Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746

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panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

Questa qui sotto richiama (stesso ricorrente) quella già postata qui in data 22 luglio 2013.
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La stessa Corte da una dritta circa il massimo degli anni:

- ) - Si tratta dell’art. 59, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1997 n. 449, secondo il quale, con effetto dal 1° gennaio 1998: “…gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili”;

e

- ) - dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n.187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni”.

Inoltre, vi sono anche altre info interessanti per cui vi invito ha leggere tutto il contesto per non fare errori.
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VALLE D'AOSTA SENTENZA 3 01/03/2013


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VALLE D'AOSTA SENTENZA 3 2013 PENSIONI 01/03/2013



SENTENZA N.3/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA VALLE D’AOSTA
nella persona del

Giudice unico
dr. Paolo COMINELLI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 740 del registro di Segreteria, proposto da M. C. D., omissis…, residente omissis.., contro il Ministero della Difesa e il Comando Generale Arma dei Carabinieri ;
Non rappresentate le parti nella pubblica udienza del 24 gennaio 2013;
Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il sig. M.C. D., già appartenente all’Arma dei Carabinieri , con ricorso pervenuto il 3 giugno 2008 aveva reclamato il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui alla legge 11 dicembre 1962 n. 1746, relativamente alle missioni all’estero alle quali egli aveva partecipato (in Cambogia e in Albania), sotto l’egida dell’ONU.

Questa Sezione giurisdizionale aveva pronunciato la sentenza n. 1 del 14 gennaio 2010, passata in giudicato, con la quale, in accoglimento di detto ricorso, aveva riconosciuto il diritto dell’interessato ai benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti, ai sensi dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746, con riferimento all’ambito pensionistico, con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondergli.

E’ pervenuto il 14 settembre 2012 un ulteriore ricorso, proposto dal sig. M., per ottemperanza alla citata sentenza n. 1 del 14 gennaio 2010, ritenendo l’interessato non correttamente e completamente eseguita dall’Am-ministrazione la precedente pronuncia a suo favore.

Nel gravame si contesta l’incompleta esecuzione del giudicato, in particolare si contesta il mancato riconoscimento delle campagne di guerra relative al servizio prestato in Albania; si sostiene non applicarsi il limite di cinque anni al riconoscimento delle campagne stesse; si chiede il riconoscimento di cinque anni pertinenti al Premio Fondo Previdenza Sottufficiali; si avanzano numerose richieste, relative alla retribuzione (R.I.A., tre scatti aggiuntivi ex legge 360/70, R.D.L. n. 1427/22, legge n. 93/52, ed altre ancora) e si cita copiosa giurisprudenza, e si chiede inoltre il risarcimento del danno per il comportamento dell’Amministrazione. Si argomenta inoltre in merito alla spettanza di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché all’indennità di buonuscita.

Il Comando Generale Arma dei Carabinieri ha trasmesso memoria, in cui sostiene di avere pienamente ottemperato con il decreto n. 376 del 21 settembre 2010, con il quale (come risulta dalle premesse del medesimo) si dà esecuzione alla sentenza. Si chiede venga dichiarato improcedibile il gravame, essendo intervenuto il giudicato, e si chiede altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, configurandosi la temerarietà della lite.

Considerato in

DIRITTO

Va considerato in primo luogo che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei Conti non ha per oggetto la legittimità del provvedimento impugnato ed i suoi eventuali vizi, ma il rapporto pensionistico: ne consegue che la deduzione di eventuali vizi del provvedimento amministrativo non assume rilievo, se non in quanto i motivi dedotti investano il merito della pretesa pensionistica. Sono pertanto irrilevanti i vizi di forma dedotti con il ricorso in esame.

Tanto premesso, si osserva, come ricordato in narrativa, che il ricorrente ha presentato numerose richieste, ed è quindi necessario delimitare i confini dell’oggetto del presente giudizio.

Nella stessa sentenza n. 1 del 14 gennaio 2010 è stata precisata la portata della pronuncia, osservando che rientrano nella giurisdizione di questa Corte le controversie in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, e dell’art. 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 19. Pertanto, per quanto riguarda i benefici combattentistici (ai quali la legge n. 1746/1962 fa genericamente riferimento), che esulino dall’ambito pensionistico (quali sono quelli relativi a carriera, stipendio o indennità di buonuscita), andava dichiarato il difetto di giurisdizione. L’accertamento giudiziale oggetto del giudizio si riferiva soltanto alla sussistenza del presupposto per godere dei benefici combattentistici; in sede di esecuzione della sentenza (esecuzione che avviene in via amministrativa), il Ministero doveva poi individuare i benefici da concedersi in applicazione delle norme vigenti in materia.

Il thema decidendum dell’odierno giudizio di ottemperanza, pertanto, è soltanto la correttezza, o meno, dell’esecuzione del giudicato, che a sua volta si riferisce soltanto ai benefici combattentistici in sede pensionistica.

Orbene, l’Amministrazione ha provveduto, con il decreto n. 376 del 21 settembre 2010, a dare esecuzione alla sentenza.

Dall’esame del provvedimento emerge che all’interessato è stata riconosciuto il computo della campagna di guerra per il servizio in Cambogia, ma non quello per la campagna relativa al servizio in Albania.

Va ricordato che i “benefici combattentistici” (che si identificano sostanzialmente con le “campagne di guerra”), sono stati previsti dalla legge 24 maggio 1970 n. 336.

In tempi più recenti, sono poi intervenute norme di contenuto più restrittivo.

Si tratta dell’art. 59, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1997 n. 449, secondo il quale, con effetto dal 1° gennaio 1998: “…gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili”; e dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n.187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni”.

Il suddetto limite di cinque anni per il riconoscimento degli aumenti di servizio per particolari attività professionali, secondo la circolare dell’INPDAP (nota 28 maggio 2008 n. 16) si applica anche ai benefici combattentistici di cui alla legge 11 dicembre 1962 n. 1746. Tale circolare innova l’orientamento espresso con la precedente nota 2 luglio 2007 n.7, citata dallo stesso ricorrente.

L’introduzione di tale limite massimo spiega il perché del mancato riconoscimento, nel decreto di esecuzione, dei benefici relativi al servizio prestato in Albania, tenuto conto degli aumenti di servizio già computati (servizio in Cambogia, servizio di confine, benefici ex art. 3 legge n. 284/77).

Sul punto, non risulta reperibile, allo stato, giurisprudenza; tuttavia, l’interpretazione formulata dall’INPDAP, alla luce di una attenta lettura delle due norme citate, appare conforme a legge, e deve ritenersi, pertanto, che l’Amministrazione abbia correttamente ottemperato.

Quanto al resto, come già si è osservato, il gravame ha natura di ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 1/2010, che aveva per oggetto i benefici combattentistici, e la materia del contendere riguarda quindi solo questi ultimi.

Ne consegue che tutte le altre richieste del ricorrente, relative a riconoscimenti vari ( stipendiali e pensionistici), non possono essere prese in considerazione.

Ai fini della materia del contendere, appaiono inoltre inconferenti i numerosi richiami, operati nel ricorso, a norme e a giurisprudenza anteriori agli interventi legislativi del 1997, sopra ricordati.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, questo Giudice, pur in presenza di giurisprudenza non univoca sul punto, ritiene di dover dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

La giurisdizione della Corte dei Conti ha per oggetto il rapporto pensionistico in tutti i suoi vari aspetti, ma ciò non consente un’estensione della giurisdizione stessa al risarcimento del danno eventualmente derivante dal non corretto operare dell’Amministrazione; sotto tale profilo, il ricorso è dunque improponibile dinanzi a questo Giudice (cfr. Sezione Liguria, n. 382 del 19 dicembre 2011).

La sussistenza del difetto di giurisdizione va poi confermata, come da amplissima e consolidata giurisprudenza, relativamente all’indennità di buonuscita.

Va ancora osservato, da ultimo: che la spettanza di interessi legali e rivalutazione monetaria è stata riconosciuta nel decreto n. 376; e che la richiesta del riconoscimento dei cinque anni pertinenti al Premio Fondo Previdenza Sottufficiali non è fondata, non spettando, come sopra argomentato, il riconoscimento di tale periodo.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il gravame va dunque respinto.

Ritenendo che esse si elidano a vicenda, questo Giudice non considera fondate, da un lato la richiesta, da parte dell’Amministrazione, di dichiarare la lite temeraria, dall’altro le vivaci considerazioni critiche svolte dal ricorrente nei confronti di controparte.

Sussistono infine adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese di giustizia, in considerazione della complessa tematica trattata.

P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.
Ai sensi dell’art 429 c.p.c. (come modificato dall’art. 53, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133), si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Aosta, il 24 gennaio 2013.

IL GIUDICE
(Cominelli)

Pubblicata il 01/03/2013


antoniodla
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da antoniodla »

La sentenza citata mostra alcune imprecisazioni che vorrei approfondire.
Innanzitutto i benefici combattentistici che si devono attribuire non sono quelli relativi alla legge 336/71, come si legge, ma eventualmente quelli della 390/50 poichè, ai sensi dell'art. 5 comma 2 legge 824/71, proprio le norme della legge 336/71 non possono essere applicate a coloro che beneficiano della legge 1746/62 (quelli trattati in questo forum).
Inoltre anche se è giusto aver evidenziato le norme restrittive che regolano le supervalutazioni, mi chiedo perchè il legislatore ha indicato nell'art. 1849 delle legge 66/2010 (sull'ordinamento militare, pertanto in tema) la sola legge 165/97 come quella da utilizzare per correttamente effettuare il computo dei servizi prestati senza menzionare la 449/97 e quindi ha, in altri termini, affermato l'assenza del vincolo temporale dei 5 anni per i benefici della legge 1746/62, considerato che non è espressamente indicata tra quelle soggette a limitazione.
panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

riconoscimento dei benefici combattentistici ed alla conseguente supervalutazione ai fini pensionistici dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell’ONU ed equiparate nonchè di rideterminazione del trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali ed, in ogni caso, l’applicazione di tutti i benefici combattentistici.

Ricorso ACCOLTO:

IL TAR scrive:

1) - In via pregiudiziale, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia.

2) - Difatti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del T.U. n. 1214/34, la Corte dei Conti ha giurisdizione in materia pensionistica, cioè su quei rapporti che s'instaurano con la cessazione dell'attività di servizio e la sua cognizione è esclusivamente orientata sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. civili n. 99 del 23.2.1999). In definitiva, la cognizione del giudice contabile è limitata ai soli provvedimenti pensionistici, con relativi accessori, con esclusione di tutti quei provvedimenti che attengono al rapporto di lavoro anche se incidenti su quello pensionistico.

3) - A questa stregua, la domanda di concessione dei benefici combattentistici spetta al giudice del rapporto di lavoro (nella specie, viene in rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della riserva di legge avente ad oggetto le controversie di lavoro del personale in regime di diritto pubblico: cfr. art. 3 e 63 del testo unico n. 165 del 2001), dal momento che detti benefici incidono anche sul trattamento retributivo del pubblico dipendente, oltre che (in via mediata) sul trattamento pensionistico.

Il resto per completezza leggetelo qu sotto.
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28/08/2014 201400450 Sentenza Breve 1


N. 00450/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2014, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti), tutti rappresentati e difesi dagli avv. Giacomo Crovetti, Leonardo Bitti, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

PER L’ACCERTAMENTO E CONSEGUENTE DECLARATORIA
-del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. n. 1746/62, all’art.18 del D.P.R.n.1092/1973, dell’art. 3 della L. n. 390/50, e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 165/97 ed alla conseguente supervalutazione ai fini pensionistici dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell’ONU ed equiparate nonchè di rideterminazione del trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali ed, in ogni caso, l’applicazione di tutti i benefici combattentistici così come previsti, disposti e richiesti;

E PER
-la concessione ex art. 55 c.p.a. di misura cautelare propulsiva ovvero sostitutiva e, comunque, utile e volta al riconoscimento ed alla tutela interinale e temporanea del diritto vantato dai ricorrenti con conseguente richiesta di ingiunzione all’Amministrazione resistente di riconoscimento ed applicazione dei benefici combattentistici di cui alle surrichiamate norme e così come richiesti nel presente ricorso

NONCHE’ per
-l’annullamento, previa adozione di provvedimento cautelare, di tutti gli atti anche a contenuto generale ed ancorchè qualificati nominalmente come circolari, direttive e/o pareri, preordinati, prodromici, presupposti, connessi e consequenziali all’impugnato atto così come indicati nell’esposizione del presente ricorso ovvero ancorchè non conosciuti allo stato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2014 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso depositato il 9 luglio 2014, i ricorrenti hanno dedotto: - di essere tutti ufficiali, sottufficiali e graduati dell'Esercito Italiano attualmente in servizio permanente effettivo presso reparti aventi la loro sede in Friuli Venezia Giulia di avere, nel corso della loro carriera, svolto servizio fuori area, prendendo parte ad una serie di missioni per conto ONU o equiparate tutte ricomprese nell'ambito dell'elencazione contenuta nella determinazione dello Stato Maggiore Difesa in data 11.1.2007, di avere appreso che detti periodi non avevano dato luogo alla supervalutazione prevista dalla normativa vigente ai fini pensionistici e ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita; - che l'Amministrazione aveva manifestato in modo univoco la volontà di non riconoscere i diritti anzidetti.

Gli istanti chiedono pertanto che venga accertato il loro diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della L. n. 1746/62, all'art. 18 del DPR n. 1092/73, all'art. 3 della L. n. 390/50 e all'art. 5 del D.Lgs. n. 165/97, con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e genericità dei motivi.

Questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti per decidere la controversia in forma semplificata.

In via pregiudiziale, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia. Difatti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del T.U. n. 1214/34, la Corte dei Conti ha giurisdizione in materia pensionistica, cioè su quei rapporti che s'instaurano con la cessazione dell'attività di servizio e la sua cognizione è esclusivamente orientata sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. civili n. 99 del 23.2.1999). In definitiva, la cognizione del giudice contabile è limitata ai soli provvedimenti pensionistici, con relativi accessori, con esclusione di tutti quei provvedimenti che attengono al rapporto di lavoro anche se incidenti su quello pensionistico.

A questa stregua, la domanda di concessione dei benefici combattentistici spetta al giudice del rapporto di lavoro (nella specie, viene in rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della riserva di legge avente ad oggetto le controversie di lavoro del personale in regime di diritto pubblico: cfr. art. 3 e 63 del testo unico n. 165 del 2001), dal momento che detti benefici incidono anche sul trattamento retributivo del pubblico dipendente, oltre che (in via mediata) sul trattamento pensionistico.
Nel merito, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'articolo unico della L. n. 1746/62, dell'art. 18 del d.P.R. n. 1092/73, dell'art. 3 della L. n. 390/50, dell'art. 5 del D.lgs. n. 165/97.

Il ricorso è fondato.

Risulta invero decisiva la semplice lettura del quadro normativo. Ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 1092/73: "il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia". L'articolo unico della legge n. 1746/62 recita che: "al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti".

“Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa".

A sua volta, l'art. 3 della legge n. 390/50 statuisce che: "per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all'articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all'art. 1. Qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna. In tal caso verrà riconosciuta solo quest'ultima".

Orbene, la giurisprudenza condivisa dal Collegio (cfr. Tar Lombardia n 1168 del 2014; Tar Veneto 7 aprile 2010, n. 1288; ma anche Corte dei Conti, sez. I giurisdizionale centrale d'Appello n. 845/2013) ha già avuto modo di affermare il diritto ai benefici di cui all'art. 1 della legge n. 1746 del 1962, in relazione al periodo di servizio prestato in zona d'intervento ONU.

La tesi del Ministero della Difesa, fondata sull'argomento per cui sarebbe assente una normativa che preveda espressamente l'attribuzione di campagne di guerra al personale militare in servizio per conto dell'ONU in zona d'intervento, è priva di fondamento. Invero, i citati articoli 3 della legge n. 390/50 e 18 del d.P.R. n. 1092/73 definiscono le condizioni e i termini per il calcolo del beneficio della supervalutazione del servizio prestato dai combattenti; beneficio che, per effetto dell'articolo unico della legge n. 1746/62, è stato esteso al personale militare impiegato per conto dell'ONU in "zone di intervento" specificamente determinate dallo Stato Maggiore della Difesa. L'estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha, dunque, la sua fonte nel chiaro disposto della legge.

Del resto, come è stato correttamente rimarcato, non è dato comprendere quali siano, ai fini pensionistici, "i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti" se non quelli previsti dalla normativa vigente: benefici, dunque, da individuare nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e dall'art. 18 del t.u. 1092 del 1973 (cfr. anche Corte dei Conti Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).

Sotto altro profilo, va rilevato che la normativa non giustifica una limitazione ai soli benefici stipendiali. La legge citata, come si è visto, si riferisce ai benefici combattentistici tout court e le norme verso le quali opera l'implicito rinvio (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall'art. 18 del t.u. 1092 del 1973) prevedono, per l'appunto, anche benefici pensionistici.

Inoltre, i periodi di servizio svolti per conto dell'ONU in "zone di intervento" appositamente riconosciute, sono supervalutabili quali campagne di guerra ai fini dell'indennità di buonuscita tramite riscatto oneroso, senza la limitazione temporale prevista dall'art. 5, 2° comma, del D.lgs. n. 165/97, in quanto tali servizi non sono espressamente indicati dall'art. 5, 1° comma, dello stesso decreto legislativo.

Da ultimo, neppure può ritenersi che detti benefici siano preclusi a favore del personale non dirigenziale, per effetto del congelamento, al 31.12.1986, della progressione temporale legata all'anzianità di servizio (art. 1, comma 3, della L. n. 468 del 1.1.1987), atteso che nessuna limitazione di questo genere è contenuta nella legge n. 1746 del 1962.

Ciò detto in diritto, osserva il Collegio che, in punto di fatto, non è stato specificatamente contestato da controparte che i servizi prestati dagli odierni ricorrenti siano stati svolti per conto dell'ONU in territori espressamente definiti "zone di intervento" con formale determinazione dello Stato Maggiore della Difesa.

I ricorrenti hanno, pertanto, diritto al riconoscimento del diritto invocato.

Inoltre l'ammissibilità di un dispositivo di mero accertamento è giustificata dalla circostanza che l'incisione della situazione giuridica sostanziale consiste nella condizione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, originata dalla contestazione del datore di lavoro pubblico, che si intende con l'azione di mero accertamento eliminare. Essendo l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) così integrato, ne consegue anche l'infondatezza della eccezione difensiva di inammissibilità del ricorso per genericità dello stesso.

Le spese di lite, secondo la regola codicistica, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, - accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'art. unico della L. n. 1746/62, dell'art. 18 del DPR n. 1092/73, dell'art. 3 della L. n. 390/50, dell'art. 5 del D.lgs. n. 165/97 e alla correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU (definite tali con apposita determinazione dello Stato Maggiore della Difesa) ed equiparate;

- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/08/2014
panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

La sentenza del Consiglio del Stato richiamata è stata da me postata il 10 maggio 2014 in questo post.
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Il CdS Accoglie l'appello del Ministero della Difesa rigettando quello del Tar di Milano. Quindi non spetta nulla.
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21/10/2014 201405172 Sentenza Breve 4


N. 05172/2014REG.PROV.COLL.
N. 07207/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello nr. 7207 del 2014, proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro
i signori (omissis – congruo numero di ricorrenti - ), rappresentati e difesi dall’avv. Luciano Quarta, con domicilio eletto presso l’avv. Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula, 34,

per l’annullamento,

previa sospensione,
della sentenza nr. 1168/2014 resa dal T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, in data 26 marzo 2014 e depositata il 7 maggio 2014, notificata il 30 maggio 2014.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 16 settembre 2014, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. dello Stato Vittorio Cesaroni per l’Amministrazione e l’avv. Quarta per gli appellati;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti in epigrafe meglio indicati, tutti ufficiali, sottufficiali e graduati dell’Esercito Italiano attualmente in servizio permanente effettivo, con ricorso ritualmente proposto nr. 1221/2013 hanno chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate, con contestuale annullamento delle note del Ministero della Difesa con le quali si escludeva che il personale impiegato nelle missioni ONU potesse rientrare tra i destinatari dei benefici previsti per le campagne di guerra.

A fondamento della domanda i ricorrenti in primo grado facevano specifico riferimento alla violazione dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962, nr. 1746, dell’art. 18 del d.P.R. 29 dicembre 1973, nr. 1092, dell’art. 3 della legge 24 aprile 1950, nr. 390, e dell’art. 5 del decreto legislativo30 aprile 1997, nr. 165.

2. Con la sentenza semplificata di cui in epigrafe, il T.A.R. della Lombardia, dopo aver preliminarmente ritenuto la propria giurisdizione sulla controversia, non ritenendo sussistente quella della Corte dei Conti, ha accolto il ricorso suindicato, reputando i periodi di servizio svolti per conto ONU in zone di intervento effettivamente supervalutabili quali campagne di guerra, a favore del personale militare e ai fini pensionistici e ai fini dell’indennità di buonuscita.

3. Il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza suddetta, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione.

A sostegno dell’appello l’Amministrazione deduce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione; nel merito, lamenta l’erroneità della decisione laddove non si è tenuto conto dell’evoluzione dell’ordinamento, per cui l’attribuzione dei benefici combattentistici in questione si è resa incompatibile con l’introduzione, per il personale militare non dirigente ed equiparato, di sistemi stipendiali non più atti a valorizzare l’anzianità di servizio ai fini della progressione economica.

Si sono costituiti in giudizio gli appellati per resistere al ricorso.

4. Alla camera di consiglio del 16 settembre 2014, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, è stato dato avviso alle parti ex art. 60 cod. proc. amm. della possibilità di immediata definizione del giudizio nel merito.

Infatti, l’appello è manifestamente fondato, per le ragioni di seguito esposte.

5. In via preliminare, va esaminata la questione di giurisdizione riproposta dall’Amministrazione col primo motivo d’appello.

La Sezione ritiene infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, con ciò condividendo le conclusioni del primo giudice.

Ed invero, ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie relative alla computabilità dell’indennità di amministrazione nel trattamento pensionistico, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto di lavoro e diretta all’accertamento della computabilità dell’emolumento nella base contributiva e domanda proposta dal dipendente in quiescenza; la giurisdizione della Corte dei Conti si estende alle controversie riguardanti l’an e il quantum della pensione ma resta esclusa da ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi da versare (cfr. Cass. civ., sez. un., 20 maggio 2010, nr. 12337; in termini, Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2007, nr. 2562; id., 26 maggio 2006, nr. 3171; Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2006, nr. 3066; id., 20 aprile 2006, nr. 2194; id., 29 luglio 2004, nr. 5354).

Il caso che qui occupa rientra in quest’ultima ipotesi, dal momento che gli istanti, dipendenti pubblici ancora in servizio, hanno agito per l’accertamento della computabilità di determinati benefici nella base contributiva e tale computabilità dell’elemento retributivo afferisce direttamente alla base contributiva e non già al trattamento pensionistico.

Pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto giudice del rapporto d’impiego.

6. L’appello risulta invece fondato nel merito, apparendo meritevole di riforma la sentenza impugnata.

Al riguardo, il primo giudice ha ritenuto che l’articolo unico della citata legge nr. 1746 del 1962 consentisse l’applicazione al personale militare che abbia svolto servizio per conto dell’ONU in zone d’intervento della supervalutazione prevista dalla legge 24 aprile 1950, nr. 390, per i militari impegnati in “campagne di guerra”; tuttavia, come correttamente osservato dall’Amministrazione appellante, il richiamo a tale legge è del tutto improprio, trattandosi di normativa il cui ambito di operatività era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945, e che non conteneva alcuna disposizione che ne estendesse l’applicabilità ad eventuali campagne di guerra successive.

Tanto premesso, a fronte del rilievo del primo giudice, il quale ha osservato che diversamente opinando il citato articolo unico resterebbe di incerta applicabilità, non comprendendosi a quali “benefici” esso possa essere riferito, è agevole replicare che esso veniva originariamente inteso come riferito agli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 9 e 7 del r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 (in tal senso, la risalente giurisprudenza della Corte dei Conti invocata dai ricorrenti e richiamata nella sentenza appellata).

Tuttavia, questi ultimi benefici economici potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, e pertanto non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478.

Pertanto, come già altrove ritenuto dalla Sezione, i benefici di cui al citato r.d. nr. 1427 del 1922 non possono più trovare applicazione al personale non dirigenziale, proprio perché basati su una normativa presupponente ancora una carriera incentrata sugli scatti biennali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2013, nr. 2480; id., 25 maggio 2012, nr. 3084; id., 19 ottobre 2007, nr. 5475).

Ne discende la sopravvenuta inapplicabilità anche dell’articolo unico della legge nr. 1746 del 1962, a cagione dell’inapplicabilità della disciplina cui esso faceva rinvio.

7. Le considerazioni che precedono, essendo ex se idonee e sufficienti a fondare l’accoglimento dell’appello e l’integrale reiezione del ricorso di primo grado, esonerano dall’approfondimento delle ulteriori e subordinate questioni sollevate dall’Amministrazione.

8. Stante la peculiarità della vicenda contenziosa esaminata, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione, fra le parti, di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 21/10/2014
panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

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Ricorso perso.
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1° Reggimento di Manovra in Rivoli

Il Tar Piemonte richiama la sentenza Cons. St. sez. IV, n. 5172/2014.
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21/11/2014 201401890 Sentenza Breve 1


N. 01890/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01103/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2014, proposto da:
(OMISSIS per questione di spazio - congruo nr. di ricorrenti -), rappresentati e difesi dagli avv. Katia Giardini, Stefania Lucco, con domicilio eletto presso l’avv.to Katia Giardini in Torino, corso San Martino, 4;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; 1° Reggimento di Manovra in Rivoli;

per l'annullamento
- (OMISSIS per questione di spazio - congruo nr. di nominativi con relativi riferimenti dei provvedimenti del comando d’appartenenza) a firma del capo servizio amministrativo del 1° Reggimento di manovra, ufficio amministrazione;

nonchè per l'accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti, sottoufficiali e graduati dell’esercito italiano, all'estensione dei benefici combattentistici per i servizi resi in zone di intervento per conto ONU, sia sotto il profilo anzianità di servizio sia sotto il profilo trattamento economico a fini pensionistici per i periodi non ancora oggetto di prescrizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti, i quali tutti hanno svolto svariati periodi di servizio per conto O.N.U. in diverse zone di intervento e sono ufficiali, sottoufficiali e graduati dell’esercito, lamentano che, per siffatti periodi di servizio, non siano stati loro riconosciuti i benefici combattentistici previsti dal combinato disposto delle l. n. 1746 del 1962, l. n. 390 del 1950, d.p.r. n. 1092 e n. 1032 del 1973.

Deducono la sussistenza sul punto di una violazione di legge e lamentano altresì che le loro istanze sarebbero state rigettate senza alcuna comunicazione di preavviso di rigetto.

Si è costituita l’amministrazione resistente preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione di questo TAR, trattandosi di domanda di natura pensionistica, devoluta alla cognizione della Corte dei Conti; in subordine ha contestato la prescrizione e il merito della pretesa. Quanto alla mancata comunicazione di preavviso di rigetto ha rilevato che, trattandosi di procedimento vincolato, troverebbe applicazione l’articolo 21 octies della l. n. 241/1990.

In punto giurisdizione si ritiene di condividere l’impostazione dei ricorrenti (tutti ancora attualmente in servizio), conforme per altro alla giurisprudenza dei giudici superiori.

Ed invero, ai fini del riparto di giurisdizione “.. occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto di lavoro e diretta all’accertamento della computabilità dell’emolumento nella base contributiva e domanda proposta dal dipendente in quiescenza; la giurisdizione della Corte dei Conti si estende alle controversie riguardanti l’an e il quantum della pensione ma resta esclusa da ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi da versare (cfr. Cass. civ., sez. un., 20 maggio 2010, nr. 12337; in termini, Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2007, nr. 2562; id., 26 maggio 2006, nr. 3171; Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2006, nr. 3066; id., 20 aprile 2006, nr. 2194; id., 29 luglio 2004, nr. 5354).”

Il principio è stato applicato a fattispecie identica alla presente nella sentenza Cons. St. sez. IV, n. 5172/2014.

Quanto al primo motivo di censura, inerente la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, si condivide l’eccezione mossa dall’amministrazione: trattasi di procedimenti vincolati, essendo il computo della base pensionabile interamente disciplinato per legge e scevro di qualunque profilo di discrezionalità.

Trova dunque applicazione, come eccepito da parte resistente, l’art. 21 octies della l. n. 241/90.

Nel merito si ritiene di poter prescindere dal vaglio dell’eccezione di prescrizione, stante l’infondatezza della pretesa, così come recentemente acclarato dalla già citata pronuncia del giudice d’appello (Cons. St., sez. IV, n. 5172/2014), pronuncia che il collegio ritiene di condividere.

Preliminarmente è pacifico che nessuno dei ricorrenti sia inquadrato in una qualifica dirigenziale.

Come condivisibilmente enunciato dal giudice d’appello l’invocato beneficio economico “veniva originariamente inteso come riferito agli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 9 e 7 del r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 (in tal senso, la risalente giurisprudenza della Corte dei Conti). Tuttavia, questi ultimi benefici economici potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, e pertanto non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478. Pertanto, come già altrove ritenuto dalla Sezione, i benefici di cui al citato r.d. nr. 1427 del 1922 non possono più trovare applicazione al personale non dirigenziale, proprio perché basati su una normativa che presuppone ancora una carriera incentrata sugli scatti biennali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2013, nr. 2480; id., 25 maggio 2012, nr. 3084; id., 19 ottobre 2007, nr. 5475). Ne discende la sopravvenuta inapplicabilità anche dell’articolo unico della legge nr. 1746 del 1962, a cagione dell’inapplicabilità della disciplina cui esso faceva rinvio” (Cons. St. sez. IV. n. 5172/2014).

La strutturale difformità tra l’attuale modello retributivo di cui godono i ricorrenti e il sistema di operatività del beneficio invocato comportano l’incompatibilità tra le complessive discipline.

Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la natura interpretativa della vertenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;

compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

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anche questa è negativa

21/11/2014 201401889 Sentenza Breve 1

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mark77

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

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Quando l'onesto ed obiettivo orientamento di alcuni/e TAR/Corti dei Conti cominciava a diventare 'pericolosamente' positivo, ecco giungere la sentenza n. 5172/2014 del Consiglio di Stato a richiamare all'ordine gli indisciplinati sottoposti!
Evito di commentare quella sentenza perchè non ci sono parole per definirne il contenuto. Mi limito a riportarne questi 2 passaggi, della serie "troviamo un appiglio a tutti i costi altrimenti a questi rompico...dobbiamo riconoscergli il diritto a questi benefici":
1. (...)tuttavia, come correttamente osservato dall’Amministrazione appellante, il richiamo a tale legge è del tutto improprio, trattandosi di normativa il cui ambito di operatività era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945, e che non conteneva alcuna disposizione che ne estendesse l’applicabilità ad eventuali campagne di guerra successive"
2. Pertanto, come già altrove ritenuto dalla Sezione, i benefici di cui al citato r.d. nr. 1427 del 1922 non possono più trovare applicazione al personale non dirigenziale, proprio perché basati su una normativa presupponente ancora una carriera incentrata sugli scatti biennali

Di fronte a questi 'ragionamenti' non resta che rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

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questa anche negativa

SENTENZA BREVE ,sede di TORINO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201401970 Public 2014-12-12

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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da antoniope »

Purtroppo, pur di non far riconoscere i diritti, per mancanza di soldi, si emettono sentenze fuorilegge.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

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sentenza Tar Lazio negativa
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201412594 Public 2014-12-15


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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

Di queste sentenze ne stanno altre 2, emesse lo stesso giorno di egual giudizio.
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1) - revoca dell’assegno integrativo, reversibile, regionale e mensile al trattamento pensionistico degli ex combattenti.

2) - l’art. 5 della legge n. 824/1971, che espressamente esclude dall’ambito di applicazione dei benefici - di cui alla citata legge n. 336/1970 - il personale militare, di cui alla legge n. 1746/1962, che per conto dell’O.n.u. abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento grazie ad apposite disposizioni impartite dallo Stato maggiore della Difesa.

3) - D’altro lato, escluse la natura pensionistica dell’assegno e l’eccezionalità dell’invocata normativa sull’indebito assistenziale, trovano applicazione nella specie i princìpi generali in tema di ripetibilità di somme indebitamente percepite.

Ricorso perso.
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SENTENZA ,sede di AOSTA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500004 - Public 2015-01-13 -


N. 00004/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriano Consol e Cristina Carlotti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r. della Valle d'Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo 2;

contro
la Regione Valle d'Aosta, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Jans e Francesco Pastorino, con domicilio eletto presso Legale R.A.V.A Dipartimento Legislativo E, in Aosta, piazza Deffeyes, 1;

per l'annullamento
del provvedimento dirigenziale n. …., in data 30 maggio 2014, di revoca dell'assegno integrativo, reversibile, regionale e mensile al trattamento pensionistico degli ex combattenti, previsto dalla legge regionale 7 agosto 2002 n. 17, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati, con tutti gli atti ed i documenti di causa.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d'Aosta.
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014, il Consigliere Carlo Buonauro ed uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso - vòlto all’annullamento degli atti in epigrafe indicati, aventi ad oggetto la revoca dell’assegno integrativo, reversibile, regionale e mensile al trattamento pensionistico degli ex combattenti - è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Non colgono nel segno le censure di difetto di motivazione, insufficienza istruttoria ed erroneità nell’applicazione della normativa di riferimento e dei relativi presupposti.

Ed, invero, per un verso, deve osservarsi come il riferimento alla carenza del requisito soggettivo, per accedere all’assegno integrativo de quo, sia stato correttamente argomentato in forza dell’interpretazione sistematica degli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 17/2002, nella parte in cui operano un rinvio dinamico alla legge n. 335/1970, con riguardo al concetto di ex combattente.

In tal senso, assume valenza decisiva l’integrazione a detto fine operata dall’art. 5 della legge n. 824/1971, che espressamente esclude dall’ambito di applicazione dei benefici - di cui alla citata legge n. 336/1970 - il personale militare, di cui alla legge n. 1746/1962, che per conto dell’O.n.u. abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento grazie ad apposite disposizioni impartite dallo Stato maggiore della Difesa.

Orbene, nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che le missioni cui ha preso parte il ricorrente, sia per zona territoriale che per periodo temporale, rientrano tra quelle espressamente indicate e da considerarsi come zone d’intervento, ai sensi della legge n. 1746/1962, e per gli effetti che ne derivano.

Ne consegue la legittimità dell’intervento di revoca per sopravvenuta, accertata mancanza dei requisiti soggettivi per accedere al beneficio in questione.

Per altro verso, il carattere speciale e derogatorio - rispetto al sistema comune - dell’invocata disposizione di legge regionale deve condurre alla sua qualificazione in termini di eccezione ad una regola generale, come tale di stretta esegesi e non suscettibile d’interpretazione estensiva o analogica.

Né appaiono per tali ragioni non manifestamente infondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale, in considerazione della non omogeneità delle situazioni a confronto e del margine di ragionevole discrezionalità da riconoscersi al legislatore regionale in tale materia.

Del pari, non appaiono condivisibili le ulteriori doglianze in merito alle modalità di esercizio del potere di revoca e di restituzione dei ratei di assegni medio tempore percepiti.

Da un lato, e con riguardo al contestato rispetto dei limiti normativi fissati dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, e s.m.i., al potere di annullamento d’ufficio, si osserva che l’affidamento riposto dal destinatario in ordine all’erogazione in questione e la sua destinazione in buona fede al soddisfacimento di normali esigenze di vita risultano nel caso di specie recessivi rispetto all’interesse pubblico ìnsito nella tempestiva rimozione di atti illegittimi che abbiano causato indebiti esborsi di denaro pubblico; ciò in ossequio sia all’indicazione normativa di cui all’art. 1, comma 136, della legge 311/2004 (ulteriormente e significativamente rafforzato, nella sua valenza, dalle modificazioni recentemente apportate al citato art. 21-nonies dalla legge n. 164/2014, nella parte contemplante che rimangano ferme le responsabilità connesse all'adozione ed al mancato annullamento del provvedimento illegittimo), che al consolidato principio di diritto per cui la revoca di benefici economici indebitamente erogati costituisce un atto dovuto per l'amministrazione concedente, che è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all'erario per effetto di un'indebita erogazione di contributi pubblici, sia quando risulti accertato un successivo inadempimento da parte del beneficiario sia quando, come nel caso di specie, emerga che il beneficio era stato accordato in assenza dei presupposti di legge; ed in ambo i casi è anche da escludere la sussistenza per l'amministrazione di uno specifico obbligo di motivazione, essendo l'interesse pubblico all'adozione dell'atto in re ipsa, quando si verifichi un indebito esborso di danaro pubblico, con vantaggio ingiustificato per il privato.

D’altro lato, escluse la natura pensionistica dell’assegno e l’eccezionalità dell’invocata normativa sull’indebito assistenziale, trovano applicazione nella specie i princìpi generali in tema di ripetibilità di somme indebitamente percepite.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle questioni trattate, per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta rigetta il ricorso r.g.n. 54/2014 e compensa le relative spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014, con l'intervento dei giudici:
Aldo Scola, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
Giuseppe La Greca, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

SENTENZA BREVE ,sede di ANCONA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500159

Public 2015-02-20
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sentenza negativa.
mark77

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da mark77 »

Il Tar di Trieste ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 1746 del 1962 come interpretato dal Consiglio di Stato e ha sospeso il giudizio sui ricorsi pendenti. In ogni caso, andiamo avanti, fino alla Corte di Giustizia Europea.

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Il no del Consiglio di Stato

Alcuni tribunali amministrativi, come quello del Friuli Venezia Giulia e quello della Lombardia, si sono già pronunciati accogliendo il ricorso, ma il Consiglio di Stato è intervenuto annullando una sentenza. Proprio per questo i giudici del Tar di Trieste (presidente Umberto Zuballi, primo referendario Manuela Sinigoi, referendario Alessandra Tagliasacchi) hanno chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 1746 del 1962 come interpretato dal Consiglio di Stato e ha sospeso il giudizio sui ricorsi pendenti.

La sospensione

«Una decisione che ci vede soddisfatti – commenta l’avvocato Bitti – in pratica il Tar Friuli Venezia Giulia, sostenendo le nostre ragioni sulla legittimità del riconoscimento dei benefici combattentistici, ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale al fine di dare un’interpretazione univoca in termini favorevoli».
panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

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giusto per non perdere il segno.

Come potete vedere sono diversi ricorsi "sospesi"
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1) - ordinanze collegiali numero 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del 2015 questo Tribunale ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale, e considerato altresì che la questione è rilevante nel presente ricorso, non resta che sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione.
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ORDINANZA COLLEGIALE ,sede di TRIESTE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500077


N. 00077/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2015, proposto da:

(congruo nr. di ricorrenti ), rappresentati e difesi dagli avv. Giacomo Crovetti, Leonardo Bitti, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7; L. C., G. E., rappresentati e difesi dagli avv. Leonardo Bitti, Giacomo Crovetti, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

PER L’ACCERTAMENTO E CONSEGUENTE DECLARATORIA

-del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. n. 1746/62, all’art.18 del D.P.R.n.1092/1973, dell’art. 3 della L. n. 390/50, dell’art. 5 del D.Lgs. n. 165/97 ed all’art. 1858 del Codice dell’Ordinamento Militare ed alla conseguente e così come derivante supervalutazione ai fini pensionistici dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell’ONU ed equiparate nonchè di rideterminazione del trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali ed, in ogni caso, l’applicazione di tutti i benefici combattentistici così come previsti, disposti e richiesti

E PER
-la concessione ex art. 55 c.p.a. di misura cautelare propulsiva ovvero sostitutiva e, comunque, utile e volta al riconoscimento ed alla tutela interinale e temporanea del diritto vantato dai ricorrenti con conseguente richiesta di ingiunzione all’Amministrazione resistente di riconoscimento ed applicazione dei benefici combattentistici di cui alle surrichiamate norme e così come richiesti nel presente ricorso

NONCHE’
-l’annullamento, previa adozione di provvedimento cautelare, di tutti gli atti anche a contenuto generale ed ancorchè qualificati nominalmente come circolari, direttive e/o pareri, preordinati, prodromici, presupposti, connessi e consequenziali all’impugnato atto così come indicati nell’esposizione del presente ricorso ovvero ancorchè non conosciuti allo stato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con ordinanze collegiali numero 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del 2015 questo Tribunale ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale, e considerato altresì che la questione è rilevante nel presente ricorso, non resta che sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
interlocutoriamente pronunciandosi sulla causa in oggetto, sospende ogni decisione sul presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale in relazione alle citate ordinanze di remissione di questo Tar.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
Alessandra Tagliasacchi, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2015
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

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Questo e Tar TRENTO
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ORDINANZA CAUTELARE ,sede di TRENTO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500016 -


N. 00016/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00016/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2015, proposto da:

A. C., S. F., N. E., F. R., M. S., M. N., G. C., E. L., A. U., D. G., A. S. D. L. e G. G. M., rappresentati e difesi dall'avv. Michele Cipriani, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Trento, via Calepina, n. 50

contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per legge domiciliato in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- delle note n. 34/95-1-2010, prot. del 28.10.2014, del Capo Servizio Trattamento Economico del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificate ai ricorrenti in data 18.11.2014;

e per l'accertamento e declaratoria
del diritto dei ricorrenti al riconoscimento di tutti i benefici combattentistici relativi al trattamento stipendiale, all'indennità di buonuscita e al trattamento pensionistico, di cui all'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 e, in particolare, di quelli previsti dall'art.18 del D.P.R. n. 1092 del 1973, dall'art. 1858 del D.Lgs n. 66 del 2010 e dall'art. 3 della legge n. 390 del 1950, in relazione ai servizi prestati dai ricorrenti nel corso di missioni svolte per conto ONU in zone di intervento definite con decreti del Capo di Stato Maggiore della Difesa dell'11.1.2007 e del 10.5.2013;

- e alla correlata supervalutazione di tali periodi di servizio anche oltre il termine quinquennale di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 1997, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate spettanti per i titoli anzidetti, con decorrenza dal dì del dovuto fino al soddisfo;

- e per la condanna dell’Amministrazione, ai sensi degli artt. 30 e 133 del D.Lgs n. 104 del 2010, a corrispondere ai ricorrenti i benefici combattentistici spettanti in relazione al trattamento stipendiale, come sopra richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che all’odierna camera di consiglio il difensore dei ricorrenti ha rinunciato - allo stato degli atti - all’istanza cautelare, a fronte della prospettata fissazione a breve dell’udienza per la trattazione del ricorso nel merito,

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, sede di Trento,

- dà atto della rinuncia, allo stato, alla suindicata domanda incidentale di misura cautelare;

- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2015
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