sospensione dal servizio in seguito a condanna penale
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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sospensione dal servizio in seguito a condanna penale
Messaggio da sandro.casali »
qualora un militare fosse condannato definitivamente e penalmente con una pena superiore a 3 anni, venisse x effetto della stessa sospeso dal servizio e congedato (NON SO SE SI PARLEREBBE DI LICENZIAMENTO), avendo maturato 20 anni di servizio spetterebbe la pensione in relazione a quanto versato?
Ringrazio anticipatamente
Sandro
Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale
Messaggio da nabboni »
No.sandro.casali ha scritto:Salve a tutti, qualcuno puo' aiutarmi?
qualora un militare fosse condannato definitivamente e penalmente con una pena superiore a 3 anni, venisse x effetto della stessa sospeso dal servizio e congedato (NON SO SE SI PARLEREBBE DI LICENZIAMENTO), avendo maturato 20 anni di servizio spetterebbe la pensione in relazione a quanto versato?
Ringrazio anticipatamente
Sandro
Le pensioni cosiddette "baby" non esistono più, per nessuno, figurarsi per chi viene congedato per condanna.
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Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale
Messaggio da sandro.casali »
Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale
Messaggio da nabboni »
No, il problema è che devi arrivare a versare il massimo contributivo o alla massima età pensionabile, con il fatto che non si è più militari e con le agevolazioni a questo status ancora annesse in fatto di contributi ed età pensionabile.sandro.casali ha scritto:Quindi tutti i versamenti di 20 anni di servizio decadranno?
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Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale
Messaggio da sandro.casali »
Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale
Messaggio da nabboni »
Piuttosto che perdere tempo con il COM (che discerne soltanto i casi in cui ti sbatte fuori e non è normativa pensionistica, se non lo sai), perché la logica è logica (altrimenti chi vuole andare in pensione prima, si "procura" un reatuccio per farsi sbattere fuori ed ha la pensione) ti rappresento quanto segue:sandro.casali ha scritto:mi sapresti indicare quale articolo del codice di ordinamento militare avalla la tua risposta? vorrei leggerlo..grazie ancora di tutto ;)
Corte dei Conti
Diritto al trattamento pensionistico
3. Le disposizioni recate dall'art. 13, commi 1° e 3°, L. 23 dicembre 1994 n. 724 hanno natura transitoria, per cui le condizioni ivi dettate in tema di sospensione dell'accesso ai pensionamenti anticipati non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che abbiano chiesto il collocamento a riposo con decorrenza successiva al 30 agosto 1995; ne consegue che il personale militare, cessato dal servizio a domanda, per decadenza o per perdita del grado dopo tale ultima data, purché anteriormente all'entrata in vigore della riforma recata dal D.L.vo 30 aprile 1997 n. 165 (1° gennaio 1998), ha diritto al trattamento pensionistico se abbia compiuto venti anni di servizio effettivo, secondo la previsione recata dall'art. 52 (comma 3°) D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.
Sent. n. 000005 del 09-02-2007
6. Accesso alla pensione di anzianità.
1. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. In considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995 , ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto (12).
art. 1 comma 32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresì:
a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (21);
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 , e successive modificazioni, e nel corso dell'anno 1996 presentino domanda di pensionamento (22).
Quest'ultima norma, rispetto alla precedente NON comprende i casi di cessazione dal servizio per perdita del grado
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA Sentenza 247 2012 Pensioni 09-02-2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI Sent.247/2012
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
……………..Dall’excursus normativo sopra richiamato risulta, in definitiva, che anche applicando la disposizione più favorevole e, cioè, quella recata dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 1997, come modificata dall’art. 59, comma 12, della legge n. 449 del 1997, per le cessazioni dal servizio aventi corso – come nella specie – nell’anno 2003 il diritto alla pensione di anzianità si consegue se si è raggiunta l’età di anni 53. (cfr. Corte Conti, Sez. Seconda Appello, sent. n. 732 del 22.12.2011).
Alla luce della suesposta normativa di riferimento deve escludersi che il ricorrente alla data di cessazione dal servizio per perdita del grado (6.5.2003) avesse maturato i requisiti anagrafici e di servizio utili per accedere al trattamento di pensione.
Invero, a tale data, il ricorrente aveva soltanto 42 ani ed una anzianità contributiva di 24 anni, requisiti di gran lunga distanti da quelli suesposti, previsti dalla legislazione di riferimento.
Tenuto conto della particolarità della fattispecie, reputa questo giudice che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso n. 23719 proposto dal sig. OMISSIS.
Spese compensate.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 13 gennaio 2012.
IL GIUDICE
F.to(Pasquale Daddabbo)
Depositata in Segreteria il 09/02/2012
IL DIRIGENTE
Il Direttore di Cancelleria
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale
Per cui se hai una tab.B- chiedi l'aggravamento affinchè venga per lo meno iscritta a Tab.A- solo cosi potresti percepire subito una pensione-
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Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale
Messaggio da sandro.casali »
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Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale
Messaggio da sandro.casali »
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Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale
Messaggio da sandro.casali »
Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale
A prescindere della quantificazione della pena per condanna, il procedimento disciplinare e quello che conta da cosa stabilisce il consiglio di disciplina nel tuo caso-sandro.casali ha scritto:Salve a tutti vorrei avere da qualcuno cortese delucidazione circa la sospensione cautelare in seguito a condanna. Piu precisamente se la stessa sara inferiore ai 3 anni sara perpetua o temporabea? E se la stessa sara cn pena sospesa? O non mensione? Rinfrazio tutti anticipatamente
Ultimamente sono di manica stretta-< per cui la rimozione o destituzione e dietro l'angolo > poi dovrai decidere tu se fare ricorso al T.A.R. e se la commissione abbia rispettato tutti i termini per inizio e conclusione del procedimento disciplinare-
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Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale
Messaggio da Carminiello »
Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale
A me non risulta- Anche le dimissioni volontarie non possono essere accettate dall'Amministrazione, quando questa ritiene che il dipendente voglia evitare di essere sottoposto a procedimento disciplinare-Carminiello ha scritto:Ma è vero che gli ufficiali, che possono dare le dimissioni volontarie dal grado, così facendo bloccano il procedimento disciplinare e mantengono la pensione di inabilità, non essendo, di fatto, rimossi?
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Re: R: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale
Messaggio da Carminiello »
Premesso che:
- L'art. 861 (codice ord. mil. 66/10 provvedimenti di perdita del grado) cita, al comma 1 tra le 5 cause di perdita del grado, le a) dimissioni volontarie.
- Al comma 2 dice che le dimissioni volontarie
riguardano soltanto gli ufficiali.
- L'art. 862 Dimissioni volontarie, al comma 4, dice che l'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado.
- L'art. 1377 Inchiesta formale (Procedimento disciplinare di stato) inserisce, al comma 5, una causa di estinzione dell'azione disciplinare: Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal servizio.
Quindi, mi è chiaro che un ufficiale, sottoposto ad un procedimento disciplinare di stato dal quale possa derivare la rimozione del grado, PUO' dare le "dimissioni volontarie dal grado" e quindi estinguere l'azione disciplinare. Questo per un ufficiale in servizio.
Ora, però, voglio considerare un giovane ufficiale ( diciamo con poco più di 15 anni di contributi ) che è stato riformato per motivi sanitari ( in congedo assoluto x depressione/ansia, indipendentemente se Sì o No causa di servizio) che, rifiutando il transito ai ruoli civili, percepisce la prevista pensione di inabilità.
Mentre già in pensione, lo stesso viene condannato con sentenza irrevocabile per un reato militare che aveva commesso anni prima, in servizio, senza mai essere stato sospeso in precedenza. Tale reato non comporta la pena accessoria della rimozione, ma l'amministrazione, con la sua ampia autonomia, inizia un procedimento disciplinare di stato che potrebbe portare ad essa.
Il mio dubbio è:
L'ufficiale già in pensione, PUO' a questo punto presentare richiesta di dimissioni volontarie dal grado in modo da estinguere l'azione disciplinare e quindi, sopratutto, mantenere la pensione di inabilità????? Da quanto detto sopra parrebbe di sì.
Mentre sott.li e truppaglia no...dovendo cuocere a fuoco lento e aspettare la rimozione che, se arriverebbe, toglierebbe retroattivamente la pensione.
Grazie del suo prezioso aiuto.
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