Trasferimento di autorità

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Serty
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Trasferimento di autorità

Messaggio da Serty »

Una domanda agli esperti in caso di trasferimento di autorità entro quanti km non spetta la tabella 100, e previsti benefici economici se trasferito non a domanda ma di autorità?


Antonio_1961

Re: Trasferimento di autorità

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Serty ha scritto:Una domanda agli esperti in caso di trasferimento di autorità entro quanti km non spetta la tabella 100, e previsti benefici economici se trasferito non a domanda ma di autorità?
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Antonio_1961

Re: Trasferimento di autorità

Messaggio da Antonio_1961 »

Serty ha scritto:Una domanda agli esperti in caso di trasferimento di autorità entro quanti km non spetta la tabella 100, e previsti benefici economici se trasferito non a domanda ma di autorità?
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Serty
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Re: Trasferimento di autorità

Messaggio da Serty »

Grazie per la celere risposta.
panorama
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Re: Trasferimento di autorità

Messaggio da panorama »

1) - in data 10/05/2000 presentava domanda di trasferimento non motivata al Comando Regionale Puglia.

2) - Successivamente, malgrado egli avesse revocato, con atto del 20/07/2000, l’istanza originariamente formulata per sopravvenute esigenze familiari, veniva egualmente trasferito (asseritamente a domanda) presso il Comando Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Bari con determinazione del 25/07/2000.

3) - Ritenendo che tale provvedimento fosse stato adottato in violazione di quanto previsto dal foglio d’Ordini n. 3 del 12/02/1976, secondo cui “le domande di trasferimento sono archiviate qualora l’interessato ne faccia richiesta al comando competente a decidere prima dell’adozione dei provvedimenti di avvicendamento”, il Sig. A. V. lo impugnava con ricorso gerarchico.

4) - Il procedimento giustiziale si concludeva in data 08/02/2002 con l’accoglimento del ricorso proposto, con consequenziale revoca dell’adottato provvedimento di trasferimento e riassegnazione del ricorrente al Comando Regione Sicilia, per successivo atto del 31/03/2003 adottato dal Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia – presso il quale egli aveva frattanto preso servizio –.

5) - In relazione alle vicende intercorse, il Sig. A… riteneva di esser stato destinatario di un provvedimento di trasferimento d’autorità, e di conseguenza di aver maturato il diritto a conseguire i benefici economici previsti dall’art. 1 della L. n. 86/2001 per l’importo complessivo di 14.065,08 euro.

IL TAR DI CATANIA nell'Accogliere il ricorso precisa:

6) - Il ricorso va accolto, in quanto erroneamente l’Amministrazione intimata, nel rigettare l’istanza del ricorrente, ha qualificato come avvenuto a domanda il trasferimento dello stesso disposto in data 25/07/2000 con provvedimento trasmesso al ricorrente in data 25/09/2001

7) - Tenuto conto che in esecuzione del provvedimento di trasferimento, impugnato con il ricorso gerarchico, il ricorrente ha comunque prestato servizio presso il Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia in Bari, dal 1°/10/2001 sino alla sua riassegnazione al Comando Regione Sicilia disposta con provvedimento del 31/03/2003, il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dei benefici economici di cui all’art. 1 della L. n. 86/01, connessi al trasferimento “d’ufficio”.

Per completezza leggete qui sotto
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09/10/2014 201402635 Sentenza 3


N. 02635/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03396/2003 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3396 del 2003, proposto da: A. V., rappresentato e difeso dagli avv.ti Flavio Agostini e Cataldo Canalicchio, con domicilio eletto presso Graziella Di Mauro in Catania, via Martino Cilestri, 101;

contro
Comando Generale Guardia di Finanza - Reparto Tecnico-Logistico Amministrativo Sicilia, in persona del soggetto legale rappresentante p.t.; Comando Provinciale della Guardia di Finanza - Siracusa, in persona del soggetto legale rappresentante p.t.; Ministero delle Finanze, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento
- del provvedimento n. 18483 del 09/06/2003 emesso dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, con il quale veniva comunicata la determina n. 61350 del 27/05/2003 del Comando Generale della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico-Logistico Amministrativo Sicilia di rigetto dell’istanza del ricorrente di riconoscimento del trattamento economico di cui all’art.1 della L. n. 100/1987;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;

e per l’accertamento e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di trattamento economico di trasferimento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Sig. A. V., Marescialo Capo presso il Comando Nucleo Provinciale di P.T. della guardia di Finanza di Siracusa, in data 10/05/2000 presentava domanda di trasferimento non motivata al Comando Regionale Puglia. Successivamente, malgrado egli avesse revocato, con atto del 20/07/2000, l’istanza originariamente formulata per sopravvenute esigenze familiari, veniva egualmente trasferito (asseritamente a domanda) presso il Comando Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Bari con determinazione n. 227140/1241/5 del 25/07/2000.

Ritenendo che tale provvedimento fosse stato adottato in violazione di quanto previsto dal foglio d’Ordini n. 3 del 12/02/1976, secondo cui “le domande di trasferimento sono archiviate qualora l’interessato ne faccia richiesta al comando competente a decidere prima dell’adozione dei provvedimenti di avvicendamento”, il Sig. A. V. lo impugnava con ricorso gerarchico. Il procedimento giustiziale si concludeva in data 08/02/2002 con l’accoglimento del ricorso proposto, con consequenziale revoca dell’adottato provvedimento di trasferimento e riassegnazione del ricorrente al Comando Regione Sicilia, per successivo atto del 31/03/2003 adottato dal Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia – presso il quale egli aveva frattanto preso servizio –.

In relazione alle vicende intercorse, il Sig. A… riteneva di esser stato destinatario di un provvedimento di trasferimento d’autorità, e di conseguenza di aver maturato il diritto a conseguire i benefici economici previsti dall’art. 1 della L. n. 86/2001 per l’importo complessivo di 14.065,08 euro.

L’istanza formulata in tal senso all’Amministrazione di appartenenza, veniva respinta con provvedimento n. 18483 del 06/06/2003, in base alla considerazione che “i movimenti effettuati sono avvenuti per volontà dell’istante”.

L’interessato impugnava detto provvedimento con il ricorso in epigrafe, notificato il 24/09/2003, depositato presso gli uffici di segreteria il 1°/10/2003, ivi chiedendo che venisse accertata la erronea applicazione dell’art. 1 della L. n. 86/2001, con condanna dell’Amministrazione intimata a corrispondere i relativi emolumenti in misura pari o superiore a quanto ad essa già richiesto in via stragiudiziale.

Si costituiva in giudizio per l’Amministrazione intimata la Difesa Erariale, con deposito di memoria in segreteria il 30/12/2013.

All’Udienza dell’11/06/2014 il ricorso passava in decisione.

Il ricorso va accolto, in quanto erroneamente l’Amministrazione intimata, nel rigettare l’istanza del ricorrente, ha qualificato come avvenuto a domanda il trasferimento dello stesso disposto in data 25/07/2000 con provvedimento trasmesso al ricorrente in data 25/09/2001

In proposito acquisisce primaria rilevanza quanto desumibile dagli atti ritualmente acquisiti al giudizio, e più in particolare dalla motivazione del provvedimento dell’ 08/02/2002 di definizione del ricorso gerarchico incardinato dallo stesso, secondo cui “il ricorrente ha proposto apposita istanza per la sede prescelta a seguito di una richiesta straordinaria di personale secondo le procedure concernenti i trasferimenti “a domanda”, regolati dalla circolare 51000/1240 del 13 febbraio 1995, da impiegare nella Regione Puglia, al fine di contrastare e reprimere il sempre più . crescente fenomeno del contrabbando”.

Come si desume da tale provvedimento decisorio del Comando Generale, il trasferimento del ricorrente nella non più gradita sede pugliese è intervenuto dopo che lo stesso aveva formalmente manifestato la sopravvenuta volontà di non volere più essere trasferito. Ciò ha determinato, da un lato, la violazione delle disposizioni di cui al Foglio d’Ordini n. 3 del 12/02/1976, a tenore del quale “le domande di trasferimento sono archiviate qualora l’interessato ne faccia richiesta al Comando competente a decidere prima dell’adozione dei provvedimenti di avvicendamento” e, dall’altro lato l’impossibilità di qualificare come “a domanda” il trasferimento operato a suo danno presso la sede di Bari.

Tenuto conto che in esecuzione del provvedimento di trasferimento, impugnato con il ricorso gerarchico, il ricorrente ha comunque prestato servizio presso il Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia in Bari, dal 1°/10/2001 sino alla sua riassegnazione al Comando Regione Sicilia disposta con provvedimento del 31/03/2003, il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dei benefici economici di cui all’art. 1 della L. n. 86/01, connessi al trasferimento “d’ufficio”.

Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento degli importi corrispondenti alle indennità che gli spettano, maggiorate degli interessi maturati fino alla data del soddisfo. Tali importi saranno determinati dall’Amministrazione d’appartenenza, nella corretta applicazione delle norme di riferimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura che si liquida in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie il ricorso, per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione intimata alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 1.500 (millecinquecento/00), più IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
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