Trattamento economico per missione all’estero

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Trattamento economico per missione all’estero

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Il CdS da ragione al Ministero in relazione alla vicenda qui sotto.

Questione centrale del presente giudizio è dunque quella della qualificazione del Centro di Cooperazione internazionale quale “dogana internazionale”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 citato, situata in territorio estero, essendo ormai e comunque irrilevante la sua iniziale collocazione presso la stazione ferroviaria di Modane, dalla quale il Centro è stato poi trasferito, dal maggio del 2004, al Comune di Le Freney.

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28/10/2014 201405330 Sentenza 3


N. 05330/2014REG.PROV.COLL.
N. 00610/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2009, proposto da:
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
Giorgio Azzaretto, Alessandro Bonanno, Castellano Giuseppe, Daniela Giuffré, Roberto Perini, Giovanni Pizzo, rappresentati e difesi dall’Avv. Roberto Giuffrida e dall’Avv. Paolo Botzios, con domicilio eletto presso l’Avv. Roberto Giuffrida in Roma, via Cicerone, n. 49;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 02686/2008, resa tra le parti, concernente il diritto a trattamento economico per missione all’estero

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Giorgio Azzaretto e di Alessandro Bonanno e di Giuseppe Castellano e di Daniela Giuffré e di Roberto Perini e di Giovanni Pizzo;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Botzios e l’Avvocato dello Stato Soldani;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I sigg.ri Giorgio Azzaretto, Alessandro Bonanno, Giuseppe Castellano, Daniela Giuffré, Roberto Perini e Giovanni Pizzo, dipendenti del Ministero dell’Interno e appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso il Settore Polizia di Frontiera – Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bardonecchia (TO) ed operanti presso il Centro di Cooperazione transfrontaliero di Polizia e Dogana di Modane, costituito alla fine del 1997 presso la stazione della predetta località francese e trasferito dal maggio del 2004 presso il vicino Comune di Le Freney, hanno proposto ricorso avanti al T.A.R. Piemonte, chiedendo l’accertamento del loro diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto dalla normativa vigente per il personale che svolge missioni all’estero nonché per il pagamento delle somme loro conseguentemente spettanti.

2. Nel giudizio così incardinatosi si costituiva il Ministero dell’Interno, opponendosi all’accoglimento della pretesa ex adverso avanzata, e in particolare eccepiva come ai ricorrenti non spettasse il trattamento economico di missione all’estero, poiché per essi doveva trovare applicazione la previsione di cui all’art. 10 della l. 836/1973.

3. Il T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 2686 del 25.10.2008, accoglieva il ricorso degli interessati e pertanto, dichiarato illegittimo il diniego opposto dal Ministero dell’Interno, accertava il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento economico previsto e condannava l’Amministrazione intimata al pagamento delle somme spettanti, con interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno, deducendo con unico motivo la violazione dell’art. 10 della l. 836/1973, e ne ha chiesto la riforma, con conseguente reiezione del ricorso proposto in prime cure.

5. Si sono costituiti gli appellati, instando invece per la reiezione del gravame ex adverso proposto.

6. Nella pubblica udienza del 9.10.2014 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

7. L’appello proposto dal Ministero dell’Interno è fondato e va accolto.

8. La sentenza del T.A.R. Piemonte qui impugnata ha dichiarato illegittimo il diniego di riconoscimento ai ricorrenti dell’indennità di missione e, conseguentemente, ha accertato il loro diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto dalla vigente normativa (d.P.R. 286/1971) per i ricorrenti, in quanto svolgenti missione all’estero e, pertanto, ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme ritenute loro spettanti, con interessi e rivalutazione monetaria secondo legge.

9. Il giudice di prime cure ha posto a base di tale decisione la ritenuta inapplicabilità dell’eccezione prevista, in materia di trattamento economico di missione all’estero, dall’art. 10 della l. 836/1973, il quale dispone che “ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l’indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l’interno”.

10. Tale ritenuta inapplicabilità dell’art. 10 della l. 836/1973 è invece contestata dal Ministero appellante, il quale assume che ai dipendenti inviati presso il Centro di Cooperazione Internazionale di Modane – Le Freney debba esclusivamente attribuirsi l’indennità prevista dall’art. 10 della citata legge.

11. Questione centrale del presente giudizio è dunque quella della qualificazione del Centro di Cooperazione internazionale quale “dogana internazionale”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 citato, situata in territorio estero, essendo ormai e comunque irrilevante la sua iniziale collocazione presso la stazione ferroviaria di Modane, dalla quale il Centro è stato poi trasferito, dal maggio del 2004, al Comune di Le Freney.

12. Sul punto questo Consiglio, chiamato a pronunciarsi su analoga controversia, ha già chiarito che al Centro di Cooperazione, in seguito alla creazione dello spazio comune deciso con gli accordi di Schengen e all’istituzione con l’Accordo italo-francese di Chambery del 3.10.1997, entrato in vigore il 1.4.2000, compete la sorveglianza nelle zone di frontiera, la consegna delle persone irregolari, l’assistenza del personale impiegato nelle operazioni di lotta alla immigrazione clandestina e dei traffici illeciti, lo scambio di informazioni con i competenti servizi che svolgono funzioni di polizia e di dogana.

12.1. Venute meno le frontiere tra gli Stati aderenti agli accordi di Schengen e, quindi, i compiti tradizionali delle dogane intese come luoghi di riscossione dei tributi in occasione del transito dal territorio di uno Stato a quello di un altro, “non per questo può dirsi caducata la funzione stessa della dogana che, attualmente, si caratterizza di nuovi compiti, tra i quali quelli appena ricordati trovano collocazione, inerendo alla collaborazione tra Stati per attività connesse alla vigilanza dello spazio comune e alla lotta avanzata alla criminalità mediante impedimento all’ingresso nello spazio comune” (Cons. St., sez. VI, 14.1.2009, n. 139).

12.2. Dal tenore letterale e dal significato complessivo del citato Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese “sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana”, può qui aggiungersi, emerge in maniera chiara come con l’istituzione del Centro si sia inteso perseguire il compito di “ampliare la cooperazione degli Uffici che svolgono compiti di polizia e di dogana”, avviando “una cooperazione nel rispetto della propria sovranità nazionale e, fatte salve le attribuzioni delle rispettive autorità amministrative e giudiziarie competenti per territorio, una cooperazione trasnfrontaliera in materia di polizia e dogana”.

12.3. Le finalità di controllo della frontiera comune e le funzioni di polizia e dogana assegnate al Centro di Modane – Le Freney, ben evidenziate dagli artt. 8, 12 e 14 dell’Accordo, sono direttamente o indirettamente riconducibili alle funzioni di dogana, nel senso sopra inteso, oltre che di polizia, per il cui svolgimento oltre confine compete ai dipendenti la speciale indennità prevista dall’art. 10 della l. 836/1973 e non il trattamento di missione all’estero.

13. Erroneamente il T.A.R. ha inteso quindi negare al Centro di Modane – Le Freney la sostanziale qualifica di dogana internazionale, nella sua accezione attuale, quanto meno in riferimento all’applicabilità dell’art. 10 della l. 836/1973, attribuendo ai ricorrenti invece il trattamento di missione all’estero.

14. Non rileva nemmeno, come assumono gli odierni appellati nella loro memoria (pp. 9-10) e come pure ha ritenuto il T.A.R., che né a Le Freney né a Modane esistano formalmente spazi doganali, secondo quanto emerge anche della note della stessa Agenzia delle Dogane prodotte dai ricorrenti agli atti nel giudizio avanti al T.A.R. (docc. 8 e 9 fasc. primo grado), non potendo negarsi, proprio per quanto sopra specificato, che nell’attuale accezione di dogana internazionale, alla luce dell’evoluzione normativa in materia e per effetto degli accordi in ambito europeo, rientrino anche i compiti assegnati al Centro di Cooperazione.

14.1. Non ne consegue alcuno stravolgimento della ratio ispiratrice dell’art. 10 più volte citato né alcuna indebita applicazione analogica dello stesso, come invece assumono gli appellati, poiché si tratta, solo e semplicemente, di interpretazione estensiva di una disposizione speciale e non eccezionale, quale è quella del menzionato art. 10, senza che si configuri quindi alcuna paventata violazione dell’art. 14 prel. c.c., tenendo conto dell’evoluzione che, in subiecta materia e per effetto della cooperazione a livello europeo, ha subito il diritto doganale, evoluzione che non può non incidere, conseguentemente, anche sull’interpretazione della normativa in oggetto.

14.2. Del resto – ed è quanto solo e decisivamente rileva nel presente giudizio – è difficilmente contestabile, sul piano sostanziale e avuto riguardo alle funzioni del Centro, che ai dipendenti i quali si rechino in missione a svolgere presso il Centro di Le Freney, in Francia, i compiti a questo assegnati la fattispecie dell’art. 10 della l. 836/1973 esattamente si attagli.

15. Ne discende che, in integrale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettato il ricorso proposto in prime cure dagli interessati.

16. Le spese del doppio grado di giudizio, attesa la novità e la complessità specifica della questione qui dibattuta, possono comunque essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto in primo grado.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Pierfrancesco Ungari, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2014


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