Servizio x conto dell’ONU in zone di intervento.

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Servizio x conto dell’ONU in zone di intervento.

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Sentenza del Tar di Lecce del 05/05/2011.
Ricorso accolto di cui al punto n. 5.

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N. 00815/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01852/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA
Sul ricorso n. 1852 del 2009, proposto da:
- OMISSIS, rappresentati e difesi dall’Avv. Anna Maria Borgia, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r.;
contro
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comando Generale della Guardia di Finanza, il Comando Regionale della Guardia di Finanza e la Guardia di Finanza - Sezione Operativa Navale di Taranto, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliati;
per l’annullamento
- della nota in data 3 agosto 2009, prot. n. …../2009, della G.d.F., Reparto Tecnico Logistico Amministrativo - Puglia, Sezione Trattamento Economico, nella parte in cui non accoglie le richieste di benefici “combattentistici” ex lege 11 dicembre 1962, n. 1746, formulate dai ricorrenti;
- e per l’accertamento e la declaratoria dei loro corrispondenti diritti, con condanna della p.a..

Visto il ricorso.
OMISSIS.
Osservato quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- Dall’atto di gravame emerge che:
- i ricorrenti, militari della Guardia di Finanza, prestavano tutti servizio per conto dell’ONU in zone di intervento specificamente indicate dal ministero competente ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746: in più occasioni, ed in ultimo con diffida del 30 giugno 2009, chiedevano quindi il riconoscimento in loro favore dei relativi benefici “combattentistici”, giuridici ed economici (art. unico l. cit.: <<Al personale militare, che per conto dell’ONU abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa>>);
- con nota in data 3 agosto 2009, prot. n. …../2009, la G.d.F., Reparto Tecnico Logistico Amministrativo - Puglia, Sezione Trattamento Economico, respingeva -nei limiti di cui si dirà- le predette richieste.
2.- La nota appena citata veniva dunque impugnata con il ricorso in esame, per i motivi che seguono:
- Violazione di legge: l. n. 1746 del 1962, l. n. 336 del 1970, l. n. 824 del 1971, d.m. 10 febbraio 1987 ed altre leggi e disposizioni normative in materia. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.
3.- All’udienza del 24 marzo 2011 la causa era introitata per la decisione.
4.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è in parte fondato, in parte inammissibile e in parte infondato per i motivi e nei sensi che subito si esporranno.
5.- Deve osservarsi, in particolare, rispetto al generale tema dell’applicabilità della disciplina ex lege n. 1746/62, come il preferibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa abbia rilevato quanto segue: << Nella parte volta ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive maturate in conseguenza del servizio svolto per conto dell’ONU, il ricorso è fondato.
La Legge 11.12.1962 n.1746 stabilisce, infatti, che “al personale militare che per conto dell’ONU abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalla norme in favore dei combattenti”; benefici consistenti in una accelerazione della progressione economica (e dunque nel conseguimento di alcuni scatti stipendiali).
Nel caso dedotto in giudizio è incontroverso che i ricorrenti hanno prestato il servizio che dà titolo a tali scatti stipendiali, dal che consegue che essi hanno titolo agli scatti retributivi invocati.
La tesi dell’Amministrazione, secondo cui l’avvenuta soppressione del sistema di progressione per classi e per scatti precluderebbe la concessione dei benefici economici in questione, non merita di essere condivisa.
Al riguardo, e proprio con riferimento alla questione della riconoscibilità e computabilità dei benefici per cui è causa, l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato (parere n.742/92 del 17.5.1993) ha espresso l’avviso, infatti, che “il passaggio dal sistema di progressione per classi e per scatti a quello della retribuzione individuale di anzianità” non comporta affatto “la rinuncia ad utilizzare lo scatto di stipendio come strumento di determinazione dell’incremento retributivo …”, e “non implica l’impossibilità di continuare ad utilizzarlo come misura del particolare beneficio che il legislatore aveva inteso accordare a determinate categorie di pubblici dipendenti”.
D’altro canto, nel medesimo parere il Consiglio di Stato afferma:
- che “appare utile sottolineare … che gli emolumenti in questione non rientrano in alcuno dei diversi blocchi che le recenti finanziarie, collegati alle finanziarie, manovre e manovrine hanno imposto nel pubblico impiego”;
- che “giova rilevare … che la stessa Amministrazione ha costantemente riconosciuto i benefici di cui trattasi in favore di numerosi altri militari in situazioni analoghe a quelle rappresentate dai ricorrenti, ai quali, invece, gli stessi benefici sono negati”;
- e, ancora, che “il comportamento dell’Amministrazione nelle fattispecie considerate risulta in contrasto con le norme regolamentari disciplinanti la materia de qua”, e, nella specie, con le disposizioni di cui alla circolare n.74/86 e n.8326/DAP/95/401 del 7.8.1995 che riconosce l’attribuibilità del beneficio in parola e ne specifica il contenuto.
E poiché le osservazioni del Consiglio di Stato si attagliano perfettamente anche al caso dedotto in giudizio, nulla osta al riconoscimento giudiziale del diritto dei ricorrenti di percepire le differenze retributive maturate -calcolabili con il sistema degli scatti- aumentate degli accessori dovuti ex lege>> (T.a.r. Lazio - Roma, I bis, 3 ottobre 2007, n. 9685 e n. 9668; cfr., anche, T.a.r. Veneto, I, 4 aprile 2002, n. 1260).
5.1 In questa parte il ricorso è pertanto fondato.
6.- Esaminando, poi, i singoli aspetti con riguardo ai quali i ricorrenti pure formulavano la diffida del 30 giugno 2009, va anzitutto osservato che con rispetto al punto a) della medesima lo stesso indirizzo giurisprudenziale prima citato evidenziava come il ricorso apparisse infondato <<nella parte in cui mira ad ottenere che il computo della progressione economica effettuato ai fini dell’incremento retributivo sia fatto valere […] anche ai fini del computo dell’indennità di buonuscita. L’analisi della norma attributiva del beneficio rivela chiaramente, infatti, che esso si risolve in un incremento monetario, connesso ad una prestazione particolare ed occasionale, che ha natura di indennità straordinaria; e che perciò stesso non entra a far parte della base retributiva.
Emerge chiaramente, cioè, che la progressione economica per scatti si atteggia a fictio juris>>, così concretandosi <<in una proiezione meramente virtuale effettuata non già per ogni consequenziale e possibile effetto ma al solo fine di calcolare (e di rendere calcolabile, mediante un determinato criterio) la misura della somma da erogare (una tantum)>>.
A ciò va inoltre aggiunto che la nota impugnata su limitava a rappresentare, quanto all’assoggettabilità dei benefici combattentistici al limite temporale dei cinque anni, una situazione di incertezza -rispetto alla quale non prendeva posizione-, espressamente rinviando ai chiarimenti richiesti alla Direzione Centrale dell’INPDAP: la stessa, dunque, era sul punto priva di effettiva portata lesiva -non avendo carattere provvedimentale-, dimodochè la sua impugnazione risulta in parte qua inammissibile per difetto di interesse.
7.- Con riferimento, poi, al beneficio di cui all’art. 2 l. 24 maggio 1970, n. 336 [punto d) della diffida], solo deve osservarsi come lo stesso sia dalla norma testualmente riferito, sul piano temporale, <<all’atto della cessazione dal servizio>>, ragion per cui la determinazione della p.a. era, quanto a tale indicazione, perfettamente legittima.
8.- Relativamente, infine, al richiesto risarcimento del danno da perdita di chances per “il mancato riconoscimento dell’incremento della licenza ordinaria ed il mancato riconoscimento dei connessi diritti legati all’anzianità di servizio e dei punteggi aggiuntivi per l’avanzamento di carriera” [punti b) e c) della diffida, per come prospettati nell’ultima parte del ricorso], il Collegio rileva che di tale danno non era fornita, da parte dei ricorrenti, per un verso alcuna effettiva dimostrazione e, per altro verso ed ancor prima, alcuna concreta indicazione che valesse a specificarlo idoneamente: il gravame va dunque ritenuto, anche sul punto, infondato.
9.- Sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso deve in definitiva essere in parte accolto (punto 5.- della motivazione), in parte dichiarato inammissibile (punto 6.- della motivazione) ed in parte respinto (punti 7.- e 8.- della motivazione).
10.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1852 del 2009 indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24 marzo 2011, con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Patrizia Moro, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2011


panorama
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Re: Servizio x conto dell’ONU in zone di intervento.

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Ora si aspetta la sentenza in appello al Consiglio di Stato.
max77
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Re: Servizio x conto dell’ONU in zone di intervento.

Messaggio da max77 »

Gentilissimo Panorama,
sai se ci sono novità in merito all'appello? E' stata fissata l'udienza o siamo ancora in alto mare?
Grazie!
panorama
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Re: Servizio x conto dell’ONU in zone di intervento.

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L'Amministrazione a suo tempo ha chiesto la sospensione della sentenza ed il CdS l'ha accolta.
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06/03/2012 201200927 Ordinaria 4


N. 00927/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00223/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2012, proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza - Sez. Operativa Navale di Taranto della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
OMISSIS , rappresentati e difesi dall'avv. Anna Maria Borgia, con domicilio eletto presso Maria Raffaella Dalena in Roma, via Giovanni Bettolo 17;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 00815/2011, resa tra le parti, concernente ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI COMBATTENTISTICI GIURIDICI ED ECONOMICI

Visto l'art. 98 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS –ricorrenti-;
Vista la impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Adriano Casellato su delega di Anna Maria Borgia e Federica Varrone (avv. St.);

- rilevata la sussistenza di profili di danno di natura organizzativa derivabili dalla esecuzione di una sentenza il cui appello pone profili giuridici meritevoli di essere approfonditi in sede di merito;

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
accoglie la domanda di sospensione della sentenza impugnata.

Spese della presente fase del giudizio compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2012
panorama
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Re: Servizio x conto dell’ONU in zone di intervento.

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vi do una buona notizia.

Ricorso Accolto.
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1) - i ricorrenti hanno dedotto: - di essere tutti ufficiali, sottufficiali e graduati dell’Esercito Italiano.

Il resto leggetelo qui sotto.
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07/05/2014 201401168 Sentenza 1


N. 01168/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01221/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2013, proposto da:
(Omissis - congruo nr. di ricorrenti), tutti rappresentati e difesi dall’avv. Luciano Quarta, nel cui studio in Milano, via Vittor Pisani, 27 sono elettivamente domiciliati

contro
MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1

per l’accertamento:
- del diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. n. 1746/62, all’art.18 del D.P.R. n. 1092/73, all’art. 3 della L. n. 390/50 e all’art. 5 del D.lgs. n. 165/97 con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate;

-nonché per l’annullamento di tutti di gli atti e provvedimenti, anche a contenuto generale, ancorché nominalmente qualificati come circolari e/o direttive e pareri, presupposti, conseguenti, o comunque altrimenti connessi, così come indicati ed enumerati nel corpo del presente ricorso, ovvero ancorché non conosciuti allo stato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Con ricorso depositato il 23 maggio 2013, i ricorrenti hanno dedotto: - di essere tutti ufficiali, sottufficiali e graduati dell’Esercito Italiano attualmente in servizio permanente effettivo presso reparti aventi la loro sede entro il distretto di Corte d’Appello di Milano (per lo più presso il NRDC ITA - NATO Deployable Corps Italy, in Solbiate Olona);
- di avere, nel corso della loro carriera, svolto servizio fuori area, prendendo parte ad una serie di missioni tutte ricomprese nell’ambito dell’elencazione contenuta nella determinazione dello Stato Maggiore Difesa in data 11.1.2007 (tra le quali: Afghanistan e EAU nell’ambito della missione ISAF;
- ) - Aghanistan, Iraq, Egitto, Somalia, Eritrea e altre, nell'ambito della missione Enduring Freedom;
- ) - Albania, nell’ambito delle missioni Alba, Albania 2, Allied Harbour, Joint Guardia, Albit e altre;
- ) - ex Jugoslavia;
- ) - Iraq, nell’ambito delle missioni Golfo 2, Locusta, UNISCOM e altre;
- ) - Iraq, Kuwait, EAU, Golfo Persico, nell’ambito delle missioni Antica Babilonia, Coalition Provision Authority, CJIT 7;
- ) - Libano, nell’ambito delle missioni UNMOGIL, Unifil, Libano 2;
- ) - Somalia, nell’ambito delle missioni Restore Hope, Ibis 1, Ibis 2, UNOSOM e United Shield;
- ) - Timor Est, nell’ambito della missione UNAMET);
- di avere appreso che detti periodi non avevano dato luogo alla supervalutazione prevista dalla normativa vigente ai fini pensionistici e ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita;
- che l’Amministrazione aveva manifestato in modo univoco la volontà di non riconoscere i diritti anzidetti (si cita, all’uopo: la nota della Direzione Generale per il Personale Militare dell’Esercito, prot. n. MD GMIL V 16 4 446984, del 15.9.2008;
la nota della Direzione Generale per il Personale Militare V Reparto, del 7.4.2009 prot. N. M D GMIL V SS 2009/0172893;
la nota del 21.5.2012 prot. MD/E/1467215.12.9, diffusa dal Centro Amministrativo dell’Esercito Italiano). Tanto premesso, gli istanti chiedono che venga accertato il loro diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. n. 1746/62, all’art. 18 del DPR n. 1092/73, all’art. 3 della L. n. 390/50 e all’art. 5 del D.Lgs. n.165/97, con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate.

I.1. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, ma soltanto per eccepire l’inammissibilità del ricorso.

I.2. All’esito della camera di consiglio del 26 giugno 2013, la Sezione: “Ritenuto: che le ragioni fatte valere dai ricorrenti possano essere efficacemente tutelate attraverso la sollecita fissazione di un’udienza per la trattazione nel merito del ricorso, investendo questioni che esigono un approfondimento con effetti permanenti sulla carriera dei ricorrenti”; ha fissato per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 26 marzo 2014.

I.3. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.

II. In via pregiudiziale, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia.

Difatti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del T.U. n. 1214/34, la Corte dei Conti ha giurisdizione in materia pensionistica, cioè su quei rapporti che s’instaurano con la cessazione dell’attività di servizio e la sua cognizione è esclusivamente orientata sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. civili n. 99 del 23.2.1999). In definitiva, la cognizione del giudice contabile è limitata ai soli provvedimenti pensionistici, con relativi accessori, con esclusione di tutti quei provvedimenti che attengono al rapporto di lavoro anche se incidenti su quello pensionistico. A questa stregua, la domanda di concessione dei benefici combattentistici spetta al giudice del rapporto di lavoro (nella specie, viene in rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della “riserva soggettiva” avente ad oggetto le controversie di lavoro del personale in regime di diritto pubblico: cfr. art. 3 e 63 del testo unico n. 165 del 2001), dal momento che detti benefici incidono anche sul trattamento retributivo del pubblico dipendente, oltre che (in via mediata) sul trattamento pensionistico (cfr. in senso contrario Consiglio di Stato, sez. IV, 19/9/2008 n. 4507, che ha definito una vicenda nella quale, diversamente da quella oggi in discussione, la controversia verteva sulla individuazione della pensione definitiva rispetto a quella provvisoria, già precedentemente accordata ad un dipendente posto in quiescenza e quando era già in corso la sua corresponsione).

III. Nel merito, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo unico della L.. n. 1746/62, dell’art. 18 del d.P.R. n. 1092/73, dell’art. 3 della L. n. 390/50, dell’ art. 5 del D.lgs. n. 165/97.

IV. La domanda è fondata.

IV.1. E’ dirimente la piana lettura del quadro normativo. Ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 1092/73: “il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia”. L’articolo unico della legge n. 1746/62 recita che: “al personale militare, che per conto dell’O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti”. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”. A sua volta, l’art. 3 della legge n. 390/50 statuisce che: “per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all’articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all’art. 1. Qualora nell’anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna.

In tal caso verrà riconosciuta solo quest’ultima”.

IV.1. Orbene, la giurisprudenza condivisa dal Collegio (cfr. Tar Veneto 7 aprile 2010, n. 1288; ma anche Corte dei Conti, sez. I giurisdizionale centrale d’Appello n. 845/2013) ha già avuto modo di affermare il diritto ai benefici di cui all’art. 1 della legge n. 1746 del 1962 , in relazione al periodo di servizio prestato in zona d’intervento ONU. La tesi del Ministero della Difesa, fondata sull’argomento per cui sarebbe assente una normativa che preveda espressamente l’attribuzione di campagne di guerra al personale militare in servizio per conto dell’ONU in zona d’intervento, è priva di fondamento. Invero, i citati articoli 3 della legge n. 390/50 e 18 del d.P.R. n. 1092/73 definiscono le condizioni e i termini per il calcolo del beneficio della supervalutazione del servizio prestato dai combattenti; beneficio che, per effetto dell’articolo unico della legge n. 1746/62, è stato esteso al personale militare impiegato per conto dell’ONU in “zone di intervento” specificamente determinate dallo Stato Maggiore della Difesa.

L’estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha, dunque, la sua fonte nel chiaro disposto della legge. Del resto, come è stato correttamente rimarcato, non è dato comprendere quali siano, ai fini pensionistici, “i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti” se non quelli previsti dalla normativa vigente: benefici, dunque, da individuare nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973 (cfr. anche Corte dei Conti Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).

IV.2. Sotto altro profilo, va rilevato che la trama normativa non giustifica una limitazione ai soli benefici stipendiali. La legge citata, come si è visto, si riferisce ai benefici combattentistici tout court e le norme verso le quali opera l’implicito rinvio (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973) prevedono, per l’appunto, anche benefici pensionistici.

IV.3. Inoltre, i periodi di servizio svolti per conto dell’ONU in “zone di intervento” appositamente riconosciute, sono supervalutabili quali campagne di guerra ai fini dell’indennità di buonuscita tramite riscatto oneroso, senza la limitazione temporale prevista dall’art. 5, 2° comma, del D.lgs. n. 165/97, in quanto tali servizi non sono espressamente indicati dall’art. 5, 1° comma, dello stesso decreto legislativo.

IV.4. Da ultimo, neppure può ritenersi che detti benefici siano preclusi a favore del personale non dirigenziale, per effetto del congelamento, al 31.12.1986, della progressione temporale legata all’anzianità di servizio (art. 1, comma 3, della L. n. 468 del 1.1.1987), atteso che nessuna limitazione di questo genere è contenuta nella legge n. 1746 del 1962.

V. Ciò detto in diritto, osserva il Collegio che, in punto di fatto, non è stato specificatamente contestato da controparte che i servizi prestati dagli odierni ricorrenti siano stati svolti per conto dell’ONU in territori espressamente definiti “zone di intervento” con formale determinazione dello Stato Maggiore della Difesa.

VI. I ricorrenti hanno, pertanto, diritto al riconoscimento del diritto invocato. L’ammissibilità di un dispositivo di mero accertamento è giustificato dalla circostanza che l’incisione della situazione giuridica sostanziale consiste qui nella condizione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, originata dalla contestazione del datore di lavoro pubblico, che si intende con l’azione di mero accertamento eliminare.

Essendo l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) così integrato, ne consegue anche l’infondatezza della eccezione difensiva di inammissibilità del ricorso (si tratta, invero, dell’unico argomento introdotto in giudizio dalla difesa erariale) per genericità dello stesso (in particolare, per non essere stato precisato se e quali tra i ricorrenti abbiano effettivamente chiesto l’accesso al trattamento di quiescenza e il collocamento in ausiliaria, ed essendo viceversa stati impugnati soltanto atti a contenuto generale).

VII. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando sul ricorso:

- accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’art. unico della L. n. 1746/62, dell’art. 18 del DPR n. 1092/73, dell’art. 3 della L. n. 390/50, dell’art. 5 del D.lgs. n. 165/97 e alla correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU (definite tali con apposita determinazione dello Stato Maggiore della Difesa) ed equiparate;

- condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite della presente fase di merito che si liquidano in € 3.800,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2014
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Re: Servizio x conto dell’ONU in zone di intervento.

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La sentenza del Consiglio del Stato richiamata è stata da me postata il 10 maggio 2014 in questo post.
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Il CdS Accoglie l'appello del Ministero della Difesa rigettando quello del Tar di Milano. Quindi non spetta nulla.
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21/10/2014 201405172 Sentenza Breve 4


N. 05172/2014REG.PROV.COLL.
N. 07207/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello nr. 7207 del 2014, proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro
i signori (omissis – congruo numero di ricorrenti - ), rappresentati e difesi dall’avv. Luciano Quarta, con domicilio eletto presso l’avv. Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula, 34,

per l’annullamento,

previa sospensione,
della sentenza nr. 1168/2014 resa dal T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, in data 26 marzo 2014 e depositata il 7 maggio 2014, notificata il 30 maggio 2014.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 16 settembre 2014, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. dello Stato Vittorio Cesaroni per l’Amministrazione e l’avv. Quarta per gli appellati;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti in epigrafe meglio indicati, tutti ufficiali, sottufficiali e graduati dell’Esercito Italiano attualmente in servizio permanente effettivo, con ricorso ritualmente proposto nr. 1221/2013 hanno chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate, con contestuale annullamento delle note del Ministero della Difesa con le quali si escludeva che il personale impiegato nelle missioni ONU potesse rientrare tra i destinatari dei benefici previsti per le campagne di guerra.

A fondamento della domanda i ricorrenti in primo grado facevano specifico riferimento alla violazione dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962, nr. 1746, dell’art. 18 del d.P.R. 29 dicembre 1973, nr. 1092, dell’art. 3 della legge 24 aprile 1950, nr. 390, e dell’art. 5 del decreto legislativo30 aprile 1997, nr. 165.

2. Con la sentenza semplificata di cui in epigrafe, il T.A.R. della Lombardia, dopo aver preliminarmente ritenuto la propria giurisdizione sulla controversia, non ritenendo sussistente quella della Corte dei Conti, ha accolto il ricorso suindicato, reputando i periodi di servizio svolti per conto ONU in zone di intervento effettivamente supervalutabili quali campagne di guerra, a favore del personale militare e ai fini pensionistici e ai fini dell’indennità di buonuscita.

3. Il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza suddetta, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione.

A sostegno dell’appello l’Amministrazione deduce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione; nel merito, lamenta l’erroneità della decisione laddove non si è tenuto conto dell’evoluzione dell’ordinamento, per cui l’attribuzione dei benefici combattentistici in questione si è resa incompatibile con l’introduzione, per il personale militare non dirigente ed equiparato, di sistemi stipendiali non più atti a valorizzare l’anzianità di servizio ai fini della progressione economica.

Si sono costituiti in giudizio gli appellati per resistere al ricorso.

4. Alla camera di consiglio del 16 settembre 2014, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, è stato dato avviso alle parti ex art. 60 cod. proc. amm. della possibilità di immediata definizione del giudizio nel merito.

Infatti, l’appello è manifestamente fondato, per le ragioni di seguito esposte.

5. In via preliminare, va esaminata la questione di giurisdizione riproposta dall’Amministrazione col primo motivo d’appello.

La Sezione ritiene infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, con ciò condividendo le conclusioni del primo giudice.

Ed invero, ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie relative alla computabilità dell’indennità di amministrazione nel trattamento pensionistico, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto di lavoro e diretta all’accertamento della computabilità dell’emolumento nella base contributiva e domanda proposta dal dipendente in quiescenza; la giurisdizione della Corte dei Conti si estende alle controversie riguardanti l’an e il quantum della pensione ma resta esclusa da ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi da versare (cfr. Cass. civ., sez. un., 20 maggio 2010, nr. 12337; in termini, Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2007, nr. 2562; id., 26 maggio 2006, nr. 3171; Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2006, nr. 3066; id., 20 aprile 2006, nr. 2194; id., 29 luglio 2004, nr. 5354).

Il caso che qui occupa rientra in quest’ultima ipotesi, dal momento che gli istanti, dipendenti pubblici ancora in servizio, hanno agito per l’accertamento della computabilità di determinati benefici nella base contributiva e tale computabilità dell’elemento retributivo afferisce direttamente alla base contributiva e non già al trattamento pensionistico.

Pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto giudice del rapporto d’impiego.

6. L’appello risulta invece fondato nel merito, apparendo meritevole di riforma la sentenza impugnata.

Al riguardo, il primo giudice ha ritenuto che l’articolo unico della citata legge nr. 1746 del 1962 consentisse l’applicazione al personale militare che abbia svolto servizio per conto dell’ONU in zone d’intervento della supervalutazione prevista dalla legge 24 aprile 1950, nr. 390, per i militari impegnati in “campagne di guerra”; tuttavia, come correttamente osservato dall’Amministrazione appellante, il richiamo a tale legge è del tutto improprio, trattandosi di normativa il cui ambito di operatività era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945, e che non conteneva alcuna disposizione che ne estendesse l’applicabilità ad eventuali campagne di guerra successive.

Tanto premesso, a fronte del rilievo del primo giudice, il quale ha osservato che diversamente opinando il citato articolo unico resterebbe di incerta applicabilità, non comprendendosi a quali “benefici” esso possa essere riferito, è agevole replicare che esso veniva originariamente inteso come riferito agli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 9 e 7 del r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 (in tal senso, la risalente giurisprudenza della Corte dei Conti invocata dai ricorrenti e richiamata nella sentenza appellata).

Tuttavia, questi ultimi benefici economici potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, e pertanto non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478.

Pertanto, come già altrove ritenuto dalla Sezione, i benefici di cui al citato r.d. nr. 1427 del 1922 non possono più trovare applicazione al personale non dirigenziale, proprio perché basati su una normativa presupponente ancora una carriera incentrata sugli scatti biennali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2013, nr. 2480; id., 25 maggio 2012, nr. 3084; id., 19 ottobre 2007, nr. 5475).

Ne discende la sopravvenuta inapplicabilità anche dell’articolo unico della legge nr. 1746 del 1962, a cagione dell’inapplicabilità della disciplina cui esso faceva rinvio.

7. Le considerazioni che precedono, essendo ex se idonee e sufficienti a fondare l’accoglimento dell’appello e l’integrale reiezione del ricorso di primo grado, esonerano dall’approfondimento delle ulteriori e subordinate questioni sollevate dall’Amministrazione.

8. Stante la peculiarità della vicenda contenziosa esaminata, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione, fra le parti, di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2014
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