RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Messaggio da Antonio_1961 »
NOLTRO A TUTTI I COLLEGHI UNA E-MAIL RICEVUTA DAL SINDACALISTA DEL SIULP ROMANO INERENTE IL RICALCOLO DELLE PENSIONI PER TUTTI I RETRIBUTIVI.
Carissimi Colleghi...................., con grande amarezza e profonda indignazione, mio malgrado devo comunicarVi che il Governo ha fatto approvare all'ultimo minuto dalla Commissione Bilancio , tesoro e programmazione della Camera dei Deputati, nella legge di STABILITA' del 2015 , un proprio emendamento che di seguito riporto integralmente così come licenziato ed approvato :
CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 novembre 2014
344.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
ALLEGATO 1
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
All'emendamento 44.019 del Governo , al comma 2, premettere le seguenti parole: Il limite di cui al comma 1 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.
0. 44. 019. 1. Il Relatore.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Misure in materia di trattamenti pensionistici).
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.»
2. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni ,dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento ad età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del predetto articolo 3.
3. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
44. 019. Il Governo.
Dalla lettura dell’emendamento emergono le seguenti considerazioni :
L’emendamento riguarda sia le cessazione dal 2015 sia i trattamenti già in vigore ( colleghi in quiescenza dal 01.01.2012 in poi) ma con effetto dalla stessa data (2015), i destinatari dell’emendamento sono solo coloro che hanno già maturato i 18 anni al 31/12/1995 e pertanto destinatari del sistema retributivo
Gli effetti dell'’emendamento prevede che si effettui la comparazione dei due trattamenti pensionistici:
il trattamento in vigore con il pro-rata
il trattamento che si sarebbe determinato ( ante Fornero) con il sistema prima in vigore (retributivo)
Per i colleghi già in quiescenza dal 2012 per effetto della comparazione dei due trattamenti pensionistici , le loro pensioni potrebbero essere rideterminate.
NB: Mentre per i colleghi con meno di 18 anni al 31/12/1995 , già destinatari del sistema MISTO o CONTRIBUTIVO nulla cambia , questo vale anche per lo stesso Personale in quiescenza dal 01.01.2012 in poi (esempio dispensa per fisica inabilità ecc. ecc.)
In Sostanza , la commissione Bilancio, esaminando la legge di stabilità 2015, ha approvato l'emendamento del governo che rivede la legge Fornero sulle “pensioni d'oro” ( a dire del Governo) , stabilendo che gli assegni non possono essere di importo superiore rispetto a quello calcolato con il sistema interamente retributivo e comunque di importo non superiore all'80% dell’ultimo stipendio. La norma si applicherà a tutti i trattamenti pensionistici, anche a quelli già liquidati, a decorrere dal 2015 .
Inoltre per i lavoratori che accedono al pensionamento a un’età inferiore ai limiti previsti, stabilisce il termine di due anni per la liquidazione del TFS. Le risorse risparmiate – si legge nella relazione tecnica – “affluiscono nel Fondo, istituito a presso l’Inps, finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie da individuare con un decreto del presidente del Consiglio”.
Lo scrivente Vi aggiornerà al più presto, stesso mezzo, su tutte le modifiche che saranno apportate in materia previdenziale, dalla norma in argomento, nel prosieguo dell'Iter PARLAMENTARE!!!!!!
I colleghi che hanno tenuto i contatti tramite questa e-mail, per nome e per conto di altri colleghi , sono pregati di informare di quanto sopra esposto tutti gli interessati............
A Voi le considerazioni..........................................................................
PS: questo messaggio è inviato a tutti i contatti, per tanto mi scuso anticipatamente con chi è disinteressato all'argomento.
per eventuali comunicazioni o chiarimenti mi potete contattare al 335/481984 oppure tramite e-mail pensioni@siulp.it
Un abbraccio Rocco ROMANO
PS: PER ANGRI E GINO SIETE IN GRATO DI SPIEGARE ? GRAZIE
Carissimi Colleghi...................., con grande amarezza e profonda indignazione, mio malgrado devo comunicarVi che il Governo ha fatto approvare all'ultimo minuto dalla Commissione Bilancio , tesoro e programmazione della Camera dei Deputati, nella legge di STABILITA' del 2015 , un proprio emendamento che di seguito riporto integralmente così come licenziato ed approvato :
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PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
All'emendamento 44.019 del Governo , al comma 2, premettere le seguenti parole: Il limite di cui al comma 1 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.
0. 44. 019. 1. Il Relatore.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Misure in materia di trattamenti pensionistici).
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.»
2. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni ,dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento ad età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del predetto articolo 3.
3. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
44. 019. Il Governo.
Dalla lettura dell’emendamento emergono le seguenti considerazioni :
L’emendamento riguarda sia le cessazione dal 2015 sia i trattamenti già in vigore ( colleghi in quiescenza dal 01.01.2012 in poi) ma con effetto dalla stessa data (2015), i destinatari dell’emendamento sono solo coloro che hanno già maturato i 18 anni al 31/12/1995 e pertanto destinatari del sistema retributivo
Gli effetti dell'’emendamento prevede che si effettui la comparazione dei due trattamenti pensionistici:
il trattamento in vigore con il pro-rata
il trattamento che si sarebbe determinato ( ante Fornero) con il sistema prima in vigore (retributivo)
Per i colleghi già in quiescenza dal 2012 per effetto della comparazione dei due trattamenti pensionistici , le loro pensioni potrebbero essere rideterminate.
NB: Mentre per i colleghi con meno di 18 anni al 31/12/1995 , già destinatari del sistema MISTO o CONTRIBUTIVO nulla cambia , questo vale anche per lo stesso Personale in quiescenza dal 01.01.2012 in poi (esempio dispensa per fisica inabilità ecc. ecc.)
In Sostanza , la commissione Bilancio, esaminando la legge di stabilità 2015, ha approvato l'emendamento del governo che rivede la legge Fornero sulle “pensioni d'oro” ( a dire del Governo) , stabilendo che gli assegni non possono essere di importo superiore rispetto a quello calcolato con il sistema interamente retributivo e comunque di importo non superiore all'80% dell’ultimo stipendio. La norma si applicherà a tutti i trattamenti pensionistici, anche a quelli già liquidati, a decorrere dal 2015 .
Inoltre per i lavoratori che accedono al pensionamento a un’età inferiore ai limiti previsti, stabilisce il termine di due anni per la liquidazione del TFS. Le risorse risparmiate – si legge nella relazione tecnica – “affluiscono nel Fondo, istituito a presso l’Inps, finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie da individuare con un decreto del presidente del Consiglio”.
Lo scrivente Vi aggiornerà al più presto, stesso mezzo, su tutte le modifiche che saranno apportate in materia previdenziale, dalla norma in argomento, nel prosieguo dell'Iter PARLAMENTARE!!!!!!
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Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Messaggio da arsenico60 »
...azzo, caro Antonio da come leggo neanche in pensione stiamo piu in pace, insomma cornuti e mazziati. Spero tanto di sbagliarmi
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
===se avessi letto quello che scrivo, potresti già avere un idea di quello che hanno fatto.Antonio_1961 ha scritto:NOLTRO A TUTTI I COLLEGHI UNA E-MAIL RICEVUTA DAL SINDACALISTA DEL SIULP ROMANO INERENTE IL RICALCOLO DELLE PENSIONI PER TUTTI I RETRIBUTIVI.
Carissimi Colleghi...................., con grande amarezza e profonda indignazione, mio malgrado devo comunicarVi che il Governo ha fatto approvare all'ultimo minuto dalla Commissione Bilancio , tesoro e programmazione della Camera dei Deputati, nella legge di STABILITA' del 2015 , un proprio emendamento che di seguito riporto integralmente così come licenziato ed approvato :
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XVII LEGISLATURA
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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
All'emendamento 44.019 del Governo , al comma 2, premettere le seguenti parole: Il limite di cui al comma 1 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.
0. 44. 019. 1. Il Relatore.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Misure in materia di trattamenti pensionistici).
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.»
2. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni ,dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento ad età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del predetto articolo 3.
3. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
44. 019. Il Governo.
Dalla lettura dell’emendamento emergono le seguenti considerazioni :
L’emendamento riguarda sia le cessazione dal 2015 sia i trattamenti già in vigore ( colleghi in quiescenza dal 01.01.2012 in poi) ma con effetto dalla stessa data (2015), i destinatari dell’emendamento sono solo coloro che hanno già maturato i 18 anni al 31/12/1995 e pertanto destinatari del sistema retributivo
Gli effetti dell'’emendamento prevede che si effettui la comparazione dei due trattamenti pensionistici:
il trattamento in vigore con il pro-rata
il trattamento che si sarebbe determinato ( ante Fornero) con il sistema prima in vigore (retributivo)
Per i colleghi già in quiescenza dal 2012 per effetto della comparazione dei due trattamenti pensionistici , le loro pensioni potrebbero essere rideterminate.
NB: Mentre per i colleghi con meno di 18 anni al 31/12/1995 , già destinatari del sistema MISTO o CONTRIBUTIVO nulla cambia , questo vale anche per lo stesso Personale in quiescenza dal 01.01.2012 in poi (esempio dispensa per fisica inabilità ecc. ecc.)
In Sostanza , la commissione Bilancio, esaminando la legge di stabilità 2015, ha approvato l'emendamento del governo che rivede la legge Fornero sulle “pensioni d'oro” ( a dire del Governo) , stabilendo che gli assegni non possono essere di importo superiore rispetto a quello calcolato con il sistema interamente retributivo e comunque di importo non superiore all'80% dell’ultimo stipendio. La norma si applicherà a tutti i trattamenti pensionistici, anche a quelli già liquidati, a decorrere dal 2015 .
Inoltre per i lavoratori che accedono al pensionamento a un’età inferiore ai limiti previsti, stabilisce il termine di due anni per la liquidazione del TFS. Le risorse risparmiate – si legge nella relazione tecnica – “affluiscono nel Fondo, istituito a presso l’Inps, finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie da individuare con un decreto del presidente del Consiglio”.
Lo scrivente Vi aggiornerà al più presto, stesso mezzo, su tutte le modifiche che saranno apportate in materia previdenziale, dalla norma in argomento, nel prosieguo dell'Iter PARLAMENTARE!!!!!!
I colleghi che hanno tenuto i contatti tramite questa e-mail, per nome e per conto di altri colleghi , sono pregati di informare di quanto sopra esposto tutti gli interessati............
A Voi le considerazioni..........................................................................
PS: questo messaggio è inviato a tutti i contatti, per tanto mi scuso anticipatamente con chi è disinteressato all'argomento.
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PS: PER ANGRI E GINO SIETE IN GRATO DI SPIEGARE ? GRAZIE
il mio dubbio è chi pur essendo retributivo ma non aveva i 40 anni il periodo dal 1.1.2012 in poi non deve essere applicato il pro rata ma il vecchio sistema che è sicuramente più vantaggioso. x chi avesse già i 40anni dovrà restituire la quota pro rata maturata.
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
===aggiungo, che un maresciallo aveva una PAL superiore hai 38mila euro, ovvio che sono rimasto impressionato, ma poi ripensandoci era ovvio che con il pro rata avesse maturato un ulteriore quota.
ora dovrà restituire tutto? non è giusto. se un diritto è acquisito non lo si può togliere.
questa è l'italietta RENZI.
ora dovrà restituire tutto? non è giusto. se un diritto è acquisito non lo si può togliere.
questa è l'italietta RENZI.
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Messaggio da Antonio_1961 »
Quindi il rateo pensionistico dal 2012 in poi sarà ridimensionato?
-
- Affidabile
- Messaggi: 251
- Iscritto il: gio mag 05, 2011 2:29 pm
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Messaggio da amaranto56 »
non si potrà superare l'80%, il sistema pro-rata era vantaggioso per i soggetti con il sistema retributivo in quanto la quota contributiva maturata dal 1/1/2012 andava ad aggiungersi alla quota retributiva maturata fino al 31/12/2011, il governo Renzi con un colpo di spugna ha cancellato la quota contributiva e quindi anche i colleghi che sono in pensione dal 1/1/2012 dovranno restituire la quota maturata.Questo emendamento mirava a colpire le cosiddette pensioni d'oro,quelle si che maturano migliaia di euro ma noi con i nostri miseri stipendi cosa vuoi che maturiamo? da un conteggio che ho fatto fare, io che sono retributivo maturavo dal 1/1/12 circa 25 euro per ogni anno di permanenza in servizio,quindi andando in pensione alla fine di quest'anno avrei preso in più sulla pensione 75 euro che con i tempi che corrono sarebbero serviti.
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Messaggio da Antonio_1961 »
Sembra strano che adesso si difende la legge Fornero... davvero incredibile.amaranto56 ha scritto:non si potrà superare l'80%, il sistema pro-rata era vantaggioso per i soggetti con il sistema retributivo in quanto la quota contributiva maturata dal 1/1/2012 andava ad aggiungersi alla quota retributiva maturata fino al 31/12/2011, il governo Renzi con un colpo di spugna ha cancellato la quota contributiva e quindi anche i colleghi che sono in pensione dal 1/1/2012 dovranno restituire la quota maturata.Questo emendamento mirava a colpire le cosiddette pensioni d'oro,quelle si che maturano migliaia di euro ma noi con i nostri miseri stipendi cosa vuoi che maturiamo? da un conteggio che ho fatto fare, io che sono retributivo maturavo dal 1/1/12 circa 25 euro per ogni anno di permanenza in servizio,quindi andando in pensione alla fine di quest'anno avrei preso in più sulla pensione 75 euro che con i tempi che corrono sarebbero serviti.
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Il problema e che non hanno risolto un kayser anzi hanno creato ultrriore casino
Chi prosegue la la carriera oltre i 40 anni cmq gli viene riconoscito il diritto al contributivo ma non ccapisco cosa intendono per l'80% dell'ultimo stipendio
Non capisco cosa intendono per restituire cosa? Le nostre pensioni sono rimaste tali anzi peggiorative x chi non aveva i 40 anni xke con il contributivo risprtto al retributivo ci si rimette la meta`. Chi aveva 37anni al 2011 ora gli ridanno il retributivo?
Aspettiamo perche deve passare ancora dal senato e ci faranno altre modifiche.
Chi prosegue la la carriera oltre i 40 anni cmq gli viene riconoscito il diritto al contributivo ma non ccapisco cosa intendono per l'80% dell'ultimo stipendio
Non capisco cosa intendono per restituire cosa? Le nostre pensioni sono rimaste tali anzi peggiorative x chi non aveva i 40 anni xke con il contributivo risprtto al retributivo ci si rimette la meta`. Chi aveva 37anni al 2011 ora gli ridanno il retributivo?
Aspettiamo perche deve passare ancora dal senato e ci faranno altre modifiche.
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Messaggio da Antonio_1961 »
http://www.sap-nazionale.org/Public/Doc ... 021214.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
a te il commento Angri...
a te il commento Angri...
-
- Affidabile
- Messaggi: 251
- Iscritto il: gio mag 05, 2011 2:29 pm
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Messaggio da amaranto56 »
Interessante articolo del sapaf sulla questione.
http://sapaf.it/tagli-alle-pensioni-dor ... -rimettono" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sapaf.it/tagli-alle-pensioni-dor ... -rimettono" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Messaggio da Antonio_1961 »
Sono in discussione anche i requisiti pensionistici ?
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
===secondo il mio modesto parere è solo propaganda di chi non sà cosa è la pensione.Antonio_1961 ha scritto:http://www.sap-nazionale.org/Public/Doc ... 021214.pdf
a te il commento Angri...
come viene calcolata e come viene maturata.
ha questo punto gli inabili?
secondo loro chi aveva il 79% prende più di chi aveva l'80% perchè non subisce la decurtazione?
boh????????????
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Letto il comunicato sopra riportato, che pare ridimensionare aspettatitve ben più negative prodotte da altre organizzazioni, resta un solo dubbio. Anche in quest'ultima esposizione non viene accennato quanto i colleghi andati in pensione dopo il 01/01/12 vedrranno decurtarsi dal rateo pensionistico a partire dal 01/01/15 e quanto acquisiranno in meno chi è prossimo al pensionamento. Si accenna al 13% in più percepito da chi è dal 2012 in pensione, mi pare di capire, grazie al prorata. Se è questa la percentuale che si vedranno retratta e se è sempre quella la media da tagliare rispetto ai calcoli a che è prossimo alla pensione resta a mio parere una cifra certo significativa. Chi è più capace in questa materia ci potrà essere certo d'aiuto
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