Pensione revocata

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claudio1000

Re: Pensione revocata

Messaggio da claudio1000 »

Appartenevo alla GdiF e vivo a Bologna ma non ho problemi a spostarmi basta che si tratti di un buon amministrativista in campo pensionistico


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angri62
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Re: Pensione revocata

Messaggio da angri62 »

===Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.

al massimo si raggiunge un 20%
per cui i 1200 sono semestrali.
meglio vivere la realtà che inseguire le illusioni.
luigino2010
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Re: Pensione revocata

Messaggio da luigino2010 »

.......in caso di revoca della pensione di invalidità , se il dipendente prima del congedo aveva riconosciuta una qualsiasi causa di servizio ascritta alla tabella A spetta la pensione privilegiata, così è avvenuto a molti colleghi a cui è stata revocata la pensione di invalidità in seguito a procedimenti disciplinari di stato.

ovviamente il calcolo sarà in base alla categoria assegnata, nel tuo caso con 24 anni di servizio e con un 8^ ctg dovresti percepire il 30% della base pensionabile circa 650/700 euro al mese netti.
avt8
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Re: Pensione revocata

Messaggio da avt8 »

luigino2010 ha scritto:.......in caso di revoca della pensione di invalidità , se il dipendente prima del congedo aveva riconosciuta una qualsiasi causa di servizio ascritta alla tabella A spetta la pensione privilegiata, così è avvenuto a molti colleghi a cui è stata revocata la pensione di invalidità in seguito a procedimenti disciplinari di stato.

ovviamente il calcolo sarà in base alla categoria assegnata, nel tuo caso con 24 anni di servizio e con un 8^ ctg dovresti percepire il 30% della base pensionabile circa 650/700 euro al mese netti.
Perchè continuate a scrivere cose inessatte ? Io sono in possesso di 5 decreti di PPO, di colleghi destitutii ed revocata la pensione di inabilità con una 8^ categoria percepiscono 1200 euro netti- oltre carichi di famiglia- Se una materia non la si conosce si fa a meno di dare risposte sbagliate-
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Re: Pensione revocata

Messaggio da avt8 »

angri62 ha scritto:===Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.

al massimo si raggiunge un 20%
per cui i 1200 sono semestrali.
meglio vivere la realtà che inseguire le illusioni.
Amico guarda che la pensione semestrale non esiste per i dipendenti pubblici- anche in caso di riimozione dal grado il dipendente percepisce la regolare pensione ogni mese come tutti gli altri pensionati del pubblico impiego- Spesso te ne esci con delle cavolate-
Informarsi bene prima di scrivere- cose inesatte per colleghi che di tutto hanno bisogno tranne di leggere stronzate-
Non volevo più partecipare proprio perchè su questo forum , c'è gente senza conoscere la materia,. scrive cavolate solo per il gusto di scrivere-
Poichè al collega ho dato le informzioni giuste che lo possano aiutare, non rispondere più-
Ma prego vivamente i colleghi che si trovano nella stessa condizione di questo di postare anche con MP, all'interessato cosa percepiscono di pensione privilegiata di 8^ categoria a seguito di destituzione-
Io non voglio scrivere il NIK con cui sono iscritti, ma spero che lo facciano loro, che come io li ho aiutati, anche loro dovrebbero comportarsi allo stesso modo-


PASSO E CHIUDO-

E BUONA NATALE
Pedro
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Re: Pensione revocata

Messaggio da Pedro »

Leggo solo ora la richiesta di AVT8 e posso affermare, con certezza e testimonianza diretta, che il collega destituito (sanzione di Stato e come si chiama) se ha una 8^riconosciuta dal Comitato di verifica e non è stato sopseso nel periodo in cui ha ottenuto il riconoscimento dal Comitato, ha pienamente diritto a godere della Pensione Privilegiata. Se ti hanno tolto la pensione di inabilità ti sarà concessa la privilegiata sulla base della 8^ categoria. Senza fare calcoli, ti posso affermare che essa ammonta a quella che godevi prima ma togli circa 350 euro. Fai domanda all'Inpdap di competenza e vedrai che ti spetta per legge. Il buon AVT8 è intervenuto così come ha fatto con te anche con me circa 5 ani fà e grazie a lui ho avuto modo di conoscere tante normative estranee ai più "superinvestigatori" di tua conoscenza. L'intervento di alcuni iscritti, così come è stato con me accade, purtroppo, anche a te ( da come leggo, es. Luigino 2010). Interventi inutili, fuorvianti......e leggermente sadici. La privilegiata ti spetta....non ti abbattere!!!!!
claudio1000

Re: Pensione revocata

Messaggio da claudio1000 »

Grazie Pedro per la conferma
Ma come ho detto al gentilissimo avt8, quando sono stato riformato (2012) ho fatto domanda di pensione privilegiata sia all'Amministrazione che all'INPDAP. Nel 2014 ho avuto la perdita del grado con effetto retroattivo alla data di riforma a questo punto devo fare nuovamente la domanda all'Inpdap e all'Amministrazione?
Se mi confermi che non c'è più la necessita di fare ulteriori domande non capisco per quale motivo l'Amministrazione mi abbia revocato la pensione di inabilità e alla data attuale non ha ancora emesso il decreto di pensione privilegiata.
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angri62
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Re: Pensione revocata

Messaggio da angri62 »

avt8 ha scritto:
angri62 ha scritto:===Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.

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Non volevo più partecipare proprio perchè su questo forum , c'è gente senza conoscere la materia,. scrive cavolate solo per il gusto di scrivere-
Poichè al collega ho dato le informzioni giuste che lo possano aiutare, non rispondere più-
Ma prego vivamente i colleghi che si trovano nella stessa condizione di questo di postare anche con MP, all'interessato cosa percepiscono di pensione privilegiata di 8^ categoria a seguito di destituzione-
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E BUONA NATALE
===la contestazione non era riferita al fatto che non spettasse la privilegiata, ma relativa alla cifra da percepire, certo che sò che la pensione è mensile, ma 1200 euro per un ottava e con soli 24 anni di servizio mi è sembrata eccessiva.
gli auguro che tu abbia ragione.
buon natale anche a te.
panorama
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Re: Pensione revocata

Messaggio da panorama »

Questa è positiva e spiega il perché. Logicamente non sappiamo per ora se è stato fatto appello.
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La Corte dei Conti precisa

1) - la soluzione del caso deve prendere le mosse dai principi di diritto enunciati dalle Sezioni riunite di questa Corte con sentenza n. 15/2011/QM del 21/11/2011.

2) - Fatte queste premesse, va detto che l’art. 204, D.P.R. n. 1092/1973 prevede che il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza possa essere revocato o modificato quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.
Appare di tutta evidenza che la revoca della pensione disposta con il decreto del Comando Generale Arma C.C. n. 308 del 12 aprile 2012 non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate nella citata disposizione.

3) - Conseguentemente, il ricorso va ritenuto fondato, dovendosi giungere alla conclusione che il sopravvenuto provvedimento disciplinare di perdita del grado abbia inciso esclusivamente su profili attinenti allo status giuridico del militare, ma che non possa esplicare effetti sul provvedimento di liquidazione definitiva della pensione per le ragioni indicate nella citata sentenza delle SSRR di questa Corte.
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CAMPANIA SENTENZA 270 13/03/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CAMPANIA SENTENZA 270 2014 PENSIONI 13/03/2014


SENTENZA 270/2014

REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Campania
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. Gaetano Berretta
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso n. 65371 del registro di segreteria, proposto da P. V., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto in Omissis, viale delle Medaglie D’Oro n.266,

contro
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri , in persona del Comandante pro tempore;

Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore;

l’INPS (Ex Gestione INPDAP), Sede di Caserta, in persona del Direttore pro tempore;

Visto l’atto introduttivo del giudizio.
Visti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo processuale.
Uditi all’udienza del 31 ottobre 2013 l’Avv. Angelo Fiore Tartaglia per la parte ricorrente e la dott.ssa Maria Orsola Del Prete per l’amministrazione previdenziale resistente.

PREMESSO CHE

Con ricorso proposto avverso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri , il Ministero della Difesa e l’INPS (Ex Gestione INPDAP), Sede di Omissis, il Sig. P. V. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del Comando Generale dell’Arma Generale dei Carabinieri del 12 aprile 2012 di annullamento del provvedimento di pensione normale ordinaria e del conseguente decreto n.308 in pari data con il quale è stato revocato il provvedimento di liquidazione del relativo trattamento previdenziale del 19 giugno 2009, del provvedimento di revoca del titolo del congedo (perdita del grado e non più riforma) adottato dal medesimo Comando Generale dell’Arma Generale dei Carabinieri in data 6 aprile 2012. Con il medesimo ricorso è stata inoltre impugnata la nota del Ministero della Difesa del 12 gennaio 2012 con la quale venne data notizia dell’avvio del procedimento di revoca del decreto dirigenziale con il quale, in data 23 settembre 2004, il ricorrente P. V. era stato collocato in congedo assoluto dal servizio permanente nell’Arma dei Carabinieri con decorrenza 4 febbraio 2004 per inidoneità assoluta al servizio militare e la successiva nota del medesimo Ministero della Difesa del 19 marzo 2012.

La vicenda che forma oggetto del ricorso riguarda l’intervenuta revoca dei provvedimenti con i quali venne attribuito al Sig. P. V., ex carabiniere in congedo per infermità dall’anno 2004, il trattamento previdenziale ordinario di privilegio.

Secondo quanto evidenziato nel ricorso la revoca sarebbe intervenuta a seguito della definizione di un procedimento disciplinare dal quale è derivata la perdita del grado del militare e sarebbe stata formalizzata in applicazione della normativa contenuta nell’art. 37, comma 2, Legge n.599 del 1954, secondo cui “Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.

Per effetto dell’applicazione di tale norma l’autorità militare avrebbe disposto la revoca dei precedenti provvedimenti che sulla base del titolo di congedo avevano determinato, in suo favore, la liquidazione del trattamento pensionistico ed avrebbe conseguentemente accertato l’insussistenza di titolo per ottenere, sulla base della modificazione del titolo del congedo (per rimozione da perdita di grado e non più per infermità), il trattamento previdenziale.

Secondo la parte ricorrente i provvedimenti assunti sarebbero illegittimi e gravemente lesivi della sua sfera giuridica.

In particolare risulterebbe violato l’art. 21 bis Legge n.241/90 (come introdotto dalla Legge n.15/2005, successiva alla legge n.599/54), a mente del quale tutti i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei terzi avrebbero efficacia soltanto a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento (con esclusione pertanto di efficacia retroattiva).

Secondo la parte ricorrente risulterebbero inoltre violati tutti i principi in tema di diritti previdenziali acquisiti e il principio di divieto di reformatio in peius del trattamento previdenziale (sul punto il ricorrente ha richiamato alcune recenti pronunce giurisprudenziali favorevoli secondo le quali la modificazione del titolo del congedo non potrebbe invero determinare la compromissione di diritti previdenziali acquisiti).

Con riguardo specifico alla ritenuta insussistenza - per effetto del modificato titolo del congedo – del requisito temporale per il riconoscimento della pensione di anzianità precedentemente concessa, la parte ricorrente ha evidenziato che in ogni caso il titolo risulterebbe sussistente in applicazione della norma contenuta nell’art.27 Legge n.335/1995 (estesa ai militari dal D.Lgs. n.165/97), la quale risulterebbe attuale anche successivamente all’introduzione della Legge n.449/1997. In sostanza non dovrebbe valere, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, l’innalzamento del requisito contributivo (da 30 a 37 anni) previsto dalla Legge n.449/97, in ragione del quale sarebbe stato disposta la revoca del trattamento previdenziale ordinario.

Il Sig. P. V. ha inoltre contestato la possibilità che l’amministrazione proceda alla ripetizione delle somme già corrisposte in suo favore, atteso che per consolidata giurisprudenza del Giudice Contabile tale ripetizione, in assenza di dolo del pensionato, non sarebbe consentita.

In conclusione il Sig. P. V. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei richiamati atti lesivi e l’accertamento sostanziale del suo diritto a percepire il trattamento pensionistico ordinario di privilegio precedentemente in godimento.

Con il Decreto del Giudice Unico del 9 luglio 2012 veniva fissata l’udienza di discussione del giudizio cautelare per la data del 25 ottobre 2012.

Con comparsa di costituzione depositata il 27 luglio 2012 il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri si costituiva in giudizio depositando una comparsa difensiva con la quale – premessa una analitica ricostruzione dei fatti e una ricognizione delle norme concernenti la vicenda – concludeva chiedendo il rigetto della domanda e dell’istanza cautelare.

Con memoria depositata il 4 ottobre 2012 si costituiva il Ministero della Difesa, il quale eccepiva in primo luogo la mancata previa formulazione, da parte del ricorrente, dell’istanza amministrativa – in violazione dell’art.71, R.D. n.1038/1933. Nel merito veniva evidenziato che il mutamento del titolo del congedo imponeva la revoca dei precedenti provvedimenti assunti nei confronti del Sig. P. V.. L’amministrazione chiedeva in conclusione il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata il 12 ottobre 2012 si costituiva in giudizio l’INPS (Ex Gestione INPDAP), la quale ricostruiva analiticamente la vicenda e concludeva chiedendo il rigetto della domanda.

All’udienza del 25 ottobre 2012 sia il ricorrente, sia l’INPS (Gestione ex INPDAP) ribadivano le conclusioni rassegnate in atti ed insistevano nelle reciproche posizioni.

Con Ordinanza n.363/2012, depositata il 5 dicembre 2012, il Giudice Unico rigettava la richiesta di sospensione cautelare degli atti impugnati e fissava la data del 7 marzo 2013 per l’udienza di discussione del merito del ricorso.

Con memoria difensiva depositata il 21 febbraio 2013 la parte ricorrente svolgeva ulteriori ampie difese a sostegno della domanda azionata e produceva la copia di un precedente giurisprudenziale favorevole.

A seguito dell’udienza del 7 marzo 2013 il Giudice Unico, con Ordinanza n.117 depositata l’8 aprile 2013, allo scopo di ottenere un quadro esaustivo della complessa vicenda fattuale controversa, disponeva di acquisire dal Ministero della Difesa dettagliate notizie in merito all’intervenuto ripristino del trattamento previdenziale privilegiato da parte del Ministero della Difesa in favore del ricorrente, come annunciato nella nota prot. n.172331 del 12.11.2012 del Ministero della Difesa, Reparto VI°, Divisione XXI°. Il giudizio veniva pertanto rinviato all’odierna udienza di discussione.

In data 5 giugno 2013 il Ministero della Difesa trasmetteva le richieste informazioni e comunicava in particolare di aver ripristinato il trattamento privilegiato in favore del ricorrente.

Con memoria depositata il 18 ottobre 2013 il Sig. P. V. insisteva per l’accoglimento del ricorso.

All’odierna udienza la parte ricorrente e l’ente previdenziale hanno insistito nelle reciproche posizioni.

La causa è quindi passata in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini d’appresso indicati.

La parte ricorrente era inizialmente cessata, con decorrenza 4 febbraio 2004, ai sensi degli articoli 28 e 29, Legge 31 luglio 1954 n.599, per riforma per inabilità assoluta. Tale speciale normativa consentiva la maturazione del trattamento pensionistico al ventesimo anno di servizio. Il ricorrente, alla data del 4 febbraio 2004 aveva maturato i requisiti contributivi, per cui l’amministrazione aveva correttamente erogato il trattamento previdenziale.

Il ricorrente risultava tuttavia sottoposto a procedimento penale per il reato di truffa aggravata e continuata, conclusosi con la condanna alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione (condanna irrevocabile dall’1 giugno 2005) ed è stato sottoposto a procedimento disciplinare conclusosi con il provvedimento dell’1 ottobre 2010 con il quale il Ministero della Difesa comminava nei suoi confronti la perdita del grado per rimozione con decorrenza 4 febbraio 2004. Tale decorrenza ex tunc della cessazione per rimozione è stata disposta sulla base dell’art.37, Legge n.599/1954, secondo il quale “Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.

La novazione del titolo di cessazione (da “riforma per inabilità assoluta” a “perdita del grado per rimozione”) ha avuto come conseguenza che, alla data del congedo, il ricorrente, per poter fruire di trattamento pensionistico non poteva più invocare gli articoli 28 e 29 della richiamata Legge n.599/1954, che richiedono il requisito dei 20 anni di servizio, ma risultava soggetto alle comuni regole generali sul trattamento di quiescenza di cui all’art.59, commi 6 e seguenti della Legge n. 449/1997.

Premesso in punto di fatto quanto appena esposto, deve essere rilevato che la questione di diritto che interessa la presente controversia ha invero dato origine a soluzioni differenti nella giurisprudenza di questa Corte (in senso favorevole alla tesi della parte ricorrente, cfr. Corte dei conti, Sez. Sicilia, n. 2443/2012; Id., Sez. Campania, n. 2640/2010; Id., Sez. Emilia Romagna, n. 1876/2010 e, da ultimo, Sez. Sardegna, n.182/2013; contra, Sez. Lombardia, n. 552/2010; Id., Sez. Friuli-Venezia Giulia, n. 65/2010).

In linea con quanto recentemente evidenziato dal Giudice Unico per le Pensioni delle Regione Sardegna (sentenza n.182/2013) e come invero evidenziato dalla parte ricorrente, la soluzione del caso deve prendere le mosse dai principi di diritto enunciati dalle Sezioni riunite di questa Corte con sentenza n. 15/2011/QM del 21/11/2011.

Con detta sentenza, le Sezioni Riunite hanno esaminato in via diretta la problematica dei poteri dell’amministrazione in tema di autotutela riguardante i provvedimenti concessivi delle pensioni di guerra.

Nell’occasione, peraltro, le stesse Sezioni Riunite hanno preso in esame la disciplina vigente in analoga materia per la pensionistica ordinaria, delineandone i profili di coincidenza e di differenziazione con quella oggetto di scrutinio diretto.

Secondo le Sezioni Riunite non esiste in capo all’amministrazione un generale potere di autoannullamento dei provvedimenti concessivi della pensione, in quanto la materia è espressamente regolata da una disciplina speciale, contenuta (per quanto riguarda la pensionistica ordinaria) negli artt. 203 e sgg. del d.P.R. n. 1092/1973. Tale normativa, ispirata ad un evidente favor nei confronti del pensionato, delinea un insieme compiuto e chiuso dei casi nei quali il provvedimento pensionistico può essere annullato d’ufficio, dovendosi ritenere che al di fuori di essi non sia consentita alcuna altra forma di autotutela. La disciplina in questione, sempre secondo la citata sentenza, è da considerare addirittura più favorevole rispetto a quella della pensionistica di guerra, in quanto, a differenza di quest’ultima, prevede termini precisi entro i quali la “revoca” della pensione può essere disposta.

Fatte queste premesse, va detto che l’art. 204, D.P.R. n. 1092/1973 prevede che il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza possa essere revocato o modificato quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

Appare di tutta evidenza che la revoca della pensione disposta con il decreto del Comando Generale Arma C.C. n. 308 del 12 aprile 2012 non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate nella citata disposizione.

Conseguentemente, il ricorso va ritenuto fondato, dovendosi giungere alla conclusione che il sopravvenuto provvedimento disciplinare di perdita del grado abbia inciso esclusivamente su profili attinenti allo status giuridico del militare, ma che non possa esplicare effetti sul provvedimento di liquidazione definitiva della pensione per le ragioni indicate nella citata sentenza delle SSRR di questa Corte.

Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente a mantenere il trattamento pensionistico originariamente concessogli con il decreto n. 324/2009. Stante l’accoglimento della domanda principale, resta assorbito l’esame dei motivi di doglianza relativi alla irripetibilità dei ratei di pensione riscossi sino alla revoca della pensione.

Sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica di Giudice Unico della Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso secondo quanto esposto in motivazione.

Spese compensate.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2013.
Il Giudice Unico
Dott. Gaetano Berretta

Depositato in segreteria il 13/03/2014

Il Direttore della Segreteria
(Dott. Carmine De Michele)

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2^ sentenza Corte dei Conti.

Questa qui sotto è diversa e vi consiglio di leggerla, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) - già Appuntato dell’Arma dei CC. cessato dal servizio con decorrenza dal 4 aprile 2012

2) - Vantava alla data del 4 aprile 2012, un servizio contributivo pari ad anni 21, mesi O e giorni 24

3) - cessazione dal servizio permanente per infermità e collocamento in congedo assoluto con decorrenza dal 6 luglio 2012 per rifiuto dell’interessato ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali civili del Ministero della Difesa

La Corte dei Conti precisa:

4) - Il thema decidendum del giudizio all’esame come esposto in narrativa consiste nella pretesa rimozione del provvedimento di estinzione retroattiva, dall’aprile 2012, del rapporto di servizio militare del ricorrente per perdita dello stato militare e nel preteso accertamento del diritto alla cessazione per infermità che si assume prioritariamente intervenuta e, conseguentemente, nella pretesa al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, in riferimento alla istanza di dipendenza c.s. prodotta nel gennaio 2011.
-------------------------------------------------------------------------------------------

LAZIO SENTENZA 653 28/08/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 653 2014 PENSIONI 28/08/2014



Sent 653/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
nella persona del Consigliere Pina M. A. LA CAVA, ha pronunciato, nella pubblica udienza del 2 luglio 2014, la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 72258/PM, del registro di Segreteria, presentato in data 20 dicembre 2012 da L. F., nato il 7 novembre 1972, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Mariani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Flavio De Battista in Roma, Corso d’Italia, n. 97,

avverso
il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Centro Nazionale Amministrativo-Servizio Trattamento Economico e di Quiescenza di detto Comando G. CC. e contro l’INPS-Gestione ex INPDAP-Sezione Pensioni di Roma 3 e l’INPS-Gestione ex INPDAP-Sezione Pensioni Sede Centrale;

uditi, nella odierna udienza, il patrono di parte attrice e l’avv. Manuela Massa in rappresentanza dell’INPS-Gestione ex INPDAP, non rappresentati il Ministero e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
premesso in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il proposto ricorso il richiedente, già Appuntato dell’Arma dei CC. cessato dal servizio con decorrenza dal 4 aprile 2012, chiede la sospensione della efficacia della nota prot. n. 287499XP/4-1-PNP del 21 settembre 2012 con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri -Centro Nazionale Amministrativo-Servizio Trattamento Economico e di Quiescenza ha comunicato all’INPS-Gestione ex INPDAP di interrompere l’erogazione del trattamento pensionistico a favore del suddetto, rappresentando, in proposito, che lo stesso non ha maturato, alla data di cessazione, i requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla legge n. 449/1997, nonché dal d. lgs. n. 165/1997, per il conseguimento della pensione di anzianità avendo raggiunto, alla data del 4 aprile 2012, un servizio contributivo pari ad anni 21, mesi O e giorni 24.

Con il ricorso in questione era stata avanzata anche istanza cautelare di sospensione, respinta da questo Giudice con ordinanza n. 116/13 del 27 marzo 2013, configurandosi, in sostanza, la richiesta di un facere per l’amministrazione inammissibile in sede cautelare.

Dagli atti, acquisiti anche a seguito delle istruttorie disposte con la suddetta ordinanza e con successiva ordinanza a verbale, n. 217/2013 intervenuta alla udienza dell’8 luglio 2013 (cui è stato dato riscontro con note del Comando Generale dell’Arma dei CC di Chieti del 18 luglio e del 12 agosto 2013), si evince, al riguardo, che in data 19 settembre 2012 il Comando Legione CC Lazio, con lettera n. …/D-253-2003, ha trasmesso la determina del 25 luglio 2012 con il quale il Ministero della Difesa (organo competente ai sensi del comma 4 dell’art. 923 del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66) ha disposto la cessazione del L. dalla suddetta data del 4 aprile 2012 per effetto degli artt. 622, comma 1, lett. c) e 923, comma 1, lett. m) del citato d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e, cioé, per cessazione per perdita dello stato militare. Risulta, altresì (memoria difensiva del Comando Generale dell’Arma CC. depositata il 2 febbraio 2013), che il richiedente ha conseguito la liquidazione degli emolumenti stipendiali e la liquidazione di fine rapporto e che non sono intervenuti provvedimenti di liquidazione di trattamento pensionistico ordinario o di trattamento privilegiato. A tale ultimo proposito è in atti solo il verbale di v.c. del 6 luglio 2012 effettuata per l’accertamento sulla idoneità al servizio ai sensi della legge n. 461/01.

Il ricorrente sostiene di essere cessato per “inidoneità assoluta”, richiamando, al riguardo, il procedimento amministrativo per il riconoscimento della dipendenza da c.s. di infermità (provvedimento del Vice Comandante della Legione Carabinieri prot. n. …/1893-52-L2001 del 20 luglio 2012) e l’istanza prodotta il 25 gennaio 2011 per la infermità che ha determinato il suo collocamento in aspettativa dal 27 dicembre 2010 (come risulterebbe dal provv. prot. n. …/1893-52-L2001 del 20 luglio 2012 già citato) e chiede, in sostanza, che sia dichiarato il proprio diritto a percepire il trattamento pensionistico concesso per inidoneità assoluta al servizio prima del provvedimento di destituzione (per perdita dello stato militare) con conseguente declaratoria a percepire i ratei di pensione maturati e non corrisposti.

L’INPS-Gestione ex INPDAP si è costituito in giudizio con nota depositata in data 8 marzo 2013 e, nell’eccepire il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto, ha, comunque, rappresentato i fatti in punto di non spettanza del trattamento pensionistico ordinario e, in via subordinata, ha contraddetto nel merito la pretesa attorea.

Alla odierna udienza le parti presenti hanno ribadito le argomentazioni a sostegno delle rispettive domande ed eccezioni.

D I R I T T O

Il thema decidendum del giudizio all’esame come esposto in narrativa consiste nella pretesa rimozione del provvedimento di estinzione retroattiva, dall’aprile 2012, del rapporto di servizio militare del ricorrente per perdita dello stato militare e nel preteso accertamento del diritto alla cessazione per infermità che si assume prioritariamente intervenuta e, conseguentemente, nella pretesa al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, in riferimento alla istanza di dipendenza c.s. prodotta nel gennaio 2011.

Ciò premesso -in disparte la considerazione che il provvedimento (determina del 25 luglio 2012 del Ministero della Difesa citato in narrativa) di cessazione del rapporto di servizio per perdita dello stato militare con decorrenza 4 aprile 2012 risulta precedente a quello (determina del Comando Interregionale Carabinieri “Podgora” del 27 agosto 2012) di cessazione dal servizio permanente per infermità e collocamento in congedo assoluto con decorrenza dal 6 luglio 2012 per rifiuto dell’interessato ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali civili del Ministero della Difesa- sul punto deve questo Giudice dare prevalenza alla pregiudiziale considerazione della carenza di giurisdizione della Corte dei conti sulla pretesa introdotta con il gravame avendo ad oggetto il riconoscimento del diritto ad un diverso titolo di cessazione e ad una conseguente diversa decorrenza che non può essere rivendicata in questa sede direttamente, agendo, cioè, per la tutela dell’asserito diritto a pensione privilegiata. Trattasi, in sostanza, di una ipotetica pretesa pensionistica che non può prescindere da valutazioni che attengono al rapporto di servizio e che presuppone, perciò, una attività provvedimentale ed una valutazione del rapporto di attività (quale è appunto anche il titolo di cessazione e relativa decorrenza) non è sindacabile da questo Giudice delle pensioni. Le controversie, infatti, in materia di rapporto di lavoro relative al personale dello Stato e, comunque, al personale c.d. pubblico, appartengono alla cognizione del giudice del rapporto di pubblico impiego secondo la vigente normativa, mentre, ai sensi degli articoli 13 e 62 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, alla giurisdizione della Corte dei conti sono riservate le controversie in materia pensionistica.

In particolare le controversie relative al trattamento di attività e di servizio del personale cui il ricorrente appartiene, rientrano nella giurisdizione del Giudice amministrativo e, pertanto, nel caso di specie sussiste e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte adita. Questo Giudice non può, pertanto, che conformare la propria decisione alla consolidata giurisprudenza di questa Corte dei conti che esclude la giurisdizione del giudice delle pensioni su domande con le quali è richiesto di decidere, anche solo in via incidentale, sulla legittimità di atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d’impiego e, comunque, su questioni inerenti non solo il suo trattamento economico ma anche il suo status di dipendente e/o il titolo di cessazione.

Quanto alla pretesa dipendenza da c.s. ai fini di un eventuale diritto a pensione privilegiata, nel caso di specie, non risulta che sia stata prodotta alcuna domanda in tal senso ai fini del relativo pensionamento, né tanto meno alcun diniego dell’amministrazione (come attestato dall’INPS nella nota del 4 novembre 2013 e anche dal legale alla odierna trattazione). Peraltro, come è emerso dagli atti e dalle istruttorie eseguite in sede giudiziaria, non risulta essere intervenuta pronuncia di dipendenza da causa di servizio in riferimento alla domanda prodotta e al procedimento amministrativo per accertamento della dipendenza da c.s. di infermità attivato in costanza di servizio “il 25 gennaio 2011”, come confermato dal Comando Legione Carabinieri Lazio con nota n. …/1893-62-L-2001 del 7 agosto 2013 che ha espressamente riferito che la domanda in questione è stata trasmessa “….al Comitato di Verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, per il prescritto parere di competenza, ove si trova tuttora in fase di istruzione”.

Tutto quanto esposto, passando alla pretesa dipendenza da c.s. di infermità, si configura ulteriore motivo di inammissibilità del gravame anche ex art. 71 del R.D. n. 1038 del 1933 per mancata pronuncia in sede amministrativa, non potendo questo Giudice sostituirsi nell’attività provvedimentale amministrativa, come in sostanza prospettato da parte attrice.

A tal proposito giova ricordare che per l’art. 167, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973 il trattamento privilegiato diretto è liquidato “a domanda”, mentre è liquidato “d’ufficio”, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, solo “….nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio”, cessazione che non risulta essere intervenuta nel caso di specie, né sindacabile da questo Giudice per le motivazioni dianzi esposte in punto di titolo di cessazione del dipendente (in tal senso in caso analogo Sez. giur. Lazio n. 1745 del 19 settembre 2010) .

Premesse tutte le suesposte considerazioni deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso all’esame.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, in composizione monocratica,
DICHIARA

inammissibile del ricorso in epigrafe. Spese compensate.

Così deciso, in Roma, il 2 luglio 2014.
IL GIUDICE
(f.to Pina M. A. LA CAVA)


Depositata in Segreteria il 28/08/2014

Per IL DIRIGENTE

f.to Domenica LAGANA’
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Re: Pensione revocata

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La Corte dei Conti Campania di cui sopra afferma che: il ricorrente, per poter fruire di trattamento pensionistico non poteva più invocare gli articoli 28 e 29 della richiamata Legge n.599/1954, che richiedono il requisito dei 20 anni di servizio.
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Re: Pensione revocata

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Non so se nel post delle sentenze Corte dei Conti avete letto questa sentenza già a suo tempo postata.
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Sentenza della Corte dei Conti Sardegna.

1) - Il ricorrente, ex militare della Guardia di Finanza, è stato collocato in congedo assoluto in data 18/11/2001 per infermità.

2) - Con decreto del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria della Guardia di Finanza del 24/02/2005, registrato alla Corte dei conti il 04/10/2005, gli è stata concessa in via definitiva la pensione ordinaria sulla base di un servizio di complessivi anni 31, mesi 4 e giorni 21.

3) - Con determinazione del 03/08/2011, il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, ad esito di un procedimento disciplinare per fatti commessi dall’interessato, per i quali, con sentenza penale passata in giudicato, era stato condannato per il reato di OMISSIS e si era visto applicare la prescrizione per il reato di OMISSIS, ha disposto la rimozione dal grado del ricorrente, con decorrenza dal 03/11/2001, così intendendosi modificata la causa di cessazione dal servizio.

4) - Con decreto del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria della Guardia di Finanza del 21/12/2011 è stato revocato il trattamento di quiescenza attribuito con il decreto n. …. ed è stato disposto il recupero, a cura della competente sede dell’INPDAP, delle somme già corrisposte “per effetto dell’art. 206 del D.P.R. 1092/1973”.

5) - Conseguentemente, il Direttore dell’INPS, gestione ex INPDAP, sede di Oristano, con nota prot. n. ….. del 08/02/2012, ha notificato al OMISSIS il decreto di revoca della pensione e l’accertamento di un debito di euro 275.428,06 a suo carico per somme riscosse indebitamente a titolo di trattamento di quiescenza dal 18/02/2002 al 31/01/2012.

6) - In sostanza, la revoca del trattamento di quiescenza è stata disposta perché, essendo stata modificata retroattivamente l’originaria causa della cessazione dal servizio dell’interessato da infermità a perdita del grado , i requisiti anagrafici e contributivi posseduti al momento della cessazione non erano più idonei a far maturare il diritto a pensione.

La Corte dei Conti precisa:

7) - Va innanzi tutto precisato che, secondo giurisprudenza pacifica, il provvedimento con il quale è stata applicata al ricorrente la sanzione disciplinare della perdita del grado non è sindacabile da questa Corte nemmeno in via incidentale, trattandosi di atto inerente al rapporto di pubblico impiego e quindi sottratto alla giurisdizione del giudice contabile, il quale deve limitarsi a delibarne gli effetti sul diritto al trattamento di quiescenza.

8) - Ad avviso della Sezione, la soluzione del caso deve prendere le mosse dai principi di diritto enunciati dalle Sezioni riunite di questa Corte con sentenza n. 15/2011/QM del 21/11/2011.

9) - Secondo le SSRR, non esiste in capo all’amministrazione un generale potere di autoannullamento dei provvedimenti concessivi della pensione, in quanto la materia è espressamente regolata da disciplina speciale, contenuta (per quanto riguarda la pensionistica ordinaria) negli artt. 203 e sgg. del d.P.R. n. 1092/1973.

10) - Tale normativa, ispirata ad un evidente favor nei confronti del pensionato, delinea un insieme compiuto e chiuso dei casi nei quali il provvedimento pensionistico può essere annullato d’ufficio (l’uso del termine “revoca” è chiaramente improprio, secondo la citata sentenza), dovendosi ritenere che al di fuori di essi non sia consentita alcuna altra forma di autotutela. La disciplina in questione, sempre secondo la citata sentenza, è da considerare addirittura più favorevole rispetto a quella della pensionistica di guerra, in quanto, a differenza di quest’ultima, prevede termini precisi entro i quali la “revoca” della pensione può essere disposta.


11) - Fatte queste premesse, va detto che l’art. 204 del cit. d.P.R. n. 1092/1973 prevede che il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza possa essere revocato o modificato quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;

b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;

d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

12) - Appare di tutta evidenza che la revoca della pensione disposta con il decreto della Guardia di Finanza n. … del 21/12/2011 non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate nella citata disposizione, come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione nella memoria difensiva di costituzione in giudizio (“l’originario decreto di pensione ordinaria […] non è stato modificato per alcuno dei motivi prescritti dall’art. 204 del D.P.R. 1092/73, bensì per mutata causa di cessazione dal servizio con decorrenza retroattiva”).

13) - Conseguentemente, il ricorso va ritenuto fondato, dovendosi giungere alla conclusione che il sopravvenuto provvedimento disciplinare di perdita del grado abbia inciso esclusivamente su profili attinenti allo status giuridico del militare, ma che non possa esplicare effetti sul provvedimento di liquidazione definitiva della pensione per le ragioni indicate nella citata sentenza delle SSRR di questa Corte (in terminis, Sezione Campania, n. 2640 del 07/12/2010 già cit.).

Ricorso ACCOLTO.

Per completezza vi rimando alla lettura della sentenza qui sotto nel caso serva a qualcuno.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 182 2013 PENSIONI 05/06/2013


Sent. n.182/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
pronuncia la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22807 del registro di Segreteria, proposto da
G. F., nato a …. il ……, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea PETTINAU ed Elena PETTINAU, presso lo studio dei quali in Cagliari, piazza Gramsci 18 è elettivamente domiciliato

RICORRENTE
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), gestione ex INPDAP, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS
e
Comando della Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria

RESISTENTI
Uditi, nella pubblica udienza del 28 maggio 2013, l’avv. Andrea PETTINAU per il ricorrente, l’avv. Alessandro DOA per l’INPS e il Tenente A. G. per la Guardia di Finanza, i quali hanno confermato le rispettive conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto a ministero degli avvocati Andrea PETTINAU ed Elena PETTINAU, il sig. G. F., ex militare della Guardia di finanza, ha vocato in giudizio l’INPS gestione ex INPDAP e il Comando della Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria, chiedendo che, in accoglimento del ricorso, questa Corte:

“accerti e dichiari la inefficacia ed irrilevanza dei provvedimenti qui contestati ai fini del diritto al trattamento pensionistico, che andrà conseguentemente confermato in capo al ricorrente sin dal momento del collocamento in congedo.

In via meramente subordinata, dichiarare la irripetibilità delle somme erogate dall’Istituto a titolo di pensione dal 18/02/2002 al 31/01/2012. Spese secondo giustizia”.

Contestualmente al ricorso, è stata proposta istanza cautelare per la sospensione del provvedimento impugnato con il quale era stata disposta la revoca della pensione.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) si è costituito in giudizio a ministero degli avvocati Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS, i quali, con memoria difensiva depositata il 25/06/2012, hanno concluso nei seguenti termini: “- rigettare la richiesta diretta ad ottenere la sospensione dei provvedimenti impugnati, per difetto dei presupposti di legge.

- nel merito, rigettare il ricorso ovvero dichiarare che non sussiste responsabilità dell’Istituto Previdenziale;

- in ogni caso con vittoria di spese e di onorari”.

La Guardia di Finanza, Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria si è costituita in giudizio con memoria difensiva a firma del Capo Ufficio Amministrazione Tenente Colonnello P. B., depositata il 25/05/2012, con la quale sono state formulate conclusioni di rigetto del ricorso perché manifestamente infondato.

La Sezione, con ordinanza n. 126/2012 del 26/06/2012 ha accolto l’istanza di provvedimento cautelare, disponendo che, nelle more della definizione della causa di merito, l’INPS, gestione ex INPDAP provvedesse al ripristino della pensione revocata.

Con note conclusive depositate per l’udienza del 28/05/2013, l’avv. Andrea PETTINAU ha insistito per l’accoglimento del ricorso, concludendo perché la Corte “accerti e dichiari l’inefficacia ed irrilevanza dei provvedimenti contestati col ricorso ai fini del diritto al trattamento pensionistico, che andrà conseguentemente confermato in capo al ricorrente sin dal momento del collocamento in congedo e con dichiarazione di irripetibilità delle somme erogate dall’Istituto a titolo di pensione dal 18/02/2001 al 31/01/2012. Con vittoria di spese e onorari con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso onorari ex art. 93 c.p.c.”.

La causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, per le motivazioni di seguito esposte in

DIRITTO
Il ricorrente, ex militare della Guardia di Finanza, è stato collocato in congedo assoluto in data 18/11/2001 per infermità.

Con decreto del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria della Guardia di Finanza n. … del 24/02/2005, registrato alla Corte dei conti il 04/10/2005, gli è stata concessa in via definitiva la pensione ordinaria sulla base di un servizio di complessivi anni 31, mesi 4 e giorni 21.

Con foglio n. …….. del 05/09/2008, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha autorizzato il pagamento in via provvisoria, in favore del OMISSIS, della pensione privilegiata nella misura del decimo della pensione normale.

Con determinazione n. …… del 03/08/2011, il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, ad esito di un procedimento disciplinare per fatti commessi dall’interessato, per i quali il OMISSIS, con sentenza penale passata in giudicato, era stato condannato per il reato di OMISSIS e si era visto applicare la prescrizione per il reato di OMISSIS, ha disposto la rimozione dal grado del ricorrente, con decorrenza dal 03/11/2001, così intendendosi modificata la causa di cessazione dal servizio.
Con decreto del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria della Guardia di Finanza n. …. del 21/12/2011 è stato revocato il trattamento di quiescenza attribuito con il decreto n. …. ed è stato disposto il recupero, a cura della competente sede dell’INPDAP, delle somme già corrisposte “per effetto dell’art. 206 del D.P.R. 1092/1973”.

Conseguentemente, il Direttore dell’INPS, gestione ex INPDAP, sede di Oristano, con nota prot. n. ….. del 08/02/2012, ha notificato al OMISSIS il decreto di revoca della pensione e l’accertamento di un debito di euro 275.428,06 a suo carico per somme riscosse indebitamente a titolo di trattamento di quiescenza dal 18/02/2002 al 31/01/2012.

In sostanza, la revoca del trattamento di quiescenza è stata disposta perché, essendo stata modificata retroattivamente l’originaria causa della cessazione dal servizio dell’interessato da infermità a perdita del grado , i requisiti anagrafici e contributivi posseduti al momento della cessazione non erano più idonei a far maturare il diritto a pensione.

Il ricorrente deduce: 1) che la norma cui ha fatto riferimento la Guardia di Finanza per disporre la modificazione retroattiva della causa di cessazione dal servizio (l’art. 923 del d. l.vo n. 66/2010), in quanto entrata in vigore successivamente all’acquisizione del diritto a pensione, non sarebbe applicabile nella fattispecie; 2) che comunque tale norma non avrebbe riflessi sul trattamento di quiescenza; 3) che il diritto a pensione si sarebbe “cristallizzato” al momento del collocamento in congedo e non potrebbe avere incidenza su di esso l’esito successivo di un procedimento disciplinare; 4) che comunque sarebbe stato riconosciuto il suo diritto alla pensione privilegiata di 5^ cat. e che tale trattamento di quiescenza non è condizionato alla maturazione di un’anzianità minima di servizio; 5) che in ogni caso, in via subordinata, le somme percepite non sarebbero ripetibili, se non nel caso di dolo, ex art. 206 d.P.R. n. 1092/1973.

Va innanzi tutto precisato che, secondo giurisprudenza pacifica, il provvedimento con il quale è stata applicata al ricorrente la sanzione disciplinare della perdita del grado non è sindacabile da questa Corte nemmeno in via incidentale, trattandosi di atto inerente al rapporto di pubblico impiego e quindi sottratto alla giurisdizione del giudice contabile, il quale deve limitarsi a delibarne gli effetti sul diritto al trattamento di quiescenza.

Ne consegue che non può essere sindacata la decisione della Guardia di Finanza di fare applicazione dell’art. 923 del d. l.vo 15/03/2010, n. 66, così come non può essere messo in discussione che, per effetto del suddetto provvedimento, la causa di cessazione dal servizio dell’interessato è stata modificata retroattivamente nella perdita del grado , ai sensi della suddetta disposizione.

Peraltro, ad abundantiam, va osservato che anche la normativa precedente (v. il combinato disposto degli artt. 10, comma 1 l. n. 189/1959 e 37 l. n. 599/1954) prevedeva analoga disciplina.

Ancora, va puntualizzato che, contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, l’interessato, per quanto consta, non è titolare di pensione privilegiata, non risultando in atti che il relativo procedimento si sia concluso con l’emissione del provvedimento di concessione di tale trattamento.

Infatti, il ricorrente ha fatto riferimento (v. memoria difensiva depositata il 07/06/2012 per la discussione dell’istanza cautelare) a due pareri della CMO di Messina del 17/12/2001 e della CMO di Firenze del 29/02/2008 che, come è noto, sono atti endoprocedimentali i quali non possono essere confusi con il provvedimento di concessione della pensione. Né, va soggiunto, la parte ha proposto alcuna domanda volta all’accertamento del relativo diritto, evidentemente partendo dall’assunto (erroneo, per le ragioni viste) che lo stesso fosse stato già riconosciuto.

Ciò detto, la questione di diritto che interessa la presente controversia è nota ed ha dato origine a soluzioni differenti nella giurisprudenza di questa Corte (a titolo esemplificativo, in senso favorevole alla tesi di parte ricorrente, sia pure con motivazioni non sempre coincidenti, v. Sezione Sicilia, n. 2443 del 08/08/2012; Sezione Campania, n. 2640 del 07/12/2010; Sezione Emilia Romagna, n. 1876 del 06/12/2010; contra, Sezione Lombardia, n. 552 del 12/10/2010; Sezione Friuli-Venezia Giulia, n. 65 del 14/04/2010; Sezione Liguria, n. 268 del 23/04/2008).

Ad avviso della Sezione, la soluzione del caso deve prendere le mosse dai principi di diritto enunciati dalle Sezioni riunite di questa Corte con sentenza n. 15/2011/QM del 21/11/2011.

Con detta sentenza, le SSRR hanno esaminato in via diretta la problematica dei poteri dell’amministrazione in tema di autotutela riguardante i provvedimenti concessivi delle pensioni di guerra.

Nell’occasione, peraltro, le stesse SSRR hanno preso in esame, incidentalmente, ma comunque in maniera approfondita, la disciplina vigente in analoga materia per la pensionistica ordinaria, delineandone i profili di coincidenza e di differenziazione con quella oggetto di scrutinio diretto.

Secondo le SSRR, non esiste in capo all’amministrazione un generale potere di autoannullamento dei provvedimenti concessivi della pensione, in quanto la materia è espressamente regolata da disciplina speciale, contenuta (per quanto riguarda la pensionistica ordinaria) negli artt. 203 e sgg. del d.P.R. n. 1092/1973.

Tale normativa, ispirata ad un evidente favor nei confronti del pensionato, delinea un insieme compiuto e chiuso dei casi nei quali il provvedimento pensionistico può essere annullato d’ufficio (l’uso del termine “revoca” è chiaramente improprio, secondo la citata sentenza), dovendosi ritenere che al di fuori di essi non sia consentita alcuna altra forma di autotutela. La disciplina in questione, sempre secondo la citata sentenza, è da considerare addirittura più favorevole rispetto a quella della pensionistica di guerra, in quanto, a differenza di quest’ultima, prevede termini precisi entro i quali la “revoca” della pensione può essere disposta.

Su detta normativa, sempre facendo riferimento alle motivazioni della sentenza delle SSRR, non ha inciso la normativa sopravvenuta (segnatamente gli artt. 1, comma 136 della legge 30/12/2004, n. 311 e 21 nonies della legge 07/08/1990, n. 241, aggiunto dalla legge 11/02/2005, n. 15), trattandosi di norme a carattere generale che, in assenza di espressa disposizione al riguardo, non possono avere valenza abrogativa di norme speciali preesistenti, in forza del principio secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali (l’affermazione delle SSRR si riferisce alla normativa speciale in tema di pensioni di guerra, ma le argomentazioni svolte appaiono sicuramente utilizzabili anche con riguardo alla tematica qui in discussione).

Fatte queste premesse, va detto che l’art. 204 del cit. d.P.R. n. 1092/1973 prevede che il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza possa essere revocato o modificato quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;

b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;

d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

Appare di tutta evidenza che la revoca della pensione disposta con il decreto della Guardia di Finanza n. … del 21/12/2011 non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate nella citata disposizione, come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione nella memoria difensiva di costituzione in giudizio (“l’originario decreto di pensione ordinaria […] non è stato modificato per alcuno dei motivi prescritti dall’art. 204 del D.P.R. 1092/73, bensì per mutata causa di cessazione dal servizio con decorrenza retroattiva”).

Alla luce di tale considerazione, non ha rilievo l’argomento proposto dalla difesa dell’INPS in dibattimento, secondo cui il termine per l’emanazione del provvedimento di revoca sarebbe stato da ritenere necessariamente sospeso per tutto il periodo occorrente alla conclusione del procedimento disciplinare, che a sua volta doveva attendere la conclusione del procedimento penale. Trattandosi di revoca disposta al di fuori dei casi indicati nella norma, non può farsi ovviamente alcun discorso di termini (a proposito dei quali, peraltro, va detto incidentalmente, l’art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 non prevede alcuna ipotesi di sospensione della decorrenza).

Conseguentemente, il ricorso va ritenuto fondato, dovendosi giungere alla conclusione che il sopravvenuto provvedimento disciplinare di perdita del grado abbia inciso esclusivamente su profili attinenti allo status giuridico del militare, ma che non possa esplicare effetti sul provvedimento di liquidazione definitiva della pensione per le ragioni indicate nella citata sentenza delle SSRR di questa Corte (in terminis, Sezione Campania, n. 2640 del 07/12/2010 già cit.).

Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente a mantenere il trattamento pensionistico originariamente concessogli con il decreto n. …. del 24/02/2005 del Comandante della Guardia di Finanza, Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria. Stante l’accoglimento della domanda principale, resta assorbito l’esame dei motivi di doglianza relativi alla irripetibilità dei ratei di pensione riscossi sino alla revoca della pensione.

Sui ratei non erogati per effetto di tale revoca spettano al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza dei ratei stessi e sino al pagamento.

Le spese del giudizio vanno poste a carico della Guardia di Finanza, dovendosi tenere conto che nella fattispecie l’INPS ha agito come ordinatore secondario della spesa, eseguendo il provvedimento di revoca della pensione adottato dall’amministrazione di provenienza del pensionato.

Dette spese vanno liquidate in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, nella misura indicata in dispositivo, quantificata tenendo conto della complessità e del valore della causa.

PER QUESTI MOTIVI

il ricorso di G. F. è accolto.

Per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente a mantenere la pensione concessagli con decreto n. ….. del 24/02/2005 del Comandante della Guardia di Finanza, Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria.

Sulle somme arretrate dovute al ricorrente spettano al medesimo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza dei singoli ratei non corrisposti per effetto del provvedimento di revoca della pensione e sino al pagamento.

La Guardia di Finanza è condannata al pagamento, in favore del difensore del ricorrente, avv. Andrea PETTINAU, dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale, che si liquidano nella complessiva somma di euro duemila al netto degli oneri di legge.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 28 maggio 2013.
Il Giudice unico
f.to Antonio Marco CANU

Depositata in Segreteria il 05 giugno 2013.
Il Dirigente
f.to Paolo Carrus
claudio1000

Re: Pensione revocata

Messaggio da claudio1000 »

Sono molto importanti tutte queste sentenze che panorama posta e che tra l'altro trovano un fondamento giuridico ma il problema è sempre lo stesso bisogna vedere come vengono considerate in Appello fino ad ora da quello che ne so io non esistono sentenze in nostro favore.
Poi queste sentenze se non sbaglio parlano di pensione di inabilità definitiva dove è stato già emesso decreto dal Comando Generale e non provvisorie(dopo 3 anni dal congedo una pensione può essere considerata definitiva).
Io attualmente stò lottando per farmi concedere la pensione privilegiata che come ho detto in precedenza già mi è stata riconosciuta in costanza di servizio.
panorama
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Re: Pensione revocata

Messaggio da panorama »

Pensione privilegiata
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1) - perdita del grado per rimozione a seguito della conclusione di un procedimento penale.

2) - veniva riconosciuta la pensione privilegiata di VIII ctg. per un importo pari al 30% della base pensionabile,

3) - si costituiva in giudizio la Guardia di Finanza che confermava la legittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 37 legge 31 luglio 1954 n. 599, l’art. 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 ed in applicazione della normativa sulla verifica dei presupposti per la fruizione di trattamento pensionistico ordinario (art. 6, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 165 ed art. 59, comma 6, Tab. D della legge 27 dicembre 1997 n. 449, avendo il ricorrente maturato 35 anni, 2 mesi e 28 giorni di servizio con età anagrafica di 49 anni.

Leggete il tutto qui sotto le motivazioni.
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TOSCANA SENTENZA 13 13/01/2016


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA SENTENZA 13 2016 PENSIONI 13/01/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 59996/PM del registro di Segreteria, proposto dal sig. G. M., rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Colombini pec: nicola.colombini@pecordineavvocatipisa.it, presso il quale è elettivamente domiciliato in Pisa, via A. Vaccà Berlinghieri n. 20 contro:
a) l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore
b) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore
c) il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale pro tempore, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di VIII ctg. con attribuzione dell’importo di pensione più favorevole ai sensi dell’art. 67, IV comma D.P.R. n. 1092/1973 e condanna delle Amministrazioni convenute al menzionato trattamento pensionistico , oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria a far data dal 9 dicembre 2008 o da latra data ritenuta spettante.

Nella udienza pubblica del 12 gennaio 2016 sono comparsi l’avv. Francesco Monceri, su delega dell’avv. Nicola Colombini per la parte ricorrente, il mar. capo P. A. per la Guardia di Finanza e l’avv. Massimiliano Gorgoni per l’INPS.

FATTO e DIRITTO

Con atto introduttivo del giudizio pervenuto alla segreteria di questa la parte ricorrente ha proposto l’impugnativa volta alla declaratoria di migliore trattamento pensionistico .

La parte ricorrente, arruolatasi in data 4 aprile 1979, successivamente al congedo dal servizio militare, prestava servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di OMISSIS, nella qualità di vicebrigadiere, sino al 9 dicembre 2008 in cui veniva comminata a suo danno (decreto del Comandante Interregionale dell’Italia Centrosettentrionale) la perdita del grado per rimozione a seguito della conclusione di un procedimento penale.

Deduceva, il sig. M…, che a tale data aveva maturato un’anzianità di servizio pari a 35 anni di servizio contributivo .

In data 11 dicembre 2013 con decreto n. 137094 del Comando Generale della Guardia di Finanza riconosceva, a far data dal 9 dicembre 2008 veniva riconosciuta la pensione privilegiata di VIII ctg. per un importo pari al 30% della base pensionabile, sulla scorta del parere della CMO Interforze presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia reso il 5 maggio 2013 secondo cui sussisteva il quadro patologico: a) gastrite cronica antrale HP correlata; b) note di spondiloartrosi lombare.

La parte ricorrente deduceva l’erronea applicazione dell’art. 67, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, in luogo della misura massima prevista di cui al quarto comma del medesimo articolo, pari a quella che avrebbe dovuto essere erogata per la pensione normale aumentata di un decimo se più favorevole, nel caso in cui l’interessato avesse maturato l’anzianità di quindici anni di servizio utile di cui dodici effettivi.

In sede amministrativa l’Amministrazione, con nota prot. n. 0191969/14 del 4 luglio 2014, ribadiva la corretta applicazione della normativa in quanto il sig. M… era stato posto in congedo per perdita del grado.

La parte ricorrente deduceva la violazione dell’art. 67 del D.P.R. 29 gennaio 1973 n. 1092 e dell’art. 1 legge 8 giugno 1966 n. 424, eccependo ulteriori profili di illegittimità, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, ingiustizia ed illogicità manifesta e violazione del giusto procedimento amministrativo.

Con memoria del 7 luglio 2015 si costituiva in giudizio l’INPS che eccepiva l’inammissibilità del ricorso ex art. 71 lett. b) R.D. n. 1038/1933 per assenza del provvedimento amministrativo, il difetto di legittimazione passiva vertendo la controversia al rapporto di servizio tra il sig. M… e l’Amministrazione di appartenenza.

Concludeva l’istituto previdenziale per l’inammissibilità del ricorso, il rigetto della domanda e, in subordine, la responsabilità diretta ed esclusiva dell’Amministrazione di appartenenza del ricorrente ovvero, in alternativa, il diritto di rivalsa dell’INPS nei confronti dell’Amministrazione stessa, con ogni consequenziale condanna dell’INPS alle spese di giudizio.

In data 17 dicembre 2015 si costituiva in giudizio la Guardia di Finanza che confermava la legittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 37 legge 31 luglio 1954 n. 599, l’art. 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 ed in applicazione della normativa sulla verifica dei presupposti per la fruizione di trattamento pensionistico ordinario (art. 6, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 165 ed art. 59, comma 6, Tab. D della legge 27 dicembre 1997 n. 449, avendo il ricorrente maturato 35 anni, 2 mesi e 28 giorni di servizio con età anagrafica di 49 anni e ritenuto che la disciplina delineata dal legislatore in materia di perdita di grado è finalizzata a dare prevalenza al titolo della perdita del grado nell’individuazione della causa giuridica di cessazione dal servizio.

Concludeva, l’Amministrazione, per il rigetto del ricorso e la condanna della controparte alle spese di giudizio ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c..

Nella odierna discussione le parti costituite in giudizio ribadivano quanto rassegnato con gli atti defensionali; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

Osserva l’autorità giudicante che oggetto del presente giudizio è la valutazione, ai fini del riconoscimento dell’attribuzione del trattamento pensionistico , della sussistenza dei requisiti fissati dalla normativa di specie nell’ipotesi di applicazione della causa di cessazione dal servizio per “perdita del grado” nei confronti del militare

In sostanza occorre stabilire gli effetti, al fine del riconoscimento e del diritto al trattamento pensionistico di anzianità, se la cessazione dal servizio per “perdita del grado” abbia effetti retroattivi e vincolanti sul diritto a pensione.

Il nucleo argomentativo della parte ricorrente afferma che il sopravvenuto provvedimento di perdita del grado rimarrebbe irrilevante agli effetti pensionistici una volta acquisito il diritto a pensione, in quanto i relativi presupposti restano cristallizzati e, pertanto, intangibili, al momento del collocamento in congedo.

Il ricorso è infondato e va rigettato con tutte le conseguenze di legge.

Osserva l’autorità giudicante che, è da preferire la tesi sposata, anche di recente, dalle Sezioni Centrali, ma anche da alcuni orientamenti delle Sezioni Giurisdizionali Regionali.

L’art. 37 della legge n. 599 del 1954 dispone: “1. Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare; 2: qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.

A seguito della cessazione dal servizio alla data del 9 dicembre 2008 35 anni, 2 mesi e 28 giorni di servizio utile e con un’età di 49 anni, il servizio dell’odierno ricorrente non era sufficiente per la maturazione dei requisiti previsti dalla legge essendo possibile invocare nella specie le comuni regole generali sul trattamento di quiescenza di cui all’art. 59, commi 6 e ss. della l. 449/1997 e dell’art. 6 D.Lgs. n. 165/1997, che richiama l’art. 1, commi 24 e 25 della l. 335/1995 i quali chiedono una maggiore anzianità di servizio, rispetto a quella posseduta dall’interessato, al fine di maturare il trattamento pensionistico .

Legittimamente ha operato, pertanto, la Guardia di Finanza – Centro Informatico Amministrativo Nazionale – a calcolare la pensione privilegiata per un importo pari al 30% della base pensionabile, in applicazione dell’art. 67, 1° comma, del D.P.R. n. 1092/1973, in quanto il medesimo ricorrente è stato posto in congedo per perdita del grado di rimozione.

Nella stessa direzione Sez. III Centr. 9 gennaio 2013 n. 5 secondo cui l’art. 37 della legge n. 599/1954, che non è una norma relativa al trattamento di quiescenza, ma una norma che regola principalmente lo status di sottufficiale e la sua cessazione dal servizio permanente (e in particolare causa e tempo della cessazione dal servizio). La norma ha riflessi anche sul trattamento di quiescenza, ma ciò non equivale a dire che si tratta di norma relativa al trattamento di quiescenza, né la citata norma, vista la peculiarità del regime in cui opera, è stata abrogata dal d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092.

Infatti unicamente con l’entrata in vigore dell’art. 2268 d.lgs. 66/2010 è stata determinata l’abrogazione espressa della legge n. 599/1954.

Né può affermarsi per quale motivo , qualora intervenga la perdita del grado, la cessazione dal servizio non debba intendersi intervenuta anche per i profili pensionistici: cfr. anche Sez. Giurisdizionale Appello per la Regione Siciliana 26 settembre 2013 n. 331 e sezione giurisdizionale Regione Piemonte 25 febbraio 2014 n. 21.

Va, pertanto, dichiarata l’infondatezza del ricorso dell’odierno ricorrente, visti anche gli esiti del procedimento penale e disciplinare: cfr. Sez. I Centr. 25 marzo 2014 n. 491.

Va pertanto rigettato il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Vista la controvertibilità del diritto e la complessità della questione, va dichiarata la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. G. M. contro: a) l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore b) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore c) il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale pro tempore), respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 12 gennaio 2016 successiva all’udienza del 12 gennaio 2016.

La presente sentenza è stata pronunciata all’udienza odierna ai sensi dell’art. 429 c.p.c. (come modificato dall’art. 53, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133) dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con deposito contestuale in segreteria.

Il Giudice Unico
F.to cons. Angelo Bax


Depositata in Segreteria il 13/01/2016


Il Direttore di Segreteria
F.to Paola Altini
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Re: Pensione revocata

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Il collega vince in Appello.

SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 706 06/07/2016
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