Egregio Avv. Carta,
le scrivo per chiederle informazioni più dettagliate relative all' applicabilità della legge 104 nella mia situazione familiare.
Mio marito è un militare in servizio a Caserta in attesa di destinazione a seguito del passaggio in servizio effettivo.Sua madre a seguito di un tumore ha ricevuto la 104 e risiede nello stesso paese ma non nella stessa casa del figlio militare. A questi si aggiunge la presenza del genero, carabiniere che svolge servizio in provincia di Asti e vorrebbe usufruire della legge 104 per avvicinarsi alla suocera facendo spostare la residenza della moglie, nonché figlia della persona malata. Ci siamo informati sull' applicabilità della legge, sappiamo che è valida fino a fine esigenza e che in questo caso solo uno dei due appartenenti alle forze armate può usufruirne. Adesso io ho diversi quesiti da porle:
1- il figlio militare in servizio a Caserta potrebbe già presentare domanda 104 con probabilità di essere riconfermato nella caserma di appartenenza con l'arrivo della destinazione definitiva e rimanere effettivo lì anche a fine esigenza?
2- il carabiniere può chiedere la 104 in qualità di genero pur essendo i due figli residenti nello stesso paese della madre, il militare, e nella stessa casa della malata, la figlia nonché moglie del carabiniere?
3- il militare dovrebbe quindi rinunciare con una certificazione all' assistenza della madre a favore del cognato, e potrebbe comunque usufruirne in seguito al rifiuto della domanda dall'Arma dei carabinieri e presentarla all' Esercito pur avendo rinunciato in precedenza?
La ringrazio per l'attenzione e nell'attesa di un vostro riscontro le porgo cordiali saluti.
legge 104/92 esercito/carabinieri
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Re: legge 104/92 esercito/carabinieri
Sign.ra Emanuela, la legge 183/2010 ha modificato la legge 104/92.
Il nuovo testo infatti individua i beneficiari fino al 2°grado (parenti e affini) eliminando i requisiti dell'esclusività e della contiunità, ma inserendo la figura del referente unico, cioè ha previsto che la fruizione dei benefici in parola non possano essere riconosciuti a più di un dipendente per la stessa persona.
1. A mio avviso suo marito deve tempestivamente richiedere i benefici (permessi) al fine di mettere l'Amministrazione a conoscenza di tale problematiche familiari.
2. il carabiniere essendo un affine di 2° grado potrebbe richierdere i benefici.
3. il beneficiario può successivamente rinunciare agli stessi e subentrare un altro.
L'importante come sopra indicato è che uno deve essere ad assistere la persona portatrice di handicap in situazione di gravità.
cordiali saluti.
Il nuovo testo infatti individua i beneficiari fino al 2°grado (parenti e affini) eliminando i requisiti dell'esclusività e della contiunità, ma inserendo la figura del referente unico, cioè ha previsto che la fruizione dei benefici in parola non possano essere riconosciuti a più di un dipendente per la stessa persona.
1. A mio avviso suo marito deve tempestivamente richiedere i benefici (permessi) al fine di mettere l'Amministrazione a conoscenza di tale problematiche familiari.
2. il carabiniere essendo un affine di 2° grado potrebbe richierdere i benefici.
3. il beneficiario può successivamente rinunciare agli stessi e subentrare un altro.
L'importante come sopra indicato è che uno deve essere ad assistere la persona portatrice di handicap in situazione di gravità.
cordiali saluti.
Re: legge 104/92 esercito/carabinieri
Messaggio da Emanuela88 »
La ringrazio per la tempestiva risposta, il mio dubbio adesso è un altro. Può in questo modo il carabiniere chiedere il trasferimento in regione sfruttando la legge 104 e rimanere in maniera definitiva sfruttando la residenza della moglie nella stessa casa della persona malata, anche a fine esigenza? Ed è vero che il militare dovrebbe firmare una certificazione in cui rinuncia di assistere la madre a favore del cognato? E poi nel caso di rifiuto della domanda da parte dell' Arma dei carabinieri, può il militare presentare domanda pur avendone rinunciato in precedenza?
Re: legge 104/92 esercito/carabinieri
Sig.ra Emanuela, come noto ha molta confusione, risponderò alle sue domande una alla volta:
1. il carabiniere può chiedere l'assegnazione temporanea (no trasferimento definitivo) fino a quando vi è l'esigenza di dover assistere la persona portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3), quindi alla fine dell'esigenza dovrà tornare al reparto di appartenenza.
2.la residenza della moglie dello stesso vicino la portatrice di handicap non implica nulla, in quanto il requisito della convivenza è stato eliminato già da tempo.
3.se il militare (figlio) non usufruisce dei benefici (es. permessi mensili) non deve fare alcuna autocertificazione, in quanto il requisito dell'esclusività è stato eliminato dalla legge 183/2010, invece il carabiniere nel richiedere l'assegnazione temporanea/permessi mensili dovrà sottoscrivere delle autocerficazioni assumendosi le responsabilità del caso, che se mendaci ricadrebbe nel penale;
4.il rifiuto da parte delle Amministrazioni per quanto riguarda l'assegnazione temporanea potrà essere dovuto solo ad esuberi di personale nei reparti dislocati la residenza della portatrice di handicap;
5.come scritto nel messaggio precedente il beneficiario può richiedere e rinunciare ai benefici quando vuole, l'importante è che sempre e solo uno sia il referente per l'assistenza alla portatrice di handicap.
Spero di essere stato esaustivo e colgo l'occasione per porgerle i miei più cordiali saluti .
1. il carabiniere può chiedere l'assegnazione temporanea (no trasferimento definitivo) fino a quando vi è l'esigenza di dover assistere la persona portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3), quindi alla fine dell'esigenza dovrà tornare al reparto di appartenenza.
2.la residenza della moglie dello stesso vicino la portatrice di handicap non implica nulla, in quanto il requisito della convivenza è stato eliminato già da tempo.
3.se il militare (figlio) non usufruisce dei benefici (es. permessi mensili) non deve fare alcuna autocertificazione, in quanto il requisito dell'esclusività è stato eliminato dalla legge 183/2010, invece il carabiniere nel richiedere l'assegnazione temporanea/permessi mensili dovrà sottoscrivere delle autocerficazioni assumendosi le responsabilità del caso, che se mendaci ricadrebbe nel penale;
4.il rifiuto da parte delle Amministrazioni per quanto riguarda l'assegnazione temporanea potrà essere dovuto solo ad esuberi di personale nei reparti dislocati la residenza della portatrice di handicap;
5.come scritto nel messaggio precedente il beneficiario può richiedere e rinunciare ai benefici quando vuole, l'importante è che sempre e solo uno sia il referente per l'assistenza alla portatrice di handicap.
Spero di essere stato esaustivo e colgo l'occasione per porgerle i miei più cordiali saluti .
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