ricongiungimento familiare
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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ricongiungimento familiare
buona sera, una domanda sono un sc 1 della marina militare mia moglie lavora in un call center sposato da2 anni una figlia di 10 mesi , io sono in fuori sede da 2002 lavoro a taranto ma sono di crotone posso fare domande x entrare nella mia regione sede . grazie mille
Re: ricongiungimento familiare
Buonasera,
in attesa della risposta dell' avv. Carta, mi dispiace informarti che non esiste una legge e neppure una circolare che preveda il ricongiungimento familiare al coniuge che lavora a tempo indeterminato nel privato e per i titolari di un’attività commerciale.
Tale possibilità, se non erro, esiste solo per i carabinieri, ma ripeto: se non erro!
Per tutti gli altri, sicuramente no.
Ciò non toglie che tu possa avanzare normale istanza di trasferimento, che l'amministrazione vaglierà tenendo conto dell'anzianità di servizio, della disponibilità di posti nella sede scelta e di varie altre cose.
Saluti.
in attesa della risposta dell' avv. Carta, mi dispiace informarti che non esiste una legge e neppure una circolare che preveda il ricongiungimento familiare al coniuge che lavora a tempo indeterminato nel privato e per i titolari di un’attività commerciale.
Tale possibilità, se non erro, esiste solo per i carabinieri, ma ripeto: se non erro!
Per tutti gli altri, sicuramente no.
Ciò non toglie che tu possa avanzare normale istanza di trasferimento, che l'amministrazione vaglierà tenendo conto dell'anzianità di servizio, della disponibilità di posti nella sede scelta e di varie altre cose.
Saluti.
- Avv. Giorgio Carta
- Professionista
- Messaggi: 2230
- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: ricongiungimento familiare
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
se sua moglie lavora, può proporre un'istanza ai sensi dell'articolo 42 bis del D,Lgs. 151/2001.
In tal modo, potrebbe essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
In tal modo, potrebbe essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
Re: ricongiungimento familiare
Messaggio da nabboni »
Ad integrazione, Le rappresento che il limite massimo dei tre anni, va inteso congiuntamente all'età del figlio che non può essere superiore a tre anni. Quindi, se suo figlio ha già 10 mesi, potrà avere un'assegnazione temporanea fini al compimento dei tre anni di suo figlio.ù
Saluti.
Saluti.
- antoniomlg
- Sostenitore
- Messaggi: 3641
- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: ricongiungimento familiare
Messaggio da antoniomlg »
Scusami nabboni.nabboni ha scritto:Ad integrazione, Le rappresento che il limite massimo dei tre anni, va inteso congiuntamente all'età del figlio che non può essere superiore a tre anni. Quindi, se suo figlio ha già 10 mesi, potrà avere un'assegnazione temporanea fini al compimento dei tre anni di suo figlio.ù
Saluti.
ma la legge prevede diversamente
entro 3 anni di età del bambino si può richiedere.
nel senso che puoi fare richiesta anche entro il terzo anni del bambino
e verrai trasferito per un periodo di 3 anni anche frazionati.
ciao
Re: ricongiungimento familiare
Messaggio da nabboni »
L'articolo prevede questo ed è molto chiaro:antoniomlg ha scritto:Scusami nabboni.nabboni ha scritto:Ad integrazione, Le rappresento che il limite massimo dei tre anni, va inteso congiuntamente all'età del figlio che non può essere superiore a tre anni. Quindi, se suo figlio ha già 10 mesi, potrà avere un'assegnazione temporanea fini al compimento dei tre anni di suo figlio.ù
Saluti.
ma la legge prevede diversamente
entro 3 anni di età del bambino si può richiedere.
nel senso che puoi fare richiesta anche entro il terzo anni del bambino
e verrai trasferito per un periodo di 3 anni anche frazionati.
ciao
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
- antoniomlg
- Sostenitore
- Messaggi: 3641
- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: ricongiungimento familiare
Messaggio da antoniomlg »
L'articolo prevede questo ed è molto chiaro:
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda” Infatti e scusami se insisto
la legge è chiara nel precisare con figli minori fino a tre anni
significa che entro il tre anni del minore io dipendente posso chiedere ed essere assegnato ad altra sede per un periodo "non superiore a tre anni"anche in modo frazionato.
ma tale limitazione di tre anni nulla niente ha a che fare con l'età del minore all'atto della domanda
>se fai domanda che il minore ha già compiuto 3 anni ti viene rigettata per mancanza del requisito dell'età inferiore a tre anni del minore stesso.
>se fai domanda che il minore ha (esempio) 2 anni e 6 mesi, puoi permanere nella sede richiesta o assegnata fino alla età di 5 anni e 6 mesi del minore.
ciao
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda” Infatti e scusami se insisto
la legge è chiara nel precisare con figli minori fino a tre anni
significa che entro il tre anni del minore io dipendente posso chiedere ed essere assegnato ad altra sede per un periodo "non superiore a tre anni"anche in modo frazionato.
ma tale limitazione di tre anni nulla niente ha a che fare con l'età del minore all'atto della domanda
>se fai domanda che il minore ha già compiuto 3 anni ti viene rigettata per mancanza del requisito dell'età inferiore a tre anni del minore stesso.
>se fai domanda che il minore ha (esempio) 2 anni e 6 mesi, puoi permanere nella sede richiesta o assegnata fino alla età di 5 anni e 6 mesi del minore.
ciao
Re: ricongiungimento familiare
Messaggio da nabboni »
Dalla lettura letterale del testo normativo, io ritengo che l'interpretazione corretta sia quella di limitare il beneficio fino al compimento del terzo anno di età del bambino, anche perché, è in tenera età che ha più bisogno di entrambi i genitori, piuttosto che dai tre anni ai sei anni. Tuttavia, su tua sollecitazione, ho reperito una recente sentenza del 2014 da cui si evince che l'orientamento sarebbe cambiato (quindi non è così immediato e scontato come sostieni) ed è recentissima:
Trib. Viterbo. Ordinanza 3 aprile 2014 (art. 42bis d.P.R. n. 151/01)
Ordinanza della fase cautelare (art. 700 c.p.c.): processo del lavoro - pubblico impiego privatizzato – tutela della maternità e paternità – mobilità exart. 42 bis d.lgs 151/2001 – interpretazione – disapplicazione del diniego illegittimo.
Il Tribunale di Viterbo, con ordinanza anticipatoria ex art. 700 c.p.c., fornisce un’interpretazione completa della disposizione dell’art. 42 bis d.lgs 151/2001 in tema di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti di amministrazioni pubbliche.
L'art. 42-bis d.P.R. n. 151/01 (testo unico delle disposizioni a tutela della maternità e della paternità) consente al genitore lavoratore dipendente con un figlio di età inferiore a tre anni di chiedere l'assegnazione ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivitàlavorativa. Sebbene la norma non attribuisca al dipendente un diritto potestativo all’assegnazione temporanea, bensì soltanto una facoltà, l’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, è tenuta a motivare il diniego in accordo coi principi di buona fede e correttezza. Ne discende che un diniego inconsistentemente o pretestuosamente motivato è illegittimo; esso, pertanto, può essere disapplicato dal Giudice del lavoroanche in via anticipatoria, poiché la tutela della prole non troverebbe adeguata attuazione qualora occorresse attendere la celebrazione di un giudizio ordinario.
Il disposto dell’art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n.151 consente ai pubblici dipendenti di accedere ad una forma di mobilitàfinalizzata al ricongiungimento dei genitori del bambino, di modo da render possibile una loro presenza concreta nella fase iniziale di vita del proprio figlio.
Il disposto della norma è il seguente: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
Trattasi di una disciplina dettata a tutela dei valori costituzionali inerenti alla famiglia (artt. 29, 30, 31 Cost.), in particolare quelli concernenti la cura degli infanti con genitori entrambi impegnati in attività lavorativa (art. 37 Cost.).
Si segnala un’interessante ordinanza cautelare del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, la quale, restituendo un’interpretazione completa ed esaustiva della norma, enuncia diversi principi.
In secondo luogo, il Giudice del lavoro condivide il recentissimo orientamento che identifica nel compimento del terzo anno di età del bambino il dies ad quem per la proposizione della domanda e non quello per il godimento del beneficio[2]; ciò significa che è possibile usufruire dell’assegnazione temporanea – in modo frazionato o meno, come previsto dalla norma –, anche successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino.
Non ho alcun problema a dire che c'è giurisprudenza contraria e recente, però io non rischierei e lo chiederei il prima possibile.
Saluti.
Trib. Viterbo. Ordinanza 3 aprile 2014 (art. 42bis d.P.R. n. 151/01)
Ordinanza della fase cautelare (art. 700 c.p.c.): processo del lavoro - pubblico impiego privatizzato – tutela della maternità e paternità – mobilità exart. 42 bis d.lgs 151/2001 – interpretazione – disapplicazione del diniego illegittimo.
Il Tribunale di Viterbo, con ordinanza anticipatoria ex art. 700 c.p.c., fornisce un’interpretazione completa della disposizione dell’art. 42 bis d.lgs 151/2001 in tema di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti di amministrazioni pubbliche.
L'art. 42-bis d.P.R. n. 151/01 (testo unico delle disposizioni a tutela della maternità e della paternità) consente al genitore lavoratore dipendente con un figlio di età inferiore a tre anni di chiedere l'assegnazione ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivitàlavorativa. Sebbene la norma non attribuisca al dipendente un diritto potestativo all’assegnazione temporanea, bensì soltanto una facoltà, l’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, è tenuta a motivare il diniego in accordo coi principi di buona fede e correttezza. Ne discende che un diniego inconsistentemente o pretestuosamente motivato è illegittimo; esso, pertanto, può essere disapplicato dal Giudice del lavoroanche in via anticipatoria, poiché la tutela della prole non troverebbe adeguata attuazione qualora occorresse attendere la celebrazione di un giudizio ordinario.
Il disposto dell’art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n.151 consente ai pubblici dipendenti di accedere ad una forma di mobilitàfinalizzata al ricongiungimento dei genitori del bambino, di modo da render possibile una loro presenza concreta nella fase iniziale di vita del proprio figlio.
Il disposto della norma è il seguente: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
Trattasi di una disciplina dettata a tutela dei valori costituzionali inerenti alla famiglia (artt. 29, 30, 31 Cost.), in particolare quelli concernenti la cura degli infanti con genitori entrambi impegnati in attività lavorativa (art. 37 Cost.).
Si segnala un’interessante ordinanza cautelare del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, la quale, restituendo un’interpretazione completa ed esaustiva della norma, enuncia diversi principi.
In secondo luogo, il Giudice del lavoro condivide il recentissimo orientamento che identifica nel compimento del terzo anno di età del bambino il dies ad quem per la proposizione della domanda e non quello per il godimento del beneficio[2]; ciò significa che è possibile usufruire dell’assegnazione temporanea – in modo frazionato o meno, come previsto dalla norma –, anche successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino.
Non ho alcun problema a dire che c'è giurisprudenza contraria e recente, però io non rischierei e lo chiederei il prima possibile.
Saluti.
- antoniomlg
- Sostenitore
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- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: ricongiungimento familiare
Messaggio da antoniomlg »
.......Non ho alcun problema a dire che c'è giurisprudenza contraria e recente, però io non rischierei e lo chiederei il prima possibile.
Saluti. concordo pienamente
nemmeno io rischierei anche perchè se in prima istanza ti rispondono negativamente,
per svariati motivi, hai tutto il tempo per riproporre la domanda....
ma hai comunque tempo per guardarti in giro ed organizzarti anche con il coniuge,
e non devi fare le rincorse perche il compleanno si avvicina.........
ciao
e scusami se ho insistito
Saluti. concordo pienamente
nemmeno io rischierei anche perchè se in prima istanza ti rispondono negativamente,
per svariati motivi, hai tutto il tempo per riproporre la domanda....
ma hai comunque tempo per guardarti in giro ed organizzarti anche con il coniuge,
e non devi fare le rincorse perche il compleanno si avvicina.........
ciao
e scusami se ho insistito
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