Gent.le Avv.to,
premetto che questa mia ricerca di chiarimento si muove sul filo dell'interpretazione legislativa, condizione che potrebbe aprire, o chiudere del tutto, il canale delle istanze promosse per quanto a seguito.
I fatti :
riconosciuto "equiparato alle vittime del dovere " ed avente diritto a PPO, già in godimento, con relativo recupero somma per equo indennizzo percepito per stessa patologia, nella lettura dell'art.8 della Legge 206/2004 , al comma 2 cita " l'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta", facendo un collegamento tra equo indennizzo (quindi indennità) come suggerisce la parola stessa , e lo stretto rapporto amministrativo che lo riconduce alla PPO , faccio istanza all'INPS per l'applicazione di tale articolo ed il recupero dell' IRPEF su quote della PPO.
Con squisita disponibilità telefonica, dopo la ricezione dell'istanza,il dirigente dell'INPS locale mi confessa, essendo il primo a sollevare questa problematica , la totale assenza di precedenti e disposizioni in merito, riproponendosi di svilupparla con più esperti in sede centrale.
Ricevo quindi dopo poco la risposta " .... con riferimento alla istanza in oggetto, si rappresenta che le disposizioni vigenti prevedono l'esenzione fiscale solo qualora l'interessato, equiparato a vittime del dovere, sia titolare di pensione privilegiata di prima categoria "
Tale risposta , a mio avviso, prende in considerazione il solo art.4 della Lg.206/04, dove si parla di esenzione fiscale per patologie pari o superiori all'80%, quindi presumibili prima categoria, senza minimamente approfondire l'art. 8. Una risposta non risposta insomma.
Le chiedo quindi, se giuridicamente la PPO è considerata indennità ( e questo lo ignoro) non rientra nell'applicazione dell'art. 8 della 206/04 indipendentemente dalla categoria?
Grazie, saluti
Recupero IRPEF ai sensi lg.206/04
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Re: Recupero IRPEF ai sensi lg.206/04
La stessa cosa e capitata anche a me- nonostante sia titolare di ppo di 1^ categoria ed assegno di superinvalidità- L'INPS,mi ha risposto che l'esenzione dell'irpef sulla ppo,compete solo alle vittime del terrorismo e non anche alle vittime del dovere, che sono io-Digitatore ha scritto:Gent.le Avv.to,
premetto che questa mia ricerca di chiarimento si muove sul filo dell'interpretazione legislativa, condizione che potrebbe aprire, o chiudere del tutto, il canale delle istanze promosse per quanto a seguito.
I fatti :
riconosciuto "equiparato alle vittime del dovere " ed avente diritto a PPO, già in godimento, con relativo recupero somma per equo indennizzo percepito per stessa patologia, nella lettura dell'art.8 della Legge 206/2004 , al comma 2 cita " l'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta", facendo un collegamento tra equo indennizzo (quindi indennità) come suggerisce la parola stessa , e lo stretto rapporto amministrativo che lo riconduce alla PPO , faccio istanza all'INPS per l'applicazione di tale articolo ed il recupero dell' IRPEF su quote della PPO.
Con squisita disponibilità telefonica, dopo la ricezione dell'istanza,il dirigente dell'INPS locale mi confessa, essendo il primo a sollevare questa problematica , la totale assenza di precedenti e disposizioni in merito, riproponendosi di svilupparla con più esperti in sede centrale.
Ricevo quindi dopo poco la risposta " .... con riferimento alla istanza in oggetto, si rappresenta che le disposizioni vigenti prevedono l'esenzione fiscale solo qualora l'interessato, equiparato a vittime del dovere, sia titolare di pensione privilegiata di prima categoria "
Tale risposta , a mio avviso, prende in considerazione il solo art.4 della Lg.206/04, dove si parla di esenzione fiscale per patologie pari o superiori all'80%, quindi presumibili prima categoria, senza minimamente approfondire l'art. 8. Una risposta non risposta insomma.
Le chiedo quindi, se giuridicamente la PPO è considerata indennità ( e questo lo ignoro) non rientra nell'applicazione dell'art. 8 della 206/04 indipendentemente dalla categoria?
Grazie, saluti
Re: Recupero IRPEF ai sensi lg.206/04
Messaggio da Digitatore »
Ciao avt8, hai avuto modo di esporre il caso a qualche legale ?
Se vuoi ti invio risposta INPS che ho già citato, la potresti tranquillamente impugnare almeno tu visto che si contraddicono con ciò che hanno detto a te !
Fammi sapere
Se vuoi ti invio risposta INPS che ho già citato, la potresti tranquillamente impugnare almeno tu visto che si contraddicono con ciò che hanno detto a te !
Fammi sapere
- antoniomlg
- Sostenitore
- Messaggi: 3641
- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: Recupero IRPEF ai sensi lg.206/04
Messaggio da antoniomlg »
Gentilissimi
avt8
e
Digitatore
ci sono stati sviluppi alla questione qui esposta?
Grazie
avt8
e
Digitatore
ci sono stati sviluppi alla questione qui esposta?
Grazie
Re: Recupero IRPEF ai sensi lg.206/04
Gentilissimi colleghi in servizio ed in quiescenza buonasera.
Per Digitatore, forse la tua problematica è quella relativa al fatto che non essendo "Vittima del Dovere x azioni criminose", bensì, solo equiparato - ex Dpr. nr.243/2006 - l'Inps - Gestione Dipendenti Pubblici ti pone il veto ostativo in virtù dell'art.82 Legge nr.388/2000 (leggerne bene il contenuto).
Pertanto, evidentemente, non ritiene di applicare l'art.2 - comma 6 della Legge 23.11.1998, nr.407.
Scusate, ma se ci sono tutte le condizioni, e se:
1) x le infermità collegate allo status di vittima del dovere, si è stati riformati (ovviamente riconosciute x causa di servizio, intendiamoci);
2) sul verbale di riforma è stato specificato (opportunamente ed ostinatamente) che tutte le patologie di cui alla riforma, ovviamente già riconosciute x causa di servizio, sono state già trattate e quindi riconosciute in sede di visita anche da parte della Commissione c.d. "Speciale" delle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata) almeno cosi è chiamata alla CMO di Roma (Cecchignola);
3) si è riconosciuti "incollocabili" - ex art.104 Dpr. nr.1092/73 e poi - art.20 Dpr.nr.915/78 (di solito x patologie a sfondo neuropsichico) a seguito dell'ultimo e determinante parere del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa - sede di Roma indipendentemente dalla visita effettuata c/o la Comm.ne Medica dell'ASL competente, pur in presenza di giudizio "positivo" ai fini dell'incollocabilità, per cui si è riconosciuti di pregiudizio alla salute od incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili;
4) se la patologia per cui si è stato riconosciuto "incollocabile" coincide con quella per cui si è stati riformati in modo preponderante e determinante;
be', signori miei, anche se x effetto di cumulo, si giunge alla prima categoria, per cui "A TUTTI GLI EFFETTI" come disposto dall'art.104 - comma 2 Dpr. nr.1092/73 - si è equiparati ai grandi invalidi di guerra di prima categoria ai sensi dell'art.38 - comma 5 della Legge 23.12.1998, nr.448 (legge finanziaria x il 1999) non vedo come l'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici possa ostacolare la possibilità di vedersi riconoscere l'esenzione irpef dalla pensione privilegiata ordinaria diretta di prima categoria prevista x le "Vittime del Dovere".
Se siete di avviso diverso e, pur sapendo che alcuni colleghi in quiescenza ci stanno sbattendo la testa con questo argomento, anche contro sentenze del TAR (ovviamente bisogna leggere a fondo le motivazioni di diniego - di quest'ultime, non avendone letto alcuna, al momento) fatemi sapere, in modo da discuterne a fondo, ma dico molto a fondo, su questo aspetto delicato dell'esenzione irpef.
Un caro saluto e buonanotte.
Caino66 (vittima del dovere x azioni criminose - in congedo assoluto ed in attesa del parere del CML del Ministero Difesa x assegno di incollocabilità).
Per Digitatore, forse la tua problematica è quella relativa al fatto che non essendo "Vittima del Dovere x azioni criminose", bensì, solo equiparato - ex Dpr. nr.243/2006 - l'Inps - Gestione Dipendenti Pubblici ti pone il veto ostativo in virtù dell'art.82 Legge nr.388/2000 (leggerne bene il contenuto).
Pertanto, evidentemente, non ritiene di applicare l'art.2 - comma 6 della Legge 23.11.1998, nr.407.
Scusate, ma se ci sono tutte le condizioni, e se:
1) x le infermità collegate allo status di vittima del dovere, si è stati riformati (ovviamente riconosciute x causa di servizio, intendiamoci);
2) sul verbale di riforma è stato specificato (opportunamente ed ostinatamente) che tutte le patologie di cui alla riforma, ovviamente già riconosciute x causa di servizio, sono state già trattate e quindi riconosciute in sede di visita anche da parte della Commissione c.d. "Speciale" delle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata) almeno cosi è chiamata alla CMO di Roma (Cecchignola);
3) si è riconosciuti "incollocabili" - ex art.104 Dpr. nr.1092/73 e poi - art.20 Dpr.nr.915/78 (di solito x patologie a sfondo neuropsichico) a seguito dell'ultimo e determinante parere del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa - sede di Roma indipendentemente dalla visita effettuata c/o la Comm.ne Medica dell'ASL competente, pur in presenza di giudizio "positivo" ai fini dell'incollocabilità, per cui si è riconosciuti di pregiudizio alla salute od incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili;
4) se la patologia per cui si è stato riconosciuto "incollocabile" coincide con quella per cui si è stati riformati in modo preponderante e determinante;
be', signori miei, anche se x effetto di cumulo, si giunge alla prima categoria, per cui "A TUTTI GLI EFFETTI" come disposto dall'art.104 - comma 2 Dpr. nr.1092/73 - si è equiparati ai grandi invalidi di guerra di prima categoria ai sensi dell'art.38 - comma 5 della Legge 23.12.1998, nr.448 (legge finanziaria x il 1999) non vedo come l'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici possa ostacolare la possibilità di vedersi riconoscere l'esenzione irpef dalla pensione privilegiata ordinaria diretta di prima categoria prevista x le "Vittime del Dovere".
Se siete di avviso diverso e, pur sapendo che alcuni colleghi in quiescenza ci stanno sbattendo la testa con questo argomento, anche contro sentenze del TAR (ovviamente bisogna leggere a fondo le motivazioni di diniego - di quest'ultime, non avendone letto alcuna, al momento) fatemi sapere, in modo da discuterne a fondo, ma dico molto a fondo, su questo aspetto delicato dell'esenzione irpef.
Un caro saluto e buonanotte.
Caino66 (vittima del dovere x azioni criminose - in congedo assoluto ed in attesa del parere del CML del Ministero Difesa x assegno di incollocabilità).
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