Militari in convalescenza - Pensionamento

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osvaldo1978

Militari in convalescenza - Pensionamento

Messaggio da osvaldo1978 »

Buona sera,
non so se questo argomento è già stato trattato nel forum ma sento di fare un quesito.
La mia domanda è questa:
Se un sottufficiale, che ha avanzato richiesta di essere collocato in congedo a domanda, con il requisito di 40 anni e 3 mesi di servizio e l'Ufficio Impiego della Forza Armata di appartenenza ha già dato a Persomil il Nulla Osta a collocare il Sottufficiale in congedo, dovesse ammalarsi e inviato in licenza di convalescenza a lungo termine, potrà comunque ricevere il decreto di pensionamento oppure tutto viene sospeso a causa della non idoneità del Sottufficiale in questione?
Sono molto interessato a questa risposta.
Grazie


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angri62
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Re: Militari in convalescenza - Pensionamento

Messaggio da angri62 »

osvaldo1978 ha scritto:Buona sera,
non so se questo argomento è già stato trattato nel forum ma sento di fare un quesito.
La mia domanda è questa:
Se un sottufficiale, che ha avanzato richiesta di essere collocato in congedo a domanda, con il requisito di 40 anni e 3 mesi di servizio e l'Ufficio Impiego della Forza Armata di appartenenza ha già dato a Persomil il Nulla Osta a collocare il Sottufficiale in congedo, dovesse ammalarsi e inviato in licenza di convalescenza a lungo termine, potrà comunque ricevere il decreto di pensionamento oppure tutto viene sospeso a causa della non idoneità del Sottufficiale in questione?
Sono molto interessato a questa risposta.
Grazie
===è un bel quesito, considerando che la finestra mobile è facoltativa, la idoneita o meno al servizio diviene nulla in quanto già considerato in quiescenza se è stata presentata domanda volontaria di pensionamento.
rimane la relativa penso istanza di cds. il problema è spettano gli scatti figurativi?
osvaldo1978

Re: Militari in convalescenza - Pensionamento

Messaggio da osvaldo1978 »

Ciao Angri62 e grazie per la risposta.
Quindi tu pensi che, pur stando in aspettativa e quindi non idoneo al servizio, la pratica relativa al pensionamento procede regolarmente. Non sapevo che la finestra mobile fosse facoltativa.
Per scatti figurativi intendi forse i famosi 6 scatti?
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angri62
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Re: Militari in convalescenza - Pensionamento

Messaggio da angri62 »

osvaldo1978 ha scritto:Ciao Angri62 e grazie per la risposta.
Quindi tu pensi che, pur stando in aspettativa e quindi non idoneo al servizio, la pratica relativa al pensionamento procede regolarmente. Non sapevo che la finestra mobile fosse facoltativa.
Per scatti figurativi intendi forse i famosi 6 scatti?
===certo, i 6 scatti.
la finestra e falcoltativa, se non la fai ed hai di che sostenerti non sei obbligato. resti per tutto il periodo senza eurini.
osvaldo1978

Re: Militari in convalescenza - Pensionamento

Messaggio da osvaldo1978 »

Ciao Angri62,
beh, penso che se ricevi il decreto di pensionamento e vai in pensione prima che ti riformino i 6 scatti non spettano.
osvaldo1978

Re: Militari in convalescenza - Pensionamento

Messaggio da osvaldo1978 »

Ciao Angri62, ma tu cosa intendevi dire per quanto riguarda i 6 scatti?
Intendevi dire che per averli bisogna pagare o siccome, non avendo fatto la finestra mobile, non spettano proprio, neanche volendoli pagare?
gino59
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Re: Militari in convalescenza - Pensionamento

Messaggio da gino59 »

Re: sei scatti
Messaggioda gino59 » dom lug 27, 2014 11:54 pm

vspultimo ha scritto:
Salve ma ki spiega cosa sn questi 6 scatti grazie a tt


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SEI SCATTI AGGIUNTIVI DLG 165/97 - BUONUSCITA


a) Art. 11 Legge n. 231/1990, Scatti stipendiali.
1. Il comma 15- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e' sostituito dal seguente: "15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per eta' o perché' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché' deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità' di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità' e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità' di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge
b) Art.4 D.lgs 165/97 , Maggiorazione della base pensionabile.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3. 165/97.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresi', attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di eta' anagrafica previsti per il grado rivestito.
3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico e' computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' progressivamente incrementato.
c) T.A.R. Lazio N. 10729/2010 REG.SEN. N. 06116/2006 REG.RIC.
FATTO e DIRITTO




La domanda finale quindi è:” dove sta scritto che i 6 scatti non sono applicabili anche alla buonuscita?

Orbene, ci si chiede quindi, perché le amministrazioni centrali propendono per una interpretazione restrittiva della norma? Dove scorgono la chiara volontà del legislatore nel non voler applicare i sei scatti anche sul TFS? credo che la risposta sia semplice, le amministrazioni centrali con proprie circolari hanno dato degli indirizzi precisi e, così facendo , lo Stato ha risparmiato un bel po di soldini. Il pensionato per veder riconoscere i sei scatti aggiuntivi sulla liquidazione dovrebbe fare ricorso al T.A.R e non alla Corte dei Conti, non trattandosi di materia pensionistica ma ai fini della buonuscita. Si può dire che per l'amministrazione il gioco è fatto. Sanno che la maggior parte dei pensionati non ricorrerà per i costi legali e il tempo necessario per avere giustizia, e , qualora ciò accadesse, la sentenza non sarebbe applicabile erga omnes.

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20091120-Previdenza-attribuzione-6-scatti.pdf
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gino59
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Re: Militari in convalescenza - Pensionamento

Messaggio da angri62 »

osvaldo1978 ha scritto:Ciao Angri62, ma tu cosa intendevi dire per quanto riguarda i 6 scatti?
Intendevi dire che per averli bisogna pagare o siccome, non avendo fatto la finestra mobile, non spettano proprio, neanche volendoli pagare?
===erano riferiti al tfs.
ciao
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