Egr. avvocato Carta,
desidererei leggere il suo autorevole parere in merito a quanto dibattuto in un post pubblicato qualche mese addietro, recante il medesimo titolo in oggetto, in cui si discuteva degli eventuali effetti di natura disciplinare, che potrebbero scaturire da una siffatta situazione.
Io intervenivo esplicando la mia opinione con quanto segue:
Messaggio da skorpios » gio ott 09, 2014 11:04 pm
"""Buonasera.
Anche l'intervenuta amnistia, sia essa propria o impropria, estingue il reato; ciò non preclude però all'amministrazione la facoltà di procedere ad un'autonoma valutazione del fatto.
Saluti."""
Considera corretto quanto da me ipotizzato, per analogia?
Oppure Lei ha una differente opinione?
La ringrazio per il tempo che vorrà concedermi e spero comunque che la mia domanda, ma soprattutto la Sua risposta, sia chiarificatrice per molti colleghi che, probabilmente, si trovano nella condizione di porsi il problema di quanto (e se) sia conveniente ricorrere a tale istituto.
Cordiali saluti ed auguri di Buone Feste Natalizie.
Legge 67/2014 "messa alla prova".
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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- skywalker58
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Re: Legge 67/2014 "messa alla prova".
Messaggio da skywalker58 »
Salve, attendendo il parere senz'altro molto più tecnico del gent.mo Avv. Carta,giusto per "accademia", osservo che mi sembra che l'amministrazione operi al di fuori della costituzionalità, in quanto le cause di estinzione del reato estinguono la punibilità in astratto, cioè escludono l’applicazione della pena, quindi la punibilità, prima della sentenza definitiva di condanna, che quindi non viene mai pronunciata, a differenza delle cause di estinzione della pena (amnistia impropria e indulto) che intervengono a sentenza pronunciata. Non capisco perchè l'amministrazione possa, a fronte di una rinuncia dello Stato (ad essa sovraordinato) a perseguire un reato, ad avviare una propria autonoma valutazione disciplinare con esiti magari anche più afflittivi di quelli che avrebbe pronunciato un giudice!
Re: Legge 67/2014 "messa alla prova".
Purtroppo, visto quanto segue, non sembra proprio che l'amministrazione operi al di fuori della costituzionalità:
l’art. 1 L. 97/01
ha riformulato l’art. 653 cpp inserendo anche un comma 1-bis,
la sentenza irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle Pubbliche Autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l’imputato non lo ha commesso”
l’efficacia preclusiva della prosecuzione del procedimento disciplinare non è riconosciuta alle sentenze:
di non doversi procedere per prescrizione, amnistia, estinzione del reato, per assenza delle condizioni di procedibilità
di assoluzione perché il fatto non costituisce illecito penale (vale a dire perché, pur essendo presenti tutti gli elementi oggettivi, difetti l’elemento psicologico)
perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato (vale a dire ad es. che il reato è stato depenalizzato);
di archiviazione del procedimento penale.
l’art. 1 L. 97/01
ha riformulato l’art. 653 cpp inserendo anche un comma 1-bis,
la sentenza irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle Pubbliche Autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l’imputato non lo ha commesso”
l’efficacia preclusiva della prosecuzione del procedimento disciplinare non è riconosciuta alle sentenze:
di non doversi procedere per prescrizione, amnistia, estinzione del reato, per assenza delle condizioni di procedibilità
di assoluzione perché il fatto non costituisce illecito penale (vale a dire perché, pur essendo presenti tutti gli elementi oggettivi, difetti l’elemento psicologico)
perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato (vale a dire ad es. che il reato è stato depenalizzato);
di archiviazione del procedimento penale.
- skywalker58
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Re: Legge 67/2014 "messa alla prova".
Messaggio da skywalker58 »
...quindi, anche se un giudice decide di archiviare un procedimento, in quanto infondato, l'amministrazione potrebbe procedere disciplinarmente....bellissima situazione! Se vuoi rovinare qualcuno, fai una denuncia, tanto poi se archiviano, il procedimento disciplinare lo becca lo stesso! Non sarebbe la prima volta comunque che delle leggi dello Stato si rivelino poi "incostituzionali", stranamente lo si scopre solo quando "toccano" qualcuno abbastanza in alto! Non sarebbe stato molto più corretto prevedere l'instaurazione di un procedimento disciplinare solo in caso di sentenza definitiva? Boh, forse si toglieva troppo potere a chi vuole considerarci "sudditi" e non "cittadini"!
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