il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, III Reparto, 10^ Divisione, Ricompense e Onorificenze, gli ha negato l’autorizzazione a fregiarsi della decorazione non nazionale “Croce al merito della Croce Rossa Sammarinese”.
L’Amministrazione ha motivato il proprio diniego sostanzialmente in base a due motivi:
1) mancanza dell’iscrizione della motivazione della concessione sul relativo diploma, come previsto dalla Croce Rossa Italiana e riportato al punto c) del paragrafo 4º della Circolare M D GMIL_04/0007366 del 1.10.2004 della Direzione Generale per il Personale Militare;
2) mancanza della menzione, nel deliberato di conferimento, di servizi particolarmente meritevoli resi all’Associazione in relazione ad un particolare evento, o di specifiche azioni personali in guerra ed in pace.
Il ricorrente ha presentato le seguenti censure: eccesso di potere – sviamento – difetto di motivazione – violazione di norme regolamentari. Egli sostiene che il requisito dell’iscrizione della motivazione della concessione della decorazione sul relativo diploma é presente nello Statuto della Croce Rossa Italiana ma non in quello della Croce Rossa Sammarinese e che questa prevede che la motivazione del conferimento dell’onorificenza sia riportata non sul diploma bensì nella lettera di concessione. Il ricorrente osserva al riguardo che lo statuto della Croce Rossa Sammarinese é del tutto autonomo da quello della Croce Rossa italiana ed inoltre che la menzionata prassi in uso nella prima é comune ad altri Ordini per i quali viene comunemente concessa l’autorizzazione a fregiarsi in Italia delle relative insegne. Egli osserva inoltre, quanto al secondo motivo di respingimento citato dall’Amministrazione, che la lettera di conferimento dell’onorificenza, da lui allegata all’istanza, é in linea con i requisiti di cui al punto 3 della circolare ministeriale n. 8^/0/4/1 circ 2005, in quanto essa specifica, oltre alla costante e duratura sua azione meritoria, anche l’evento per il quale gli é stata conferita la decorazione.
L’Amministrazione resistente considera infondate le controdeduzioni opposte dal ricorrente al 2º motivo di respingimento della sua istanza, ribadendo che le azioni meritorie risultanti dal certificato sottoscritto dal Presidente della Croce Rossa di San Marino sono troppo generiche per giustificare l’autorizzazione richiesta.
CONSIDERATO
Il ricorso é fondato.
Non può infatti venire condivisa la tesi di cui al provvedimento impugnato, secondo la quale la Circolare M D GMIL_04/0007366, in data 1.10.2004,del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare prevede che la motivazione del rilascio della decorazione debba essere riportata sul diploma di concessione. Infatti il richiamo che, al punto c) del par. 4 della circolare, viene effettuato, per analogia, alle statuizioni della Croce Rossa Italiana, si riferisce chiaramente a quelle concernenti i meriti dell’insignito e non a quelle relative all’iscrizione della motivazione nel diploma. Si aggiunga che lo statuto della Croce Rossa Sammarinese é autonomo da quello della Croce Rossa italiana, come confermato dalla documentazione testé trasmessa dall’Amministrazione, e che inoltre, come osservato dal ricorrente, la prassi di illustrare in documento ufficiale di accompagnamento e non nel diploma le motivazioni dell’insignimento é largamente in uso da parte di altri Ordini non nazionali per i quali viene di norma concessa l’autorizzazione in Italia a fregiarsi delle relative insegne.
In secondo luogo la Sezione ritiene che, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione riferente, la formulazione di cui al certificato sottoscritto dal Presidente della Croce Rossa di S. Marino corrisponda sufficientemente ai requisiti di cui al punto 4_c. della sopramenzionata Circolare M D GMIL_04/0007366 del 1.10.2004 e di cui al punto 3 della Circolare M D GMIL_04/0068840 del 14.9.2005 che prevedono che possa essere autorizzato l’uso di decorazioni concesse da enti di Croce Rossa Esteri per meriti specifici (in quanto connessi ad un particolare evento o per un’azione concreta giudicata meritoria, fattiva e rilevante) e non per benemerenze (genericamente concesse per aver effettuato donazioni in danaro, di sangue ecc.).
Infatti il certificato di insignimento del ricorrente chiaramente individua l’evento meritevole riconosciutogli, consistente nell’aver “ collaborato con la CRS nella raccolta e nella gestione di masserizie e materiale ospedaliero necessari alla Casa di Riposo per anziani nullatenenti di Glimboca (Romania) con fervente attività di volontariato socioassistenziale, che ha poi esteso, d’iniziativa, anche al campo assistenziale”. Si tratta all’evidenza dell’individuazione di uno specifico e concreto evento meritorio dell’insignito e non già di un generico riferimento alla disponibilità ed all’impegno da lui dimostrati, come invece si sostiene nel provvedimento impugnato.
In considerazione di quanto precede, sono da ritenere fondate le censure dedotte nel ricorso straordinario che va quindi accolto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso in esame sia da accogliere.
(
L’estensore
(Amedeo de Franchis)
Il Presidente
(Salvatore Giacchetti)
Il segretario
(Cristina Manuppelli)
denegata autorizzazione a fregiarsi della “Croce al merito della Croce Rossa Sammarinese”
Ricorso straordinario a suo tempo Accolto.
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CONSIGLIO DI STATO
Adunanza della Sezione Terza del 10 giugno 2008
N. Sezione 294/08
OGGETTO: Ministero della Difesa. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Appuntato Scelto CC N. F. avverso la denegata autorizzazione a fregiarsi della “Croce al merito della Croce Rossa Sammarinese”.
La Sezione
VISTA la relazione in data 8 gennaio 2008 - trasmessa con nota prot. M D GMIL_04 0039024 10^/C/Str., in data 3 gennaio 2008, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, III Reparto, 10^ Divisione, Onorificenze e Ricompense - con cui é stato chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso in oggetto;
VISTA la pronuncia interlocutoria della Sezione in data 11 marzo 2008 e la relativa nota di risposta, in data 2 maggio 2008, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, III Reparto, 10^ Divisione, Onorificenze e Ricompense;
ESAMINATI gli atti ed udito il relatore-estensore Consigliere Amedeo de FRANCHIS;
RITENUTO in fatto quanto esposto dall’Amministrazione riferente;
PREMESSO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 2007, il nominato in oggetto ha impugnato la determinazione prot. M D GMIL_040052847 del 10 luglio 2007, notificatagli il 3 agosto successivo, con cui il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, III Reparto, 10^ Divisione, Ricompense e Onorificenze, gli ha negato l’autorizzazione a fregiarsi della decorazione non nazionale “Croce al merito della Croce Rossa Sammarinese”.
L’Amministrazione ha motivato il proprio diniego sostanzialmente in base a due motivi:
1) mancanza dell’iscrizione della motivazione della concessione sul relativo diploma, come previsto dalla Croce Rossa Italiana e riportato al punto c) del paragrafo 4º della Circolare M D GMIL_04/0007366 del 1.10.2004 della Direzione Generale per il Personale Militare;
2) mancanza della menzione, nel deliberato di conferimento, di servizi particolarmente meritevoli resi all’Associazione in relazione ad un particolare evento, o di specifiche azioni personali in guerra ed in pace.
Il ricorrente ha presentato le seguenti censure: eccesso di potere – sviamento – difetto di motivazione – violazione di norme regolamentari. Egli sostiene che il requisito dell’iscrizione della motivazione della concessione della decorazione sul relativo diploma é presente nello Statuto della Croce Rossa Italiana ma non in quello della Croce Rossa Sammarinese e che questa prevede che la motivazione del conferimento dell’onorificenza sia riportata non sul diploma bensì nella lettera di concessione. Il ricorrente osserva al riguardo che lo statuto della Croce Rossa Sammarinese é del tutto autonomo da quello della Croce Rossa italiana ed inoltre che la menzionata prassi in uso nella prima é comune ad altri Ordini per i quali viene comunemente concessa l’autorizzazione a fregiarsi in Italia delle relative insegne. Egli osserva inoltre, quanto al secondo motivo di respingimento citato dall’Amministrazione, che la lettera di conferimento dell’onorificenza, da lui allegata all’istanza, é in linea con i requisiti di cui al punto 3 della circolare ministeriale n. 8^/0/4/1 circ 2005, in quanto essa specifica, oltre alla costante e duratura sua azione meritoria, anche l’evento per il quale gli é stata conferita la decorazione.
L’Amministrazione resistente considera infondate le controdeduzioni opposte dal ricorrente al 2º motivo di respingimento della sua istanza, ribadendo che le azioni meritorie risultanti dal certificato sottoscritto dal Presidente della Croce Rossa di San Marino sono troppo generiche per giustificare l’autorizzazione richiesta.
CONSIDERATO
Il ricorso é fondato.
Non può infatti venire condivisa la tesi di cui al provvedimento impugnato, secondo la quale la Circolare M D GMIL_04/0007366, in data 1.10.2004,del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare prevede che la motivazione del rilascio della decorazione debba essere riportata sul diploma di concessione. Infatti il richiamo che, al punto c) del par. 4 della circolare, viene effettuato, per analogia, alle statuizioni della Croce Rossa Italiana, si riferisce chiaramente a quelle concernenti i meriti dell’insignito e non a quelle relative all’iscrizione della motivazione nel diploma. Si aggiunga che lo statuto della Croce Rossa Sammarinese é autonomo da quello della Croce Rossa italiana, come confermato dalla documentazione testé trasmessa dall’Amministrazione, e che inoltre, come osservato dal ricorrente, la prassi di illustrare in documento ufficiale di accompagnamento e non nel diploma le motivazioni dell’insignimento é largamente in uso da parte di altri Ordini non nazionali per i quali viene di norma concessa l’autorizzazione in Italia a fregiarsi delle relative insegne.
In secondo luogo la Sezione ritiene che, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione riferente, la formulazione di cui al certificato sottoscritto dal Presidente della Croce Rossa di S. Marino corrisponda sufficientemente ai requisiti di cui al punto 4_c. della sopramenzionata Circolare M D GMIL_04/0007366 del 1.10.2004 e di cui al punto 3 della Circolare M D GMIL_04/0068840 del 14.9.2005 che prevedono che possa essere autorizzato l’uso di decorazioni concesse da enti di Croce Rossa Esteri per meriti specifici (in quanto connessi ad un particolare evento o per un’azione concreta giudicata meritoria, fattiva e rilevante) e non per benemerenze (genericamente concesse per aver effettuato donazioni in danaro, di sangue ecc.).
Infatti il certificato di insignimento del ricorrente chiaramente individua l’evento meritevole riconosciutogli, consistente nell’aver “ collaborato con la CRS nella raccolta e nella gestione di masserizie e materiale ospedaliero necessari alla Casa di Riposo per anziani nullatenenti di Glimboca (Romania) con fervente attività di volontariato socioassistenziale, che ha poi esteso, d’iniziativa, anche al campo assistenziale”. Si tratta all’evidenza dell’individuazione di uno specifico e concreto evento meritorio dell’insignito e non già di un generico riferimento alla disponibilità ed all’impegno da lui dimostrati, come invece si sostiene nel provvedimento impugnato.
In considerazione di quanto precede, sono da ritenere fondate le censure dedotte nel ricorso straordinario che va quindi accolto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso in esame sia da accogliere.
(
L’estensore
(Amedeo de Franchis)
Il Presidente
(Salvatore Giacchetti)
Il segretario
(Cristina Manuppelli)
Re: Fregiarsi di una Onorificenza
Ministero Difesa 17/07/2009
Oggetto: Autorizzazione a fregiarsi di decorazioni non nazionali.
vedi/scarica allegato.
Oggetto: Autorizzazione a fregiarsi di decorazioni non nazionali.
vedi/scarica allegato.
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Re: Fregiarsi di una Onorificenza
http://www.esercito.difesa.it/Equipaggi ... fault.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Fregiarsi di una Onorificenza
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Ricorso al PdR per una mostrina ? Mah... [DISAPPOINTED FACE]
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Re: Fregiarsi di una Onorificenza
diniego di autorizzazione a fregiarsi della Croce al merito di II grado della Croce rossa di San Marino
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1) - Il Carabiniere Sc. A. B., in data 19 marzo 2008, presentava istanza volta ad ottenere l’autorizzazione a fregiarsi dell’insegna della croce di II grado della Croce rossa di San Marino, ottenuta a seguito dell’impegno profuso per la consegna di materiale ospedaliero in favore della casa di riposo per anziani di Glimboca (Romania).
2) - Tale istanza non veniva accolta dalla Direzione generale per il personale militare
IL CdS precisa:
3) - Con la nota successiva del 16 luglio 2014, l’Amministrazione fa sapere (allegando copia del relativo provvedimento) che, con determinazione n. 207 del 27 giugno 2014, il ricorrente è stato autorizzato a fregiarsi della suddetta Croce al merito: e ciò in applicazione della circolare M-D GMIL 0889514 dell’11 aprile 2014.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201403834 2014-12-03
Numero 03834/2014 e data 03/12/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 15 ottobre 2014
NUMERO AFFARE 11647/2012
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale per il personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Carabiniere Sc. A. B. avverso il diniego di autorizzazione a fregiarsi della Croce al merito di II grado della Croce rossa di San Marino.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. M-DGMIL1 III SRO5/0388401 del 22 ottobre 2012, trasmessa con nota n. M-D GMIL1 III SRO5/0408505 dell’8 novembre 2012 e pervenuta in Segreteria il 19 successivo, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione generale personale militare) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Vista la nota successiva dell’Amministrazione n. M-D GMIL 1032408 del 16 luglio 2014;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;
PREMESSO E CONSIDERATO
Il Carabiniere Sc. A. B., in data 19 marzo 2008, presentava istanza volta ad ottenere l’autorizzazione a fregiarsi dell’insegna della croce di II grado della Croce rossa di San Marino, ottenuta a seguito dell’impegno profuso per la consegna di materiale ospedaliero in favore della casa di riposo per anziani di Glimboca (Romania). Tale istanza non veniva accolta dalla Direzione generale per il personale militare con foglio n. M-D GMIL III 10 3 038/539 in data 9 settembre 2009, notificato il 6 ottobre 2009.
Il B… ha quindi prodotto, in data 2 febbraio 2011, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, impugnando il diniego dell’Amministrazione e deducendo difetto di motivazione, violazione delle norme che al tempo della concessione dell’onorificenza regolavano la fattispecie, eccesso di potere.
Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione si esprime per l’infondatezza del ricorso.
Con la nota successiva del 16 luglio 2014, l’Amministrazione fa sapere (allegando copia del relativo provvedimento) che, con determinazione n. 207 del 27 giugno 2014, il ricorrente è stato autorizzato a fregiarsi della suddetta Croce al merito: e ciò in applicazione della circolare M-D GMIL 0889514 dell’11 aprile 2014. L’Amministrazione chiede che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, a parte quest’ultima circostanza, il ricorso è irricevibile. Infatti, il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente (come ammesso nello stesso ricorso) il 6 ottobre 2009, mentre il ricorso stesso reca la data dell’11 febbraio 2011, ben oltre il termine decadenziale di 120 giorni di cui all’art. 9 d.P.R. n. 1199 del 1971. Tale circostanza rende il ricorso in oggetto irricevibile e tale qualità impedisce l’esame della sua procedibilità alla luce della cessazione della materia del contendere.
Né si può obiettare che il ricorso abbia per oggetto il silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza del 23 gennaio 2010, per due dirimenti ragioni. Innanzi tutto perché l’oggetto del ricorso è specificamente indicato dal ricorrente nel provvedimento del 9 settembre 2009 ed in secondo luogo perché dopo quella istanza il ricorrente non ha espletato la procedura necessaria a far constatare il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, che si sarebbe risolto, poi, in un atto meramente confermativo del provvedimento tardivamente impugnato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Damiano Nocilla Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
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1) - Il Carabiniere Sc. A. B., in data 19 marzo 2008, presentava istanza volta ad ottenere l’autorizzazione a fregiarsi dell’insegna della croce di II grado della Croce rossa di San Marino, ottenuta a seguito dell’impegno profuso per la consegna di materiale ospedaliero in favore della casa di riposo per anziani di Glimboca (Romania).
2) - Tale istanza non veniva accolta dalla Direzione generale per il personale militare
IL CdS precisa:
3) - Con la nota successiva del 16 luglio 2014, l’Amministrazione fa sapere (allegando copia del relativo provvedimento) che, con determinazione n. 207 del 27 giugno 2014, il ricorrente è stato autorizzato a fregiarsi della suddetta Croce al merito: e ciò in applicazione della circolare M-D GMIL 0889514 dell’11 aprile 2014.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201403834 2014-12-03
Numero 03834/2014 e data 03/12/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 15 ottobre 2014
NUMERO AFFARE 11647/2012
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale per il personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Carabiniere Sc. A. B. avverso il diniego di autorizzazione a fregiarsi della Croce al merito di II grado della Croce rossa di San Marino.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. M-DGMIL1 III SRO5/0388401 del 22 ottobre 2012, trasmessa con nota n. M-D GMIL1 III SRO5/0408505 dell’8 novembre 2012 e pervenuta in Segreteria il 19 successivo, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione generale personale militare) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Vista la nota successiva dell’Amministrazione n. M-D GMIL 1032408 del 16 luglio 2014;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;
PREMESSO E CONSIDERATO
Il Carabiniere Sc. A. B., in data 19 marzo 2008, presentava istanza volta ad ottenere l’autorizzazione a fregiarsi dell’insegna della croce di II grado della Croce rossa di San Marino, ottenuta a seguito dell’impegno profuso per la consegna di materiale ospedaliero in favore della casa di riposo per anziani di Glimboca (Romania). Tale istanza non veniva accolta dalla Direzione generale per il personale militare con foglio n. M-D GMIL III 10 3 038/539 in data 9 settembre 2009, notificato il 6 ottobre 2009.
Il B… ha quindi prodotto, in data 2 febbraio 2011, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, impugnando il diniego dell’Amministrazione e deducendo difetto di motivazione, violazione delle norme che al tempo della concessione dell’onorificenza regolavano la fattispecie, eccesso di potere.
Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione si esprime per l’infondatezza del ricorso.
Con la nota successiva del 16 luglio 2014, l’Amministrazione fa sapere (allegando copia del relativo provvedimento) che, con determinazione n. 207 del 27 giugno 2014, il ricorrente è stato autorizzato a fregiarsi della suddetta Croce al merito: e ciò in applicazione della circolare M-D GMIL 0889514 dell’11 aprile 2014. L’Amministrazione chiede che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, a parte quest’ultima circostanza, il ricorso è irricevibile. Infatti, il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente (come ammesso nello stesso ricorso) il 6 ottobre 2009, mentre il ricorso stesso reca la data dell’11 febbraio 2011, ben oltre il termine decadenziale di 120 giorni di cui all’art. 9 d.P.R. n. 1199 del 1971. Tale circostanza rende il ricorso in oggetto irricevibile e tale qualità impedisce l’esame della sua procedibilità alla luce della cessazione della materia del contendere.
Né si può obiettare che il ricorso abbia per oggetto il silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza del 23 gennaio 2010, per due dirimenti ragioni. Innanzi tutto perché l’oggetto del ricorso è specificamente indicato dal ricorrente nel provvedimento del 9 settembre 2009 ed in secondo luogo perché dopo quella istanza il ricorrente non ha espletato la procedura necessaria a far constatare il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, che si sarebbe risolto, poi, in un atto meramente confermativo del provvedimento tardivamente impugnato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Damiano Nocilla Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
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