Proscioglimento dalla f.b., coll. cong. illim., Lic. traord

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Proscioglimento dalla f.b., coll. cong. illim., Lic. traord

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Ha fatto bene questo militare a fare il ricorso Straordinario al PDR che gli ha dato ragione.

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Numero 02774/2011 e data 13/07/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 25 maggio 2011

NUMERO AFFARE 00300/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da OMISSIS; per chiedere l’annullamento del provvedimento n. M D/GMIL II/7/4/OMISSIS in data 14 maggio 2008, con cui la Direzione generale per il personale militare ha disposto il suo proscioglimento dalla ferma breve ed il collocamento in congedo illimitato, a far data dal superamento del limite di giorni previsti per godere della licenza straordinaria per convalescenza , a mente della circolare M D GMIL 03 II Circ. 2007/0091300, in data 7 novembre 2007.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. OMISSIS, in data 11 febbraio 2011, con la quale il Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati tutti gli atti e udito il relatore Consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso.
Il ricorrente, caporal maggiore ammesso alla ferma breve, ricorre contro il provvedimento n. M D/GMIL II/7/4/OMISSIS in data 14 maggio 2008, con cui la Direzione generale per il personale militare ha disposto il suo proscioglimento dalla ferma breve ed il collocamento in congedo illimitato, a far data dall’asserito superamento del limite di giorni previsti per godere della licenza straordinaria per convalescenza , a mente della circolare M D GMIL 03 II Circ. 2007/0091300, in data 7 novembre 2007.
Il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 quinquies e 15 del d.lgs 8 maggio 2001, n. 215; l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; la contraddittorietà e l’ingiustizia manifesta e la violazione e la falsa applicazione della circ. 2007/0091300 in data 7 novembre 2007.
Il Ministero ha prodotto la prevista relazione istruttoria , sostenendo la piena legittimità del suo operato. Gli elementi in atti consentono di procedere nell’esame di merito.
Considerato.
1 L’esame della questione deve prendere le mosse dalla disciplina primaria che regola la fattispecie. L’art. 14, c. 2, lett. f) del d.lgs. n. 215 del 2001 individua tra le cause di proscioglimento dalla ferma il superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza. Come abbiano detto il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di proscioglimento dalla ferma breve per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza. Sostiene che al suo caso andava applicato il disposto del richiamato art. 15 del d.lgs n. 215/2001, che esplicitamente ed in modo univoco estende ai volontari in ferma breve oltre il dodicesimo mese l’applicazione delle disposizioni dettate per i volontari in ferma prolungata; in materia di limiti temporali per licenza di convalescenza , le norme per i volontari in ferma prolungata prevedono un limite massimo di licenza straordinaria per malattia di 540 giorni ( 18 mesi) e non di 405 giorni, secondo quanto previsto per i volontari in ferma breve.
2. L’Amministrazione osserva che si è limitata ad applicare al caso in esame il disposto della richiamata circolare di data 7 novembre 2007, che è ispirata a ragionevoli criteri di proporzionalità per il calcolo del limite massimo in questione “ onde rispettare …l’imprescindibile , parametro della durata del rapporto di servizio”. In sostanza l’Amministrazione applica un criterio (normato in sede di circolare) secondo cui vanno concessi 135 giorni di congedo per malattia per ogni anno di servizio.
3. Il tenore letterale della norma primaria non consente altra interpretazione che quella derivante dal senso della formula usata dal legislatore; ai volontari in ferma breve si applicano ( cioè si devono applicare), oltre il dodicesimo mese di servizio, le disposizioni riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale. Non è possibile, in sede di disposizioni applicative derogare ad una disposizione così chiara ed univoca; le disposizioni di maggior favore previste per i volontari in ferma prolungata si applicano tout court ai volontari in ferma breve che hanno superato il 12° mese di servizio; e questa cornice primaria era quella che vigeva al momento in cui i volontari inferma breve (ed il ricorrente) hanno fatto domanda di partecipazione alle relative selezioni. La circolare applicativa ed il provvedimento impugnato , invece , sono sorretti da un criterio proporzionale che , seppure non irragionevole, è in evidente contrasto con la ratio e con la lettera della norma primaria che regola la materia.
Il ricorso pertanto è fondato.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto è fondato e deve essere accolto; per l’effetto il provvedimento impugnato deve essere annullato; la richiesta misura di provvedimenti di cautela resta assorbita.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
D.ssa Tiziana Tomassini


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Re: Proscioglimento dalla f.b., coll. cong. illim., Lic. traord

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COLLOCAMENTO IN CONGEDO ILLIMITATO.
Parere del Consiglio di Stato a seguito ricorso straordinario al PDR.

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N. 04307/2011REG.PROV.COLL.
N. 07394/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7394 del 2005, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen. dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 01216/2005, resa tra le parti, concernente COLLOCAMENTO IN CONGEDO ILLIMITATO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per la parte pubblica l’avvocato Giovanni Palatiello (Avv.St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con l’appello in esame, il Ministero della Difesa impugna la sentenza 22 febbraio 2005 n. 1216, con la quale il TAR Campania, sez. VI, accogliendo il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, ha annullato il provvedimento di congedo illimitato emesso dal Comando del I Reggimento di Omissis 28 marzo 2003, nonché il decreto 13 maggio 2003 (ulteriore provvedimento di congedo).
La sentenza appellata ha affermato:
- nel caso in cui l’inidoneità non dipendente da causa di servizio si protragga per un periodo superiore ai 365 giorni, la circolare ministeriale 26 ottobre 2000 prevede una “articolata e rigorosa scansione procedimentale (art. 7) nell’ambito della quale assume qualificata rilevanza la comunicazione all’interessato del totale dei giorni di aspettativa fruiti, che “deve essere effettuata almeno 60 giorni prima dello scadere . . . del periodo massimo fruibile nel quinquennio”;
- al contrario, nel caso di specie, “entrambi i provvedimenti di congedo illimitato risultano emessi in assenza di rituale e tempestiva comunicazione”, come riconosciuto nel primo caso dalla stessa amministrazione, mentre nel secondo caso, il decreto dirigenziale “non può valere contestualmente come comunicazione di avvio del procedimento e come provvedimento finale”.
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) error in iudicando, perché la sentenza ha mostrato di valutare rilevante “la mancata osservanza delle garanzie procedimentali”, laddove “neppure l’eventuale regolarità delle scansioni procedurali avrebbe evitato il raggiungimento del richiamato limite massimo dell’aspettativa fruibile . . . né ostacolato la conseguente adozione del provvedimento di cessazione dal servizio del graduato”. Infatti, “non basta il solo contrasto tra la fattispecie concreta ed il paradigma astratto delineato dalla norma a determinare l’invalidità dei provvedimenti, il cui contenuto, comunque, non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato”, posto che risultano realizzate entrambe le condizioni previste dagli artt. 16 e 29 l. n. 599/1954, con conseguente obbligatoria emanazione del provvedimento di cessazione dal servizio e collocamento in congedo del militare;
b) error in iudicando, perché, in relazione al secondo provvedimento adottato, l’esistenza stessa del primo provvedimento rendeva il sig. OMISSIS edotto dell’esistenza del procedimento nei suoi confronti, concluso con provvedimento intervenuto dopo ampio periodo di tempo, “congruo a garantire la conoscibilità, da parte dell’interessato, dell’attività istruttoria che si svolgeva nei suoi confronti”.
L’appellato non si è costituito in giudizio e, all’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, in relazione al primo motivo proposto, e nei limiti di seguito esposti.
L’art. 16 della legge 31 luglio 1954 n. 599, prevede, per quel che rileva nella presente sede, che “l'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge” (comma 1).
Il successivo art. 29 dispone inoltre che “il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.”
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (da ultimo, sez. IV, 18 gennaio 2011 n. 354 e 22 ottobre 2010 n. 7621) ha affermato che, ai sensi degli artt. 16 e 29, l.n. 599/1954, il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ha natura assolutamente vincolata, tanto che i suoi effetti si producono in modo automatico; di modo che l'Amministrazione non deve effettuare un ulteriore accertamento clinico delle condizioni di salute del militare negli anni successivi al biennio citato, atteso che la cessazione dal servizio costituisce un effetto diretto, previsto automaticamente dalla legge per il compimento del periodo massimo di aspettativa per ragioni di salute.
Nel caso di specie, l’amministrazione della difesa ha preso atto dell’intempestività della notifica del primo provvedimento (v. pag. 2 appello), ed ha provveduto ad emanare un secondo provvedimento (13 maggio 2003), impugnato con ricorso per motivi aggiunti.
Tale secondo provvedimento è stato emanato sulla base dell’obiettiva constatazione dell’intervenuto superamento del periodo massimo di aspettativa previsto dalla legge, e, pertanto, assume veste di provvedimento assolutamente vincolato, a fronte di effetti che, per espressa previsione di legge, si producono in modo automatico.
Né tale provvedimento – così come ritenuto dalla sentenza appellata – può essere considerato illegittimo per la “mancata tempestiva comunicazione del limite massimo di aspettativa”, posto che il dato formale dell’omessa comunicazione non può certo superare il dato sostanziale ed oggettivo dell’intervenuto superamento del termine di legge.
D’altra parte, anche nel caso di specie occorre argomentare da quanto in via generale previsto per i vizi del procedimento amministrativo dall’art. 21-octies, comma 2, primo periodo della l. n. 241/1990, di modo che l’eventuale violazione di regole procedimentali (e tra esse l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 l. n. 241/1990), non può comportare l’annullamento del provvedimento, allorché questo, stante la sua natura vincolata, sia perfettamente conforme a legge nel suo contenuto.
Per le ragioni esposte, l’appello del Ministero della Difesa deve essere accolto, in riferimento al primo motivo di impugnazione (con conseguente assorbimento del secondo motivo) e, per l’effetto, la sentenza appellata deve essere riformata, dovendosi dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio di I grado ed infondato, e quindi rigettato, il ricorso per motivi aggiunti.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della Difesa (n. 7394/2005 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, riforma la sentenza appellata, nei sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2011
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Re: Proscioglimento dalla f.b., coll. cong. illim., Lic. traord

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Quardate cosa è successo a questo militare. Menomale che ha fatto ricorso ed il Consiglio di Stato gli ha dato ragione.

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Questo il motivo: COLLOCAMENTO IN CONGEDO ILLIMITATO PER FINE FERMA.
L’amministrazione lo dichiarava decaduto dalla rafferma biennale, precedentemente disposta, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 41, c. II, D.Lvo n. 29/1993 ora confluito nell’art. 35, c. 6, D.Lvo 165/2001.
Quanto sopra veniva determinato sul presupposto della asserita carenza dei requisiti di moralità e buona condotta, emergente, ad avviso dell’Amministrazione, da una sentenza di condanna del ricorrente risalente al 2006 per violazione dell’art. 648, c.p.. L’ente ravvisava infatti nella condotta del ricorrente un “comportamento sicuramente censurabile e comunque inconciliabile con le attribuzioni e funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza”.

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N. 04647/2011REG.PROV.COLL.
N. 05287/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5287 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, V. Palumbo, 26;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Esercito Italiano OMISSIS;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 04668/2008, resa tra le parti, concernente COLLOCAMENTO IN CONGEDO ILLIMITATO PER FINE FERMA.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2011 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti l’avv. OMISSIS, nonché l'avvocato dello Stato OMISSIS
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1.- Con ricorso al TAR del Lazio il sig. OMISSIS, militare raffermato dal Ministero della difesa in data 24 dicembre 2007 per un ulteriore biennio – impugnava il decreto con il quale l’amministrazione lo dichiarava decaduto dalla rafferma biennale, precedentemente disposta, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 41, c. II, D.Lvo n. 29/1993 ora confluito nell’art. 35, c. 6, D.Lvo 165/2001.
Quanto sopra veniva determinato sul presupposto della asserita carenza dei requisiti di moralità e buona condotta, emergente, ad avviso dell’Amministrazione, da una sentenza di condanna del ricorrente risalente al 2006 per violazione dell’art. 648, c.p.. L’ente ravvisava infatti nella condotta del ricorrente un “comportamento sicuramente censurabile e comunque inconciliabile con le attribuzioni e funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza”.
Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo, adito in sede cautelare e previa conversione del rito, decideva nel merito e respingeva il ricorso proposto.
2.- Di qui l’appello del sig. OMISSIS innanzi a questo Consesso, il quale domanda la riforma della sentenza del TAR sulla scorta di motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.
Si è costituita nel giudizio l’amministrazione appellata resistendo al gravame.
Con ordinanza n. 3695/2009 il Consiglio ha disposto l’accoglimento della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dall’appellante, dopo aver osservato che, successivamente alla decisione gravata, è intervenuta in favore del OMISSIS sentenza di proscioglimento, e perciò l’eliminazione dei presupposti di adozione degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 31 maggio 2011 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- La controversia sottoposta alla Sezione verte sulla legittimità dei provvedimenti con i quali l’odierno appellante è stato dichiarato decaduto dalla rafferma biennale, e collocato in congedo illimitato per fine ferma, in conseguenza di sentenza penale di condanna.
2.- A sostegno della decisione gravata il TAR ha in particolare osservato che:
-il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla rafferma perché ritenuto privo originariamente dei requisiti di moralità e condotta e non già per fatti sopravvenuti; inoltre, la decadenza è stata dichiarata a distanza di appena un mese dalla rafferma. Nella specie non sussiste la violazione dei principi in tema di autotutela e/o partecipazione procedimentale in quanto:
a)ancora pendente ovvero non esauritosi doveva ritenersi il procedimento amministrativo – siccome avviato su istanza di parte per la rafferma – volto alla verifica dei requisiti di moralità e buona condotta (da cui l’inutilità della comunicazione di avvio del procedimento);
b) brevissimo è stato il lasso di tempo intercorso tra l’adozione dell’atto di rafferma, l’accertamento dei requisiti e la comunicazione del provvedimento di decadenza (da cui, la rilevanza in re ipsa dell’interesse pubblico);
c) insussistente s’appalesa il dedotto vizio del difetto di motivazione poiché l’amministrazione ha dato conto, esplicitandole puntualmente, delle ragioni per le quali (in relazione ai fatti penalmente rilevanti) il ricorrente è stato ritenuto privo dei suddetti requisiti;
d) alcun travisamento dei fatti si ravvede nella circostanza in quanto l’impugnato provvedimento è stato adottato sulla scorta di una vicenda che ha scontato un giudizio autonomo di incidenza causale, sul piano amministrativo, ai fini della censurabilità della condotta.
3.- La sentenza è censurata dall’appellante sotto due ordini di profili.
3.1.- Il primo, di natura processuale, è costituito dalla censura di nullità della sentenza “per avere tenuto conto della memoria depositata dal Ministero fuori termine e comunque depositata allorchè il Collegio aveva trattenuto in decisione il ricorso”; il motivo, con il quale l’appellante si duole in sostanza di non aver potuto adeguatamente replicare alle produzioni avversarie, non ha nella specie alcun rilievo. La seconda affermazione esclude la prima, poiché se memorie e documenti sono stati depositati dopo l’invio in decisione, è altamente improbabile che il primo giudice ne abbia tenuto conto, atteso che la decisione viene adottata immediatamente dopo la spedizione della causa in decisione. Nel caso in esame, inoltre, il giudice era stato adìto in sede cautelare e, ritenuto completo il contraddittorio sotto il profilo soggettivo, ha disposto la conversione del rito al fine di decidere il ricorso nel merito, ponendo fine a quel grado del processo; ne deriva l’irrilevanza di tutte le successive scansioni processuali eventualmente compiute successivamente a tale momento. Di quanto ipotizzato dall’appellante (utilizzo di atti e documenti fuori termine) non si rinviene, peraltro, alcun indizio nel contenuto della motivazione adottata dalla sentenza, la quale poggia infatti su principi di diritto e su considerazioni formulate autonomamente dal giudice, vale a dire non mosse da specifiche controdeduzioni svolte dall’amministrazione. Il vizio di “nullità” della sentenza, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, non ha perciò alcun fondamento.
3.2.- Quanto al secondo aspetto sollevato dal gravame (e svolto dal secondo ordine di motivi), il ricorso si rivela meritevole di accoglimento. L’orientamento adottato dal TAR, che ha ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati, viene contestato per aver preso in considerazione esclusivamente ed in maniera meramente automatica il decreto penale di condanna, applicato dall’amministrazione senza alcuna preventiva istruttoria sul comportamento sanzionato e soprattutto senza tenere conto che il decreto non aveva natura di condanna definitiva, atteso che avverso il medesimo, come è dimostrato in atti, pendeva giudizio di opposizione sin dal 4.10.2007. In particolare il Collegio, come già accennato in sede cautelare, deve nella fattispecie affermare, il principio che solo le sentenze penali definitive possono costituire presupposto per l’irrogazione di misure disciplinari incidenti sullo “status” e sul rapporto di servizio, salve ovviamente le esigenze cautelari dell’amministrazione, nelle more del processo penale, le quali trovano realizzazione mediante le specifiche misure della medesima natura e previste dall’ordinamento. Nel quadro in esame, non può invece oggettivamente deporre per l’illegittimità degli atti impugnati il proscioglimento in sede penale (sent. n.3257/2008), in quanto sopravvenuto alla data di decisione del ricorso di primo grado; l’evento costituisce comunque una conferma evidente della necessità di applicare al procedimento (e con salvezza delle citate misure cautelari) l’enunciato principio di definitività delle pronunzie penali.
In conclusione, se il TAR non poteva oggettivamente tenere conto di ciò che non esisteva nel mondo giuridico al momento della sua decisione, esso avrebbe però dovuto affermare il dovere dell’Amministrazione, secondo canoni di buon amministrazione, di considerare la natura non definitiva del decreto penale inflitto al OMISSIS e quindi la sua inidoneità a costituire presupposto per emettere provvedimenti definitivi quali la revoca della rafferma del militare ed il conseguente suo collocamento in congedo illimitato.
4- Conclusivamente l’appello risulta meritevole di accoglimento, con le conseguenze di legge.
5- Può disporsi la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l’ulteriore effetto, annulla i provvedimenti in quella sede impugnati.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2011
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Re: Proscioglimento dalla f.b., coll. cong. illim., Lic. tra

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Proscioglimento della ferma prefissata di anni uno e congedo illimitato a decorrere dal 121° giorno di licenza straordinaria di convalescenza, per superamento del limite massimo della predetta licenza nel corso della ferma contratta.

Quanto sopra in quanto:
1) - in data 19 gennaio 2007, nel corso di un addestramento e precisamente durante l’ora di educazione fisica, scivolava su un tombino e cadeva a terra accusando forti dolori al ginocchio destro.
Da ciò ne è seguito un periodo di assenze per malattia/convalescenza anche perchè poi è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

2) - in data 21 aprile 2007, egli depositava istanza presso il proprio Comando a mezzo della quale chiedeva che “venisse riconosciuto che le lesioni innanzi descritte erano dipese da causa di servizio”;

3) - in data 14 agosto 2007, il Comando inviava al Ministero della Difesa l’istanza di riconoscimento di causa di servizio e conseguente equo indennizzo

4) - in data 31 agosto 2007, gli veniva notificato il provvedimento datato 10 agosto 2007 impugnato

5) - in data 26/10/2007, pendente ancora l’iter amministrativo per il riconoscimento della causa di servizio, rivolgeva formale diffida al Dipartimento di Medicina Legale affinché procedesse, nel più breve tempo possibile, alla nomina della commissione medica competente ed alla convocazione per gli accertamenti dello stato di invalidità.

6) - In data 15 febbraio 2008, l’Amministrazione ha depositato copia del provvedimento n. 0073375, datato 11 febbraio 2008, con il quale ha “annullato, in via di autotutela i provvedimenti in oggetto del ricorso in esame (provvedimento 0068183 del 10 agosto 2007) disponendo, altresì, la riammissione in servizio dell’interessato ai fini matricolari e con riserva (in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio), fino alla scadenza naturale della ferma contratta”.

7) - L’interessato ha chiesto anche la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento di ogni danno subito in dipendenza della illegittimità degli atti impugnato, ivi compresa la retribuzione spettante, il tutto maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate.

IL TAR HA PRECISATO:

1) - l’amministrazione ha inopinatamente ignorato in palese violazione dell’art. 12 quinquies, c. 3, D.Lvo 8 maggio 2001, n. 215 (recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale”) – ratione temporis vigente - ai sensi del quale “sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio”.

Ricorso in parte lo dichiara improcedibile e parte lo accoglie.

Condanna il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore del ricorrente da liquidarsi con le modalità e secondo criteri indicati in motivazione + al pagamento delle spese processuali.

Il resto potete leggerlo in sentenza qui sotto.

p.s: auguri al militare.

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21/08/2012 201207374 Sentenza 1B


N. 07374/2012 REG.PROV.COLL.
N. 09761/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9761/2007, proposto da:
P. O., rappresentato e difeso dagli avv. Egidio Lizza, Stefania Pepicelli, con domicilio eletto presso Egidio Lizza in Roma, via Valadier, 43;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento prot. 0068183, datato 10 agosto 2007, avente ad oggetto “proscioglimento della ferma prefissata di anni uno e congedo illimitato”;

nonché,
per il riconoscimento quale servizio di fatto dell’eventuale servizio effettivamente prestato dall’interessato;

per la condanna delle resistenti Amministrazioni al risarcimento di ogni danno dal ricorrente subito in dipendenza della illegittimità degli atti impugnati, ivi compresa la retribuzione spettante, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate;

procedere nella intrapresa carriera militare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente chiede:
-l’annullamento del provvedimento prot. 0068183, datato 10 agosto 2007, avente ad oggetto “proscioglimento della ferma prefissata di anni uno e congedo illimitato a decorrere dal 121° giorno di licenza straordinaria di convalescenza, per superamento del limite massimo della predetta licenza nel corso della ferma contratta;

-il riconoscimento quale servizio di fatto dell’eventuale servizio effettivamente prestato tra la data predetta e quella di notifica del provvedimento impugnato (atto notificatogli il 31/8/2007);

-la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento di ogni danno subito in dipendenza della illegittimità degli atti impugnato, ivi compresa la retribuzione spettante, il tutto maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate;

-il riconoscimento del diritto di procedere nella intrapresa carriera militare.

L’interessato espone in fatto che:
-in data 12 dicembre 2006 veniva arruolato nell’E.I. quale volontario in ferma prefissata di un anno;

-in data 19 gennaio 2007, nel corso di un addestramento e precisamente durante l’ora di educazione fisica, scivolava su un tombino e cadeva a terra accusando forti dolori al ginocchio destro. Riferiva l’accaduto al Caporal Maggiore scelto D. L. G. ed al Capitano S. N. i quali lo accompagnavano presso l’infermeria del Corpo dove veniva visitato dal Capitano P. che gli concedeva tre giorni di riposo;

-successivamente, a causa del persistere dei dolori, ed atteso il gonfiore al ginocchio, provvedeva a chiedere una visita specialistica e veniva, pertanto, ricoverato in infermeria;

-in data 23 gennaio 2007, poiché la situazione peggiorava, veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile Maggiore Borgo Trento di Verona dove era sottoposto ad esame radiografico dal quale emergeva un trauma discorsivo al ginocchio dx e, dato il sospetto di una lesione ai legamenti, i medici consigliavano una risonanza magnetica;

-veniva rilasciata una licenza di giorni 10 con decorrenza 24 gennaio 2007 ed in data 31 gennaio 2007, a seguito di risonanza magnetica veniva emessa la seguente diagnosi: “Postumi di trauma discorsivo ginocchio dx con lesione del L.C.A.”;

-in data 3 marzo 2007 veniva sottoposto ad intervento chirurgico;

-intanto, in data 21 aprile 2007, egli depositava istanza presso il proprio Comando a mezzo della quale chiedeva che “venisse riconosciuto che le lesioni innanzi descritte erano dipese da causa di servizio”;

-in data 12 luglio 2007, sottoposto a visita presso la commissione medico legale di Padova, la medesima riscontrava unicamente che il ricorrente non era ancora guarito clinicamente, concedendosi conseguentemente ulteriori 20 giorni di convalescenza;

-al termine del predetto periodo di convalescenza, gli veniva concessa un’ulteriore licenza straordinaria per convalescenza di ulteriori giorni 15;

-soltanto in data 14 agosto 2007, il Comando 85° RAV di Verona inviava al Ministero della Difesa l’istanza di riconoscimento di causa di servizio e conseguente equo indennizzo, corredata dalla documentazione costituente il fascicolo del procedimento;

-in data 31 agosto 2007, gli veniva notificato il provvedimento datato 10 agosto 2007 in questa sede impugnato;

-in data 26/10/2007, pendente ancora l’iter amministrativo per il riconoscimento della causa di servizio, rivolgeva formale diffida al Dipartimento di Medicina Legale affinché procedesse, nel più breve tempo possibile, alla nomina della commissione medica competente ed alla convocazione per gli accertamenti dello stato di invalidità.

Come seguono i motivi di ricorso:
1)violazione, omessa e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 12 quinquies del D.Lvo 8 maggio 2001, n. 215:
1.1)al momento del proscioglimento era in corso il procedimento diretto al fine del riconoscimento della infermità per causa di servizio e, pertanto, il tempo trascorso in convalescenza straordinaria non poteva essere conteggiato al fine de superamento del termine;

2)eccesso di potere:
2.1)un’analisi appropriata della situazione del ricorrente avrebbe potuto e dovuto consigliare all’Amministrazione di soprassedere riguardo all’adozione di un provvedimento di proscioglimento fino alla conclusione del procedimento per riconoscimento della causa di servizio;

3)violazione degli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge n. 241/1990 per vulnus alle garanzie partecipative.
Si è costituito il Ministero della Difesa depositando relazione di servizio e documentazione.
Nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008, il ricorrente ha dichiarato a verbale di rinunciare all’istanza cautelare (ordinanza collegiale n. 121/2008).

All’udienza del 30 maggio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è parte improcedibile e parte fondato.

In data 15 febbraio 2008, l’Amministrazione ha depositato copia del provvedimento n. 0073375, datato 11 febbraio 2008, con il quale ha “annullato, in via di autotutela i provvedimenti in oggetto del ricorso in esame (provvedimento 0068183 del 10 agosto 2007) disponendo, altresì, la riammissione in servizio dell’interessato ai fini matricolari e con riserva (in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio), fino alla scadenza naturale della ferma contratta”.

Il provvedimento sopravvenuto, espressione di autotutela decisoria - di contenuto, tuttavia non pienamente satisfattivo della pretesa azionata in giudizio - comporta il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del primo capo di domanda relativo all’annullamento giurisdizionale del provvedimento di proscioglimento.

Non v’è dubbio, infatti, che con l’espunzione dal mondo giuridico del decreto impugnato e della riammissione in servizio, sia pure disposta ai soli fini matricolari, il pregiudizio subito dal ricorrente sia stato, in parte qua, rimosso con effetti ex tunc.

L’interessato ha chiesto anche la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento di ogni danno subito in dipendenza della illegittimità degli atti impugnato, ivi compresa la retribuzione spettante, il tutto maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate.

La pretesa è meritevole di accoglimento.

L’Amministrazione ha adottato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma mentre ancora pendeva il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal ricorrente; procedimento avviatosi (art. 2 legge n. 241/1990) ad istanza di parte mediante deposito della relativa domanda presso il Comando di appartenenza in data 21 aprile 2007 e che l’amministrazione ha inopinatamente ignorato in palese violazione dell’art. 12 quinquies, c. 3, D.Lvo 8 maggio 2001, n. 215 (recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale”) – ratione temporis vigente - ai sensi del quale “sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio”.

Assunta l’illegittimità virtuale del provvedimento di proscioglimento (siccome già annullato in autotutela dall’Amministrazione), appare evidente il danno ingiusto arrecato al ricorrente per effetto della conclamata illegittimità dell’operato amministrativo. Evidenti anche gli elementi della colpa grave - evincibili dal chiaro tenore della normativa di riferimento da applicare alla fattispecie e dall’incedere degli atti procedimentali nella loro concatenazione temporale e logico/consequenziale (istanza di riconoscimento depositata il 21 aprile 2007; provvedimento illegittimo licenziato il 30 agosto 2007 a distanza di quattro mesi) – e del nesso di causalità tra condotta ed evento ponendosi la prima in rapporto di causalità efficiente con il pregiudizio arrecato alla sfera giuridico-patrimoniale del ricorrente.
Accertati i presupposti della responsabilità civile in capo all’Amministrazione, resta da definire l’entità del danno da ristorare all’interessato.

L’Amministrazione ha riammesso il ricorrente in servizio ai soli fini matricolari (riconoscimento giuridico del servizio) senza corrispondergli, però, il relativo trattamento retributivo.

Appurata l'illegittima interruzione del rapporto di lavoro già in corso, spetta al ricorrente, secondo una giurisprudenza consolidata (per tutte, C.d.S., sez. VI, 7/7/2008, n. 3346) la restitutio in integrum agli effetti economici, limitatamente agli emolumenti fissi che l’interessato avrebbe percepito nel periodo compreso tra il 30 agosto 2007 ed il 12 dicembre 2007 (giorno di scadenza della ferma di un anno).

In considerazione del divieto di cumulo delle somme dovute a titolo di interessi legali e di rivalutazione monetaria, introdotto per i crediti di lavoro dall'art. 22, c. 36, l. 724/1994 con decorrenza 1° gennaio 1995, spetta al ricorrente la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolata sulla somma capitale.

In conclusione, il ricorso in esame è in parte improcedibile ed in parte fondato, nei sensi di cui sopra, con pedissequa condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno mediante restitutio in integrum del ricorrente agli effetti economici.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, parte lo dichiara improcedibile e parte lo accoglie, come in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore del ricorrente da liquidarsi con le modalità e secondo criteri indicati in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 21/08/2012
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Re: Proscioglimento dalla f.b., coll. cong. illim., Lic. tra

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proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 121° giorno di licenza straordinaria per superamento del limite massimo della predetta licenza nel corso della ferma contratta.

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, con il quale l’Amministrazione della Difesa ha disposto il proscioglimento del ricorrente dalla ferma prefissata di un anno e il suo collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 121º giorno di licenza straordinaria di convalescenza per il superamento del limite massimo della predetta licenza nel corso della ferma contratta ai sensi di quanto disposto dalla normativa di riferimento;

il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della direttiva n. M-D-GMIL-03II7 Circ. 2007/009/1300 che prevede l’obbligo per il Comando Militare 60 giorni prima del superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza di notificare al volontario la possibilità di avvalersi del residuo periodo di licenza ordinaria maturato;

IL TAR Lazio precisa:

Considerato che tale censura merita accoglimento in quanto l’Amministrazione non ha rispettato la normativa da essa stessa emanata, che prevedeva l’obbligo per il Comando Militare di comunicare al ricorrente 60 giorni prima della scadenza del periodo di convalescenza straordinaria la possibilità di usufruire dei giorni di licenza ordinaria, che nel caso di specie sarebbero stati 28.

Appare, infatti, evidente che il ricorrente, se fosse stato correttamente avvisato, avrebbe potuto usufruire della possibilità allo stesso conferita dalla sopracitata circolare, non superando così il limite dei 120 giorni fissato dalla normativa vigente per l’adozione del provvedimento di proscioglimento dalla ferma ed il suo conseguenziale collocamento in congedo illimitato.

Ricorso ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

22/05/2013 201305130 Sentenza Breve 1B


N. 05130/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00872/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 872/2012, proposto da:
N. C., rappresentato e difeso dagli avv. Annunziata Cantile, Carmela Pepe e Angelo Tartaglia Fiore, con domicilio eletto presso il terzo in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 06.10.2012 dal Ministero della Difesa, di proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 121° giorno di licenza straordinaria per superamento del limite massimo della predetta licenza nel corso della ferma contratta ai sensi di quanto disposto dalla normativa di riferimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento in data 5 ottobre 2011, notificato allo stesso il successivo 10 novembre, con il quale l’Amministrazione della Difesa ha disposto il proscioglimento del ricorrente dalla ferma prefissata di un anno e il suo collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 121º giorno di licenza straordinaria di convalescenza per il superamento del limite massimo della predetta licenza nel corso della ferma contratta ai sensi di quanto disposto dalla normativa di riferimento;

Considerato che il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della direttiva n. M-D-GMIL-03II7 Circ. 2007/009/1300 che prevede l’obbligo per il Comando Militare 60 giorni prima del superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza di notificare al volontario la possibilità di avvalersi del residuo periodo di licenza ordinaria maturato;

Considerato che tale censura merita accoglimento in quanto l’Amministrazione non ha rispettato la normativa da essa stessa emanata, che prevedeva l’obbligo per il Comando Militare di comunicare al ricorrente 60 giorni prima della scadenza del periodo di convalescenza straordinaria la possibilità di usufruire dei giorni di licenza ordinaria, che nel caso di specie sarebbero stati 28.

Appare, infatti, evidente che il ricorrente, se fosse stato correttamente avvisato, avrebbe potuto usufruire della possibilità allo stesso conferita dalla sopracitata circolare, non superando così il limite dei 120 giorni fissato dalla normativa vigente per l’adozione del provvedimento di proscioglimento dalla ferma ed il suo conseguenziale collocamento in congedo illimitato;

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 22/05/2013
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Re: Proscioglimento dalla f.b., coll. cong. illim., Lic. tra

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proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo illimitato del ricorrente
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
il ricorrente premette:

1) - di aver prestato servizio nell’Esercito Italiano in qualità volontario in ferma breve annuale ... e di essere stato successivamente raffermato per un ulteriore anno ...;

2) - di aver beneficiato del prolungamento della ferma ... al fine di partecipare al concorso per il reclutamento di 3756 volontari in ferma prefissata quadriennale VFP4 indetto con bando pubblicato nella GURI n. 82 del 14.10.2011.

3) - Egli espone altresì di aver subito in data 13.6.2012 (5 giorni dopo l’inizio del nuovo periodo di prolungamento) un infortunio per il quale era stato posto in licenza straordinaria per convalescenza per 30 giorni .....; periodo prolungato di ulteriori 15 giorni dal....; di essere stato dichiarato idoneo al servizio il 25.7.2012; di aver ricevuto comunicazione del superamento della procedura concorsuale in data 27.7.2012 e di essere stato nominato ed immesso in servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale il 21.8.1012.

4) - Con il ricorso in esame egli impugna il provvedimento di cui al dispaccio del 24.9.2012 e della comunicazione dell’1.10.2012 con cui è stato collocato in congedo illimitato per scadenza del periodo di ferma con decorrenza 2.10.2012 per intervenuto superamento del periodo massimo di congedo, fissato dall’art. 1503 co. 2 lett. e) in 10 giorni per i volontari in ferma prolungata per motivi concorsuali.

5) - il Capo del Reparto II della D.G.P.M. evidenzia la natura dovuta del provvedimento di proscioglimento dalla ferma adottato, che, comporta, quale naturale conseguenza, la perdita dei requisiti per la partecipazione al concorso per l’arruolamento quale VFP4 prescritti dall’art. 2 comma 1 lett. g) del bando;

IL TAR LAZIO precisa:

6) - Illegittimamente l’Amministrazione anziché limitarsi a disporre la cessazione del precedente rapporto di servizio volontario (come VFB1), prorogato ai sensi dell’art. 2040 del d.lvo n. 66/2010 al fine di consentire la partecipazione al concorso in parola, ha disposto il collocamento in congedo illimitato del ricorrente, senza tener conto della nuova posizione di volontario in ferma pluriennale da questo rivestita, che si fonda su un nuovo titolo - essendo stata conseguita dal ricorrente a seguito del superamento del concorso come VFP4 e dell’incorporazione, avvenuta il 21.8.2012 - ed è indipendente rispetto al precedente rapporto di servizio.

7) - Quest’ultima posizione era stata, come si è detto, prorogata al solo fine di consentire la partecipazione al concorso del ricorrente, sicchè il superamento del periodo massimo di assenza poteva giustificare solo la cessazione della posizione di VFB1, ma non poteva estendere i suoi effetti anche sul nuovo rapporto di servizio.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------------------

27/01/2014 201400962 Sentenza 1B


N. 00962/2014 REG.PROV.COLL.
N. 11548/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11548 del 2012, proposto da:
F. V., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Intilisano, con domicilio eletto presso Fabrizio Butta' in Roma, via Ajaccio 14;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
dei provvedimenti del Ministero della difesa di cui al dispaccio del 24.9.2012 ed alla nota del 1.10. 2012 con cui è stato disposto il proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo illimitato del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2013 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Caporale ricorrente premette: di aver prestato servizio nell’Esercito Italiano in qualità volontario in ferma breve annuale dal 8.6.2010 e di essere stato successivamente raffermato per un ulteriore anno sino all’8.6.2012; di aver beneficiato del prolungamento della ferma dall’8.6.2012 al fine di partecipare al concorso per il reclutamento di 3756 volontari in ferma prefissata quadriennale VFP4 indetto con bando pubblicato nella GURI n. 82 del 14.10.2011. Egli espone altresì di aver subito in data 13.6.2012 (5 giorni dopo l’inizio del nuovo periodo di prolungamento) un infortunio per il quale era stato posto in licenza straordinaria per convalescenza per 30 giorni sino al 12.7.2012; periodo prolungato di ulteriori 15 giorni dal 11.7.2012; di essere stato dichiarato idoneo al servizio il 25.7.2012; di aver ricevuto comunicazione del superamento della procedura concorsuale in data 27.7.2012 e di essere stato nominato ed immesso in servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale il 21.8.1012.

Con il ricorso in esame egli impugna il provvedimento di cui al dispaccio del 24.9.2012 e della comunicazione dell’1.10.2012 con cui è stato collocato in congedo illimitato per scadenza del periodo di ferma con decorrenza 2.10.2012 per intervenuto superamento del periodo massimo di congedo, fissato dall’art. 1503 co. 2 lett. e) in 10 giorni per i volontari in ferma prolungata per motivi concorsuali.

Si è costituto in giudizio il Ministero della Difesa che resiste solo formalmente.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 523 del 17.1.2013 sono stati disposti incombenti istruttori, eseguiti dall’Amministrazione in data 5.2.2013 con deposito di chiarimenti e documenti, tra cui la nota n. ….. del 31.1.2013. Con quest’ultima nota il Capo del Reparto II della D.G.P.M. evidenzia la natura dovuta del provvedimento di proscioglimento dalla ferma adottato, che, comporta, quale naturale conseguenza, la perdita dei requisiti per la partecipazione al concorso per l’arruolamento quale VFP4 prescritti dall’art. 2 comma 1 lett. g) del bando; sicchè ne deriverebbe la legittimità del provvedimento di decadenza su tali basi adottato.

Con ordinanza n. 977 del 27.2.2013 l’istanza di sospensiva è stata accolta al fine di consentire la prosecuzione del rapporto di servizio, instaurato a seguito della vincita del concorso in parola.

In vista della trattazione del merito del gravame entrambe le parti hanno prodotto scritti difensivi.

All’udienza pubblica del 27.11.2013 la causa è trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura - dedotto con l’unico, articolato, motivo di gravame - dell’illegittimità del collocamento in congedo illimitato del ricorrente disposto per avvenuto superamento del periodo massimo di convalescenza come volontario in ferma breve annuale.

Illegittimamente l’Amministrazione anziché limitarsi a disporre la cessazione del precedente rapporto di servizio volontario (come VFB1), prorogato ai sensi dell’art. 2040 del d.lvo n. 66/2010 al fine di consentire la partecipazione al concorso in parola, ha disposto il collocamento in congedo illimitato del ricorrente, senza tener conto della nuova posizione di volontario in ferma pluriennale da questo rivestita, che si fonda su un nuovo titolo - essendo stata conseguita dal ricorrente a seguito del superamento del concorso come VFP4 e dell’incorporazione, avvenuta il 21.8.2012 - ed è indipendente rispetto al precedente rapporto di servizio. Quest’ultima posizione era stata, come si è detto, prorogata al solo fine di consentire la partecipazione al concorso del ricorrente, sicchè il superamento del periodo massimo di assenza poteva giustificare solo la cessazione della posizione di VFB1, ma non poteva estendere i suoi effetti anche sul nuovo rapporto di servizio. Di tale circostanza l’Amministrazione non ha alcun tenuto conto: come precisato anche nella nota n. ….. del 31.1.2013, a firma del Capo del Reparto II della D.G.P.M., la PA ha ritenuto che il superamento del periodo di licenza comportasse, oltre al proscioglimento della ferma annuale, anche la decadenza dalla nomina dalla ferma quadriennale, e non ha ritenuto di attribuire adeguato rilievo, né sul piano dei fatti, né sul piano giuridico, alla fondamentale circostanza sopravvenuta sopra evidenziata e cioè il fatto che il ricorrente aveva conseguito una nuova posizione lavorativa in data 21.8.2012 e ciò impediva di disporre in data 1.10.2012 il congedo illimitato del ricorrente per cessazione della ferma annuale che era ormai già terminata. La proroga della ferma annuale, infatti, non costituiva un presupposto per la partecipazione al concorso in parola, dato che a questo il ricorrente avrebbe potuto partecipare, anche in posizione di congedo, come sarebbe stato qualora non avesse beneficiato della rafferma (l’art. 1 del bando di concorso prevedeva la possibilità di partecipare sia ai volontari in ferma breve sia a quelli in posizione di congedo per fine ferma). Pertanto l’istituto della rafferma del volontario nelle more della procedura concorsuale, previsto dall’art. 2204 del D.lvo n. 66/2010, finalizzato ad evitare interruzioni della continuità di servizio del concorrente interessato, non può essere applicato in senso contrario all’interesse del soggetto che intende agevolare (cioè del volontario che intende partecipare al concorso) ponendolo in posizione deteriore rispetto a quella che avrebbe rivestito ove non si fosse avvalso di tale beneficio ed avesse partecipato al concorso come volontario in congedo.

Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta legittimo solo nella parte in cui, rilevato il superamento del periodo massimo di licenza per malattia, dispone la conclusione anticipata del periodo di rafferma – a partire dall’undicesimo giorno di malattia – con conseguente qualificazione come “servizio di fatto” del periodo intercorrente da tale data fino alla data di assunzione come volontario quadriennale;

risulta invece illegittimo nella parte in cui dispone il collocamento in congedo illimitato dello stesso ricorrente, senza considerare la costituzione del nuovo rapporto di servizio - instaurato il 21.8.1012 con l’incorporamento come VFP4 a seguito della vincita della procedura concorsuale - utilità che il ricorrente avrebbe potuto conseguire anche a prescindere dalla rafferma.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso va accolto con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti impugnate.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) Accoglie il ricorso in esame, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Proscioglimento dalla f.b., coll. cong. illim., Lic. tra

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decadenza dalla ferma prefissata quadriennale nell'esercito

1) - è stato disposto il proscioglimento, a causa del prolungarsi oltre il massimo consentito (nel servizio VPF1) di un periodo di congedo straordinario per malattia, ravvisandosi in tale fatto una decadenza escludente il possesso del requisito previsto dall’art. 2, primo comma, lett. g) del bando relativo al reclutamento VFP4 .

IL CONSIGLIO DI STATO NELL'ACCOGLIERE IL RICORSO DELL'INTERESSATO scrive:

2) - Conclusivamente nei confronti del ricorrente, che si trovava in licenza straordinaria di convalescenza per malattia sino all’1.8.2012, la decadenza dal rapporto di VFB1 non poteva essere legittimamente disposta e non poteva perciò integrare alcuna carenza di requisito giustificante il proscioglimento in questione (VFB4).
-------------------------------------------------------------------------------

12/06/2014 201402994 Sentenza 4


N. 02994/2014REG.PROV.COLL.
N. 02263/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2263 del 2014, proposto da:
V. D. C., rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Tuorto, con domicilio eletto presso Gerardo Tuorto in Roma, piazza del Caravaggio, 6;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 11048/2013, resa tra le parti, concernente decadenza dalla ferma prefissata quadriennale nell'esercito

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2014 il Cons. Raffaele Potenza; nessuno è presente nell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il gravame in trattazione appella la sentenza, in epigrafe specificata, con la quale il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso proposto dal sig. V. D. C. (in data 23 marzo 2010, risultato vincitore di concorso per volontari nell’esercito in ferma prefissata annuale) per l'annullamento del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare n. 93 del 22.04.2013. Con tale atto nei confronti del ricorrente (che durante la ferma annuale, poi prorogata, aveva partecipato al concorso per la ferma di durata quadriennale (VFP4) risultando vincitore) è stato disposto il proscioglimento da quest’ultima, a decorrere dalla data di notifica del detto decreto. Il provvedimento, recante altresì il collocamento in congedo illimitato (a decorrere dall’11.mo giorno di licenza di convalescenza) era emanato a causa del prolungarsi oltre il massimo consentito (nel servizio VPF1) di un periodo di congedo straordinario per malattia, ravvisandosi in tale fatto una decadenza escludente il possesso del requisito previsto dall’art. 2, primo comma, lett. g) del bando relativo al reclutamento VFP4 .

2. Il Tribunale ha respinto le censure del ricorso, che sostenevano il possesso dei requisiti richiesti dal bando concorsuale, rilevando che:

- dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione, in esecuzione dell’istruttoria, “risulta che il ricorrente, essendo stato collocato in congedo illimitato a causa del superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza già in data 21 aprile 2012, non ha conservato il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso fino alla data di ammissione alla ferma prefissata quadriennale, ovvero fino al 21 agosto 2012”;

- “il ricorrente, pur essendo in possesso del requisito di cui all’art. 2, primo comma, lett. g), e comma 2, del bando di concorso alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda (14 novembre 2011), non lo ha mantenuto alla data di ammissione alla ferma prefissata quadriennale, per cui legittimamente l’Amministrazione della Difesa, in applicazione dell’art. 2, comma 2, del bando di concorso (tra l’altro affatto contestato dalla parte istante”;

- la pronunziata decadenza ha “natura di atto vincolato nei confronti del quale non residua in capo all’Amministrazione alcun margine di attività discrezionale”.

3.- A sostegno dell’appello l’interessato fa in contrario rilevare che l’art. 2,c.1, del Bando (applicato dall’amministrazione per dichiarare la decadenza) pone in effetti il requisito di non essere stati destituiti dispensati decaduti o prosciolti d’autorità, ma “ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica”.

3.1- L’appello è meritevole di accoglimento.

La doglianza sollevata corrisponde integralmente alla “ratio” della disposizione del bando invocata, la quale mira a non precludere per difetto di requisito la partecipazione al concorso innanzitutto dei concorrenti che, in precedente rapporto di servizio, siano stati prosciolti per inidoneità psico-fisica. In tali fattispecie, ed a maggior ragione nei casi in cui l’inidoneità del militare sia limitata ad una semplice posizione di congedo per malattia, la norma del bando deve essere perciò interpretata ed applicata nel senso che non può darsi luogo ad alcuna decadenza che possa poi costituire difetto di requisito di partecipazione a successivo concorso.

Conclusivamente nei confronti del ricorrente, che si trovava in licenza straordinaria di convalescenza per malattia sino all’1.8.2012, la decadenza dal rapporto di VFB1 non poteva essere legittimamente disposta e non poteva perciò integrare alcuna carenza di requisito giustificante il proscioglimento in questione (VFB4).

4.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando, per l’ulteriore effetto, gli atti col medesimo impugnati.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Proscioglimento dalla f.b., coll. cong. illim., Lic. tra

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proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo illimitato a decorrere dall’11° giorno di licenza straordinaria convalescenza.

1) - La ricorrente è stata esclusa dalla ferma quadriennale dopo aver superato tutte le prove previste per aver cumulato, durante il periodo di prolungamento del servizio da volontario in ferma breve annuale (VFP1), tredici giorni di assenza dal servizio per malattia (intervento chirurgico).

2) - collocata in congedo illimitato per aver superato di 3 giorni il limite massimo previsto per la licenza straordinaria.

IL TAR LAZIO scrive:

3) - Avendo tuttavia completato, prima del periodo di prolungamento, l’anno di servizio necessario per essere ammessa al concorso per VFP4 (cfr. art. 2 del bando di concorso), tale periodo di congedo non può essere computato, nella sua parte in eccesso (tre giorni), nei limiti consentiti durante la ferma annuale (dieci giorni al massimo di congedo).

4) - La stessa ricorrente ha infatti esercitato la facoltà di rimanere in servizio, potendo essere ai fini dell’ammissione al concorso VFP4 anche in congedo dopo l’anno di ferma compiuto.

5) - In tali fattispecie, ed a maggior ragione nei casi in cui l'inidoneità del militare sia limitata ad una semplice posizione di congedo per malattia, la norma del bando deve essere perciò interpretata ed applicata nel senso che non può darsi luogo ad alcuna decadenza che possa poi costituire difetto di requisito di partecipazione a successivo concorso o essere frutto di un calcolo effettuato con interpretazione estensiva delle disposizioni in materia.

Ricorso ACCOLTO.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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22/09/2014 201409894 Sentenza 1B


N. 09894/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03628/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3628 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, via Emilia, 81;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
- del provvedimento M_D GMIL 1 II 6 3 0032185, notificato il 8.2.2013 con cui è stato disposto il "proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo illimitato a decorrere dall’11° giorno di licenza straordinaria convalescenza" della ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la Direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa in ferma prefissata e in ferma breve - edizione 2007, nella parte in cui - capo 7, punto a) - dispone che i volontari ammessi al prolungamento della ferma possano fruire di 10 giorni di congedo per convalescenza per ogni mese di servizio, "limite da computarsi sull'arco di ciascun mese di prolungamento";

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente è stata esclusa dalla ferma quadriennale dopo aver superato tutte le prove previste per aver cumulato, durante il periodo di prolungamento del servizio da volontario in ferma breve annuale (VFP1), tredici giorni di assenza dal servizio per malattia (intervento chirurgico -. Cfr. documentazione sanitaria depositata agli atti del giudizio).

Contro il provvedimento indicato in epigrafe con il quale l’intimata Amministrazione l’ha prosciolta dalla ferma e collocata in congedo illimitato per aver superato di 3 giorni il limite massimo previsto per la licenza straordinaria ha quindi presentato ricorso, deducendo i seguenti motivi di gravame:

- violazione e falsa applicazione del DPR n. 487/1994 – difetto assoluto di motivazione - violazione dell’art. 2 del bando di concorso – violazione degli artt. 957 e 2204 del d. lgs. n. 66/2010 – eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria – disparità di trattamento – violazione del diritto al lavoro – violazione del principio di proporzionalità delle conseguenze dei provvedimenti amministrativi.

La condizione per l’ammissione alla ferma quadriennale è quella di aver prestato servizio volontario per un anno. Il prolungamento del periodo annuale è solo una facoltà attribuita al candidato ai fini del completamento dell’iter concorsuale per l’ammissione alla ferma quadriennale. Il periodo di assenza per congedo della ricorrente è stato dal 19 dicembre 2012, cioè durante il periodo di prolungamento facoltativo della ferma annuale.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio il 29.4.2013.

La ricorrente contro il successivo provvedimento con il quale è stata prosciolta dalla ferma prefissata quadriennale per le suddette ragioni, ha poi proposto motivi aggiunti depositati il 15.5.2013, con contestuale richiesta di sospensione di tutti i provvedimenti impugnati.

Nei motivi aggiunti ha ulteriormente sviluppato i profili di gravame già dedotti nel ricorso introduttivo.

Questo Tribunale con ordinanza collegiale n. 2344/2013 del 13.6.2013 ha accolto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 7.5.2014.

Ciò premesso, il ricorso è fondato.

La ricorrente si è collocata in congedo durante il periodo di prolungamento del servizio annuale che essa stessa aveva richiesto ai fini del completamento dell’iter concorsuale per l’accesso alla ferma quadriennale.

Avendo tuttavia completato, prima del periodo di prolungamento, l’anno di servizio necessario per essere ammessa al concorso per VFP4 (cfr. art. 2 del bando di concorso), tale periodo di congedo non può essere computato, nella sua parte in eccesso (tre giorni), nei limiti consentiti durante la ferma annuale (dieci giorni al massimo di congedo).

La stessa ricorrente ha infatti esercitato la facoltà di rimanere in servizio, potendo essere ai fini dell’ammissione al concorso VFP4 anche in congedo dopo l’anno di ferma compiuto.

Come poi dimostra la documentazione sanitaria versata in atti la ricorrente è del tutto idonea alla ripresa del servizio, circostanza quest’ultima che verrebbe indirettamente smentita qualora fosse legittimo il proscioglimento per il superamento dei limiti di convalescenza.

In altre parole, i rilievi formulati nel ricorso e nei motivi aggiunti corrispondono alla "ratio" della disposizione del bando invocata (art. 2), la quale mira a precludere per difetto di requisito la partecipazione al concorso innanzitutto i concorrenti che, in precedente rapporto di servizio, siano stati prosciolti per inidoneità psico-fisica. In tali fattispecie, ed a maggior ragione nei casi in cui l'inidoneità del militare sia limitata ad una semplice posizione di congedo per malattia, la norma del bando deve essere perciò interpretata ed applicata nel senso che non può darsi luogo ad alcuna decadenza che possa poi costituire difetto di requisito di partecipazione a successivo concorso o essere frutto di un calcolo effettuato con interpretazione estensiva delle disposizioni in materia.

Conclusivamente nei confronti della ricorrente, che si è trovata in convalescenza per malattia per tredici giorni a partire dal 19.12.2013, il congedo dalla ferma come VFP1 non poteva essere legittimamente disposto e non poteva perciò integrare alcuna carenza di requisito giustificante il proscioglimento in questione (VFP4).

Per le ragioni sopra esposte il ricorso va accolto e di conseguenza vanno annullati gli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Proscioglimento dalla f.b., coll. cong. illim., Lic. tra

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1) - a seguito di incidente occorso in servizio, lamentava una condropatia del comparto articolare del ginocchio destro.

2) - Il 28 febbraio 2007 veniva sottoposto ad intervento in artroscopia di protesi meniscale mediale e ricostruzione legamento crociato anteriore mediante protesi legamentosa parziale del ginocchio destro.

3) - In ragione di tale intervento il caporal maggiore veniva giudicato dal Centro militare di medicina legale di Roma - Cecchignola idoneo al servizio militare con coeff. LI e permanentemente non idoneo a quello come VFB.

4) - Il giudizio veniva confermato dalla Commissione medica di 2^ istanza.

IL TAR di Palermo ha scritto:

5) - Con ordinanza istruttoria n. 1024/2014 questo Tribunale ha affidato verificazione alla Clinica ortopedica e traumatologica dell’Università agli studi di Palermo. Il Direttore della predetta struttura ha delegato l’incarico al professor Antonino S., il quale ha eseguito la predetta verificazione ed ha concluso affermando il completo recupero dall’intervento, così formulando il giudizio definitivo: “Da ciò deriva che egli, al ginocchio operato, allo stato attuale non abbia limitazioni funzionali o lassità”.

6) - Dalle conclusioni rassegnate dal verificatore professor S… emerge con chiarezza che il recupero della funzionalità è completo così che, al caso di specie, non può certo applicarsi la denunciata disposizione della direttiva 5 dicembre 2005, che riguarda il ben diverso caso nel quale è previsto un basso coefficiente per “gli esiti di intervento per ricostruzione capsulo-legamentosa delle grandi articolazioni, anche in assenza di instabilità articolare e di disturbi funzionali”.

7) - Sarebbe perciò assolutamente incongruo, così da sconfinare nell’ingiustizia manifesta, assegnare a una terminologia per certi aspetti vaga e comunque limitata a vicende collegate all’instabilità articolare e ai disturbi funzionali la sicura incidenza a negare al militare la possibilità del servizio e, in definitiva, del lavoro.

Accolto

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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05/11/2014 201402675 Sentenza 1


N. 02675/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01948/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2007, proposto da:
T. V., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fortunato, con domicilio eletto presso Luigi Fortunato in Palermo, via F. De Calboli N. 22;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;

per l'annullamento
del provvedimento che dispone il congedo del ricorrente per motivi di salute; della nota prot. 867/ML del Comando Logistico Sud – Comando di Sanità Commissione Medica 2^ istanza di Roma;
del decreto 5 dicembre 2005 del Direttore generale della sanità militare, in parte qua;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2014 il dott. Filoreto D'Agostino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il caporal maggior V. T., incorporato come VFB presso il Ministero della Difesa ed assegnato al Reggimento “Lancieri di Montebello”, a seguito di incidente occorso in servizio, lamentava una condropatia del comparto articolare del ginocchio destro. Il 28 febbraio 2007 veniva sottoposto ad intervento in artroscopia di protesi meniscale mediale e ricostruzione legamento crociato anteriore mediante protesi legamentosa parziale del ginocchio destro.

In ragione di tale intervento il caporal maggiore veniva giudicato dal Centro militare di medicina legale di Roma - Cecchignola idoneo al servizio militare con coeff. LI e permanentemente non idoneo a quello come VFB.

Il giudizio veniva confermato dalla Commissione medica di 2^ istanza.

Avverso il conseguente congedo e gli atti presupposti il caporal maggiore T… ha proposto rimedio giurisdizionale affidato a due motivi di censura, con i quali deduce l’eccesso di potere per illogicità grave e manifesta e per disparità di trattamento dell’atto presupposto (decreto direttore generale della sanità militare 5 dicembre 2005 recante direttiva tecnica per il profilo sanitario dei giudicati idonei al servizio militare) nonché dei giudizi relativi alla sua dichiarazione di inidoneità al servizio quale FVB.

L’amministrazione si è costituita contestando le avverse deduzioni.

Con ordinanza istruttoria n. 1024/2014 questo Tribunale ha affidato verificazione alla Clinica ortopedica e traumatologica dell’Università agli studi di Palermo. Il Direttore della predetta struttura ha delegato l’incarico al professor Antonino S., il quale ha eseguito la predetta verificazione ed ha concluso affermando il completo recupero dall’intervento, così formulando il giudizio definitivo: “Da ciò deriva che egli, al ginocchio operato, allo stato attuale non abbia limitazioni funzionali o lassità”.

Dalle conclusioni rassegnate dal verificatore professor S… emerge con chiarezza che il recupero della funzionalità è completo così che, al caso di specie, non può certo applicarsi la denunciata disposizione della direttiva 5 dicembre 2005, che riguarda il ben diverso caso nel quale è previsto un basso coefficiente per “gli esiti di intervento per ricostruzione capsulo-legamentosa delle grandi articolazioni, anche in assenza di instabilità articolare e di disturbi funzionali”.

Gli esiti presuppongono sempre una non perfetta coincidenza tra lo stato di un organo prima e dopo l’intervento chirurgico.

Ma per il T… non si ravvisano esiti di sorta alla stregua del completo recupero funzionale del ginocchio per il quale egli è, in base a quanto attestato in sede di verificazione, in perfette condizioni.

Sarebbe perciò assolutamente incongruo, così da sconfinare nell’ingiustizia manifesta, assegnare a una terminologia per certi aspetti vaga e comunque limitata a vicende collegate all’instabilità articolare e ai disturbi funzionali la sicura incidenza a negare al militare la possibilità del servizio e, in definitiva, del lavoro.

Le doglianze del T… che negano l’applicabilità in concreto alla sua situazione della direttiva tecnica su indicata sono pertanto fondate.

Tenuto conto della parziale ambiguità del testo della direttiva tecnica, sembra tuttavia equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti in epigrafe indicati.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente, Estensore
Caterina Criscenti, Consigliere
Luca Lamberti, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





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Re: Proscioglimento dalla f.b., coll. cong. illim., Lic. tra

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Ricorso ACCOLTO
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1) - il ricorrente afferma che l’Amministrazione ha illegittimamente calcolato i giorni di convalescenza usufruiti nel computo dei limiti previsti per i volontari in rafferma annuale, mentre, essendo transitato nei ruoli dei VFP4, avrebbe potuto godere del più ampio limite di diciotto mesi e che comunque il computo del suddetto limite doveva essere calcolato sul complessivo periodo di prolungamento della ferma.

IL TAR LAZIO scrive:

2) - Questo Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato presentata contestualmente al ricorso con ordinanza collegiale n. 3133/2013, sospensione confermata anche dal Consiglio di Stato con ordinanza collegiale n. 4360/2013.

3) - L’istituto della licenza straordinaria è ora disciplinato dall’art. 1503 del d.lgs. da ultimo indicato, secondo il quale “La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti misure massime: (N.B.: leggi la sentenza)

4) - Dal raffronto dei due testi normativi (di primo e secondo grado) si può rilevare dunque la violazione da parte dell’intimata Amministrazione del summenzionato art. 1503.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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18/11/2014 201411520 Sentenza 1B


N. 11520/2014 REG.PROV.COLL.
N. 06002/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6002 del 2013, proposto da:
R. R., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, via Emilia, 81;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di
D. M., D. L.;

per l'annullamento
del proscioglimento dalla ferma come volontario in ferma prolungata quadriennale e del collocamento in congedo illimitato (provvedimento prot. M_D GMIL 2 II VDGM II 0166737 del 13.6.2013).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, volontario in ferma prolungata quadriennale, con il provvedimento indicato in epigrafe è stato prosciolto dalla ferma e collocato in congedo per il superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.

In particolare, dopo essere stato ricoverato tre giorni in infermeria e dieci in ospedale, ha usufruito di ulteriori trenta giorni di convalescenza, circostanza che ha indotto l’intimata Amministrazione a procedere al suddetto proscioglimento, a decorrere dall’undicesimo giorno di licenza straordinaria di convalescenza, in ragione dell’intervenuto superamento del limite di quattro mesi di assenza per malattia previsto dall’art. 1503 del d. lgs. n. 66/2010 per i volontari in rafferma annuale.

Contro il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo ha dunque proposto il presente ricorso prospettando i seguenti motivi di gravame:

violazione e falsa applicazione del DPR n. 487/1994 – difetto assoluto di motivazione – violazione dell’art. 2 del bando di concorso – violazione degli artt. 957, 1503, 2204 del d.lgs. n. 66/2010 – eccesso di potere errore nei presupposti, difetto di istruttoria – disparità di trattamento – violazione del diritto al lavoro – violazione del principio di proporzionalità delle conseguenze dei provvedimenti amministrativi.

In sostanza, il ricorrente afferma che l’Amministrazione ha illegittimamente calcolato i giorni di convalescenza usufruiti nel computo dei limiti previsti per i volontari in rafferma annuale, mentre, essendo transitato nei ruoli dei VFP4, avrebbe potuto godere del più ampio limite di diciotto mesi e che comunque il computo del suddetto limite doveva essere calcolato sul complessivo periodo di prolungamento della ferma.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 9 luglio 2013 ed ha depositato per ultimo una memoria il 30 aprile 2014.

Il ricorrente ha depositato ulteriori memorie e documentazione, per ultimo il 14 marzo 2014.

Questo Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato presentata contestualmente al ricorso con ordinanza collegiale n. 3133/2013, sospensione confermata anche dal Consiglio di Stato con ordinanza collegiale n. 4360/2013.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 18 giugno 2014.

Il ricorrente, già militare in ferma volontaria annuale, è stato ammesso al prolungamento della leva per consentire la sua partecipazione al concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale, riservato anche ai VFP1.

Come risulta dalla documentazione depositata in giudizio, il 5 marzo 2013 è poi transitato nei ruoli VFP4.

Tuttavia il 25 marzo 2013 l’Amministrazione ha avviato un procedimento di proscioglimento dalla ferma poiché il ricorrente aveva superato il limite massimo previsto per la licenza straordinaria di convalescenza per inidoneità al servizio militare (10 giorni per ogni mese di prolungamento della ferma), essendo stato assente per temporanea inidoneità negli ultimi mesi di servizio per un periodo superiore ai 30 giorni.

Ciò premesso, il Collegio rileva che la questione di cui è causa verte sul criterio di computo del limite massimo per licenza straordinaria per convalescenza, cioè se quest’ultimo deve essere rapportato all’intero periodo di prolungamento o se invece ad ogni singolo mese di prolungamento.

Il sistema di calcolo stabilito dalla direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa è così articolato:

“I limiti massimi della licenza straordinaria di convalescenza, per ciascun periodo di ferma, da computarsi cumulativamente, qualora vengano fruiti con soluzione di continuità, sono i seguenti (art. 12 quinquies, commi 2 e 4, d.lgs. n. 215/2001):

…Volontari in ferma prefissata di un anno, anche se raffermati, ammessi al prolungamento della ferma per il tempo strettamente necessario alla partecipazione alla procedura concorsuale di reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale: 10 giorni per ogni mese di prolungamento (limite da computarsi sull’arco di ciascun mese di prolungamento, le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni saranno considerate come mese intero).”.

Nello stesso ambito si stabilisce anche che prima del superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza, il Comando deve notificare al volontario la possibilità di avvalersi del residuo periodo di licenza ordinaria già maturata.

Il summenzionato art. 12 quinquies del d.lgs. n. 215 del 2001 è stato interamente abrogato dal n. 998) del comma 1 dell'art. 2268, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

L’istituto della licenza straordinaria è ora disciplinato dall’art. 1503 del d.lgs. da ultimo indicato, secondo il quale “La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti misure massime:

a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno;
b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali;
e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell'articolo 2204 (volontario in stato di prolungamento di ferma per la partecipazione ad un concorso).

Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

La licenza straordinaria di convalescenza non può comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato.

Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza l'interessato può fruire, a domanda, della licenza ordinaria.
Dal raffronto dei due testi normativi (di primo e secondo grado) si può rilevare dunque la violazione da parte dell’intimata Amministrazione del summenzionato art. 1503.

Nel caso di specie l’interessato non ha superato il limite massimo consentito di convalescenza avendo usufruito nei tre mesi considerati di prolungamento (dal 6 dicembre 2012 al 4 marzo 2013) di 29 giorni di licenza per malattia (dal 3 febbraio al 4 marzo) .

Se il computo viene riferito al singolo mese si può sostenere senza ombra di dubbio che il limite temporale indicato dalla norma è stato superato; viceversa, se il calcolo del termine è riferito all’intero periodo del prolungamento (nel provvedimento impugnato nulla è detto del servizio trascorso dall’interessato nello stato di prolungamento) la verifica del rispetto del limite non può prescindere dall’accertamento della consistenza temporale dell’intero status di prolungamento.

Il dato letterale del citato art. 1503 non lascia spazio a dubbi: il limite deve essere rapportato “per ogni mese di prolungamento del servizio”; quindi, è senz’altro il dato temporale del prolungamento nel suo complesso ad incidere in maniera significativa nell’accertamento del superamento del termine imposto al beneficio della licenza straordinaria di convalescenza.

Infatti, la norma di legge oltre a prevedere il calcolo cumulativo fornisce la possibilità al volontario di esercitare la facoltà di convertire la licenza straordinaria di convalescenza in licenza ordinaria al fine specifico di sopperire all’evenienza di un proseguimento del proprio stato di inidoneità che comporta il superamento del predetto limite temporale stabilito per legge.

Come giustamente prospettato dal ricorrente, l’interessato, ch pur disponeva di 22 giorni di licenza ordinaria, non è stato reso edotto della possibilità del superamento del limite, precludendo in tal modo l’esercizio della facoltà prevista per legge e ribadita dalla stessa direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa.

Per le ragioni sopra indicate il Collegio ritiene che la doglianze prospettate siano fondate ed, assorbita ogni altra doglianza, che il ricorso vada accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 2000,00(duemila/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, ed agli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2014
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