Buongiono.
Sono un mar. ord. da poco in servizo a Roma, presso la sezione di P.G.
Poichè mia moglie lavorava già da alcuni anni in provincia di Latina ho preso abitazione li ed avrei intenzione anche di prendere residenza tuttavia, dopo aver farto la richiesta di autorizzazione a viaggiare, il Comando Legione Lazio non ha concesso tale autorizzazione motivandola con la circostanza che "i tempi di percorrenzala tra sede di servizio e quella indicata, risultano superiori ai limiti previsti dall'Art. 336 R.G.A.".
Tuttavia l'art. 336 del RGA riguarda esclusivamente il personale in s.p. CELIBE il quale sostanzialmente deve risiedere e dimorare nel comune in cui ha sede il reparto di appartenenza.
Tale articolo non parla assoutamente di distanze, tempi di percorrenza e soprattutto si riferisce esclusivamente al personale non ammogliato.
Per scrupolo aggiungo che l'art. 337 al secondo comma recita "per particoalri esigenze di servizio il comandante può fare obbligo ai militari di assicurare, per il tempo strwettamente necessario, la immediata reperibilità per poter ricevere urgenti comunicazioni di servizio, garantendo comunque il raggiungimento del posto di impiego entro un'ora": duque fa riferimento ad esigenze particolari e comunque limitate temporalmente.
E' possibile avere quindi delucidazioni in merito?
Qualcuno sa dirmi se esiste davvero un obbligo e con che limiti ed eventualmente i riferimenti normativi?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi.
RESIDENZA E SEDE DI SERVIZIO
Re: RESIDENZA E SEDE DI SERVIZIO
Probabilmente il tuo Comando di Legione ha confuso i riferimenti normativi: quelli in vigore sono la circolare nr. 192/17-3-1971 datata 24 settembre 1990 del C.G.A. – Uff. Leg., che richiama l’art.12 del D.P.R. n.3/1957, che prevede che il militare debba raggiungere, in caso di urgenza, il posto d’impiego entro un’ora.
Tale limite orario deve essere calcolato sulla base della distanza chilometrica tra la sede di servizio e quella da dove si richiede l'autorizzazione a viaggiare; in aggiunta si deve prevedere la possibilità di viaggiare con i mezzi pubblici, sempre nell'ambito di un'ora di tempo.
Ora io non conosco se il tuo caso rientra in questa casistica: molto Legioni sono più elastiche di altre ed autorizzano lo stesso anche se si sfora un po' il limite previsto.
Tieni comunque presente che se sei autorizzato a viaggiare e ti capita un incidente "in itinere" è considerato avvenuto in servizio; viceversa no.
Tale limite orario deve essere calcolato sulla base della distanza chilometrica tra la sede di servizio e quella da dove si richiede l'autorizzazione a viaggiare; in aggiunta si deve prevedere la possibilità di viaggiare con i mezzi pubblici, sempre nell'ambito di un'ora di tempo.
Ora io non conosco se il tuo caso rientra in questa casistica: molto Legioni sono più elastiche di altre ed autorizzano lo stesso anche se si sfora un po' il limite previsto.
Tieni comunque presente che se sei autorizzato a viaggiare e ti capita un incidente "in itinere" è considerato avvenuto in servizio; viceversa no.
Re: RESIDENZA E SEDE DI SERVIZIO
Non ti hanno autorizzato? ..............sti c.....i, che te frega. Lo fanno perchè se fai un incidente mentre ti rechi al lavoro non ti riconoscono l'infortunio in itinere e la causa di servizio (loro ragionano in questo modo)
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: RESIDENZA E SEDE DI SERVIZIO
Messaggio da offo »
umtambor ha scritto:Probabilmente il tuo Comando di Legione ha confuso i riferimenti normativi: quelli in vigore sono la circolare nr. 192/17-3-1971 datata 24 settembre 1990 del C.G.A. – Uff. Leg., che richiama l’art.12 del D.P.R. n.3/1957, che prevede che il militare debba raggiungere, in caso di urgenza, il posto d’impiego entro un’ora.
Tale limite orario deve essere calcolato sulla base della distanza chilometrica tra la sede di servizio e quella da dove si richiede l'autorizzazione a viaggiare; in aggiunta si deve prevedere la possibilità di viaggiare con i mezzi pubblici, sempre nell'ambito di un'ora di tempo.
Ora io non conosco se il tuo caso rientra in questa casistica: molto Legioni sono più elastiche di altre ed autorizzano lo stesso anche se si sfora un po' il limite previsto.
Tieni comunque presente che se sei autorizzato a viaggiare e ti capita un incidente "in itinere" è considerato avvenuto in servizio; viceversa no.
Grazie mille per la risposta esaustiva.
Re: RESIDENZA E SEDE DI SERVIZIO
Autorizzazione ad alloggiare in località (anche comune) diversa dalla sede di servizio.
Allego:
Circ. CGA n. 192/17-3-1971 datata 24/09/1990;
Circ. CGA n. 137/47-171-7-2002 datata 30/01/2004 (anche personale celibe/nubile in s.p.).
Allego:
Circ. CGA n. 192/17-3-1971 datata 24/09/1990;
Circ. CGA n. 137/47-171-7-2002 datata 30/01/2004 (anche personale celibe/nubile in s.p.).
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: RESIDENZA E SEDE DI SERVIZIO
- N.B.: vedi quesito pubblicato nella rivista IL CARABINIERE numero di agosto-settembre 2000.
- Il personale dell'Arma dei CC. è libero di risiedere dove vuole, a condizione che assicuri, in caso di necessità, la presenza al proprio reparto entro un'ora dalla convocazione.
Aggiungo anche il fatto di consentire al personale l'accesso alle disposizioni tributarie che agevolano l'acquisizione della prima casa.
- Il personale dell'Arma dei CC. è libero di risiedere dove vuole, a condizione che assicuri, in caso di necessità, la presenza al proprio reparto entro un'ora dalla convocazione.
Aggiungo anche il fatto di consentire al personale l'accesso alle disposizioni tributarie che agevolano l'acquisizione della prima casa.
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