da marzo a giugno 2014 ho pagato con trattenute sulla busta paga rate relative a cong. legge 335/95.
che cos'e'? grazie mille
cong. legge 335/95
Re: cong. legge 335/95
==============================rocco61 ha scritto:da marzo a giugno 2014 ho pagato con trattenute sulla busta paga rate relative a cong. legge 335/95.
che cos'e'? grazie mille
E' la ritenuta in conto tesoro(8,75%) sulla maggiorazione del 18% sulla retribuzione pensionabile. Non è possibile farla durante l'anno, ma solo a conguaglio l'anno successivo, in quanto va diminuita delle ritenute (8,75%) pagate sull'accessorio percepito o addirittura non si paga nulla se l'accessorio percepito nell'anno solare è uguale o superiore al 18%.-
le norme su tale ritenuta:
Al personale statale ai soli fini del futuro calcolo della pensione la retribuzione, fatta eccezione l'IIS, viene aumentata del 18%(art. 15 legge 177 del 29.4.76). Su tale maggiorazione virtuale non veniva applicata nessuna trattenuta. Il 18% era pertanto un "regalo" dello Stato in quanto non si doveva alcun contributo.
Ma venne stabilito con la finanziaria 1995 ( art. 15 commi 1 e 2 legge 724 del 23.12.1994)di applicare la trattenuta in conto tesoro (8,75%) a partire dal 1 gennaio 1995 .
La legge 8.8.95 n. 335 (art. 2 commi 9 e 10) ha poi previsto anche per i dipendenti dello stato che a partire dal 1 gennaio 1996 l'accessorio diventa pensionabile.
Pertanto a cominciare da febbraio , in sede di conguaglio annuale, si paga l'8,75 su questo 18% ipotetico. Tale ritenuta tesoro viene diminuita dalla ritenuta tesoro pagata sull'accessorio(retribuzione professionale docenti, ore eccedenti, retribuzione per funzioni aggiuntive, etc.). Nel caso l'accessorio "percepito" sia maggiore, a febbraio, in sede di conguaglio annuale, non si paga nulla.
Il conteggio dell'accessorio percepito dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 è possibile farlo solo l'anno successivo cioè nel 2006.
In effetti l'accessorio(vedi elenco allegato), nel calcolo della pensione, risulta pensionabile per la quota B solamente se supera il 18% della retribuzione pensionabile.
L' accessorio in nessun caso si calcola ai fini della buonuscita.
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