RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Feed - CARABINIERI

Avatar utente
natalind
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 368
Iscritto il: mer set 26, 2012 4:47 pm

Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da natalind »

Buonasera, aspettando il 7.....prevedo tempi sempre più bui! Notte Raf


remogiulio

Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da remogiulio »

Buongiorno a tutti, il mio quesito è questo:
Data arruolamento 05/10/1980....in data 05/10/2015 compio 35 anni di servizio, + 5 raggiungo i 40 anni di contributi, attualmente (dal 1/1/2013 al 31/12/2015 sono richiesti anni 40+mesi 3 (aspettativa di vita) per accedere alla pensione, (a parte la finestra mobile).
Nel mio caso compio tale requisito alla date del 05/01/2016, quindi sarò soggetto ad ulteriore aspettative di vita che scatterà dal 2016????
Grazie per chi mi risponderà.
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da angri62 »

remogiulio ha scritto:Buongiorno a tutti, il mio quesito è questo:
Data arruolamento 05/10/1980....in data 05/10/2015 compio 35 anni di servizio, + 5 raggiungo i 40 anni di contributi, attualmente (dal 1/1/2013 al 31/12/2015 sono richiesti anni 40+mesi 3 (aspettativa di vita) per accedere alla pensione, (a parte la finestra mobile).
Nel mio caso compio tale requisito alla date del 05/01/2016, quindi sarò soggetto ad ulteriore aspettative di vita che scatterà dal 2016????
Grazie per chi mi risponderà.
===+ 4 mesi.
3mesi + 4 mesi tot 7 mesi
antoniope
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1284
Iscritto il: lun ott 29, 2012 12:13 pm

Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da antoniope »

remogiulio ha scritto:Buongiorno a tutti, il mio quesito è questo:
Data arruolamento 05/10/1980....in data 05/10/2015 compio 35 anni di servizio, + 5 raggiungo i 40 anni di contributi, attualmente (dal 1/1/2013 al 31/12/2015 sono richiesti anni 40+mesi 3 (aspettativa di vita) per accedere alla pensione, (a parte la finestra mobile).
Nel mio caso compio tale requisito alla date del 05/01/2016, quindi sarò soggetto ad ulteriore aspettative di vita che scatterà dal 2016????
Grazie per chi mi risponderà.
remogiulio, confermo quanto riferito da angri. Dal 2016, scatterà un aumento di 4 mesi agli attuali 3 della speranza di vita. Visto che tu matureai uno dei requisiti di cui al msg INPS 545 valevole sino al 31/12/2015, al 5/1/2016 (40+3) allo stato attuale non è possibile determinare la prima data utile per la pensione, bisogna aspettare l’emanazione del regolamento per il nostro Comparto se confermeranno alcuni (o nessuno) degli attuali requisiti pensionistici di cui al msg INPS sopracitato
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
remogiulio

Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da remogiulio »

angri62 ha scritto:
remogiulio ha scritto:Buongiorno a tutti, il mio quesito è questo:
Data arruolamento 05/10/1980....in data 05/10/2015 compio 35 anni di servizio, + 5 raggiungo i 40 anni di contributi, attualmente (dal 1/1/2013 al 31/12/2015 sono richiesti anni 40+mesi 3 (aspettativa di vita) per accedere alla pensione, (a parte la finestra mobile).
Nel mio caso compio tale requisito alla date del 05/01/2016, quindi sarò soggetto ad ulteriore aspettative di vita che scatterà dal 2016????
Grazie per chi mi risponderà.
===+ 4 mesi.
3mesi + 4 mesi tot 7 mesi
Grazie.
remogiulio

Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da remogiulio »

AntonioPE ha scritto:
remogiulio ha scritto:Buongiorno a tutti, il mio quesito è questo:
Data arruolamento 05/10/1980....in data 05/10/2015 compio 35 anni di servizio, + 5 raggiungo i 40 anni di contributi, attualmente (dal 1/1/2013 al 31/12/2015 sono richiesti anni 40+mesi 3 (aspettativa di vita) per accedere alla pensione, (a parte la finestra mobile).
Nel mio caso compio tale requisito alla date del 05/01/2016, quindi sarò soggetto ad ulteriore aspettative di vita che scatterà dal 2016????
Grazie per chi mi risponderà.
remogiulio, confermo quanto riferito da angri. Dal 2016, scatterà un aumento di 4 mesi agli attuali 3 della speranza di vita. Visto che tu matureai uno dei requisiti di cui al msg INPS 545 valevole sino al 31/12/2015, al 5/1/2016 (40+3) allo stato attuale non è possibile determinare la prima data utile per la pensione, bisogna aspettare l’emanazione del regolamento per il nostro Comparto se confermeranno alcuni (o nessuno) degli attuali requisiti pensionistici di cui al msg INPS sopracitato

Grazie.
ema
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 74
Iscritto il: mar dic 06, 2011 12:35 pm

Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da ema »

Salve cari Colleghi
Ho inoltrato domanda a maggio corrente anno, data prevista (da me con il vostro aiuto) per il pensionamento 30/4/2015.
Ora mi vengono notificate dal CNA n. 3 determinazioni con i conteggi: una con data fine servizio 30/4/2015, una 15/2/2015 ed una addirittura con una data del 2010!
Ho chiesto alla mia sezione amministrativa, mi hanno detto che potrei andare a febbraio (per me sarebbe oro colato) e che addirittura avrei potuto andare nel 2010!! Quest'ultima opzione mi pare molto strana:
arruolato 22/11/1979, nessun servizio particolare, nessun lavoro esterno, 53 anni compiuti a gennaio.
Ma perché tre determinazioni e non una sola?
Ma il decreto definitivo quando arriva?
Grazie!!!
Avatar utente
natalind
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 368
Iscritto il: mer set 26, 2012 4:47 pm

Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da natalind »

Buonasera! Domani incontro con Renzi, speriamo buone nuove. Raf
Avatar utente
natalind
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 368
Iscritto il: mer set 26, 2012 4:47 pm

Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da natalind »

Stabilita! ..... Per noi é poca cosa, ma quanto si spreca altrove! Ovunque....Cottarelli? Boh delusione totale. Stiamo a guardare prima o poi .... Notte Raf
totoni
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 9
Iscritto il: lun dic 17, 2012 6:49 pm

Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da totoni »

Un saluto a tutti quelli del forum, ho da porre un quesito, vi è differenza a livello di pensione da percepire con l'andare in pensione con i 53 anni e 80% maturato al 31.12.20011 oppure farsi riformare ? Ringrazio anticipatamente a chi può fornirmi una risposta.
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da gino59 »

totoni ha scritto:Un saluto a tutti quelli del forum, ho da porre un quesito, vi è differenza a livello di pensione da percepire con l'andare in pensione con i 53 anni e 80% maturato al 31.12.20011 oppure farsi riformare ? Ringrazio anticipatamente a chi può fornirmi una risposta.
=============================================================
N.B. La soluzione più conveniente è avere già i requisiti dei 53 anni e l'80% con ivi la riforma. Ciao
Avatar utente
natalind
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 368
Iscritto il: mer set 26, 2012 4:47 pm

Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da natalind »

....e già l'ideale sarebbe proprio questo! Raf
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13202
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da panorama »

Interessante sentenza della Corte dei Conti, leggete e rileggete
---------------------------------------------------------------------------------------
1) - riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995

2) - Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri , è cessato dal servizio il 04/05/2012.

3) - Con la determinazione impugnata (del 06/08/2012, emessa dall’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Sassari) gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità calcolata con il sistema misto.

4) - Il ricorrente lamenta che l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995.

5) - Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall’amministrazione.

6) - Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011. Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.

7) - il ricorso è accolto e, per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Ricorso ACCOLTO

N.B.: leggete il tutto qui sotto. Quindi qualcuno potrebbe fare RICORSO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SARDEGNA SENTENZA 93 22/05/2014


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 93 2014 PENSIONI 22/05/2014


Sent. n.93/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
pronuncia la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23069 del registro di Segreteria, proposto da
S. L., nato a ….. il 15 marzo 1963, residente in ……., via OMISSIS

RICORRENTE

contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Gestione dipendenti pubblici, sede provinciale di Sassari, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS

RESISTENTE

Udita, nella pubblica udienza del 06/05/2014, l’avvocato Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che ha confermato le conclusioni di parte. Non comparso il ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO

Il sig. L…, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri in pensione, ha proposto ricorso a questa Sezione contro l’INPS, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995, come invece ha ritenuto l’amministrazione.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 06/05/2014, con la quale gli avvocati difensori Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze di legge.

La causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, per le motivazioni di seguito esposte in

DIRITTO

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri , è cessato dal servizio il 04/05/2012. Con la determinazione impugnata (n. SS012012654283 del 06/08/2012, emessa dall’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Sassari) gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità calcolata con il sistema misto.

Il ricorrente lamenta che l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995. Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall’amministrazione.

L’INPS, con nota del 10/01/2013, ha replicato che l’anzianità contributiva di cui alla citata disposizione dovrebbe essere calcolata senza operare alcun arrotondamento, il che determinerebbe l’infondatezza della pretesa del ricorrente (alla data in questione l’interessato possedeva un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 19 giorni).

Tale tesi è stata ribadita dalla difesa dell’Istituto previdenziale nella comparsa di costituzione in giudizio.

La disposizione invocata dal ricorrente (art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995) stabilisce che “per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”. Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011. Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.

A questo riguardo, il ricorrente sostiene, a differenza dell’INPS, che il calcolo dell’anzianità contributiva debba essere effettuato arrotondando l’anzianità maturata. Egli ritiene applicabile in proposito la disposizione di cui all’art. 40, comma 2 del d.P.R. n. 1092 /1973 (che prevedeva l’arrotondamento ad anno intero della frazione superiore a sei mesi), ma osserva che, anche se si volesse applicare l’art. 59, comma 1 lett. b) della l. n. 449/1997, l’esito sarebbe lo stesso.

Ad avviso della Sezione, va intanto precisato che il possesso del requisito contributivo richiesto dalla citata disposizione della legge n. 335/1995 deve essere verificato alla luce della normativa vigente non alla data ivi indicata del 31 dicembre 1995, bensì nel momento in cui il lavoratore è collocato a riposo, salvo diversa ed espressa previsione di legge, che nel caso di specie non sussiste.

Ciò implica intanto che, nella fattispecie, non possa comunque applicarsi la disposizione di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto implicitamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall’art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, il quale ha previsto che “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”.

Proprio a tale ultima disposizione va fatto riferimento per la determinazione dell’anzianità contributiva posseduta dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, posto che l’esito di tale calcolo è sicuramente rilevante “ai fini […] della misura della prestazione”.

Nel momento di entrata in vigore della norma si è posto un problema interpretativo. L’intento del legislatore è stato chiaramente quello di evitare, come invece avveniva nel regime precedente, alcun arrotondamento dell’anzianità contributiva basato sulle frazioni di anno.

Tuttavia, la norma non ha disposto alcunché circa le frazioni di mese.

Al riguardo, l’INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6) che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”.

La norma citata, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, prevede che “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

L’orientamento assunto dall’INPDAP appare condivisibile, considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

Va soggiunto che sia l’INPDAP che poi l’INPS hanno costantemente seguito l’indicazione data con la citata circolare del 1998, tant’è che anche nel provvedimento impugnato il servizio considerato per il calcolo della pensione al 31 dicembre 1995 è stato arrotondato a 18 anni.

In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni date con la circolare dell’INPDAP sopra richiamata e, pertanto, tale anzianità debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 19).

Ne consegue la fondatezza del gravame e quindi l’accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Sulle maggiori somme dovute per effetto della presente sentenza spettano al pensionato gli accessori di legge, da calcolare secondo le indicazioni date dalle SSRR di questa Corte con la sentenza n. 10/2002/QM, con la precisazione che la decorrenza degli accessori in questione deve essere fissata alla data del provvedimento impugnato (siccome adottato entro il termine regolamentare fissato per la definizione del procedimento) e, per i ratei successivi, dalla data di ciascuno di essi.

Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio, non essendo il ricorrente assistito da difensore.

PER QUESTI MOTIVI

il ricorso di S. L. è accolto e, per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data del provvedimento impugnato, per i ratei precedenti, e dalla scadenza di ciascun rateo, per quelli successivi, in entrambi i casi sino al pagamento.

Nulla per le spese.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 6 maggio 2014.

Il Giudice unico
f.to Antonio Marco CANU


Depositata in Segreteria il 22 maggio 2014.

Il Dirigente
f.to Paolo Carrus
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da gino59 »

panorama ha scritto:Interessante sentenza della Corte dei Conti, leggete e rileggete
---------------------------------------------------------------------------------------
1) - riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995

2) - Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri , è cessato dal servizio il 04/05/2012.

3) - Con la determinazione impugnata (del 06/08/2012, emessa dall’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Sassari) gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità calcolata con il sistema misto.

4) - Il ricorrente lamenta che l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995.

5) - Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall’amministrazione.

6) - Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011. Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.

7) - il ricorso è accolto e, per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Ricorso ACCOLTO

N.B.: leggete il tutto qui sotto. Quindi qualcuno potrebbe fare RICORSO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SARDEGNA SENTENZA 93 22/05/2014


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 93 2014 PENSIONI 22/05/2014


Sent. n.93/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
pronuncia la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23069 del registro di Segreteria, proposto da
S. L., nato a ….. il 15 marzo 1963, residente in ……., via OMISSIS

RICORRENTE

contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Gestione dipendenti pubblici, sede provinciale di Sassari, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS

RESISTENTE

Udita, nella pubblica udienza del 06/05/2014, l’avvocato Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che ha confermato le conclusioni di parte. Non comparso il ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO

Il sig. L…, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri in pensione, ha proposto ricorso a questa Sezione contro l’INPS, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995, come invece ha ritenuto l’amministrazione.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 06/05/2014, con la quale gli avvocati difensori Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze di legge.

La causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, per le motivazioni di seguito esposte in

DIRITTO

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri , è cessato dal servizio il 04/05/2012. Con la determinazione impugnata (n. SS012012654283 del 06/08/2012, emessa dall’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Sassari) gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità calcolata con il sistema misto.

Il ricorrente lamenta che l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995. Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall’amministrazione.

L’INPS, con nota del 10/01/2013, ha replicato che l’anzianità contributiva di cui alla citata disposizione dovrebbe essere calcolata senza operare alcun arrotondamento, il che determinerebbe l’infondatezza della pretesa del ricorrente (alla data in questione l’interessato possedeva un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 19 giorni).

Tale tesi è stata ribadita dalla difesa dell’Istituto previdenziale nella comparsa di costituzione in giudizio.

La disposizione invocata dal ricorrente (art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995) stabilisce che “per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”. Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011. Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.

A questo riguardo, il ricorrente sostiene, a differenza dell’INPS, che il calcolo dell’anzianità contributiva debba essere effettuato arrotondando l’anzianità maturata. Egli ritiene applicabile in proposito la disposizione di cui all’art. 40, comma 2 del d.P.R. n. 1092 /1973 (che prevedeva l’arrotondamento ad anno intero della frazione superiore a sei mesi), ma osserva che, anche se si volesse applicare l’art. 59, comma 1 lett. b) della l. n. 449/1997, l’esito sarebbe lo stesso.

Ad avviso della Sezione, va intanto precisato che il possesso del requisito contributivo richiesto dalla citata disposizione della legge n. 335/1995 deve essere verificato alla luce della normativa vigente non alla data ivi indicata del 31 dicembre 1995, bensì nel momento in cui il lavoratore è collocato a riposo, salvo diversa ed espressa previsione di legge, che nel caso di specie non sussiste.

Ciò implica intanto che, nella fattispecie, non possa comunque applicarsi la disposizione di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto implicitamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall’art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, il quale ha previsto che “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”.

Proprio a tale ultima disposizione va fatto riferimento per la determinazione dell’anzianità contributiva posseduta dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, posto che l’esito di tale calcolo è sicuramente rilevante “ai fini […] della misura della prestazione”.

Nel momento di entrata in vigore della norma si è posto un problema interpretativo. L’intento del legislatore è stato chiaramente quello di evitare, come invece avveniva nel regime precedente, alcun arrotondamento dell’anzianità contributiva basato sulle frazioni di anno.

Tuttavia, la norma non ha disposto alcunché circa le frazioni di mese.

Al riguardo, l’INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6) che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”.

La norma citata, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, prevede che “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

L’orientamento assunto dall’INPDAP appare condivisibile, considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

Va soggiunto che sia l’INPDAP che poi l’INPS hanno costantemente seguito l’indicazione data con la citata circolare del 1998, tant’è che anche nel provvedimento impugnato il servizio considerato per il calcolo della pensione al 31 dicembre 1995 è stato arrotondato a 18 anni.

In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni date con la circolare dell’INPDAP sopra richiamata e, pertanto, tale anzianità debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 19).

Ne consegue la fondatezza del gravame e quindi l’accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Sulle maggiori somme dovute per effetto della presente sentenza spettano al pensionato gli accessori di legge, da calcolare secondo le indicazioni date dalle SSRR di questa Corte con la sentenza n. 10/2002/QM, con la precisazione che la decorrenza degli accessori in questione deve essere fissata alla data del provvedimento impugnato (siccome adottato entro il termine regolamentare fissato per la definizione del procedimento) e, per i ratei successivi, dalla data di ciascuno di essi.

Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio, non essendo il ricorrente assistito da difensore.

PER QUESTI MOTIVI

il ricorso di S. L. è accolto e, per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data del provvedimento impugnato, per i ratei precedenti, e dalla scadenza di ciascun rateo, per quelli successivi, in entrambi i casi sino al pagamento.

Nulla per le spese.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 6 maggio 2014.

Il Giudice unico
f.to Antonio Marco CANU


Depositata in Segreteria il 22 maggio 2014.

Il Dirigente
f.to Paolo Carrus
===================================================================
Congratulazione al collega............€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13202
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da panorama »

Qui la sentenza dice che bisogna avere praticamente più TFR o TFS e più pensione mensile, quindi saranno in tanti i riformati a dover fare ricorso per aver qualcosa in più e non cosa da poco.
Ciò perché, sicuramente diverse sedi INPS avranno anche loro sbagliato nei conteggi di liquidazione e pensionistici e quindi spetta un nuovo ricalcolo di tutto.
ciao
Rispondi