RIFORMATO 16 anni
RIFORMATO 16 anni
Salve a tutti... Sono appena iscritto.
Volevo porre una domanda:
Attualmente sono APP. Della GdF arruolato nel 1998 ho fatto 10 mesi di leva nel 1997 al 1998. Ho 3 cause di servizio riconosciute e sto in convalescenza da circa un anno. Indipendentemente dalle categorie delle cause di servizio, se dovessi essere riformato per causa di servizio quanto percepirei di pensione? E di TFR? E se invece nn fosse x causa di servizio (un mio amico caso uguale ma non causa di servizio vuole saperlo stesso anni e militare) .
Chi può aiutarmi?
Grazie a tutti.
Volevo porre una domanda:
Attualmente sono APP. Della GdF arruolato nel 1998 ho fatto 10 mesi di leva nel 1997 al 1998. Ho 3 cause di servizio riconosciute e sto in convalescenza da circa un anno. Indipendentemente dalle categorie delle cause di servizio, se dovessi essere riformato per causa di servizio quanto percepirei di pensione? E di TFR? E se invece nn fosse x causa di servizio (un mio amico caso uguale ma non causa di servizio vuole saperlo stesso anni e militare) .
Chi può aiutarmi?
Grazie a tutti.
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Re: RIFORMATO 16 anni
con 16 anni senza causa di servizio sei sui 850 -900 euro ,con ppo devi sapere categoria,ovviamente la differenza la fa "il contributivo" o retributivo ,ora tu sei tutto contributivo potrebbero essere anche 800
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Re: RIFORMATO 16 anni
sono sicuro che con 16 anni affettivi sei su quella somma,ora se non hanno cambiato regolamento e lo hanno portato a 20 il minimo questo non lo so,ma ti posso assicurare che sia io prima che mi conferissero ppo e un mio collega con 16 anni effettivi la somma era quella,tieni presente che come ti avevo notificato cambia il contributivo e retributivo,ora noi eravamo retributivo quindi devi scalare qualcosa dalla somma che percepirai tu,per quanto riguarda le cause di servizio ti posso dire solo la cifra che percepirai con una categoria di ppo,poi vedrai che ci sarà qualcuno piu'informato di me che ti aiuteràJONNYCASH ha scritto:Grazie gheppio ma sei sicuro?
Re: RIFORMATO 16 anni
===Tu sei andato in pensione con la lira £££££ ora ce' €€€€€gheppio65 ha scritto:sono sicuro che con 16 anni affettivi sei su quella somma,ora se non hanno cambiato regolamento e lo hanno portato a 20 il minimo questo non lo so,ma ti posso assicurare che sia io prima che mi conferissero ppo e un mio collega con 16 anni effettivi la somma era quella,tieni presente che come ti avevo notificato cambia il contributivo e retributivo,ora noi eravamo retributivo quindi devi scalare qualcosa dalla somma che percepirai tu,per quanto riguarda le cause di servizio ti posso dire solo la cifra che percepirai con una categoria di ppo,poi vedrai che ci sarà qualcuno piu'informato di me che ti aiuteràJONNYCASH ha scritto:Grazie gheppio ma sei sicuro?
E non sai quanto prendi di ppo?
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Re: RIFORMATO 16 anni
già fatto il calcolo sino al 2002 erano un milione e seicento34 mila lire ,poi pensione privilegiata 3^categoria massima,da 3 anni a questa parte con il blocco della perequazione automatica 1440 euro netti se vuoi ti do anche i lordi complessivi di addizionali etc etc.volevo dire che se mi da la categoria di ppo gli posso dire il suo importo,il mio lo so da un pezzoangri62 ha scritto:===Tu sei andato in pensione con la lira £££££ ora ce' €€€€€gheppio65 ha scritto:sono sicuro che con 16 anni affettivi sei su quella somma,ora se non hanno cambiato regolamento e lo hanno portato a 20 il minimo questo non lo so,ma ti posso assicurare che sia io prima che mi conferissero ppo e un mio collega con 16 anni effettivi la somma era quella,tieni presente che come ti avevo notificato cambia il contributivo e retributivo,ora noi eravamo retributivo quindi devi scalare qualcosa dalla somma che percepirai tu,per quanto riguarda le cause di servizio ti posso dire solo la cifra che percepirai con una categoria di ppo,poi vedrai che ci sarà qualcuno piu'informato di me che ti aiuteràJONNYCASH ha scritto:Grazie gheppio ma sei sicuro?
E non sai quanto prendi di ppo?
Re: RIFORMATO 16 anni
La categoria delle mie tre cause? A concorda nn le hanno iscritte a tabella nemmeno nel mio reparto dormono in qs gg vado a fare richiesta... Comunque volevo sapere sia con e sia senza causa di servizio quanto prenderei... Grazie ragazzi siete mitici nn so come fate. Mi trovo solo e integreró anche ansia e depressione xke mi hanno fatto perdere 20 kg e la mia vita sociale anche. Attendo voi e magari un cellulare x sentirci e cenare assieme magari x ringraziarvi.
Re: RIFORMATO 16 anni
=====================================================JONNYCASH ha scritto:Grazie gheppio ma sei sicuro?
LA PENSIONE DI INABILITA’ (LEGGE 335/95) PER IL PERSONALE MILITARE
LA PENSIONE DI INABILITA’ (LEGGE 335/95) PER IL PERSONALE MILITARE
Esaminiamo le linee fondamentali di questo tipo di pensione, facendo attenzione che potrebbero essere intervenuti mutamenti normativi recenti nel dettaglio.
L'Ordinamento previdenziale dell'INPDAP prevede tre categorie di pensioni di inabilità:
• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 12,Legge 335/95)
• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (artt. 35 RDL 680/1938, 7 L. 11.4.1955, n. 379 e 13 L. 274/91);
. inabilità alle mansioni o inabilità relativa (artt. 32 e 33 RDL 680/1938 e 13 L.274/91).
Requisiti contributivi
Per aver diritto alla pensione di inabilità a carico dell'INPDAP, il lavoratore dispensato dal Servizio a seguito di inabilità accertata con visita medica da parte della Commissione medica dell'Ospedale militare, deve aver maturato la seguente anzianità contributiva a prescindere dall'età:
- almeno 5 anni completi di.anzianità contributiva dei quali almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio antecedente la cessazione dal servizio, per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (art. 2,c. 12, L. 335/95);
- almeno 15 anni di anzianità contributiva (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
- almeno 20 anni di anzianità contributiva (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) per inabilità alle mansioni o inabilità relativa.
L'inabilità'assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa prevista dalla legge 335/95 é accertata dalla Commissione medica presso l'Ospedale militare e dà diritto ad una pensione pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo con le seguenti limitazioni:
non può superare i 40 anni di anzianità contributiva
non può superare l'80% della retribuzione pensionabile
non può essere superiore all'ammontare del trattamento privilegiato (66 %).
La pensione di inabilità prevista dall'art 2 L. 335/95 é totalmente incumulabile con qualsiasi altro reddito di lavoro sia autonomo che dipendente. Per aver diritto a pensione il lavoratore dichiarato inabile, deve possedere almeno 5 anni completi di contribuzione dei quali almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio antecedente la cessazione dal servizio. La visita medica può essere richiesta:
dal lavoratore in attività di servizio e comunque non oltre il 18° mese di assenza per malattia;
dal datore di lavoro, scaduto il complessivo periodo di aspettativa per malattia di 18 mesi usufruito dal lavoratore, sempreché lo stesso abbia chiesto l'ulteriore periodo di aspettativa per malattia; in caso contrario l'Ente, procede al licenziamento del dipendente.
Nel caso in cui sia il lavoratore a chiedere la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 della legge 335/95, lo stesso é tenuto ad inoltrare al datore di lavoro la domanda di pensione di inabilità corredata con il certificato medico redatti entrambi sulla modulìstica predisposta dall’INPDAP secondo le modalità indicate nella Circolare n. 57 del 24/10/1097.
Il datore di lavoro, ricevuta lo domanda, procede a far sottoporre il lavoratore a visita medica presso l'Ospedale militare. Ricevuto il verbale il datore di lavoro procederà al suo immediato inoltro alla locale sede INPDAP la quale è competente ad accogliere o a rigettare la domanda di pensione di inabilità. In caso di accoglimento la sede provvede con precedenza assoluta a liquidare il trattamento di pensione nella misura prevista dall'art. 2
della legge 335/1995.
L'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro é accertata dalla Commissione medica presso l'Azienda Sanitaria Provinciale. Dal 1° gennaio 1998 per avere diritto a pensione il lavoratore dispensato deve possedere un'anzianità contributiva pari almeno a 14 anni, 11 mesi e 16 giorni a prescindere dall'età. La pensione é cumulabile con altri redditi nelle stesse misure previste per la pensione di anzianità.
L'inabilità alle mansioni o relativa può essere accertata dalla Commissione medica presso l'Azienda Sanitaria Provinciale o da quella dell'Ospedale militare. Dal 1° gennaio 1998 per aver diritto a pensione il lavoratore dispensato deve possedere una anzianità contributiva pari almeno a 19 anni, 11 mesi e 16 giorni a prescindere dall'età. La pensione é cumulabile con altri redditi nelle stesse misure previste per la pensione di anzianità.
La pensione di inabilità decorre dal giorno successivo a quello della dispensa dal servizio del lavoratore.
Attenzione
La Commissione medica presso l'Ospedale militare oltre all'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa richiesta dalla legge 335/95, è competente ad accertare anche l'inabilità alle mansioni. Diversamente la Commissione medica presso l'Azienda Sanitaria Provinciale é competente ad accertare solo l'inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro o quella alle mansioni, ma non l'inabilità a qualsiasi attività lavorativa che per legge é di competenza della Commissione medica militare in quanto dà diritto ad un trattamento privilegiato rispetto a quello riconosciuto alle altre due categorie di inabilità.
I requisiti contributivi per il diritto alla pensione di inabilità sono fìssati dal 1° gennaio 1998, a prescindere dall'età, in 5 anni per l'inabilità a qualsiasi attività lavorativa, 15 anni (14 anni. 11 mesi e 16 giorni) per l'inabilità a proficuo lavoro e 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) per l'inabilità alle mansioni.
Quindi poiché la Commissione medica presso l'ospedale militare è competente ad accertare anche l'inabilità alle mansioni, il lavoratore intenzionato a chiedere la pensione di inabilità di cui alla legge 335/95 che ha un'anzianità contributiva inferiore ai 20 anni, non deve escludere il rischio di vedersi eventualmente riconosciuta l'inabilità alle mansioni anziché quella a qualsiasi attività, e quindi potrebbe ritrovarsi involontariamente dispensato dal servizio senza diritto a pensione non avendo maturato il requisito contributivo dei 20 anni previsto per il rispettivo trattamento.
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