totalizzazione lavoro estero

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jaguar
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totalizzazione lavoro estero

Messaggio da jaguar »

Un saluto agli amici di questo prezioso forum, gradirei sapere dagli esperti se i tre anni di lavoro svolto in Germania (richiesta di totalizzazione in atto), sono utili al calcolo della base pensionabile, nell'ipotesi di una riforma per causa di servizio. Grazie


gino59
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Re: totalizzazione lavoro estero

Messaggio da gino59 »

jaguar ha scritto:Un saluto agli amici di questo prezioso forum, gradirei sapere dagli esperti se i tre anni di lavoro svolto in Germania (richiesta di totalizzazione in atto), sono utili al calcolo della base pensionabile, nell'ipotesi di una riforma per causa di servizio. Grazie
===========================================CERTO===================================
Prova a scrivere i dati salienti che facciamo un calcolo della base pensionabile.-Notte
jaguar
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Re: totalizzazione lavoro estero

Messaggio da jaguar »

Ciao Gino59, data arruolamento CC 02.09.1988, data scatti 01.09.1987 (serv.militare).
lavoro svolto in Germania '81-'84, fammi sapere di preciso quali altri dati servono. grazie
jaguar
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Re: totalizzazione lavoro estero

Messaggio da jaguar »

aggiungo: il 2 settembre 2014 ho maturato il secondo assegno funz.; stipendio 1.604,67; ind. pensionab.615,10.
gino59
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Re: totalizzazione lavoro estero

Messaggio da gino59 »

jaguar ha scritto:aggiungo: il 2 settembre 2014 ho maturato il secondo assegno funz.; stipendio 1.604,67; ind. pensionab.615,10.
=======================
P.S. Non c'è di bisogno di aggiungere altro....!!!! Questi anni sono utili (tutto fà brodo) ma non c'è
un obiettivo a breve termine da raggiungere....!!! (esempio: dal misto al retributivo oppure l'80%).-Ciao
jaguar
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Re: totalizzazione lavoro estero

Messaggio da jaguar »

Grazie a Gino59 per la collaborazione !!
panorama
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Re: totalizzazione lavoro estero

Messaggio da panorama »

CdC Sez. 1^ d'Appello n. 222/2025 pubblicata in data 23/12/2025 con Rif. alla CdC Toscana n. 44/2024 RIGETTA l'Appello dell'INPS confermando la sentenza di 1° grado.

Il collega CC. in congedo dal 2.6.2022, aveva periodo di contribuzione di 6 mesi per un servizio svolto in Germania negli anni 1980 e 1981 che unendolo ai 17 anni e 8 mesi alla data del 31//12/1995 avrebbe superato i 18 anni e quindi non sarebbe stato con il del sistema misto.

- riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, che era stato calcolato dall’INPS con il cd. sistema misto alla luce dell’anzianità di servizio posseduta dal militare al 31 dicembre 1995 (17 anni e 8 mesi), senza tenere in adeguata considerazione un periodo di lavoro prestato in Germania per sei mesi, che, ove computato dall’Istituto previdenziale, avrebbe innalzato l’anzianità di servizio posseduta al 31 dicembre 1995 e consentito all’interessato di beneficiare del più favorevole sistema retributivo di computo del trattamento previdenziale.

1) - Di contro, a parere dell’INPS, non sarebbe possibile procedere alla c.d. totalizzazione estera, cioè a riliquidare la pensione tenendo conto dei periodi di contribuzione all’estero, giacché, trattandosi di un tempo complessivo inferiore ai 12 mesi, sarebbe stato possibile valutarlo in Italia “solo alla data prevista per la pensione di vecchiaia dello Stato estero, che per la Germania” sarebbe pari ad anni “65 e 6 mesi”. Pertanto, solo al raggiungimento di quest’età da parte del ricorrente, sarebbe stato possibile procedere alla riliquidazione, con il pagamento degli arretrati.

2) - Ad avviso della difesa del pensionato, invece, il giudice toscano avrebbe correttamente applicato l’istituto della totalizzazione estera (liquidazione della pensione tenendo conto dei periodi di contribuzione all’estero) poiché il omissis, alla data del 31.12.1995, non avrebbe maturato solo 17 anni e 8 mesi, come indicato dall’Inps, ma più di 18 anni di servizio utile, atteso che nel computo dovrebbe rientrare il periodo di contribuzione di 6 mesi per il servizio svolto in Germania negli anni 1980 e 1981, non potendosi condividere la tesi dell’Inps per cui trattandosi di un periodo inferiore ai 12 mesi sarebbe possibile valutarlo in Italia solo alla data prevista per la pensione di vecchiaia dello Stato estero, che per la Germania sarebbe pari ad anni 65 e 6 mesi, e a detta data procedere alla liquidazione, con il pagamento degli arretrati, ovverosia alla data del 2 febbraio 2029.

3) - Secondo il procuratore del ricorrente, la tesi non sarebbe affatto condivisibile, in quanto, ai sensi dell’art. 45 del TFUE, del pedissequo Regolamento di sicurezza sociale dell’UE n. 1408/1971 e di quello successivo n 1606/1998, l’istituto della totalizzazione consentirebbe di derogare alla c.d. territorialità, ovverosia a quel principio in base al quale alla contribuzione si applica la legge del luogo dove avviene la prestazione lavorativa.


4) pag. 11 - Come ha rilevato correttamente l’appellato, il comma 4 dell’art. 50 del citato Regolamento, che prevede un nuovo calcolo d’ufficio “a mano a mano che le condizioni che devono essere soddisfatte ai sensi delle altre legislazioni sono soddisfatte”, non risulta applicabile al caso di specie, poiché, come riconosciuto da entrambe le parti in causa, il omissis non maturerà mai alcun diritto a trattamento pensionistico in Germania, avendovi lavorato per un periodo di soli 6 mesi, per cui le richiamate “condizioni” mai potranno avverarsi. In altri termini, non saranno mai soddisfatte dal omissis le condizioni previste dalla legislazione tedesca per ottenere il trattamento pensionistico.

5) pag. 11 - Come ha correttamente arguito il giudice territoriale, rilevano invece le previsioni di cui al riportato art. 57 del Regolamento (“Periodi di assicurazione o residenza inferiori ad un anno”) per cui i contributi inferiori al periodo minimo necessario per la totalizzazione (cioè 1 anno) devono essere presi in considerazione dagli Stati membri, che possono far valere almeno un anno di assicurazione, anche per il calcolo della pensione teorica (stante il richiamo della norma al calcolo teorico di cui all’art. 52, lett.i).

6) - Sotto ulteriore aspetto è condivisibile l’affermazione del primo giudice per cui la circolare di riferimento dell’INPS non richiama alcuna specifica disposizione normativa, limitandosi a rinviare al proprio precedente messaggio n. 14835/1996. (Nella circolare Inps n. 119 del 2012 si legge infatti che ………. (Leggere direttamente dalla sentenza d’appello pag. 12-13)

7) pag. 13 - Quanto detto è conforme alla ratio delle disposizioni comunitarie in materia di totalizzazione europea dei contributi di cui si è detto, infatti “Per quanto riguarda il diritto dell’Unione Europea, occorre ricordare che l’art. 48 lettera a) del TFUE prescrive, per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino le misure necessarie per il cumulo di tutti i periodi di assicurazione maturati sotto le diverse legislazioni nazionali, non solo per il sorgere e il mantenimento del diritto alle prestazioni, ma anche per il calcolo di queste ultime (al fine di evitare discriminazioni, rispetto ai cittadini che abbiano prestato attività lavorativa all’interno del solo Stato nazionale di residenza)… Così, l’articolo 45 del regolamento n. 1408/71, al pari dell’articolo 6 del regolamento n. 883/2004, attua il principio del cumulo dei periodi di assicurazione, di residenza o di occupazione quale enunciato all’articolo 48 TFUE.

8) pag. 14 - Si tratta di uno dei principi fondamentali del coordinamento, a livello dell’Unione, dei regimi di previdenza sociale degli Stati membri, volto a garantire che l’esercizio del diritto alla libera circolazione non abbia l’effetto di privare il lavoratore di vantaggi previdenziali ai quali egli avrebbe avuto diritto se avesse compiuto l’intera sua carriera in un unico Stato membro.

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N.B.: Consiglio di leggere direttamente il tutto dalle sentenza allegate.

Inoltre allego la Circolare dell'INPS n. 119 del 04/10/2012 della Direzione Centrale Pensioni

OGGETTO: legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione con modificazione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative. Disposizioni e chiarimenti in materia di prestazioni in regime internazionale.

SOMMARIO: dal 1° gennaio 2012 si applicano le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con la presente circolare, che integra quella di carattere generale n. 35 del 14 marzo 2012, si forniscono disposizioni e chiarimenti con riferimento alle prestazioni in regime internazionale.

VEDI punto 5. Totalizzazione dei periodi di contribuzione italiana ed estera maturati ai sensi della legislazione degli Stati dell’Unione europea.

>> c) Totalizzazione nazionale e internazionale
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