tabelle organiche
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Re: tabelle organiche
Messaggio da aeronatica »
Buon giorno a tutti.
Per opportuna conoscenza e massima divulgazione evidenzio che l'accesso alle tabelle ordinative organiche è DOVUTO.
Le T.O.O. sono atti ostensibili ai sensi di legge ed il richiamo consueto, ripetuto, stucchevole di solerti amministratori di timorose amministrazioni è ormai desueto e privo di effetti pratici.
Lieto di dare riprova della circostanza che le T.O.O. LE POTRAI VEDERE perchè, ciò è previsto dalla legge; la stessa legge che alcune amministrazioni dovrebbero prefiggersi di tutelare, porre in esecuzione e rispettare.
IL CONSIGLIO DI STATO, INTERVENUTO SULL'ENESIMO DINIEGO ILLEGITTIMO HA CHIARITO:
"...OMISSIS...un carabiniere in servizio presso la Compagnia di ....omissis.... che ha chiesto di essere trasferito in ....omissis... ai fini di un ricongiungimento al coniuge lavoratore. Il Comando ha opposto un diniego, ed il carabiniere è ricorso al TAR. Ha fatto inoltre domanda di accesso al fine di verificare la situazione degli organici nei Comandi di appartenenza e di invocata destinazione, nonché i motivi per i quali alcuni dei colleghi erano stati trasferiti, prima e dopo. Il Comando ha denegato l’ostensione ritenendola inibita dall’art. 1049 del dPR 90/2010 (atti riguardanti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento….dell’Arma dei carabinieri).
Il TAR ha accolto il ricorso, in relazione agli atti di natura organizzativa, ritenendo sussistere ineludibili esigenze di difesa del ricorrente; lo ha dichiarato invece inammissibile per gli atti riguardanti il trasferimento di altri militari in quanto non notificato ai controinteressati.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’amministrazione. Gli atti sarebbero riservati ex art. 1049 dPR 90/2010, e comunque non utili alla difesa in giudizio del ricorrente attesa la discrezionalità che connota i trasferimenti.
Ha inoltre proposto appello incidentale il sig. ...OMISSIS.... La mancata notifica ai controinteressati sarebbe proprio l’effetto del mancato riscontro dell’istanza di accesso, nella parte in cui con essa si chiedeva copia dei documenti contenenti indicazioni sull’attuale residenza degli stessi, talché ad impossibilia nemo tenetur.
In sede cautelare, il Collegio ha ritenuto non sussistenti i presupposti per un inibitoria della provvisoria efficacia della sentenza gravata, sicché, nelle more della decisione l’amministrazione ha consentito l’accesso, seppur nelle forme della sola visione.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza.
L’appello principale è solo in parte fondato, nei limiti di cui si dirà.
Priva di fondamento è la censura in ordine alla violazione dell’art. 1049 comma 2 lett. b) del dPR 90/2010. E’ vero che la norma sottrae all’accesso per 50 anni “i documenti concernenti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri, con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche”, tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell’art. 24 della legge 241/90. E’ quindi a tale fonte che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera: essa consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione (per quanto qui rileva) all’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, ma ha cura di specificare che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24 comma 7).
Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell’istante, ove i documenti risultino perciò necessari.
Non v’è dubbio che, nel caso di specie, le tabelle degli organici fossero necessarie a contestare efficacemente, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all’epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall’amministrazione alla domanda di ricongiungimento.
Il Giudice dell’accesso, ovviamente, non può che compiere una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata, e della pertinenza del documento, non potendo giungere sino a sindacare – come perorato dall’appellante - la concreta utilità della documentazione ai fini della vittoriosa conclusione di quel giudizio.
Piuttosto, ed in questo si coglie un profilo di fondamento dell’appello principale, la tendenziale segretezza della documentazione deve essere contemperata con le esigenze di difesa, operando, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell’ostensione (apposizione di omissis, visione senza rilascio di copia, etc.).
A motivo di ciò, nel caso di specie, pur dovendosi affermare il diritto del militare ad ottenere accesso alla documentazione richiesta, deve nondimeno individuarsi, quale modalità idonea ad assicurare il predetto contemperamento, la sola visione del documento senza il rilascio di copie. ....OMISSIS...
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ordina all’amministrazione di consentire l’accesso nelle sole forme della visione. ....OMISSIS..."
BUON TUTTO A TUTTI.
Per opportuna conoscenza e massima divulgazione evidenzio che l'accesso alle tabelle ordinative organiche è DOVUTO.
Le T.O.O. sono atti ostensibili ai sensi di legge ed il richiamo consueto, ripetuto, stucchevole di solerti amministratori di timorose amministrazioni è ormai desueto e privo di effetti pratici.
Lieto di dare riprova della circostanza che le T.O.O. LE POTRAI VEDERE perchè, ciò è previsto dalla legge; la stessa legge che alcune amministrazioni dovrebbero prefiggersi di tutelare, porre in esecuzione e rispettare.
IL CONSIGLIO DI STATO, INTERVENUTO SULL'ENESIMO DINIEGO ILLEGITTIMO HA CHIARITO:
"...OMISSIS...un carabiniere in servizio presso la Compagnia di ....omissis.... che ha chiesto di essere trasferito in ....omissis... ai fini di un ricongiungimento al coniuge lavoratore. Il Comando ha opposto un diniego, ed il carabiniere è ricorso al TAR. Ha fatto inoltre domanda di accesso al fine di verificare la situazione degli organici nei Comandi di appartenenza e di invocata destinazione, nonché i motivi per i quali alcuni dei colleghi erano stati trasferiti, prima e dopo. Il Comando ha denegato l’ostensione ritenendola inibita dall’art. 1049 del dPR 90/2010 (atti riguardanti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento….dell’Arma dei carabinieri).
Il TAR ha accolto il ricorso, in relazione agli atti di natura organizzativa, ritenendo sussistere ineludibili esigenze di difesa del ricorrente; lo ha dichiarato invece inammissibile per gli atti riguardanti il trasferimento di altri militari in quanto non notificato ai controinteressati.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’amministrazione. Gli atti sarebbero riservati ex art. 1049 dPR 90/2010, e comunque non utili alla difesa in giudizio del ricorrente attesa la discrezionalità che connota i trasferimenti.
Ha inoltre proposto appello incidentale il sig. ...OMISSIS.... La mancata notifica ai controinteressati sarebbe proprio l’effetto del mancato riscontro dell’istanza di accesso, nella parte in cui con essa si chiedeva copia dei documenti contenenti indicazioni sull’attuale residenza degli stessi, talché ad impossibilia nemo tenetur.
In sede cautelare, il Collegio ha ritenuto non sussistenti i presupposti per un inibitoria della provvisoria efficacia della sentenza gravata, sicché, nelle more della decisione l’amministrazione ha consentito l’accesso, seppur nelle forme della sola visione.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza.
L’appello principale è solo in parte fondato, nei limiti di cui si dirà.
Priva di fondamento è la censura in ordine alla violazione dell’art. 1049 comma 2 lett. b) del dPR 90/2010. E’ vero che la norma sottrae all’accesso per 50 anni “i documenti concernenti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri, con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche”, tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell’art. 24 della legge 241/90. E’ quindi a tale fonte che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera: essa consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione (per quanto qui rileva) all’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, ma ha cura di specificare che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24 comma 7).
Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell’istante, ove i documenti risultino perciò necessari.
Non v’è dubbio che, nel caso di specie, le tabelle degli organici fossero necessarie a contestare efficacemente, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all’epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall’amministrazione alla domanda di ricongiungimento.
Il Giudice dell’accesso, ovviamente, non può che compiere una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata, e della pertinenza del documento, non potendo giungere sino a sindacare – come perorato dall’appellante - la concreta utilità della documentazione ai fini della vittoriosa conclusione di quel giudizio.
Piuttosto, ed in questo si coglie un profilo di fondamento dell’appello principale, la tendenziale segretezza della documentazione deve essere contemperata con le esigenze di difesa, operando, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell’ostensione (apposizione di omissis, visione senza rilascio di copia, etc.).
A motivo di ciò, nel caso di specie, pur dovendosi affermare il diritto del militare ad ottenere accesso alla documentazione richiesta, deve nondimeno individuarsi, quale modalità idonea ad assicurare il predetto contemperamento, la sola visione del documento senza il rilascio di copie. ....OMISSIS...
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ordina all’amministrazione di consentire l’accesso nelle sole forme della visione. ....OMISSIS..."
BUON TUTTO A TUTTI.
Re: tabelle organiche
anto1109 ha scritto:Buonasera, come si fa in un reparto a sapere se una persona è extra organico oppure no, visto che le tabelle organiche del mio reparto non le ho mai viste. Grazie.
aeronatica ha scritto:Buon giorno a tutti.
Per opportuna conoscenza e massima divulgazione evidenzio che l'accesso alle tabelle ordinative organiche è DOVUTO.
Le T.O.O. sono atti ostensibili ai sensi di legge ed il richiamo consueto, ripetuto, stucchevole di solerti amministratori di timorose amministrazioni è ormai desueto e privo di effetti pratici.
Lieto di dare riprova della circostanza che le T.O.O. LE POTRAI VEDERE perchè, ciò è previsto dalla legge; la stessa legge che alcune amministrazioni dovrebbero prefiggersi di tutelare, porre in esecuzione e rispettare.
IL CONSIGLIO DI STATO, INTERVENUTO SULL'ENESIMO DINIEGO ILLEGITTIMO HA CHIARITO:
"...OMISSIS...un carabiniere in servizio presso la Compagnia di ....omissis.... che ha chiesto di essere trasferito in ....omissis... ai fini di un ricongiungimento al coniuge lavoratore. Il Comando ha opposto un diniego, ed il carabiniere è ricorso al TAR. Ha fatto inoltre domanda di accesso al fine di verificare la situazione degli organici nei Comandi di appartenenza e di invocata destinazione, nonché i motivi per i quali alcuni dei colleghi erano stati trasferiti, prima e dopo. Il Comando ha denegato l’ostensione ritenendola inibita dall’art. 1049 del dPR 90/2010 (atti riguardanti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento….dell’Arma dei carabinieri).
Il TAR ha accolto il ricorso, in relazione agli atti di natura organizzativa, ritenendo sussistere ineludibili esigenze di difesa del ricorrente; lo ha dichiarato invece inammissibile per gli atti riguardanti il trasferimento di altri militari in quanto non notificato ai controinteressati.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’amministrazione. Gli atti sarebbero riservati ex art. 1049 dPR 90/2010, e comunque non utili alla difesa in giudizio del ricorrente attesa la discrezionalità che connota i trasferimenti.
Ha inoltre proposto appello incidentale il sig. ...OMISSIS.... La mancata notifica ai controinteressati sarebbe proprio l’effetto del mancato riscontro dell’istanza di accesso, nella parte in cui con essa si chiedeva copia dei documenti contenenti indicazioni sull’attuale residenza degli stessi, talché ad impossibilia nemo tenetur.
In sede cautelare, il Collegio ha ritenuto non sussistenti i presupposti per un inibitoria della provvisoria efficacia della sentenza gravata, sicché, nelle more della decisione l’amministrazione ha consentito l’accesso, seppur nelle forme della sola visione.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza.
L’appello principale è solo in parte fondato, nei limiti di cui si dirà.
Priva di fondamento è la censura in ordine alla violazione dell’art. 1049 comma 2 lett. b) del dPR 90/2010. E’ vero che la norma sottrae all’accesso per 50 anni “i documenti concernenti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri, con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche”, tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell’art. 24 della legge 241/90. E’ quindi a tale fonte che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera: essa consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione (per quanto qui rileva) all’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, ma ha cura di specificare che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24 comma 7).
Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell’istante, ove i documenti risultino perciò necessari.
Non v’è dubbio che, nel caso di specie, le tabelle degli organici fossero necessarie a contestare efficacemente, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all’epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall’amministrazione alla domanda di ricongiungimento.
Il Giudice dell’accesso, ovviamente, non può che compiere una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata, e della pertinenza del documento, non potendo giungere sino a sindacare – come perorato dall’appellante - la concreta utilità della documentazione ai fini della vittoriosa conclusione di quel giudizio.
Piuttosto, ed in questo si coglie un profilo di fondamento dell’appello principale, la tendenziale segretezza della documentazione deve essere contemperata con le esigenze di difesa, operando, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell’ostensione (apposizione di omissis, visione senza rilascio di copia, etc.).
A motivo di ciò, nel caso di specie, pur dovendosi affermare il diritto del militare ad ottenere accesso alla documentazione richiesta, deve nondimeno individuarsi, quale modalità idonea ad assicurare il predetto contemperamento, la sola visione del documento senza il rilascio di copie. ....OMISSIS...
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ordina all’amministrazione di consentire l’accesso nelle sole forme della visione. ....OMISSIS..."
BUON TUTTO A TUTTI.
Re: tabelle organiche
anto1109 ha scritto:Buonasera, come si fa in un reparto a sapere se una persona è extra organico oppure no, visto che le tabelle organiche del mio reparto non le ho mai viste. Grazie.
Buonasera,aeronatica ha scritto:Buon giorno a tutti.
Per opportuna conoscenza e massima divulgazione evidenzio che l'accesso alle tabelle ordinative organiche è DOVUTO.
Le T.O.O. sono atti ostensibili ai sensi di legge ed il richiamo consueto, ripetuto, stucchevole di solerti amministratori di timorose amministrazioni è ormai desueto e privo di effetti pratici.
Lieto di dare riprova della circostanza che le T.O.O. LE POTRAI VEDERE perchè, ciò è previsto dalla legge; la stessa legge che alcune amministrazioni dovrebbero prefiggersi di tutelare, porre in esecuzione e rispettare.
IL CONSIGLIO DI STATO, INTERVENUTO SULL'ENESIMO DINIEGO ILLEGITTIMO HA CHIARITO:
"...OMISSIS...un carabiniere in servizio presso la Compagnia di ....omissis.... che ha chiesto di essere trasferito in ....omissis... ai fini di un ricongiungimento al coniuge lavoratore. Il Comando ha opposto un diniego, ed il carabiniere è ricorso al TAR. Ha fatto inoltre domanda di accesso al fine di verificare la situazione degli organici nei Comandi di appartenenza e di invocata destinazione, nonché i motivi per i quali alcuni dei colleghi erano stati trasferiti, prima e dopo. Il Comando ha denegato l’ostensione ritenendola inibita dall’art. 1049 del dPR 90/2010 (atti riguardanti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento….dell’Arma dei carabinieri).
Il TAR ha accolto il ricorso, in relazione agli atti di natura organizzativa, ritenendo sussistere ineludibili esigenze di difesa del ricorrente; lo ha dichiarato invece inammissibile per gli atti riguardanti il trasferimento di altri militari in quanto non notificato ai controinteressati.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’amministrazione. Gli atti sarebbero riservati ex art. 1049 dPR 90/2010, e comunque non utili alla difesa in giudizio del ricorrente attesa la discrezionalità che connota i trasferimenti.
Ha inoltre proposto appello incidentale il sig. ...OMISSIS.... La mancata notifica ai controinteressati sarebbe proprio l’effetto del mancato riscontro dell’istanza di accesso, nella parte in cui con essa si chiedeva copia dei documenti contenenti indicazioni sull’attuale residenza degli stessi, talché ad impossibilia nemo tenetur.
In sede cautelare, il Collegio ha ritenuto non sussistenti i presupposti per un inibitoria della provvisoria efficacia della sentenza gravata, sicché, nelle more della decisione l’amministrazione ha consentito l’accesso, seppur nelle forme della sola visione.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza.
L’appello principale è solo in parte fondato, nei limiti di cui si dirà.
Priva di fondamento è la censura in ordine alla violazione dell’art. 1049 comma 2 lett. b) del dPR 90/2010. E’ vero che la norma sottrae all’accesso per 50 anni “i documenti concernenti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri, con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche”, tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell’art. 24 della legge 241/90. E’ quindi a tale fonte che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera: essa consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione (per quanto qui rileva) all’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, ma ha cura di specificare che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24 comma 7).
Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell’istante, ove i documenti risultino perciò necessari.
Non v’è dubbio che, nel caso di specie, le tabelle degli organici fossero necessarie a contestare efficacemente, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all’epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall’amministrazione alla domanda di ricongiungimento.
Il Giudice dell’accesso, ovviamente, non può che compiere una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata, e della pertinenza del documento, non potendo giungere sino a sindacare – come perorato dall’appellante - la concreta utilità della documentazione ai fini della vittoriosa conclusione di quel giudizio.
Piuttosto, ed in questo si coglie un profilo di fondamento dell’appello principale, la tendenziale segretezza della documentazione deve essere contemperata con le esigenze di difesa, operando, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell’ostensione (apposizione di omissis, visione senza rilascio di copia, etc.).
A motivo di ciò, nel caso di specie, pur dovendosi affermare il diritto del militare ad ottenere accesso alla documentazione richiesta, deve nondimeno individuarsi, quale modalità idonea ad assicurare il predetto contemperamento, la sola visione del documento senza il rilascio di copie. ....OMISSIS...
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ordina all’amministrazione di consentire l’accesso nelle sole forme della visione. ....OMISSIS..."
BUON TUTTO A TUTTI.
chiedo scusa, ma non capisco cosa c'entra tutto ciò con la domanda di anto1109...ha detto forse che ha necessità di prendere visione per scopi di carattere legale? leggi " Non v’è dubbio che, nel caso di specie, le tabelle degli organici fossero necessarie a contestare efficacemente, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all’epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall’amministrazione alla domanda di ricongiungimento."?
- antoniomlg
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- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: tabelle organiche
Messaggio da antoniomlg »
.......chi lo ha detto........
Buonasera, come si fa in un reparto a sapere se una persona è extra organico oppure no, visto che le tabelle organiche del mio reparto non le ho mai viste. Grazie.
In un reparto si viene a sapere che sei extra organico, solo sè, e quando il tuo comando ti informa che sei Extra organico, quindi soggetto a re-impiego in altri reparti.
>extra organico, significa che il tuo incarico di specializzazione,(e non quello che svolgi effettivamente che potrebbe essere diverso) o non è previsto in quel reparto oppure vi è un soprannumero.
>bisogna aspettare che vengano intraprese della azioni (tipo re-impiego, ri-specializzazione), per avere il diritto legittimo a chiedere di prendere visione delle tabelle organiche.
ciao
>extra organico, significa che il tuo incarico di specializzazione,(e non quello che svolgi effettivamente che potrebbe essere diverso) o non è previsto in quel reparto oppure vi è un soprannumero.
>bisogna aspettare che vengano intraprese della azioni (tipo re-impiego, ri-specializzazione), per avere il diritto legittimo a chiedere di prendere visione delle tabelle organiche.
ciao
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