orientamento comitato verifica cds

Feed - AERONAUTICA

Rispondi
ENRI66
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 9
Iscritto il: mer ott 30, 2013 1:13 am

orientamento comitato verifica cds

Messaggio da ENRI66 »

salve a tutti ,attualmente il CMO mi ha riconosciuto una tabella A 8° cat per grave spondilodiscouncoartrosi ,con riduzione dei forami e parastesie diffuse.La mia domanda è :che orientamento ha il comitato di verifica a roma? potrebbe abbassarmi la categoria di invalidita ? o normalmente avvalla il giudizio del CMO? grazie a tutti.


Avatar utente
antoniomlg
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3641
Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am

Re: orientamento comitato verifica cds

Messaggio da antoniomlg »

ENRI66 ha scritto:salve a tutti ,attualmente il CMO mi ha riconosciuto una tabella A 8° cat per grave spondilodiscouncoartrosi ,con riduzione dei forami e parastesie diffuse.La mia domanda è :che orientamento ha il comitato di verifica a roma? potrebbe abbassarmi la categoria di invalidita ? o normalmente avvalla il giudizio del CMO? grazie a tutti.
il CVCS non ha competenza sulla categoria di invalidità riconosciuta dalla CMO.
ma esclusivamente sulla dipendenza da causa di servizio.
potrebbe ribaltare tutto dicendo che non è dipendente da causa di servizio.,

almeno che non stai parlando per esempio di un modello "C",
oppure di aggravamento di un pregresso trauma, appunto con
un modello "C" già riconosciuto.

ciao
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13215
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: orientamento comitato verifica cds

Messaggio da panorama »

Con il presente ricorso straordinario al P.d.R., il CdS delinea il metodo sul riconoscimento delle cause di servizio.

Esso riferisce:
--------------------------------------
-) - Vanno innanzitutto richiamati in sintesi alcuni principi propri del contenzioso per il riconoscimento delle cause di servizio dei pubblici dipendenti.

1) - La competenza nel procedimento attivato dall'istanza di riconoscimento appartiene alla commissione medica ospedaliera, che accerta la malattia.

2) - Invece, la competenza a verificare il nesso eziologico tra la malattia e l'attività di servizio dell'interessato spetta in via esclusiva al C.V.C.S. , organo consultivo i cui pareri sono, per la stessa amministrazione, obbligatori e vincolanti.

3) - Viene meno, a fronte di questa ripartizione di competenze, la possibilità che gli eventuali contrasti in ordine alla dipendenza dall'attività di servizio di una infermità o lesione, tra il parere del C.V.C.S. e qualsiasi altro responso o referto, previsti o meno dal procedimento, si risolvano in illegittimità.

4) - Il parere del Comitato è quindi il modello entro il quale deve adeguarsi il giudizio finale dell'Amministrazione. Ne consegue che il parere dell'organo consultivo è considerato integralmente riprodotto nel decreto conclusivo, che ne fa propria la motivazione.

5) - In particolare, è infondata la doglianza con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del1990, non avendo 1'amministrazione procedente comminato il c.d. preavviso di rigetto, e infondata, e deve di conseguenza essere rigettata.

6) - Deve, in proposito, essere ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato ha da tempo escluso che la disciplina di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio di infermità, regolato dal D.P.R n. 461 del 2001, e ciò in considerazione della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 14 del cennato D.P.R n. 461 del 2001.

7) - E' stato, infatti, osservato che la natura non solo obbligatoria, ma vincolante, del parere reso nella materia in questione dal Comitato di verifica per le cause di servizio esclude 1'obbligo del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III 18 dicembre 2007 n. 3036/07).

8) - Il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da una infermità, pur non essendo ricompreso fra le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge, e tuttavia scandito con precisione da cadenze temporali predefinite dal d.lgs. n. 461 del 2001, che all'art. 14 ha qualificato il parere del Comitato di verifica come vincolante (Cons. Stato, Sez. III 14 settembre 2010 n. 3270/2009) e stato così ritenuto che in tale fattispecie 1'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento non svolga alcun ruolo, dal momento che la natura vincolante del parere rende superflua tale comunicazione, dovendo l'amministrazione conformarsi al parere.

9) - Il sopra ricordato indirizzo della III Sezione consultiva del Consiglio di Stato è conforme, d'altra parte, a quello elaborato in sede giurisdizionale, alla stregua del quale la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non e invocabile allorché il provvedimento conclusivo del procedimento abbia contenuto vincolato (Cons. Stato, Sez. IV, 10 ottobre 2007 n. 5314.

10) - Parimenti infondata , infine, e la doglianza con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 14 del D.P.R n. 461 del 2001 ed il mancato rispetto dei termini da tale disposizione previsti. Tali termini, infatti, non hanno carattere perentorio, ma ordinatario (vedi Cons. St., Sez. III, 14 settembre 2010 n. 3270/2009, all'interno di una giurisprudenza costante), ed obbediscono ad una esigenza di carattere sollecitatorio.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500356 - Public 2015-02-04 -
--------------------------------------------------------------------------------

Numero 00356/2015 e data 04/02/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014

NUMERO AFFARE 04795/2012

OGGETTO:
Ministero della difesa

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso mancato riconoscimento della dipendenza Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. -OMISSIS-, per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-, che respinge l'istanza di concessione del beneficio dell'equo indennizzo per mancata dipendenza da causa di servizio di infermità.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa (Direzione generale della previdenza militare) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
Visto il ricorso ,proposto in data -OMISSIS-;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;

PREMESSO:

Il primo maresciallo luogotenente E.I. -OMISSIS-, attuale ricorrente, impugna chiedendone l'annullamento il decreto ministeriale n. -OMISSIS- , con il quale si respinge, in conformità al parere reso in data -OMISSIS-– esso stesso impugnato -, la domanda di concessione del beneficio dell'equo indennizzo con la motivazione della mancanza del requisito essenziale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità:
- " gastroduodenite e colite spastica".

La domanda di riconoscimento di dipendenza dal servizio dell'affezione reca la data -OMISSIS-, aveva riscontrato l'infermità all'odierno istante giudicandola ascrivibile alla tabella A, categoria 8°, misura massima, non pronunciandosi su altra patologia per rinunzia dell'interessato alla definizione della pratica.

Il successivo -OMISSIS- chiedeva la concessione del beneficio economico, con esito nei menzionati provvedimenti di rigetto, impugnati con il presente atto di gravame.

Considerato:

Controdeduce la relazione ministeriale eccependo in via preliminare alla valutazione degli elementi di merito l'inammissibilità del ricorso per presunto difetto di sindacabilità degli atti impugnati, in quanto espressione di discrezionalità tecnica: la Sezione vi prescinde.

Il ricorso è infondato.

Vanno innanzitutto richiamati in sintesi alcuni principi propri del contenzioso per il riconoscimento delle cause di servizio dei pubblici dipendenti.

La competenza nel procedimento attivato dall'istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di una infermità, patologia o lesione appartiene alla commissione medica ospedaliera, che accerta la malattia.

Invece, la competenza a verificare il nesso eziologico tra la malattia e l'attività di servizio dell'interessato spetta in via esclusiva al C.V.C.S. (comitato di verifica per le cause di servizio), organo consultivo i cui pareri sono, per la stessa amministrazione, obbligatori e vincolanti.

Viene meno, a fronte di questa ripartizione di competenze, la possibilità che gli eventuali contrasti in ordine alla dipendenza dall'attività di servizio di una infermità o lesione, tra il parere del C.V.C.S. e qualsiasi altro responso o referto, previsti o meno dal procedimento, si risolvano in illegittimità.

Il parere del Comitato è quindi il modello entro il quale deve adeguarsi il giudizio finale dell'Amministrazione. Ne consegue che il parere dell'organo consultivo è considerato integralmente riprodotto nel decreto conclusivo, che ne fa propria la motivazione.

E nella specie non si ravvisano vizi di logicità del procedimento tali da integrare il denunciato eccesso di potere.

In particolare, è infondata la doglianza con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del1990, non avendo 1'amministrazione procedente comminato il c.d. preavviso di rigetto, e infondata, e deve di conseguenza essere rigettata.

Deve, in proposito, essere ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato ha da tempo escluso che la disciplina di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio di infermità, regolato dal D.P.R n. 461 del 2001, e ciò in considerazione della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 14 del cennato D.P.R n. 461 del 2001.

E' stato, infatti, osservato che la natura non solo obbligatoria, ma vincolante, del parere reso nella materia in questione dal Comitato di verifica per le cause di servizio esclude 1'obbligo del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III 18 dicembre 2007 n. 3036/07). Il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da una infermità, pur non essendo ricompreso fra le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge, e tuttavia scandito con precisione da cadenze temporali predefinite dal d.lgs. n. 461 del 2001, che all'art. 14 ha qualificato il parere del Comitato di verifica come vincolante (Cons. Stato, Sez. III 14 settembre 2010 n. 3270/2009) e stato così ritenuto che in tale fattispecie 1'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento non svolga alcun ruolo, dal momento che la natura vincolante del parere rende superflua tale comunicazione, dovendo l'amministrazione conformarsi al parere.

Il sopra ricordato indirizzo della III Sezione consultiva del Consiglio di Stato è conforme, d'altra parte, a quello elaborato in sede giurisdizionale, alla stregua del quale la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non e invocabile allorché il provvedimento conclusivo del procedimento abbia contenuto vincolato (Cons. Stato, Sez. IV, 10 ottobre 2007 n. 5314.

Parimenti infondata , infine, e la doglianza con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 14 del D.P.R n. 461 del 2001 ed il mancato rispetto dei termini da tale disposizione previsti. Tali termini, infatti, non hanno carattere perentorio, ma ordinatario (vedi Cons. St., Sez. III, 14 settembre 2010 n. 3270/2009, all'interno di una giurisprudenza costante), ed obbediscono ad una esigenza di carattere sollecitatorio.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso sia infondato.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
Marisa Allega
Rispondi