Salve a tutti, sono un Brig. Capo in concedo x inabilità con decorrenza data 03.09.2014. Data arruolamento 12.12.1979 più due anni riscattati volevo sapere gentilmente delle informazione circa il TFS.
Oggi ho notato sul portale dell'INPS la fine lavorazione del TFS con la somma a mio favore di euro 43.200. Penso a questo punto che il famoso acconto di euro 50.000 sia al lordo, qualcuno può confermare la mia ipotesi. Se non disturbo potete dirmi a quanto ammonta la rimanenza ? ringrazio in anticipo e auguro buona serata
informazioni TFS x prima trance
Re: informazioni TFS x prima trance
Messaggio da briga60@hotmail.it »
Nuova normativa introdotta sulla Legge di stabilità di giugno entro 105 g. 50.000 euro la rimanenza dopo un anno. Aspetto risposte dagli esperti.
Re: informazioni TFS x prima trance
Circolare INPS n.73 del 5/6/2014.
Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione.
In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve in relazione al quale la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione dipendenti pubblici la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; l’Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi.
Il tutto è regolato dall’art. 1, comma 484 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei TFS.
Il comma 484 del citato articolo 1, ha stabilito che in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 (aggiungo, qualunque siano) e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a seconda che l’importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000 la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza).
Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione.
In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve in relazione al quale la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione dipendenti pubblici la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; l’Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi.
Il tutto è regolato dall’art. 1, comma 484 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei TFS.
Il comma 484 del citato articolo 1, ha stabilito che in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 (aggiungo, qualunque siano) e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a seconda che l’importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000 la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza).
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: informazioni TFS x prima trance
Messaggio da briga60@hotmail.it »
La mia domanda era se 50.000 euro come prima trance erano al netto o al lordo e ancora non ho avuto una risposta esauriente Buona serata
Re: informazioni TFS x prima trance
Le modalità di pagamento, a partire dal 1 gennaio 2014, pertanto, sono le seguenti:
• in unico importo se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
• in due importi se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.
• in unico importo se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
• in due importi se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: informazioni TFS x prima trance
Messaggio da Antonio_1961 »
Confermo la tua ipotesi, Il TFS è tassato.briga60@hotmail.it ha scritto:Salve a tutti, sono un Brig. Capo in concedo x inabilità con decorrenza data 03.09.2014. Data arruolamento 12.12.1979 più due anni riscattati volevo sapere gentilmente delle informazione circa il TFS.
Oggi ho notato sul portale dell'INPS la fine lavorazione del TFS con la somma a mio favore di euro 43.200. Penso a questo punto che il famoso acconto di euro 50.000 sia al lordo, qualcuno può confermare la mia ipotesi. Se non disturbo potete dirmi a quanto ammonta la rimanenza ? ringrazio in anticipo e auguro buona serata
Re: informazioni TFS x prima trance
Messaggio da briga60@hotmail.it »
Con poche parole mi hai dato la risposta. Grazie Buona serata
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE