ciao Stefano purtroppo a decorrere dal 2013 è prevista l'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle pensioni di guerra e di invalidità.
Fino ad ora, tali prestazioni non erano tassate e quindi esenti dall'Irpef al pari di tutti i trattamenti di natura assistenziale o risarcitoria come le prestazioni erogate agli invalidi civili, le pensioni sociali, gli assegni sociali, le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie e le pensioni privilegiate ordinarie tabellari concesse a seguito di menomazione riportate durante il servizio militare di leva.
Mandarino se ci sei batti un colpo
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Re: Pensione Privilegiata Ordinaria Esercito
===================================================================Stefanofer78 ha scritto:Ciao Luigino 2010 (e tutto il forum),
che tu sappia la p.p.o attribuita in base alle tabelle e categoria viene tassata ??
Che io sappia dato che si tratta di una pensione risarcitoria a causa di una malattia o infortunio in servizio non viene valutata come un reddito e quindi esente di imposta irpef.
Invece se viene assegnata la pensione in base ai contributi versati e aumentata del 10% in quel caso con le nuove leggi è valutata come reddito e quindi tassata.
Saluti.
Stefano
Articolo 3, comma 13
(Abrogazione esenzione IRPEF per pensioni di guerra e trattamenti
assimilati)
Il comma 13 dell’articolo 3, modificato dalla Camera, sottopone ad IRPEF le pensioni
di guerra e assimilate erogate a titolo di reversibilità a soggetti con reddito complessivo
superiore a 15.000 euro.
Rispetto alla formulazione originaria della norma, viene pertanto reintrodotta
l’esenzione IRPEF per i predetti emolumenti, purché diversi da quelli di reversibilità e in
tal caso indipendentemente dal reddito complessivo del percettore266.
Più in dettaglio, la disposizione in commento specifica che l’esenzione IRPEF per le
pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione, delle relative indennità accessorie,
degli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni connesse alle
decorazioni dell'ordine militare d'Italia e dei soprassoldi connessi alle medaglie al valor
militare (disposta dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) non opera per gli emolumenti percepiti a titolo di
reversibilità dai soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000, i quali
dunque sono assoggettati a prelievo.
Nella relazione illustrativa al testo originario si rileva che la sentenza della Corte
costituzionale n. 387 del 1989 ha dichiarato illegittimo il richiamato articolo 34, comma
primo, nella parte in cui non estende l’esenzione IRPEF anche ad altri tipi di
emolumenti. L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito in numerose circolari (Circolare n.
21 del 1991, n. 260/E del 1996 e 104/E del 2000) l’ambito applicativo dell’esenzione.
Di conseguenza, la modifica normativa in esame sembra operare anche:
per le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;
per le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva
prestato in qualità di allievo ufficiale o di ufficiale di complemento nonché di
sottufficiale;
per le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso
l'Arma dei carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato,
nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo dei vigili del fuoco e ai militari volontari,
sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e
in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva
obbligatorio.
Si ricorda in merito che l’articolo 2 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, prevede che
siano conferite pensioni, assegni o indennità di guerra ai militari delle forze armate,
266 Si ricorda che la disposizione originariamente presentata dal Governo (A.C. 5534-bis) intendeva abrogare l'esenzione
dall'IRPEF per le pensioni di guerra e per gli altri redditi assimilati, come indicati nell'articolo 34, primo comma, del D.P.R.
n. 601 del 1973, per i soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro
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Re: Mandarino se ci sei batti un colpo
Messaggio da luigino2010 »
Ho trovato questo documento che sembra più attendibile in quanto pubblicato dal MEF:
Il regime fiscale delle pensioni tabellari privilegiate (dirette e di reversibilità) si differenzia in relazione al momento in cui si è verificata l’infermità o il fatto invalidante:
se l’infermità si è verificata durante il periodo obbligatorio di leva le pensioni sono fiscalmente esenti (sentenza della Corte Costituzionale n° 387 del 4-11 luglio 1989);.
se l’infermità si è verificata successivamente al periodo obbligatorio di leva le pensioni sono assoggettate all’IRPEF in quanto la permanenza ulteriore scaturisce da una libera scelta del militare;.
se l’infermità si è verificata “a seguito dello scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze Armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni”(Legge 437/91 - abrogato dal D. lgs n. 66/2010), le pensioni non sono soggette ad imposizione fiscale
Pertanto si deve vedere se l'infermità si è verificata durante il periodo di leva obbligatorio.
Il regime fiscale delle pensioni tabellari privilegiate (dirette e di reversibilità) si differenzia in relazione al momento in cui si è verificata l’infermità o il fatto invalidante:
se l’infermità si è verificata durante il periodo obbligatorio di leva le pensioni sono fiscalmente esenti (sentenza della Corte Costituzionale n° 387 del 4-11 luglio 1989);.
se l’infermità si è verificata successivamente al periodo obbligatorio di leva le pensioni sono assoggettate all’IRPEF in quanto la permanenza ulteriore scaturisce da una libera scelta del militare;.
se l’infermità si è verificata “a seguito dello scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze Armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni”(Legge 437/91 - abrogato dal D. lgs n. 66/2010), le pensioni non sono soggette ad imposizione fiscale
Pertanto si deve vedere se l'infermità si è verificata durante il periodo di leva obbligatorio.
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Re: Mandarino se ci sei batti un colpo
Messaggio da Stefanofer78 »
Grazie Luigino,
Quindi per i redditi fino a 15,000,00 sono esenti, oltre invece ad imposizione irpef;
Quindi il reddito annuo medio di una pensione di 5^ categoria li supera.
Io ho letto comunque che per chi percepisce la pensione privilegiata a titolo tabellare, quindi non come aumento del 10% della pensione normale, viene valutata come quelle per i militari di leva.
Comunque, da ieri sono trascorsi i 30 giorni di tempo per chiedere la possibilità di transitare nei ruoli civili, ora aspetto solo che mi venga pagata la pensione, e dato che continueranno a pagarmi gli emolumenti fino a ottobre, conosci più o meno i tempi standard per iniziare a pagare la pensione privilegiata ??
Se può essere utile, dato che il mio comando aveva negato la possibilità di monetizzare le licenze non fruite prima del congedo per riforma, in base all'art. 11 commi 1 e 2 del d.p.r 255/99, e come da nota dispositiva dello stesso Ministero della Difesa Uffico Affari Generali, si conviene di pagare tutte le licenze anche quelle maturate durante il periodo di aspettativa, intimando tutte le amministrazioni a procedere.
Grazie per le info e la collaborazione.
Saluti.
Quindi per i redditi fino a 15,000,00 sono esenti, oltre invece ad imposizione irpef;
Quindi il reddito annuo medio di una pensione di 5^ categoria li supera.
Io ho letto comunque che per chi percepisce la pensione privilegiata a titolo tabellare, quindi non come aumento del 10% della pensione normale, viene valutata come quelle per i militari di leva.
Comunque, da ieri sono trascorsi i 30 giorni di tempo per chiedere la possibilità di transitare nei ruoli civili, ora aspetto solo che mi venga pagata la pensione, e dato che continueranno a pagarmi gli emolumenti fino a ottobre, conosci più o meno i tempi standard per iniziare a pagare la pensione privilegiata ??
Se può essere utile, dato che il mio comando aveva negato la possibilità di monetizzare le licenze non fruite prima del congedo per riforma, in base all'art. 11 commi 1 e 2 del d.p.r 255/99, e come da nota dispositiva dello stesso Ministero della Difesa Uffico Affari Generali, si conviene di pagare tutte le licenze anche quelle maturate durante il periodo di aspettativa, intimando tutte le amministrazioni a procedere.
Grazie per le info e la collaborazione.
Saluti.
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Re: Mandarino se ci sei batti un colpo
Messaggio da Stefanofer78 »
P.S LUIGINO COMUNQUE IL MIO INFORTUNIO È AVVENUTO NEI PRIMI 9 MESI DI VFB, ANCHE SE POI MIA ANNO CONGEDATO MOLTI ANNI DOPO, QUINDI SE VALE LA DATA DELL' INFORTUNIO ( MODELLO C ), POTRO RICHIEDERE L' ESENZIONE ??
Saluti e buon weekend.
Saluti e buon weekend.
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Re: Mandarino se ci sei batti un colpo
Messaggio da Stefanofer78 »
ciao Luigino, volevo chiederti quali sono i tempi con i quali l'inps provvederà al pagamento della ppo.
Da primi contatti ricevuti con lo stesso istituto inps mi viaene riferito che inizialmente pageranno la pensione ordinaria e/o di inabilita, sicuramente piu sfavorevole in quanto non ho 15 anni di contributi, poi una volta preso il primo cedolino si fara richiesta di ppo con il 60% dell'ultima retribuzione , che io comunque ho gia fatto online.
Chiedo a te perche nei primi messaggi mi dici che il mio caso e simile al tuo e quindi magari posso prendere in cosiderazione il tuo iter.
IL 60% DELL' ULTIMA RETRIBUZIONE SIGNIFICA LA VOCE STIPENDIALE LORDA ?
POI MI HANNO DETTO CHE L'IMPORTO CHE ESCE DAL CALCOLO VERRA' MAGGIORATO DEL 18% IN BASE AD UNA LEGGE CHE NON RICORDO ...
La mia busta paga e' questa:
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE
45,96
E. PROVVISORIO DI RETRIBUZIONE 2010
11,28
QUOTA STIPENDIO PARAMETRI
977,44
QUOTA I.I.S. PARAMETRI
526,49
BENEFICI ECONOMICI art.117/120 R.D.1928
34,74
IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE
242,38
I. F.OPERATIVA DI SUPERCAMPAGNA DELEGA STIP.
232,41
Ti ricordo i miei requisiti:
8 anni di servizio continuativo in qualita di vsp
+ vfb a parte
5^ categoria tab A
Si dipendente da causa di servizio.
Grazie ancora per le info, e scusa per le ripetizioni ma la preuccopazione e soprattutto l ignoranza in materia non ti aiuta ;)
Da primi contatti ricevuti con lo stesso istituto inps mi viaene riferito che inizialmente pageranno la pensione ordinaria e/o di inabilita, sicuramente piu sfavorevole in quanto non ho 15 anni di contributi, poi una volta preso il primo cedolino si fara richiesta di ppo con il 60% dell'ultima retribuzione , che io comunque ho gia fatto online.
Chiedo a te perche nei primi messaggi mi dici che il mio caso e simile al tuo e quindi magari posso prendere in cosiderazione il tuo iter.
IL 60% DELL' ULTIMA RETRIBUZIONE SIGNIFICA LA VOCE STIPENDIALE LORDA ?
POI MI HANNO DETTO CHE L'IMPORTO CHE ESCE DAL CALCOLO VERRA' MAGGIORATO DEL 18% IN BASE AD UNA LEGGE CHE NON RICORDO ...
La mia busta paga e' questa:
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE
45,96
E. PROVVISORIO DI RETRIBUZIONE 2010
11,28
QUOTA STIPENDIO PARAMETRI
977,44
QUOTA I.I.S. PARAMETRI
526,49
BENEFICI ECONOMICI art.117/120 R.D.1928
34,74
IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE
242,38
I. F.OPERATIVA DI SUPERCAMPAGNA DELEGA STIP.
232,41
Ti ricordo i miei requisiti:
8 anni di servizio continuativo in qualita di vsp
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Si dipendente da causa di servizio.
Grazie ancora per le info, e scusa per le ripetizioni ma la preuccopazione e soprattutto l ignoranza in materia non ti aiuta ;)
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