=============================================gino59 ha scritto:=========================================AntonioPE ha scritto:Per Gino e angri. Ho trovato questo msg INPS.
Messaggio INPS 10/12/2013, n. 20238
Forze Armate: base imponibile per la maggiorazione di pensione
L'INPS specifica e illustra la base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di pensione spettante al personale delle Forze Armate: essa corrisponde alla retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata, comprensiva della 13° mensilità, delle competenze accessorie per la parte eccedente il 18% .
L'Inps, per rispondere alle domande pervenute da piu' parti, ricorda come l’articolo 3, comma 7 del D. lgs n. 165/1997 prevede che nei confronti del personale militare delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco “escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato”.
Questa la normativa di riferimento.
Al fine di superare ora ogni eventuale dubbio interpretativo in merito alle voci ricomprese nella base imponibile su cui calcolare la maggiorazione sopra richiamata l'Inps rappresenta che la stessa corrisponde alla retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata, comprensiva della 13° mensilità, delle competenze accessorie per la parte eccedente il 18% e, qualora spettanti, degli scatti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n.165/1997.
Si precisa inoltre che, qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18%.
Spero di volermi esprimere più chiaro possibile secondo la mia personale interpretazione.-
Per il personale il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo
per mantenere/equilibrare dignitosamente il potere di acquisto è conveniente rimanere sino al raggiungimento dei limiti di età.- Notte
IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!
Messaggioda gino59 » dom dic 23, 2012 11:38 am
L'asticella dal primo gennaio prossimo si alza ulteriormente. E per recuperare questo ulteriore gap è necessario mettere mano al proprio piano pensionistico. Per chi si avvia ad andare in pensione a 65anni il nuovo balzello impone un incremento del risparmio previdenziale di circa 320 euro. Ma se giustamente ci si pone l'obiettivo di costruire una pensione dignitosa – ottenendo una rendita pari a quella che percepiva chi smetteva di lavorare nel 1995 – bisognerà innalzare la contribuzione previdenziale a 1.588 euro l'anno.
La rendita e la vita
Dal 2013 l'età per raggiungere l'agognata pensione sarà calcolata in base alle aspettative di vita, secondo quanto previsto dalla riforma Monti-Fornero. Non solo: anche l'ammontare viene adeguato alla speranza di vita attesa. Ciò comporta una periodica revisione dei coefficienti di trasformazione. Cosa sono? Sono i valori con cui si convertono in rendita i contributi accumulati e rivalutati nel tempo. Se si riducono, calano le stime delle rendite future,solo pochi decimi di punto percentuale; abbastanza però per incidere in misura differente a seconda dell'età del pensionamento: per chi andrà in pensione a 65 anni il coefficiente passa dal 5,62% al 5,44%, il che si traduce in una prestazione ridotta del 3,2%; ma che sale per chi lascerà il lavoro a 70 anni del 4,41%. Es. Prendiamo il caso di un impiegato che accumuli un montante di 250mila euro, frutto di 40 anni di contributi (33% di prelievo su un reddito medio di 20mila euro). Per chi andrà in pensione a 65 anni l'assegno cala di 450 ero da 14.050 a 13.600; per chi si ritira a 70 anni cala di 750 da 17mila a 16.250 euro. Ma la differenza è decisamente maggiore se si considera la differenza con le prestazioni calcolate in occasione della riforma Dini, nel 1995: il taglio è di 1.740 euro l'anno, pari all'11,34% per chi va in pensione a 65 anni.
Per recuperare questi gap serve risparmiare di più, sicuramente meglio. Facciamo due conti: se si vuole superare l'asticella che dal primo gennaio prossimo viene posta più su del 3,2%, ad esempio, è necessario che un 40enne di oggi aumenti la propria contribuzione al proprio fondo pensione di 316 euro l'anno in caso di pensionamento a 65 anni e di 320 in caso di pensionamento a 70 anni. L'intervento è molto più impegnativo se l'obiettivo è di costruire una pensione dignitosa, puntando a una rendita più vicina all'ultimo reddito. Il 40enne destinato al pensionamento a 65 anni dovrà versare in un fondo pensione il proprio Tfr oltre a un contributo volontario (che si porta dietro quello datoriale) pari a circa il 9% dello stipendio, destinandolo a un comparto bilanciato (70% obbligazionario, 30% azionario). In tutto circa 1.700 euro, che scendono a 1.588 se il pensionamento arriva al 67esimo anno e a 1.532 euro l'anno nel caso si lavori fino a 70 anni. I coefficienti si applicano sull'intero montante a scadenza, avendo effetto retroattivo. Ciò porta a peggiorare progressivamente le prestazioni nell'arco dell'intera vita lavorativa.
............Amministratori,colleghi , Amici e utenti di questo Speciale ed esclusivo Forum.- Colgo l'occasione per Augurarvi a voi tutti, ivi compresi i vostri affetti un sereno e fiorente Santo Natale.
Cordialmente.- Gino59
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